Legge Regionale 21 novembre 2024 , n. 17

Diffusione del turismo equestre tramite la realizzazione di reti di ippovie. Modifiche alle leggi regionali 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) e 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico)

(BURL n. 48 suppl. del 25 Novembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-11-21;17

Art. 1
(Modifica alla l.r. 27/2015)
1. Alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) le parole 'ed enogastronomico' sono sostituite dalle seguenti: ', enogastronomico ed equestre'.(1)
Art. 2
(Modifiche alla l.r. 5/2017)
1. Alla legge regionale 27 febbraio 2017, n. 5 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la val orizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo le parole 'e dei sentieri di montagna d'interesse storico' sono sostituite dalle seguenti: ', dei sentieri di montagna d'interesse storico e delle ippovie';
b) dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
'1 ter. La presente legge reca, infine, disposizioni relative alle ippovie al fine di favorire il turismo equestre.';
c) dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:
'd ter) ippovia: tracciato con le caratteristiche definite dal regolamento di cui all'articolo 10, provvisto di apposita segnaletica destinato al transito anche degli equidi con cavaliere o con conduttore e individuato sul sedime di sentieri o di qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene.';
d) dopo l'articolo 3 bis è inserito il seguente:
'Art. 3 ter
(Sezione speciale ippovie)
1. All'interno del catasto regionale della REL è istituita una sezione speciale, nella quale sono inserite le ippovie, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d ter). L'inserimento delle ippovie nella sezione dedicata del catasto regionale avviene su proposta degli enti territorialmente competenti.
2. ERSAF, in quanto ente strumentale regionale competente, cura la realizzazione e l'aggiornamento della sezione speciale avvalendosi anche della collaborazione e del supporto del CAI Lombardia, del Collegio regionale delle guide alpine della Lombardia e del Comitato regionale Lombardia della Federazione italiana sport equestri (FISE). Inoltre, a titolo consultivo, può avvalersi del supporto tecnico del comitato lombardo della Federazione italiana di turismo equestre e tecniche di ricognizione equestre competitiva - ANTE (FITETREC-ANTE).'
;
e) la rubrica dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente: 'Programma triennale e valorizzazione del partenariato pubblico-privato';
f) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
'2 bis. La Giunta regionale promuove la costituzione da parte degli enti territorialmente competenti di partenariati tra soggetti pubblici e privati per l'individuazione, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione dei percorsi di cui alla presente legge, anche mediante il completamento e il collegamento di tracciati già esistenti con priorità per i percorsi che connettono punti di interesse ambientale, paesistico, turistico, oppure punti di servizio quali, a titolo esemplificativo, rifugi, bivacchi, scuderie e centri ippici, o di ristoro, anche per equidi, nel rispetto delle normative e delle disposizioni anche di carattere locale.';
g) la rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente: 'Consulta per la REL, per le strade storiche di montagna e per le ippovie';
h) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole: 'Consulta per la REL e per le strade storiche di montagna' sono sostituite dalle seguenti: 'Consulta per la REL, per le strade storiche di montagna e per le ippovie';
i) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:
'd bis) un rappresentante del Comitato regionale Lombardia della FISE.';
j) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:
'c bis) le specifiche caratteristiche, anche dimensionali e strutturali, delle ippovie, i limiti di utilizzo anche in relazione alla fruizione plurima, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento della relativa sezione speciale inserita nel catasto della REL.';
k) dopo il comma 4 dell'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 ter, comma 2, della presente legge, si fa fronte con incremento di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025-2026 della missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
4 ter. Alle spese in conto capitale derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2 bis, della presente legge, si fa fronte con incremento di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025-2026 della missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 01 'Sport e tempo libero' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
4 quater. Alle spese derivanti dai commi 4 bis e 4 ter per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.'
.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2015, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 27 febbraio 2017, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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