Legge Regionale 30 dicembre 2024 , n. 21

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025

(BURL n. 53, suppl. del 30 Dicembre 2024 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2024-12-30;21

Art. 1
(Introduzione dell’articolo 12 bis nella l.r. 26/2014)
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
'Art. 12 bis
(Riconoscimento delle scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo storiche)
1. È istituito un riconoscimento consistente nell'assegnazione di una targa per le scuole di sci, di alpinismo e di sci-alpinismo che operano da almeno quarant'anni al fine di valorizzarne la professionalità.
2. Con decreto dirigenziale sono definite le modalità di assegnazione.'.
2. Alle spese derivanti dall'introduzione dell'articolo 12 bis nella l.r. 26/2014 di cui al comma 1 del presente articolo, previste in euro 1.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, si provvede con le risorse allocate alla missione 6 'Politiche giovanili, sport e tempo libero', programma 1 'Sport e tempo libero' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi 2025-2027, la cui copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come riportato all'allegato 7 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale' alla legge regionale recante 'Bilancio di previsione 2025-2027'.
Art. 2
(Modifiche agli articoli 8 bis e 9 della l.r. 17/2003)
1. Alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8 bis è sostituito dai seguenti: 'La competenza a irrogare le sanzioni e a introitarne le somme spetta ai comuni. Gli introiti di cui al secondo periodo sono destinati alla copertura dei costi sostenuti per il procedimento sanzionatorio, ad azioni di promozione presso i cittadini delle opportunità di rimozione di manufatti contenenti amianto, all'incentivazione della rimozione di manufatti contenenti amianto e all'attività di rimozione, da parte del comune, di manufatti contenenti amianto o di rifiuti abbandonati contenenti amianto.';
b) al comma 2 dell'articolo 8 bis le parole ', nonché individua una quota parte dell'introito derivante delle predette sanzioni da destinarsi ai comuni a copertura dei costi sostenuti per il procedimento sanzionatorio ed al fine di intraprendere azioni di difesa e sensibilizzazione ambientale' sono soppresse;
c) il comma 2 bis dell'articolo 9 è abrogato.
Art. 3
1. All'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 93 bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le disposizioni sulla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente comma si applicano anche ai fini del rilascio di permessi di ricerca prodromici all'assegnazione delle concessioni minerarie di cui al primo periodo.';
b) dopo il comma 93 bis sono inseriti i seguenti:
'93 ter. Nel caso in cui la Regione si avvalga di soggetti esterni a supporto della valutazione delle istanze presentate nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio e il rinnovo delle concessioni e per il rilascio dei permessi di ricerca di cui al comma 93 bis, ad essi spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza pari a 200,00 euro, nonché l'eventuale rimborso delle spese. La copertura finanziaria della spesa di cui al primo periodo è assicurata dagli oneri istruttori a carico dei soggetti partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica, di cui al presente comma, ai sensi del secondo periodo del comma 93 bis.
93 quater. La garanzia finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati), in relazione alle concessioni minerarie e ai permessi di ricerca di cui al comma 93 bis del presente articolo, è prestata sia a favore della Regione, in qualità di autorità concedente e competente in materia di polizia mineraria, sia a favore del comune o dei comuni in cui si svolgono i lavori minerari o le attività di ricerca, per quanto riguarda gli interventi necessari alla messa in sicurezza al termine dell'attività di coltivazione o di ricerca e gli obblighi relativi al riassetto ambientale delle aree. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025', definisce i requisiti delle garanzie di cui al presente comma, nonché le modalità per la quantificazione dell'importo di tali garanzie, da determinare in base ai volumi e alla durata di ciascuna concessione o di ciascun permesso di ricerca, nonché in base al costo degli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il riassetto ambientale.'.
2. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 93 ter, della l.r. 1/2000, di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede per euro 2.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027 con le risorse stanziate alla missione 1 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 1 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2025-2027.
Art. 4
(Disciplina delle modalità di selezione dei componenti delle commissioni ispettive relative agli stabilimenti di soglia inferiore di cui agli articoli 7 e 27 del d.lgs. 105/2015)
1. I componenti delle commissioni per le ispezioni dei sistemi di gestione della sicurezza per la prevenzione del rischio di incidente rilevante degli stabilimenti di soglia inferiore, di cui agli articoli 7 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), sono scelti tra i dirigenti e i funzionari tecnici in servizio presso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia e la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia, su indicazione degli stessi enti previa stipulazione di una convenzione triennale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 105/2015.
2. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità di programmazione e di svolgimento delle ispezioni di competenza regionale, la composizione delle commissioni incaricate all'effettuazione delle ispezioni di cui all'articolo 27 del d.lgs. 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore e i criteri di trasferimento degli importi derivanti dalle tariffe versate dai gestori alla Regione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legislativo, in funzione dell'attività ispettiva svolta.
3. Anche al fine di garantire l'intervallo di tempo intercorrente tra due ispezioni consecutive presso lo stesso stabilimento, secondo quanto previsto all'articolo 27, comma 4, del d.lgs. 105/2015, la Regione, fermo restando il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia di cui al comma 1, può individuare soggetti idonei, in aggiunta a quelli scelti ai sensi del comma 1, per istituire ulteriori commissioni ispettive e per consentire l'ispezione di un maggior numero di stabilimenti. A tal fine, la Giunta regionale dispone una manifestazione di interesse con invito, ai dirigenti e ai funzionari in servizio presso gli enti di cui al punto 7.1 e in possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 dell'Allegato H del d.lgs. 105/2015, a presentare la propria candidatura per consentire la formazione di un elenco di soggetti idonei a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni ispettive di cui al presente comma.
4. Le candidature ritenute idonee all'esito della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 3 compongono un elenco dal quale la Regione può selezionare, in base alle esigenze individuate nel piano regionale di ispezioni, di cui all'articolo 27, comma 3, del d.lgs. 105/2015, i soggetti destinati a comporre commissioni per le ispezioni in aggiunta a quelle composte ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Le commissioni ispettive composte all'esito della procedura di cui al comma 4 sono costituite da componenti effettivi in numero da due a tre, in relazione alla complessità dello stabilimento e alle esigenze di multidisciplinarietà, oltre ad eventuali uditori in numero non superiore a tre.
6. A ciascuno dei componenti effettivi delle commissioni ispettive di cui al comma 5 spetta un compenso per lo svolgimento dell'attività ispettiva, effettuata nel rispetto dei punti 5 e 6 dell'Allegato H del d.lgs. 105/2015, pari ad una quota delle somme derivanti dagli oneri ispettivi versati dallo stabilimento ispezionato ai sensi del d.lgs. 105/2015. Agli uditori non spetta alcun compenso.
7. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i criteri di dettaglio per la composizione dell'elenco di cui al comma 4, le modalità di selezione dall'elenco, di designazione e conferimento dell'incarico nelle commissioni ispettive di cui al comma 5, la percentuale di quota spettante a titolo di compenso agli ispettori di cui al comma 6, assicurando che siano garantite professionalità, imparzialità, trasparenza ed assenza di conflitto di interessi.
8. Alle spese per i trasferimenti di cui al comma 2 e per i compensi di cui al comma 6, quantificate in euro 315.011,00 annui, si provvede con le risorse allocate alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 8 'Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi 2025-2027, la cui copertura finanziaria è assicurata, nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs.118/2011, attraverso i corrispondenti introiti di cui al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 0200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti', derivanti dagli oneri a carico dei gestori degli impianti soggetti a ispezione, secondo le tariffe e le modalità stabilite all'Allegato I del d.lgs. 105/2015 che devono coprire il costo effettivo del servizio reso, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, dello stesso d.lgs. 105/2015, stanziate in apposita voce del Titolo III delle entrate del bilancio di previsione 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge di approvazione annuale del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 5
(Introduzione dell’articolo 16 ter nella l.r. 26/2003)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(4)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 16 bis è inserito il seguente:
'Art. 16 ter
(Trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Milano di quota parte delle somme relative agli oneri istruttori dovuti per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti)
1. La Regione trasferisce alle province e alla Città metropolitana di Milano un importo pari al 20 per cento delle somme introitate, nell'annualità precedente, a titolo di oneri istruttori relativi alle attività di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i bis).
2. Le risorse trasferite ai sensi del comma 1 sono utilizzate dalle province e dalla Città metropolitana di Milano per lo svolgimento delle funzioni autorizzatorie di cui all'articolo 16 e delle funzioni di controllo relative alle attività di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 197 del d.lgs. 152/2006.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2025', la Giunta regionale stabilisce le priorità di utilizzo delle somme, di cui al comma 1, trasferite agli enti locali di cui al comma 2, nonché le modalità di riparto di tali somme in base al numero di impianti di trattamento rifiuti autorizzati e iscritti nella provincia o nella Città metropolitana di Milano territorialmente interessata, come risultante dal Catasto georeferenziato rifiuti, e in base al livello di compilazione degli applicativi e dei database regionali in materia di rifiuti.'.
2. In attuazione dell'articolo 16 ter della l.r. 26/2003, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 le somme relative agli oneri istruttori dovuti per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, introitate nell'anno precedente, al Titolo 3 'Entrate extratributarie' - Tipologia 200 'Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti' sono destinate per il 20 per cento alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 3 'Rifiuti' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese degli esercizi finanziari del bilancio regionale.
Art. 6
1. All'articolo 66 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
'12 bis. Le risorse di cui al presente articolo non possono in alcun caso essere destinate ad altre finalità e le eventuali risorse non utilizzate nell'anno di riferimento per il reclutamento del personale possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo, mediante apposita e separata reiscrizione alle competenze dell'esercizio successivo.
12 ter. Al termine della legislatura, le disponibilità finanziarie non utilizzate costituiscono economie di bilancio per il Consiglio regionale.'.
Art. 7
(Introduzione dell’articolo 8 quater nella l.r. 19/2007)
1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(6)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 8 ter è inserito il seguente:
'Art. 8 quater
(Internazionalizzazione dell'offerta formativa)
1. Al fine di consolidare la competitività del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e del sistema di istruzione tecnologica superiore (ITS) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), nonché di promuovere le competenze professionali degli studenti in linea con le esigenze del mercato del lavoro e la crescita professionale del personale docente, la Regione promuove e sostiene la realizzazione e lo sviluppo di percorsi formativi al di fuori del territorio nazionale. In particolare, promuove lo sviluppo di progetti e iniziative volti all'internazionalizzazione dei percorsi formativi attraverso la partecipazione a programmi formativi internazionali, la realizzazione di progetti transnazionali e la stipula di accordi con i ministeri competenti e altri enti istituzionali nazionali ed esteri.
2. La Regione promuove e partecipa, inoltre, alla stipula di accordi con istituzioni educative e professionali estere, aziende, organizzazioni internazionali e soggetti privati, al fine di sviluppare sinergie e partenariati che possano agevolare l'accesso a percorsi formativi di qualità, consentendo agli studenti esperienze di apprendimento e di lavoro in contesti internazionali.
3. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di valutazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti destinati al perseguimento della finalità di cui al medesimo comma nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) rispondenza al fabbisogno del sistema economico lombardo;
b) rafforzamento dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale e di istruzione tecnica superiore;
c) scambio di competenze professionali di livello internazionale.'.
2. Per l'attuazione dell'articolo 8 quater della l.r. 19/2007, come introdotto dal presente articolo, è prevista rispettivamente per il sistema regionale di istruzione e formazione professionale la spesa di euro 700.000,00 nel 2025, di euro 1.300.000,00 nel 2026 e di euro 2.000.000,00 nel 2027, cui si fa fronte per corrispondenti importi ed esercizi finanziari con le risorse della missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 2 'Altri ordini di istruzione non universitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2025-2027, e per il sistema di Istruzione tecnologica superiore (ITS) la spesa di euro 300.000,00 nel 2025, di euro 600.000,00 nel 2026 e di euro 900.000,00 nel 2027, cui si fa fronte per corrispondenti importi ed esercizi finanziari con le risorse della missione 4 'Istruzione e diritto allo studio', programma 5 'Istruzione tecnica superiore' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2025-2027. Per gli esercizi successivi al 2027 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 29 settembre 2003, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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