Legge Regionale 6 marzo 2026 , n. 7

Politiche regionali in materia di artigianato

(BURL n. 11, suppl. del 10 Marzo 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-03-06;7

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge detta disposizioni in materia di artigianato, in attuazione degli articoli 45 e 117, quarto comma, della Costituzione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e delle attribuzioni degli enti territoriali e delle autonomie funzionali di cui agli articoli 4 e 5 dello Statuto d'autonomia.
2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà:
a) favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle imprese artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, anche tradizionali e artistiche, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo;
b) promuove l'avvicinamento dei giovani alle professioni artigiane;
c) sostiene e incentiva la trasmissione dell'impresa artigiana tra generazioni, favorendo la continuità nella gestione, l'inserimento lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro;
d) riconosce nella valorizzazione del capitale umano lo strumento chiave per lo sviluppo della competitività delle imprese artigiane;
e) sostiene tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni anche in ambito di filiera produttiva;
f) incentiva programmi di investimento volti a massimizzare l'efficienza energetica e ad ottimizzare la produzione e la gestione dei rifiuti;
g) promuove la conoscenza dei prodotti artigianali favorendo la partecipazione delle imprese artigiane a manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.
Art. 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo di cui alla presente legge e in particolare:
a) programma e coordina le iniziative volte a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane con rilevante presenza sul territorio e le sostiene attraverso la concessione di contributi nei limiti delle risorse disponibili;
b) attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni del settore artigianato più rappresentative a livello regionale.
Art. 3
(Funzioni delle Camere di commercio)
1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, esercitano le funzioni amministrative attinenti all'annotazione, alla modificazione e alla cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'istruttoria dei comuni.
Art. 4
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni svolgono le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese.
2. I comuni sono inoltre competenti a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 19.
Art. 5
(Definizione di imprenditore artigiano)
1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e del suo esercizio, fatti salvi i presupposti e i limiti stabiliti dalle specifiche leggi di settore statali e regionali.
3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative di settore. I requisiti tecnico-professionali di cui al presente comma devono essere posseduti dal titolare dell'impresa artigiana o, nei casi di impresa artigiana esercitata in forma di società, da almeno uno dei soci che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, ad eccezione delle società in accomandita semplice per le quali i requisiti tecnico-professionali sono richiesti a ciascun socio accomandatario.
Art. 6
(Requisiti dell'impresa artigiana)
1. È artigiana l'impresa esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all'articolo 8, che abbia per attività prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi. Sono escluse le imprese che svolgono attività agricole e di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che queste ultime siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.
2. In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui all'articolo 7, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 7.
3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, ove non espressamente vietato dalla normativa di settore per l'attività specifica avviata. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
Art. 7
(Forme dell'impresa artigiana)
1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o in forma societaria.
2. È impresa artigiana svolta in forma societaria l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 8 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società a responsabilità limitata se la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
3. È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui all'articolo 8 e nel rispetto dell'articolo 6, è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o in accomandita semplice, sempreché il socio unico o ciascun socio accomandatario:
a) eserciti personalmente e professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con i relativi oneri e rischi inerenti alla direzione e gestione dell'impresa;
b) svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
c) non sia socio unico in altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice.
Art. 8
(Limiti dimensionali)
1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) l'impresa che non lavora in serie può avere un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata, può avere un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura può avere un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) l'impresa di trasporto può avere un massimo di otto dipendenti;
e) le imprese di costruzioni edili possono avere un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:
a) non sono computati:
1) per un periodo di due anni gli apprendisti mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana per i quali, al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo le procedure di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
2) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;
b) sono computati:
1) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
2) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
3) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Art. 9
(Iscrizione, modificazione e cancellazione dalla sezione speciale)
1. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
2. Il Conservatore del registro delle imprese procede all'annotazione e alla cancellazione d'ufficio della qualifica artigiana per le imprese che, pur avendone l'obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie.
3. L'annotazione nel registro delle imprese avviene ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
4. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità del medesimo articolo 9 del decreto-legge 7/2007 convertito dalla legge 40/2007.
5. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti una attività artigiana così come definita dalla presente legge.
6. L'annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
7. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana.
8. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianale, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.
9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 19, comma 1.
Art. 10
(Ricorsi)
1. Contro i provvedimenti del Conservatore del registro delle imprese in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione della Giunta regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi in via amministrativa sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 11
(Consulta tecnica per l'artigianato)
1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita, senza oneri per la finanza regionale, la Consulta tecnica per l'artigianato che svolge le seguenti funzioni:
a) formulazione di proposte circa le funzioni di cui alla presente legge;
b) formulazione di pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane.
2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta.
Art. 12
(Sostegno delle produzioni artigianali tipiche)
1. La Regione supporta, tramite le misure di cui alla presente legge, le produzioni artigianali tipiche oggetto di forme di riconoscimento ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy).
Art. 13
(Avvicinamento alla professione artigiana e passaggio generazionale)
1. La Regione supporta, tramite le misure di cui alla presente legge, la promozione di iniziative finalizzate a sostenere e incentivare la trasmissione dell'attività di impresa artigiana tra generazioni, favorendo le occasioni di lavoro, la continuità nella gestione, l'avvicinamento alla professione artigiana e l'inserimento lavorativo dei giovani.
Art. 14
(Riconoscimento di 'Qualità artigiana')
1. La Regione promuove l'artigianato di qualità e conferisce, nel rispetto delle disposizioni statali e della normativa europea, il riconoscimento di 'Qualità artigiana' che tiene conto della qualità delle materie prime e dei processi di lavorazione, della qualità e peculiarità dei prodotti e della sostenibilità ambientale delle pratiche di produzione.
2. La Giunta regionale, sentita la Consulta tecnica per l'artigianato, stabilisce con deliberazione, secondo quanto previsto al comma 1, i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento. La deliberazione di cui al primo periodo definisce le modalità con cui identificare e utilizzare il riconoscimento. Qualora sia necessaria una modifica dei requisiti e dei criteri di riconoscimento, la competente commissione consiliare esprime parere in sede consultiva.
Art. 15
(Interventi per l'accesso al credito)
1. La Giunta regionale promuove e sostiene l'accesso al credito delle imprese artigiane favorendo:
a) la costituzione di fondi regionali di garanzia, controgaranzia e cogaranzia;
b) la costituzione di fondi rotativi finalizzati all'erogazione dei finanziamenti, anche agevolati;
c) la concessione di contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse praticati dal sistema finanziario e del credito;
d) il sostegno al sistema dei consorzi fidi regionali;
e) la patrimonializzazione;
f) la stipula di convenzioni con il sistema finanziario e del credito.
Art. 16
(Interventi per la digitalizzazione e la sostenibilità)
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la competitività delle imprese del settore artigiano eroga contributi per:
a) lo sviluppo e la digitalizzazione di sistemi organizzativi che consentano il conseguimento di una maggiore economicità di gestione e una razionalizzazione delle attività svolte e dei servizi offerti;
b) la costruzione di canali digitali ed iniziative di comunicazione per la promozione dell'artigianato;
c) la digitalizzazione dei processi relativi ai rapporti di fornitura di beni o servizi fra imprese operanti nella medesima filiera;
d) lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione;
e) la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali in Italia anche attraverso l'erogazione di voucher.
Art. 17
(Interventi per la valorizzazione dell'artigianato di qualità)
1. La Regione promuove interventi a favore delle imprese artigiane a cui è stato conferito il riconoscimento di 'Qualità artigiana' di cui all'articolo 14. A tal fine:
a) promuove iniziative di comunicazione e diffusione della conoscenza delle attività artigianali finalizzate all'avvicinamento dei giovani alla professione artigiana;
b) promuove, anche tramite accordi pubblico-privato, l'allestimento di spazi e la realizzazione di eventi idonei alla presentazione e alla vendita dei prodotti artigianali di qualità.
Art. 18
(Adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato)
1. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, in relazione alle misure di cui alla presente legge, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 19
(Sanzioni)
1. In relazione all'annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, nella commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;
b) in caso di esercizio dell'attività artigiana senza l'annotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.500,00;
c) in caso di presentazione, ai fini dell'annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.
2. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa statale di settore per l'esercizio di attività artigianali, il comune può disporre, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla stessa normativa, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono esercitate dai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), con le procedure ivi stabilite.
4. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni rimangono nella disponibilità di bilancio del comune, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.
Art. 20
(Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo)(1);
b) l'articolo 55 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)(2);
c) la legge regionale 28 aprile 2021, n. 5 (Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 'Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo' - Istituzione del riconoscimento 'Qualità artigiana')(3);
d) l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021)(4);
e) la legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia)(5);
f) l'articolo 4, comma 24, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni)(6);
g) l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2004)(7).
Art. 21
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo).
2. Ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, fino alla relativa conclusione, le disposizioni vigenti alla stessa data.
Art. 22
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per gli interventi per il riconoscimento di 'Qualità artigiana' e la valorizzazione dell'artigianato di qualità di cui agli articoli 14 e 17, stimate complessivamente in euro 400.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028. Per gli esercizi successivi al 2028 si provvede con legge di approvazione annuale dei singoli esercizi finanziari.
2. Gli interventi di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16 della presente legge, relativi alle politiche per il settore dell'artigianato non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; le spese correlate trovano copertura con le risorse della programmazione comunitaria PR FESR 2021-2027, con il concorso delle risorse vincolate provenienti dallo Stato o altri soggetti pubblici o privati, che abbiano la medesima finalità di sostegno alle imprese del commercio e dell'artigianato già stanziate nell'ambito della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 1 'Industria, PMI e Artigianato' - Titoli 1 e 2 dello stato di previsione delle spese del bilancio 2026-2028.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1989, n. 73, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 18 aprile 2012, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 28 aprile 2021, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 2021, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 22 dicembre 2003, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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