Legge Regionale 21 maggio 2026 , n. 10

Determinazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi del d.lgs. 190/2024. Modifiche alla l.r. 26/2003

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2026 )

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Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Oggetto e finalità della presente legge sono determinare nel territorio lombardo le aree idonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, individuando le aree idonee di cui all'articolo 11 bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), al fine di conseguire l'obiettivo finale al 2030 di potenza aggiuntiva, rispetto a quella installata al 31 dicembre 2020, indicato nell'allegato C bis al d.lgs. 190/2024 e gli obiettivi annuali indicati nello stesso allegato, che ne disegnano la traiettoria.
2. La presente legge attua i principi generali di cui all'articolo 2 del d.lgs. 190/2024, contemperando la diffusione degli impianti da fonti rinnovabili con le esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e delle attività agroalimentari, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale vigente.
3. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1, la presente legge favorisce l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, valorizzando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e l'uso di ambiti già urbanizzati o comunque già compromesse sotto il profilo territoriale, con particolare riferimento a coperture di edifici, parcheggi, aree industriali e artigianali, siti produttivi, aree dismesse non residenziali, cave nelle porzioni esaurite e discariche cessate o ante-norma.
4. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima, effettua la mappatura ricognitiva:
a) delle aree regionali idonee di cui all'articolo 11 bis, commi 1, 3 e 4, del d.lgs. 190/2024;
b) delle aree agricole sulle quali insistono gli impianti da fonti rinnovabili, per il calcolo di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.
A partire dal primo aggiornamento dei servizi di mappa, sarà resa disponibile la percentuale di raggiungimento della superficie agricola utilizzata (SAU) per ciascun comune.
5. La Giunta regionale, dopo averne dato puntuale informativa tramite ANCI e UPL alle amministrazioni locali interessate, approva la mappatura delle aree di cui al comma 4 in formato digitale e la condivide, mediante pubblicazione di appositi servizi di mappa, nel Geoportale della Regione, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), consentendone la libera consultazione e l'utilizzo. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di aggiornamento periodico dei servizi di mappa digitali e approva una relazione recante le superfici relative ad ogni tipologia di area idonea, nonché i potenziali, espressi in termini di potenza, installabili in ciascuna area idonea. La relazione reca, altresì, le superfici agricole di cui alla lettera b) del comma 4.
Art. 2
(Obiettivo finale di potenza da conseguire)
1. L'obiettivo minimo regionale di potenza nominale aggiuntiva al 2030 è quello di cui all'allegato C bis al d.lgs. 190/2024, pari a 8,766 GW incrementali rispetto al dato rilevato al 31 dicembre 2020, pari a 8,64 GW.
2. Al fine di preservare la destinazione agricola dei suoli, le aree agricole destinate all'installazione di impianti da fonti rinnovabili e di impianti di accumulo elettrochimico non sono superiori allo 0,8 per cento della SAU dell'intero territorio regionale, calcolato dalla data di entrata in vigore della presente legge. Concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo anche le SAU di cui ai commi 3, 6 e 7. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, lettera g), del d.lgs. 190/2024, le aree agricole di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo contribuiscono al calcolo della percentuale di cui al primo periodo, comprensiva della superficie sulla quale insistono gli impianti agrivoltaici.
3. In ciascun comune la SAU destinabile a nuovi progetti di impianti fotovoltaici con moduli al suolo, di impianti agrivoltaici e di impianti di accumulo elettrochimico, inclusi quelli con titolo perfezionato, ma non ancora installati alla data di entrata in vigore della presente legge, non può eccedere la percentuale del 3 per cento della SAU comunale.
4. In ciascuna provincia la SAU destinabile a nuovi progetti di impianti fotovoltaici con moduli al suolo, di impianti agrivoltaici e di impianti di accumulo elettrochimico, inclusi quelli con titolo perfezionato, ma non ancora installati alla data di entrata in vigore della presente legge, non può eccedere la percentuale del 2 per cento della SAU provinciale.
5. Il raggiungimento delle percentuali stabilite ai commi 2 e 3 rende improcedibili, per le amministrazioni competenti per l'istruttoria, le nuove istanze di impianti fotovoltaici al suolo e di impianti agrivoltaici in area agricola e i procedimenti, eventualmente pendenti, alla data di raggiungimento di tali percentuali, riferiti alle medesime tipologie di impianti. È comunque fatto salvo quanto previsto al comma 1 bis dell'articolo 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4.
6. Per impianti destinati all'autoconsumo industriale o dei gestori dei servizi pubblici o destinati a comunità energetiche rinnovabili, la percentuale di cui al comma 3 può essere elevata dai comuni fino al 5 per cento della SAU comunale calcolata alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Per gli impianti destinati all'autoconsumo industriale esclusivamente asserviti ad alimentare imprese energivore aventi fabbisogni uguali o superiori alle soglie indicate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore), è facoltà del comune elevare la percentuale di cui al comma 3 fino al 10 per cento della SAU comunale calcolata alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale possibilitàè estesa ai Consorzi di PMI industriali e a impianti in auto consumo collettivo artigianale (configurazioni Cacer ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR)).
8. Con riferimento ai limiti di cui ai commi precedenti, la SAU impegnata dagli impianti agrivoltaici è conteggiata con un coefficiente dello 0,8 rispetto a quella impegnata dagli impianti fotovoltaici con moduli al suolo.
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) impianto fotovoltaico: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite effetto fotovoltaico, composto da moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, altri componenti elettrici minori, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387);
b) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione);
c) impianto agrivoltaico: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), del d.lgs. 190/2024;
d) volume agrivoltaico: spazio dedicato all'attività agricola, caratterizzato dal volume costituito dalla superficie occupata dall'impianto agrivoltaico (superficie maggiore tra quella individuata dalla proiezione ortogonale sul piano di campagna del profilo esterno di massimo ingombro dei moduli fotovoltaici e quella che contiene la totalità delle strutture di supporto) e dall'altezza minima dei moduli fotovoltaici rispetto al suolo, ai sensi delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
e) superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico: somma delle superfici individuate dal profilo esterno di massimo ingombro di tutti i moduli fotovoltaici costituenti l'impianto, in termini di superficie attiva, compresa la cornice, ai sensi delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
f) superficie di un sistema agrivoltaico: area che comprende la superficie utilizzata per coltura o anche zootecnia e la superficie totale su cui insiste l'impianto agrivoltaico, ai sensi delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
g) superficie agricola utilizzata (SAU): superficie agricola utilizzata per realizzare le coltivazioni di tipo agricolo, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e altri terreni agricoli utilizzati, ai sensi delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2022 in materia di impianti agrivoltaici;
h) revisione della potenza: il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f sexies), del d.lgs. 190/2024;
i) impianto alimentato a biomassa legnosa: impianto per la produzione di energia elettrica, anche in cogenerazione o in trigenerazione, alimentato da biomassa legnosa;
j) biogas: combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio);
k) biometano: combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas in modo da risultare idoneo per l'immissione in rete gas, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), del d.lgs. 199/2021;
l) biometano avanzato: biometano prodotto dalle materie prime di cui all'Allegato VIII parte A del d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera bb), del medesimo decreto legislativo;
m) area dismessa non residenziale: area o complesso edilizio non residenziale nello stato di fatto in cui è cessata l'attività economica o la funzione originaria (industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettiva, direzionale/terziario) tale da determinare una perdita di funzionalità urbanistica ed edilizia rispetto alla funzione originaria o vigente.
Art. 4
(Effetti dei vincoli in aree idonee)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11 bis, comma 4, lettera m), e all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 190/2024, le semplificazioni amministrative previste all'articolo 11 quater del medesimo decreto legislativo non sono applicabili laddove un'area indicata come idonea ricada entro un territorio caratterizzato da una tutela paesaggistica, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o da un vincolo ambientale, compresi i parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) o della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), oppure ricada all'interno di siti della Rete Natura 2000, delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar o delle zone di protezione dei siti UNESCO.
Art. 5
(Disposizioni applicabili sull'intero territorio regionale)
1. Entro le aree idonee non soggette a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, la realizzazione degli impianti da fonte rinnovabile in attività libera, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 190/2024, non è soggetta all'esame dell'impatto paesistico, di cui all'articolo 35 della normativa del piano paesaggistico regionale.
2. Nel caso di progetti sottoposti a procedura abilitativa semplificata (PAS) o autorizzazione unica (AU), di impianti di tipologia fotovoltaico al suolo, agrivoltaico, di biogas, biometano e di accumulo elettrochimico, collocati in prossimità di aree residenziali o ricettori sensibili, quali asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, il comune può richiedere l'applicazione di una fascia di rispetto, a partire dal confine delle predette aree o ricettori, anche per la realizzazione di opportune mascherature. Tale fascia di rispetto può avere ampiezza fino a trenta metri per impianti di tipologia fotovoltaico al suolo e agrivoltaico e fino a centocinquanta metri per progetti relativi a impianti di biogas, biometano e impianti di accumulo elettrochimico.
3. L'installazione degli impianti agrivoltaici nelle aree agricole del territorio regionale deve:
a) conservare almeno l'80 per cento della produzione lorda vendibile;
b) prevedere la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, che consentano di verificare l'impatto dell'installazione sulle colture, il risparmio idrico, il mantenimento della produttività agricola per le diverse tipologie di colture e per le produzioni zootecniche, la continuità delle attività delle imprese agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici.
4. Ai fini dell'attestazione della percentuale di produzione lorda vendibile, di cui alla lettera a) del comma 3, è necessaria la presentazione di una dichiarazione agronomica asseverata da un tecnico abilitato dotato di idonea qualifica professionale o, in alternativa, la consulenza di un centro di assistenza agricola (CAA) che sia dotato di personale in possesso delle medesime competenze professionali.
5. Decorsi tre anni dall'installazione dell'impianto agrivoltaico e, successivamente, con cadenza triennale qualora, in esito ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 190/2024, in ordine al mantenimento delle condizioni di cui al comma 3, sia accertato il mancato rispetto della percentuale stabilita all'articolo 11 bis, comma 2, dello stesso decreto legislativo, l'amministrazione procedente richiede al soggetto interessato un piano triennale di rientro per il recupero della produttività agricola, asseverato da un tecnico abilitato. Qualora, all'atto della successiva verifica, la produzione lorda vendibile risulti nuovamente inferiore all'80 per cento, si applica quanto previsto all'articolo 11, comma 8, del d.lgs. 190/2024.
6. La struttura regionale competente in materia di agricoltura supporta, ove richiesto, i comuni per agevolare le verifiche di cui al comma 5.
7. Ferma restando l'osservanza della disciplina in merito alle prestazioni energetiche degli edifici, gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante prevedono l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili sulle superfici degli edifici e sui parcheggi pertinenziali. La Giunta regionale, nei casi in cui preveda la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a favore di soggetti pubblici e privati, ammettendo a finanziamento anche la realizzazione di interventi edilizi, stabilisce criteri di priorità a favore dei progetti che prevedano gli interventi indicati al primo periodo.
8. Con riferimento alle aree indicate all'articolo 11 bis, comma 1, lettera c), del d.lgs. 190/2024, è consentito, quale intervento funzionale all'ottimizzazione della resa degli impianti da fonti rinnovabili, il rimodellamento morfologico e il ripristino ambientale dei siti, mediante modifiche plano-altimetriche, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle normative ambientali vigenti.
Art. 6
(Aree idonee ulteriori, ai sensi dell'articolo 11 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 190/2024)
1. Nel territorio regionale si indicano le seguenti aree idonee, individuate ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3, del d.lgs. 190/2024, secondo i principi e i criteri di cui al comma 4 dello stesso articolo 11 bis.
2. Per la fonte fotovoltaica, sono aree idonee:
a) le cave in attività, purché nelle porzioni ove l'attività estrattiva sia terminata;
b) le discariche ante-norma o cessate;
c) le aree a destinazione urbanistica industriale e terziaria negli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali;
d) le aree dismesse non residenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), della presente legge;
e) gli ambiti di trasformazione individuati dai PGT comunali, recanti le destinazioni d'uso di cui all'articolo 11 bis, comma 1, lettera l), numero 4), del d.lgs.190/2024.
3. Per la fonte eolica sono aree idonee:
a) i siti nei quali sono presenti impianti di produzione di energia da fonte eolica e nei quali è possibile, eventualmente abbinando sistemi di accumulo, effettuare interventi di nuova realizzazione di impianti e, per gli impianti già realizzati, interventi di modifica, anche sostanziale, di rifacimento, di potenziamento e di integrale ricostruzione.
4. Per la fonte biomassa solida sono aree idonee:
a) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, come definiti all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), comprese le aree sulle quali siano già realizzati impianti a biomassa;
b) le discariche ante-norma o cessate;
c) le aree classificate industriali e a servizi per la realizzazione di infrastrutture ed impianti tecnologici;
d) le aree dismesse non residenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), della presente legge.
5. Per la fonte idraulica sono aree idonee:
a) nel rispetto del deflusso ecologico, i fiumi, i torrenti e, in ogni caso, i corsi d'acqua pubblici del reticolo idrico naturale demaniale, la rete dei canali artificiali di irrigazione e di bonifica di natura privata o anche pubblica, i canali demaniali d'irrigazione di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani) e gli altri canali artificiali di proprietà privata o anche pubblica, ivi comprese le condotte e le reti di adduzione e distribuzione, in pressione o a pelo libero, afferenti al servizio idrico integrato;
b) i siti, le aree, i beni immobili e i corsi d'acqua già oggetto di utilizzo, gli impianti di produzione di energia idroelettrica esistenti classificati come grandi o piccole derivazioni, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), per interventi di modifica, anche sostanziale, di rifacimento, di potenziamento e di integrale ricostruzione, fatte salve le relative procedure di concessione, rinnovo e variante di concessione, di cui al regio decreto 1775/1933 o, per le grandi derivazioni idroelettriche già esistenti, di riassegnazione delle concessioni secondo la disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
6. Ai fini dell'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di cui al comma 2, lettera b), e di cui al comma 4, lettera b), è necessario che, nell'ambito dei singoli procedimenti, sia verificata presso l'autorità competente per la discarica la compatibilità tecnica dell'impianto da realizzare.
Art. 7
(Impianti geotermici)
1. Gli impianti geotermici, anche domestici, possono essere installati, oltre che nelle aree idonee per l'installazione degli impianti da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 11 bis, comma 1, del d.lgs. 190/2024 e all'articolo 6 della presente legge, anche nelle restanti aree in cui sia accertata la presenza della risorsa geotermica.
Art. 8
(Disciplina conseguente all'approvazione della legge)
1. La Regione monitora l'attività amministrativa delle province, della Città metropolitana di Milano e dei comuni, per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 27, comma 1, lettera a bis), e 28, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Lo svolgimento dei procedimenti amministrativi e la presentazione delle relative istanze per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e delle relative opere di connessione, di cui agli articoli da 7 a 9 del d.lgs. 190/2024, sono effettuati utilizzando unicamente la piattaforma informatica della Regione interoperabile, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera i bis), numero 2), della l.r. 26/2003, con la 'piattaforma SUER', di cui all'articolo 5 del d.lgs. 190/2024.
3. La Regione verifica l'avvenuto perfezionamento dei titoli di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024 secondo le competenze di cui al comma 1 e i tempi di svolgimento dei procedimenti amministrativi.
4. In caso di mancato rispetto dei termini prescritti per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), della l.r. 26/2003, la Regione interviene in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
5. Ai fini del monitoraggio per il raggiungimento della soglia di cui all'articolo 2, comma 2, i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano acquisiscono, dai soggetti proponenti, i progetti di impianti da fonti rinnovabili, le comunicazioni di messa in esercizio degli impianti, unitamente ai dati di potenza di entrata in esercizio degli stessi, di superficie occupata e di SAU occupata. Tali dati sono trasmessi, a cura degli enti locali di cui al primo periodo, con cadenza semestrale, agli uffici regionali competenti in materia di fonti energetiche rinnovabili.
6. Ai fini del monitoraggio per il raggiungimento delle soglie di SAU comunale e provinciale, di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, i comuni, le province e la Città metropolitana di Milano acquisiscono dalla Regione il dato di saturazione della SAU dell'intero territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 2.
7. La Regione può, con legge, incrementare ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'obiettivo di potenza di cui all'articolo 2, comma 1, in ragione dell'evoluzione dei fabbisogni energetici regionali, e adeguare le percentuali di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, contemperando le esigenze di tutela dell'ambiente, della biodiversità, del paesaggio, del settore agricolo, e di promozione e incremento delle energie rinnovabili.
8. La Giunta regionale definisce il sistema di monitoraggio della SAU, corredato dalla cartografia di cui all'articolo 1, comma 5, utile a verificare, a cadenza annuale, il rispetto del limite percentuale di SAU, su scala comunale e regionale, di cui all'articolo 2.
Art. 9
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge che documenta e descrive:
a) il numero di comunicazioni presentate ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 190/2024 e con le modalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera i bis), numero 1), della l.r. 26/2003, potenza di picco di progetto e tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;
b) il numero di procedure abilitative presentate con le modalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera i bis), numero 1), della l.r. 26/2003, potenza di picco di progetto, tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;
c) il numero di istanze di autorizzazione unica presentate con le modalità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera i bis), numero 1), della l.r. 26/2003, potenza di picco di progetto, tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;
d) il numero di istanze relative a procedure sottoposte a valutazioni ambientali, potenza di picco di progetto, tipologia di impianto alimentato da fonte rinnovabile;
e) il numero di titoli abilitativi perfezionati di cui alle lettere b), c), e d), potenza aggiuntiva abilitata, potenza aggiuntiva entrata in esercizio, superficie occupata e SAU occupata;
f) la SAU occupata per ciascun territorio provinciale, dettagliata per comune, con impianti fotovoltaici con moduli al suolo e con impianti agrivoltaici ed eventuale raggiungimento delle soglie previste all'articolo 2 da parte di comuni dello stesso territorio;
g) l'elenco degli enti che non hanno provveduto alla trasmissione dei dati relativi alla saturazione delle soglie di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 6 e 7, ciascuno per quanto di competenza;
h) l'indicazione delle compensazioni territoriali previste, monetizzate o effettivamente realizzate, con specificazione della loro destinazione;
i) l'indicazione dei controlli eseguiti sugli impianti agrivoltaici, dei relativi esiti e delle eventuali misure correttive o sanzionatorie adottate;
j) la rappresentazione aggiornata del grado di saturazione della SAU su scala regionale, provinciale e comunale;
k) le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione della presente legge.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione e la commissione consiliare competente possono indicare priorità conoscitive o necessità di ulteriori approfondimenti rispetto a quanto previsto al comma 1.
3. I soggetti pubblici e privati che contribuiscono all'attuazione della presente legge forniscono alla Regione i dati e le informazioni necessarie alle attività di valutazione.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
5. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal proprio Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.
Art. 10
(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 26/2003 relative a compensazioni territoriali)
1. All'articolo 29, comma 1, lettera i bis 1), della l.r. 26/2003(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il numero 3.1.5. è aggiunto il seguente:
'3.1.5. bis. facoltà, per il comune, di monetizzare fino al 50 per cento le compensazioni territoriali; in tal caso, le risorse sono destinate a opere di compensazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli impianti, a opere di efficientamento energetico, a rafforzare le competenze tecniche degli uffici comunali in materia di energia, ambiente e valutazione degli impatti paesaggistici, o ad attività di controllo, nonché a compensazioni territoriali, alla realizzazione o al sostegno di comunità energetiche rinnovabili locali, alla riduzione dei costi energetici degli edifici pubblici o a favore delle utenze socialmente vulnerabili del territorio interessato;';
b) dopo il numero 3.2. è aggiunto il seguente:
'3.2. bis. facoltà, per il comune, di monetizzare fino al 50 per cento le compensazioni territoriali di cui al numero 3.2.; in tal caso, le risorse sono destinate a opere di compensazione degli impatti derivanti dalla realizzazione degli impianti, a opere di efficientamento energetico o ad attività di controllo, nonché a compensazioni territoriali, alla realizzazione o al sostegno di comunità energetiche rinnovabili locali, alla riduzione dei costi energetici degli edifici pubblici o a favore delle utenze socialmente vulnerabili del territorio interessato;'.
Art. 11
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del d.lgs. 190/2024 e a quelli di valutazione ambientale per la realizzazione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili avviati dalla data di entrata in vigore della stessa legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. I progetti di cui ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi quelli di valutazione ambientale, concorrono, ove approvati e riferiti a superfici agricole utilizzate, alla determinazione delle percentuali di cui all'articolo 2.
3. Il soggetto proponente può optare per l'applicazione delle disposizioni sulle aree idonee ulteriori, individuate all'articolo 6, in caso di procedura, inclusa quella di valutazione ambientale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ove non risulti già compiuta la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) approva e pubblica i contenuti dei servizi di mappa digitali e la relazione di cui all'articolo 1, comma 5, e li aggiorna, con cadenza almeno annuale, in ragione di esigenze conseguenti a nuove disposizioni normative, a variazioni derivanti da modifiche della pianificazione territoriale o a modifiche dell'obiettivo di potenza da conseguire, ai sensi dell'articolo 2 . Ai fini dell'aggiornamento di cui al primo periodo la Giunta regionale tiene conto, altresì, dell'esito dei procedimenti amministrativi per il rilascio o la formazione dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e delle relative opere di connessione. La Regione trasmette al Ministero competente i contenuti di servizi di mappa digitali, la relazione e i relativi aggiornamenti;
b) approva e pubblica sul BURL i requisiti oggettivi, soggettivi e tecnici per la realizzazione e conduzione di impianti agrivoltaici e agrivoltaici avanzati che garantiscono la prosecuzione dell'attività agricola, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024.
5. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui al comma 4, lettera b), la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2024, n. XII/2783, recante 'Approvazione di indirizzi in merito all'installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole', resta efficace, per quanto applicabile, ove compatibile con le previsioni di cui alla presente legge.
Art. 12
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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