Legge Regionale 26 giugno 2026 , n. 16

Disposizioni in materia di opere relative a reti e impianti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasmissione nazionale

(BURL n. 27 suppl. del 30 Giugno 2026 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2026-06-26;16

TITOLO I
OGGETTO
Art. 1
(Oggetto e disposizioni generali)
1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere relative a reti e impianti per la distribuzione di energia elettrica non facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), conferite alle province e alla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) e dei commi 6 e 7 del presente articolo, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di concorrere al perseguimento degli obiettivi di sviluppo di sistemi di distribuzione elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nonché di preservazione e miglioramento dell'ambiente e della salute nel settore dell'energia ai sensi dell'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, valorizzando, al contempo, le consolidate competenze maturate sul territorio lombardo e le correlate specificità, in applicazione dei principi di economicità, tutela degli operatori e dei soggetti interferiti, efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure per:
a) la costruzione e l'esercizio, sul territorio regionale, delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione, ossia fino a 1.000 Volt, di media tensione, ossia superiori a 1.000 Volt e fino a 30.000 Volt, e di alta tensione, ossia superiore a 30.000 Volt e fino a 220.000 Volt, non facenti parte della RTN;
b) gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione e al potenziamento delle reti e degli impianti esistenti rientranti nelle tipologie di cui alla lettera a);
c) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio delle reti e degli impianti di cui alle lettere a) e b), fatto salvo quanto previsto al comma 6.
3. Le infrastrutture lineari e puntuali per la distribuzione di energia elettrica di cui al comma 1 sono opere di pubblica utilità, di norma ricollocabili, salvo siano state dichiarate inamovibili per ragioni di prevalente interesse pubblico.
4. Gli elettrodotti di distribuzione di nuova costruzione, quelli esistenti ovvero quelli sostitutivi di questi ultimi:
a) sono progettati in coerenza con le specifiche delle smart grid, di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);
b) in centri abitati di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sono realizzati in cavo interrato, ad esclusione dei casi di interferenze manifeste non ovviabili con l'applicazione delle usuali tecniche costruttive o il cui superamento richieda oneri non coerenti con l'investimento complessivo;
c) qualora interrati, sono posati, in via prioritaria e sempre che non vi siano contrarie esigenze tecniche di esercizio, in corrispondenza di banchine stradali di aree pubbliche e di uso pubblico, compatibilmente con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003, n. 200.
5. La presentazione di progetti per la realizzazione di nuove infrastrutture elettriche in cavo interrato in alta tensione prevede la realizzazione di trincee polifunzionali atte ad allocare reti di sottoservizi in conformità alle norme tecniche CEI-UNI.
6. La costruzione e l'esercizio di linee elettriche, nonché le modifiche sulle reti e gli impianti esistenti di competenza non statale che costituiscono opere di connessione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora autorizzate o abilitate contestualmente all'impianto di produzione, sono sottoposte al medesimo regime autorizzativo o abilitativo dell'impianto, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) da parte degli enti competenti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e), della l.r. 26/2003.
7. Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera e), della l.r. 26/2003, le province e la Città metropolitana di Milano svolgono, nel territorio di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione delle infrastrutture elettriche di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Ai fini della razionalizzazione e dell'aggiornamento della disciplina di competenza della Regione, la presente legge prevede, altresì, ulteriori disposizioni riguardanti infrastrutture elettriche non appartenenti alla RTN ai sensi dell'articolo 11, riferite a soggetti non titolari del servizio di distribuzione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, salvo quanto previsto ai commi 3 e 5, anche agli impianti e alle reti elettriche di cui all'articolo 11, secondo la disciplina ivi prevista.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI E ABILITATIVI DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Art. 2
(Autorizzazione unica)
1. Gli interventi riguardanti la costruzione, l'esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse sono soggetti ad autorizzazione unica, fatte salve le procedure semplificate previste agli articoli 3, 4 e 5.
2. L'istanza di autorizzazione è presentata alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente, anche per via telematica, corredata dal progetto di fattibilità tecnico-economica, sottoscritto da un tecnico, anche interno all'azienda, costituito almeno da:
a) piano tecnico delle opere da costruire, comprensivo delle opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio delle stesse;
b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle reti e degli impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti interrati;
c) documentazione prevista dalla normativa in materia di valutazione di incidenza, ove prescritta, relativa al progetto in autorizzazione;
d) documentazione prevista dalla normativa relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), ove prescritta;
e) documentazione riportante l'indicazione delle particelle catastali, l'estensione delle aree, il piano particellare e l'elenco delle ditte catastali interessate, qualora il richiedente intenda ottenere anche il vincolo preordinato all'esproprio;
f) elenco ed eventuale specifica documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati, che confluiscono nel procedimento unico per l'autorizzazione di cui al presente articolo;
g) l'esito della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico o l'esito finale di tale verifica preventiva, qualora disposta ai sensi dell'articolo 41, comma 4, e dell'allegato I.8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
h) planimetria e sezioni in scala adeguata, riportanti gli attraversamenti e i parallelismi delle opere da costruire, con eventuali infrastrutture esistenti di enti interferiti e gestori di servizi;
i) relazione tecnica attestante il rispetto delle disposizioni previste dal vigente d.p.c.m. 8 luglio 2003, di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
3. In caso di interventi che interessano territori della Regione relativi a due o più province o a una o più province e alla Città metropolitana di Milano, è considerata autorità competente la provincia o la Città metropolitana di Milano maggiormente interessata dal progetto in termini di relativa estensione territoriale.
4. In caso di progetti in aree sottoposte a vincolo, l'istanza è, altresì, corredata dalla documentazione richiesta ai sensi della specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso in cui non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli, il richiedente ne dà attestazione nell'istanza di autorizzazione.
5. Nel rispetto del principio di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al presente articolo è rilasciata all'esito di un procedimento unico, ai sensi degli articoli 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al quale partecipano tutte le amministrazioni e gli enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese, in ogni caso, quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico. La determinazione conclusiva del procedimento unico sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, fatti salvi i casi in cui la normativa statale preveda specifiche forme di autorizzazione non sostituibili.
6. La documentazione elencata al comma 2, integrata, per le aree sottoposte a vincolo, dalla documentazione di cui al comma 4 e da quella eventualmente prescritta dalla normativa di settore, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità.
7. Il procedimento unico è concluso entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, l'autorità competente attiva i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2, commi 9-bis e seguenti, della legge 241/1990, assicurando la conclusione del procedimento entro ulteriori quarantacinque giorni.
9. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonché, ove occorra, dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
10. L'autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 52 quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
11. Entro dodici mesi dal termine dei lavori, il proponente trasmette alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente, l'attestazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto autorizzato, mediante dichiarazione sottoscritta da un tecnico, anche interno all'azienda, di avvenuta realizzazione dell'opera in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'autorizzazione unica, anche nel rispetto delle seguenti disposizioni normative:
a) decreto ministeriale 21 marzo 1988 (Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne);
b) norma CEI 11-17 ed. luglio 2006 fascicolo 8402 - Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica di energia elettrica 'Linee in cavo'.
12. La dichiarazione di cui al comma 11, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), equivale a certificazione ai fini del collaudo dell'intervento.
Art. 3
(Procedura abbreviata)
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 6, gli interventi riguardanti la costruzione, l'esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili agli stessi aventi tensione superiore a 1.000 Volt e fino a 30.000 Volt possono essere soggetti a procedura abbreviata, su istanza del soggetto interessato.
2. Possono essere soggetti a procedura abbreviata, su istanza del soggetto interessato, anche gli interventi relativi alla sostituzione dei sostegni con variazione dell'altezza pari, al massimo, al 30 per cento dell'altezza dei sostegni esistenti, ferme restando le eventuali verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo.
3. L'istanza di procedura abbreviata è presentata alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata dal progetto di fattibilità tecnico-economica e da una dettagliata relazione, sottoscritti da un tecnico, anche interno all'azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilità, la conformità e la compatibilità delle opere da realizzare con eventuali reti interferite, con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati, nonché con i regolamenti edilizi vigenti, l'assenza di vincoli, la non assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora i lavori non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. La procedura abbreviata è, comunque, corredata da una dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto proponente in merito alla disponibilità dell'area interessata dall'intervento e all'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate.
4. In caso di interventi soggetti a procedura abbreviata, per i quali sia necessario acquisire lo svincolo idrogeologico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, ovvero autorizzazioni per la tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, tali provvedimenti sono acquisiti dal proponente e allegati all'istanza di procedura abbreviata, salvo che la provincia o la Città metropolitana di Milano provveda direttamente per gli atti di relativa competenza.
5. La provincia o la Città metropolitana di Milano, ove riscontri, entro il termine di cui al primo periodo del comma 3, l'assenza di una o più delle condizioni e allegazioni stabilite, notifica al proponente e alle amministrazioni eventualmente interessate l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, indicando, ove possibile, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere la procedura abbreviata conforme alle previsioni di legge. In caso di falsa attestazione del tecnico, la provincia o la Città metropolitana di Milano informa l'autorità giudiziaria. Il proponente apporta le necessarie modifiche o anche integrazioni entro trenta giorni dalla notifica; in tale ipotesi, il termine di cui al primo periodo del comma 3 decorre dalla data in cui le stesse modifiche o anche integrazioni sono state apportate. È, comunque, fatta salva la facoltà di ripresentare l'istanza di procedura abbreviata con le modifiche o anche le integrazioni necessarie per renderla conforme a quanto previsto ai commi da 1 a 4.
6. Al termine dei lavori il proponente trasmette alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, l'attestazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato con l'istanza di procedura abbreviata, allegando la dichiarazione sottoscritta da un tecnico, anche interno all'azienda. Tale dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, equivale a certificazione ai fini del collaudo dell'intervento.
7. In caso di interventi che interessano territori della Regione relativi a due o più province o a una o più province e alla Città metropolitana di Milano, è considerata autorità competente la provincia o la Città metropolitana di Milano maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale.
8. Ove sia necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o in caso di variante agli strumenti urbanistici esistenti, gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione unica.
Art. 4
(Autocertificazione)
1. Per gli interventi di rinnovo, ricostruzione e potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di media tensione, contenuti entro cinquanta metri rispetto al tracciato originale di tali reti e impianti, è consentito ricorrere all'autocertificazione, in ragione del limitato impatto dell'intervento sul territorio e sugli interessi dei privati e in virtù della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di rete o di impianto e al relativo tracciato.
2. Fermi restando la disponibilità dell'area interessata e il rispetto dei vincoli esistenti, previe verifica di interferenza e, fuori dai casi di cui al comma 3, lettera e), verifica preventiva dell'interesse archeologico, gli interventi di cui al comma 1 sono avviati immediatamente, a seguito della presentazione, anche per via telematica, di una autocertificazione resa alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente competente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, dal legale rappresentante del proponente.
3. L'autocertificazione comprende i seguenti atti:
a) la dichiarazione circa la preesistenza della rete o dell'impianto oggetto di intervento e che la tipologia di intervento da svolgersi rientra nella casistica di cui al presente articolo, fatti salvi gli interventi relativi a nuove reti e nuovi impianti di cui all'articolo 6, comma 6;
b) la dichiarazione dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio;
c) i dati identificativi dell'impresa alla quale il proponente intende affidare la realizzazione dei lavori;
d) la dichiarazione di aver ottenuto il consenso dei proprietari delle aree interessate;
e) la dichiarazione, a firma di un tecnico, anche interno all'azienda, attestante che i lavori non comportano nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;
f) dichiarazione attestante, nei casi di necessità, il motivo per cui un intervento, nell'ambito della pertinenza di cui al comma 1, non sia realizzato in cavo interrato, nei siti richiamati dall'articolo 1, comma 4, lettera b).
4. All'autocertificazione è allegata una relazione tecnica corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico, anche interno all'azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, alla normativa in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, la compatibilità delle opere da realizzare con eventuali reti interferite e la conformità alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché al piano paesaggistico regionale.
Art. 5
(Attività libera)
1. Nel rispetto dei vincoli esistenti e ferma restando la disponibilità dell'area interessata, non necessitano di alcun titolo gli interventi:
a) riguardanti reti e impianti di distribuzione di energia elettrica e le opere indispensabili agli stessi, aventi tensione fino a 1.000 Volt;
b) di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti esistenti, indipendentemente dalla tensione, anche ai fini dell'ammodernamento tecnologico;
c) di de-ramificazione e taglio di piante, strettamente necessari per la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione e la sicurezza delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e paesaggistica, ad eccezione del taglio di piante di particolare pregio, di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004.
TITOLO III
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE
Art. 6
(Misure per l'acquisizione di atti necessari e prodromici agli interventi di costruzione, modifica, rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche)
1. Qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione di energia di cui all'articolo 1, comma 1, da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione, gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'articolo 136 del d.lgs. 42/2004, nonché in siti del patrimonio mondiale UNESCO.
3. La realizzazione di reti e impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non è sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio.
4. Per la realizzazione delle reti e impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non è richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti.
5. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione della rete di distribuzione all'utenza non vengono computate nel calcolo dell'edificazione consentita.
6. In caso di alto rischio o di registrata perdita del servizio di distribuzione di energia elettrica relativo alla rete di media tensione, dovuto a guasto o deterioramento, per il quale sussiste l'esigenza di pronto intervento, con dichiarazione, da parte del distributore, di avvenuta attivazione del piano di emergenza, predisposto secondo la norma CEI 0-17 (Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza dei distributori di energia elettrica), sono realizzabili mediante autocertificazione, ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, gli interventi relativi a nuove reti e nuovi impianti necessari al ripristino delle condizioni e della funzionalità della rete di distribuzione elettrica, senza limiti di estensione.
Art. 7
(Tutela della salute e coordinamento con la pianificazione territoriale)
1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini e di garantire un corretto sviluppo del territorio regionale, il gestore che realizza nuove reti o impianti di distribuzione di energia elettrica in media e alta tensione, disciplinati dalla presente legge, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'opera trasmette all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e ai comuni territorialmente interessati apposita comunicazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, in particolare:
a) le planimetrie dell'opera realizzata;
b) l'indicazione della distanza di prima approssimazione;
c) ogni ulteriore elemento tecnico necessario ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui all'articolo 13 e della pianificazione territoriale.
3. Le informazioni di cui al comma 2 possono essere utilizzate anche ai fini dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione comunale e alla corretta valutazione degli interventi edilizi e urbanistici ricadenti nelle aree interessate dalle distanze di prima approssimazione, ai fini dell'adempimento di quanto previsto dalla normativa vigente per il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità relativi ai campi elettromagnetici.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELETTRODOTTI
Art. 8
(Amovibilità e inamovibilità degli elettrodotti)
1. Tutte le linee elettriche a tensione inferiore a 130.000 Volt non appartenenti alla RTN si considerano soggette a spostamento, salvo che, a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del richiedente e in considerazione della mancanza di percorsi alternativi o della sussistenza di particolari ragioni di interesse pubblico, non siano espressamente dichiarate inamovibili.
2. Tutte le linee elettriche a tensione uguale o superiore a 130.000 Volt sono inamovibili, salvo ove sia necessario il relativo spostamento per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità da parte dell'amministrazione procedente.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'esercente ha il diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento, delle spese occorse per effettuare i relativi lavori.
Art. 9
(Indennità)
1. L'indennità per l'imposizione di servitùè riconosciuta secondo quanto disposto all'articolo 21 della legge regionale 4 marzo 2009, n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province, della Città metropolitana di Milano, dei comuni e degli altri enti locali, la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1è sostituita dal pagamento di un canone o dalle tasse previste dalle vigenti norme sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.
TITOLO V
DISCIPLINA SANZIONATORIA, ABROGAZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 10
(Vigilanza, controllo e applicazione di sanzioni amministrative)
1. Spetta alle province e alla Città metropolitana di Milano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, nonché l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) 63,00 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata in assenza dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 2 o in caso di omessa presentazione dell'istanza di procedura abbreviata o dell'autocertificazione di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4;
b) 86,00 euro per metro lineare di infrastruttura realizzata, in caso di non conformità delle opere al progetto o in caso di omesso adempimento delle connesse misure prescrittive, (qualora le opere realizzate non comportino rischi per l'incolumità e la salute pubblica, né pregiudizi per le componenti ambientali e territoriali locali, né danni ai beni interferiti; prima di procedere all'irrogazione della sanzione, l'autorità competente ai sensi della presente legge diffida il responsabile a conformare l'opera entro il termine di novanta giorni; in caso di accertato inadempimento a seguito della diffida, si applica la sanzione amministrativa di cui alla presente lettera;
c) 123,00 euro per ogni metro lineare di infrastruttura realizzata in caso di accertamento di rischio per l'incolumità e la salute pubblica, di pregiudizi per le componenti ambientali e territoriali locali o di danni ai beni interferiti, conseguenti alle violazioni e alle inadempienze di cui alle lettere a) e b).
2. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitate dalla Città metropolitana di Milano o dalla provincia territorialmente competente.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, la Città metropolitana di Milano o la provincia territorialmente competente, può ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio, a spese del soggetto responsabile ai sensi della normativa vigente.
Art. 11
(Disposizioni per reti elettriche di soggetti non titolari del servizio di distribuzione)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 8, alla costruzione, all'esercizio, al rinnovo, alla ricostruzione nonché al potenziamento di reti elettriche e delle opere indispensabili alle stesse, senza limiti di tensione, nella titolarità di soggetti non concessionari del servizio di distribuzione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.
2. Alle reti elettriche e alle opere indispensabili alle stesse, di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6.
Art. 12
(Abrogazioni)
1. Fermo restando quanto previsto per i procedimenti pendenti di cui all'articolo 13, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme, fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle stesse:
a) legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt)(1);
c) articolo 3, comma 82, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(3).
Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)
1. La presente legge si applica ai procedimenti avviati dalla data della sua entrata in vigore.
2. Per i procedimenti pendenti alla data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le procedure amministrative vigenti prima di tale data, fatta salva la facoltà, per il proponente, di presentare, entro trenta giorni dalla stessa data, nuova istanza o autocertificazione ai sensi della presente legge.
3. Resta gestito da ARPA il catasto regionale degli elettrodotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), inteso come raccolta organizzata di informazioni e dati sulle infrastrutture elettriche lineari e puntuali insistenti sul territorio regionale. Il gestore della RTN comunica al gestore del catasto regionale di cui al primo periodo le informazioni e i dati per il catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con gli stessi tempi e le stesse modalità previsti per l'implementazione di quest'ultimo.
4. Ove non diversamente disposto, i rinvii alle norme abrogate di cui all'articolo 12, ovunque previsti nell'ordinamento regionale vigente, si intendono riferiti, in quanto compatibili e fatti salvi gli effetti prodotti, alle corrispondenti previsioni della presente legge.
Art. 14
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 15
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1982, n. 52, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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