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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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REGOLAMENTO REGIONALE
12 luglio 2001
, N. 4
Modificazioni al regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001(1)
(BURL n. 28, 1º suppl. ord. del 13 Luglio 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-07-12;4
Art. 1.
1. All’art. 17 è aggiunto il quinto comma:
5. La liquidazione può essere disposta con decreto del dirigente della struttura competente per materia, qualora sia necessario approvare o certificare contestualmente altre situazioni amministrative che condizionano il pagamento. Il decreto di liquidazione deve indicare tutti gli elementi previsti dal secondo comma.
2. L’articolo 22 è così modificato:
Art. 22 – Estinzione dei mandati di pagamento
1. I mandati di pagamento sono estinti in conformità a quanto previsto dalla convenzione relativa all’affidamento del servizio di tesoreria, mediante:
a) emissione di assegno di bonifico o rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. Il tesoriere è tenuto ad eseguire il pagamento previo accertamento della qualità di procuratore, rappresentante, tutore, curatore, o erede del creditore della Regione intestatario dell’ordinativo di pagamento, sulla scorta degli atti comprovanti una di dette condizioni;
b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d’incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
c) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l’avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;
d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l’avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria. In mancanza dell’avviso di ricevimento, il tesoriere apporrà sul titolo di spesa la data di estinzione dell’assegno circolare medesimo.
2. I titoli di spesa non pagati entro il termine dell’esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d’ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili, ovvero in libretto a risparmio al portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi. In particolare:
a) per importi superiori a L. 100.000 (C 51,65) e fino a L. 50.000.000 (C 25.822,84) sono commutati in assegni di bonifico, non trasferibili, da emettersi a cura della tesoreria regionale;
b) con importo superiore al limite sopra indicato sono commutati in libretti a risparmio al portatore;
c) con importi inferiori a L. 100.000 (C 51,65) sono commutati in libretto a risparmio cumulativo;
d) gli assegni restituiti per irreperibilità del destinatario e quelli non incassati entro il periodo della loro validità– che viene stabilita in 90 giorni dalla data di emissione – sono a loro volta commutati a cura della tesoreria regionale, in libretti a risparmio al portatore rispettivamente entro 15 giorni dalla restituzione e 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di validità. Fermi restando i termini stabiliti per la commutazione in libretti, gli assegni restituiti di importo inferiore a L. 1.000.000 (C 516,46) sono inseriti in un apposito elenco da tenersi a cura della tesoreria regionale e gli importi relativi sono versati in un libretto a risparmio al portatore, mentre gli assegni restituiti di importo superiore a L. 1.000.000 (C 516,46), sono commutati in libretti a risparmio singoli. Ai libretti a risparmio di cui al presente punto è attribuita valuta retrodatata alla chiusura dell’esercizio finanziario precedente;
e) sui libretti a risparmio il tesoriere apporrà la seguente dicitura: libretto emesso per commutazione, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001, del mandato di pagamento della Regione Lombardia del ..... n. ...
3. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.
4. I libretti a risparmio sono custoditi dal tesoriere regionale che tiene un aggiornato registro di carico e scarico, le cui risultanze sono comunicate mensilmente al servizio ragioneria.
5. Gli interessi maturati sui predetti libretti competono agli intestatari dei libretti medesimi.
6. Alla consegna dei libretti a risparmio, i beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.
7. I libretti a risparmio non estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle norme della presente legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti d’ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal tesoriere regionale in conto entrate della Regione.
8. Le somme introitate dalla Regione ai sensi del comma precedente, a richiesta degli aventi diritto formulata entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di prescrizioni, sono riprodotte, per un importo corrispondente al debito originario della Regione, nell’apposito capitolo, iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.
9. La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, compresi gli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d’ufficio.
10. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:
a) alla data dell’effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma;
b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e d) del primo comma nonché dal terzo comma del presente articolo;
c) alla data dell’inizio da parte del tesoriere della procedura per l’esecuzione dell’accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come ulteriormente previsto dalla lettera c) del precedente primo comma. Qualora l’accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest’ultima data.
11. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se durante il corso dell’esercizio finanziario il tesoriere non fosse in grado di estinguere per qualsiasi motivata ragione i titoli di spesa avuti in carico attraverso le modalità di pagamento indicate nel presente articolo, gli stessi possono essere commutati d’ufficio, a sua cura, in assegni di bonifico non trasferibile entro sessanta giorni dal ricevimento degli ordinativi di pagamento.
12. Gli assegni di cui al comma 11, restituiti per irreperibilità del destinatario e quelli comunque non incassati entro la fine dell’esercizio in corso, sono a loro volta commutati in libretti a risparmio al portatore, con le modalità indicate alla lettera c) del secondo comma del presente articolo.
1. I mandati di pagamento sono estinti in conformità a quanto previsto dalla convenzione relativa all’affidamento del servizio di tesoreria, mediante:
a) emissione di assegno di bonifico o rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. Il tesoriere è tenuto ad eseguire il pagamento previo accertamento della qualità di procuratore, rappresentante, tutore, curatore, o erede del creditore della Regione intestatario dell’ordinativo di pagamento, sulla scorta degli atti comprovanti una di dette condizioni;
b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d’incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;
c) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l’avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;
d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l’avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria. In mancanza dell’avviso di ricevimento, il tesoriere apporrà sul titolo di spesa la data di estinzione dell’assegno circolare medesimo.
2. I titoli di spesa non pagati entro il termine dell’esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d’ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili, ovvero in libretto a risparmio al portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi. In particolare:
a) per importi superiori a L. 100.000 (C 51,65) e fino a L. 50.000.000 (C 25.822,84) sono commutati in assegni di bonifico, non trasferibili, da emettersi a cura della tesoreria regionale;
b) con importo superiore al limite sopra indicato sono commutati in libretti a risparmio al portatore;
c) con importi inferiori a L. 100.000 (C 51,65) sono commutati in libretto a risparmio cumulativo;
d) gli assegni restituiti per irreperibilità del destinatario e quelli non incassati entro il periodo della loro validità– che viene stabilita in 90 giorni dalla data di emissione – sono a loro volta commutati a cura della tesoreria regionale, in libretti a risparmio al portatore rispettivamente entro 15 giorni dalla restituzione e 60 giorni dalla data di scadenza dei termini di validità. Fermi restando i termini stabiliti per la commutazione in libretti, gli assegni restituiti di importo inferiore a L. 1.000.000 (C 516,46) sono inseriti in un apposito elenco da tenersi a cura della tesoreria regionale e gli importi relativi sono versati in un libretto a risparmio al portatore, mentre gli assegni restituiti di importo superiore a L. 1.000.000 (C 516,46), sono commutati in libretti a risparmio singoli. Ai libretti a risparmio di cui al presente punto è attribuita valuta retrodatata alla chiusura dell’esercizio finanziario precedente;
e) sui libretti a risparmio il tesoriere apporrà la seguente dicitura: libretto emesso per commutazione, ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di contabilità della Giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001, del mandato di pagamento della Regione Lombardia del ..... n. ...
3. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.
4. I libretti a risparmio sono custoditi dal tesoriere regionale che tiene un aggiornato registro di carico e scarico, le cui risultanze sono comunicate mensilmente al servizio ragioneria.
5. Gli interessi maturati sui predetti libretti competono agli intestatari dei libretti medesimi.
6. Alla consegna dei libretti a risparmio, i beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.
7. I libretti a risparmio non estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle norme della presente legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti d’ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal tesoriere regionale in conto entrate della Regione.
8. Le somme introitate dalla Regione ai sensi del comma precedente, a richiesta degli aventi diritto formulata entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di prescrizioni, sono riprodotte, per un importo corrispondente al debito originario della Regione, nell’apposito capitolo, iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.
9. La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, compresi gli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d’ufficio.
10. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:
a) alla data dell’effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma;
b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e d) del primo comma nonché dal terzo comma del presente articolo;
c) alla data dell’inizio da parte del tesoriere della procedura per l’esecuzione dell’accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come ulteriormente previsto dalla lettera c) del precedente primo comma. Qualora l’accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest’ultima data.
11. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se durante il corso dell’esercizio finanziario il tesoriere non fosse in grado di estinguere per qualsiasi motivata ragione i titoli di spesa avuti in carico attraverso le modalità di pagamento indicate nel presente articolo, gli stessi possono essere commutati d’ufficio, a sua cura, in assegni di bonifico non trasferibile entro sessanta giorni dal ricevimento degli ordinativi di pagamento.
12. Gli assegni di cui al comma 11, restituiti per irreperibilità del destinatario e quelli comunque non incassati entro la fine dell’esercizio in corso, sono a loro volta commutati in libretti a risparmio al portatore, con le modalità indicate alla lettera c) del secondo comma del presente articolo.
3. L’art. 25 è così modificato:
Art. 25 – Revisione degli impegni
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, i dirigenti ciascuno per la propria competenza provvedono con apposita comunicazione scritta alla revisione degli impegni relativi alle somme non pagate entro il secondo e settimo esercizio successivi a quello in cui gli impegni sono stati assunti e riferiti, rispettivamente, alle spese correnti e alle spese in conto capitale.
2. La revisione dei suddetti residui consiste nell’accertare le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, degli stessi.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1, si provvede anche alla cancellazione, ai sensi del precedente art. 16, degli impegni per i quali si siano verificate le ipotesi di decadenza, di prescrizione o, in generale, di insussistenza del debito stesso.
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, i dirigenti ciascuno per la propria competenza provvedono con apposita comunicazione scritta alla revisione degli impegni relativi alle somme non pagate entro il secondo e settimo esercizio successivi a quello in cui gli impegni sono stati assunti e riferiti, rispettivamente, alle spese correnti e alle spese in conto capitale.
2. La revisione dei suddetti residui consiste nell’accertare le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, degli stessi.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1, si provvede anche alla cancellazione, ai sensi del precedente art. 16, degli impegni per i quali si siano verificate le ipotesi di decadenza, di prescrizione o, in generale, di insussistenza del debito stesso.
4. L’art. 27 è così modificato:
Art. 27 – Autorizzazione e contenuti delle aperture di credito
1. Il procedimento con il quale sono messi a disposizione i fondi di cui al precedente articolo, è denominato Apertura di Credito ed i funzionari sono riconducibili, di norma, in coloro che assumono la direzione delle unità organizzative decentrate facenti capo agli S.T.A.P.
2. Le aperture di credito sono autorizzate con decreto del dirigente competente per materia.
3. Con il decreto di apertura di credito, si determina:
a) la singola opera o intervento o spesa da effettuare e il relativo importo;
b) il funzionario delegato a favore del quale è disposta l’apertura di credito;
c) l’impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio.
4. Il decreto di cui al comma tre è trasmesso al funzionario delegato ed alla ragioneria ai fini della successiva rendicontazione.
1. Il procedimento con il quale sono messi a disposizione i fondi di cui al precedente articolo, è denominato Apertura di Credito ed i funzionari sono riconducibili, di norma, in coloro che assumono la direzione delle unità organizzative decentrate facenti capo agli S.T.A.P.
2. Le aperture di credito sono autorizzate con decreto del dirigente competente per materia.
3. Con il decreto di apertura di credito, si determina:
a) la singola opera o intervento o spesa da effettuare e il relativo importo;
b) il funzionario delegato a favore del quale è disposta l’apertura di credito;
c) l’impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio.
4. Il decreto di cui al comma tre è trasmesso al funzionario delegato ed alla ragioneria ai fini della successiva rendicontazione.
6. L’art. 31 è così modificato:
Art. 31 – Sostituzione dei funzionari
1. Abrogato.
2. Il funzionario delegato può essere coadiuvato e sostituito da una o più persone da lui nominate. La nomina di sostituzione deve essere comunicata entro 5 giorni all’unità organizzativa che ha disposto l’apertura di credito.
1. Abrogato.
2. Il funzionario delegato può essere coadiuvato e sostituito da una o più persone da lui nominate. La nomina di sostituzione deve essere comunicata entro 5 giorni all’unità organizzativa che ha disposto l’apertura di credito.
7. L’articolo 39 è così modificato:
Art. 39 – Accreditamenti autorizzabili
1. Il dirigente della struttura competente per materia può autorizzare accreditamenti, mediante trasferimento di somme, a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle spese economali di funzionamento delle unità organizzative periferiche, nonché per gli interventi previsti dal precedente art. 27.
2. Tali accreditamenti possono essere disposti per spese concernenti:
a) le forniture minute o a carattere di urgenza per l’ufficio;
b) la manutenzione e l’esercizio degli automezzi in dotazione e le relative tasse di circolazione;
c) le spese postali e telegrafiche, le imposte, le tasse, l’acquisizione di carta e valori bollati;
d) l’acquisto di pubblicazioni di carattere tecnico-amministrativo e l’abbonamento a giornali e riviste;
e) il trasporto di materiali;
f) i canoni e le conversazioni telefoniche;
g) i canoni per la fornitura di energia elettrica;
h) la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dei mobili, delle macchine, dei locali e degli impianti degli uffici;
i) gli anticipi e rimborsi delle spese di viaggio, le indennità di missione autorizzate, nonché i compensi e gli oneri fiscali e previdenziali derivanti da contratti di prestazioni professionali;
j) utenze, concessioni, tasse, imposte, tributi e altri oneri afferenti gli immobili di proprietà regionale, in locazione, in uso o, comunque, in gestione.
3. Ad esclusione degli interventi previsti dall’art. 27, il limite di spesa per acquisizioni economali èfissato dall’art. 3, commi 5 e 6, della l.r. n. 14/1997.
4. Il pagamento delle spese autorizzate ai sensi dell’art. 27 è effettuato a valere sul fondo previsto dal successivo articolo 40. Gli eventuali reintegri effettuati sono disposti con le procedure del successivo art. 44 a valere sulle somme impegnate ai sensi del terzo comma, lett. c) dell’art. 27.
1. Il dirigente della struttura competente per materia può autorizzare accreditamenti, mediante trasferimento di somme, a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle spese economali di funzionamento delle unità organizzative periferiche, nonché per gli interventi previsti dal precedente art. 27.
2. Tali accreditamenti possono essere disposti per spese concernenti:
a) le forniture minute o a carattere di urgenza per l’ufficio;
b) la manutenzione e l’esercizio degli automezzi in dotazione e le relative tasse di circolazione;
c) le spese postali e telegrafiche, le imposte, le tasse, l’acquisizione di carta e valori bollati;
d) l’acquisto di pubblicazioni di carattere tecnico-amministrativo e l’abbonamento a giornali e riviste;
e) il trasporto di materiali;
f) i canoni e le conversazioni telefoniche;
g) i canoni per la fornitura di energia elettrica;
h) la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dei mobili, delle macchine, dei locali e degli impianti degli uffici;
i) gli anticipi e rimborsi delle spese di viaggio, le indennità di missione autorizzate, nonché i compensi e gli oneri fiscali e previdenziali derivanti da contratti di prestazioni professionali;
j) utenze, concessioni, tasse, imposte, tributi e altri oneri afferenti gli immobili di proprietà regionale, in locazione, in uso o, comunque, in gestione.
3. Ad esclusione degli interventi previsti dall’art. 27, il limite di spesa per acquisizioni economali èfissato dall’art. 3, commi 5 e 6, della l.r. n. 14/1997.
4. Il pagamento delle spese autorizzate ai sensi dell’art. 27 è effettuato a valere sul fondo previsto dal successivo articolo 40. Gli eventuali reintegri effettuati sono disposti con le procedure del successivo art. 44 a valere sulle somme impegnate ai sensi del terzo comma, lett. c) dell’art. 27.
8. L’articolo 43 è così modificato:
Art. 43 – Rendiconti
1. Il funzionario delegato alla funzione economale degli uffici periferici presenta il rendiconto delle somme erogate.
2. I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati all’unità organizzativa che ha disposto l’anticipazione dei fondi, come indicato al precedente art. 40, primo comma, entro 15 giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, e in ogni caso entro 15 giorni dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, la qualità di incaricato delle funzioni economali degli uffici periferici.
3. I rendiconti devono contenere:
a) gli estremi dell’atto con il quale è stata effettuata l’anticipazione;
b) il saldo contabile del rendiconto precedente aumentato dagli eventuali reintegri già disposti e accreditati;
c) l’analisi delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi emessi;
d) la distinzione tra spese di funzionamento e quelle effettuate ai sensi dell’art. 27;
e) gli impegni di spesa assunti con i decreti di cui all’art. 27, ai fini del successivo reintegro delle somme.
4. Gli ordinativi di pagamento utilizzati per il prelievo dei fondi di cui al terzo comma del precedente articolo 40, unitamente alle spese effettuate con le somme stesse, che devono essere evidenziate in una appendice al rendiconto.
5. Al rendiconto deve essere allegata tutta la documentazione giustificativa in originale, nonché l’estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dall’agenzia di credito dell’istituto tesoriere presso la quale è stato effettuato l’accreditamento, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto della rendicontazione.
1. Il funzionario delegato alla funzione economale degli uffici periferici presenta il rendiconto delle somme erogate.
2. I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati all’unità organizzativa che ha disposto l’anticipazione dei fondi, come indicato al precedente art. 40, primo comma, entro 15 giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, e in ogni caso entro 15 giorni dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, la qualità di incaricato delle funzioni economali degli uffici periferici.
3. I rendiconti devono contenere:
a) gli estremi dell’atto con il quale è stata effettuata l’anticipazione;
b) il saldo contabile del rendiconto precedente aumentato dagli eventuali reintegri già disposti e accreditati;
c) l’analisi delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi emessi;
d) la distinzione tra spese di funzionamento e quelle effettuate ai sensi dell’art. 27;
e) gli impegni di spesa assunti con i decreti di cui all’art. 27, ai fini del successivo reintegro delle somme.
4. Gli ordinativi di pagamento utilizzati per il prelievo dei fondi di cui al terzo comma del precedente articolo 40, unitamente alle spese effettuate con le somme stesse, che devono essere evidenziate in una appendice al rendiconto.
5. Al rendiconto deve essere allegata tutta la documentazione giustificativa in originale, nonché l’estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dall’agenzia di credito dell’istituto tesoriere presso la quale è stato effettuato l’accreditamento, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto della rendicontazione.
9. L’articolo 50 è così modificato:
Art. 50 – Disposizioni transitorie
1. Entro il 31 luglio 2001, la struttura Ragioneria e Credito provvede ad effettuare le seguenti operazioni con la tesoreria regionale:
a) estinguere tutte le linee di credito esistenti ai sensi della abrogata legge regionale 14 novembre 1979, n. 57;
b) regolarizzare i pagamenti effettuati dai funzionari delegati;
c) emettere gli ordinativi di pagamento a valere sugli impegni di spesa relativi alle aperture di credito preesistenti ed operanti e accreditando le somme sui fondi economali dei funzionari delegati.
2. In attesa dell’adozione dei provvedimenti di decentramento alle direzioni generali delle funzioni contabili, i riferimenti alle unità organizzative di cui agli articoli 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41 secondo comma, 43, 44, e 49 del presente regolamento, sono da intendersi alla struttura Ragioneria e Credito.
3. Le disposizioni contenute negli articoli dal 46 al 48 del presente regolamento si applicano alle gestioni sorte precedentemente all’adozione della d.g.r. n. 41876 del 12 marzo 1999.
1. Entro il 31 luglio 2001, la struttura Ragioneria e Credito provvede ad effettuare le seguenti operazioni con la tesoreria regionale:
a) estinguere tutte le linee di credito esistenti ai sensi della abrogata legge regionale 14 novembre 1979, n. 57;
b) regolarizzare i pagamenti effettuati dai funzionari delegati;
c) emettere gli ordinativi di pagamento a valere sugli impegni di spesa relativi alle aperture di credito preesistenti ed operanti e accreditando le somme sui fondi economali dei funzionari delegati.
2. In attesa dell’adozione dei provvedimenti di decentramento alle direzioni generali delle funzioni contabili, i riferimenti alle unità organizzative di cui agli articoli 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41 secondo comma, 43, 44, e 49 del presente regolamento, sono da intendersi alla struttura Ragioneria e Credito.
3. Le disposizioni contenute negli articoli dal 46 al 48 del presente regolamento si applicano alle gestioni sorte precedentemente all’adozione della d.g.r. n. 41876 del 12 marzo 1999.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia