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REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi d’edilizia residenziale pubblica (di seguito erp) ai sensi dell’art. 3, comma 41, lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, e dell’art. 3, comma 10, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6.
2. Sono considerati alloggi di erp, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalità sociali proprie dell’erp relative ai soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione e la permanenza di cui al successivi articoli e all’allegato 1. (1)
3. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento, gli alloggi:
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, purché non realizzati da enti pubblici e già utilizzati per le finalità dell’erp;
Art. 2.
Definizione del nucleo familiare.
1. Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti o adottivi con loro conviventi, ovvero costituita da una persona sola. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio , gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno un anno prima della data di presentazione della domanda e sia dimostrata nelle forme di legge. Il termine di un anno non si applica qualora si tratti di soggetti affidati con provvedimento dell’Autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66%, riconosciuta ai sensi delle vigenti normative, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto. Partecipano altresì ai bandi di concorso i nuclei familiari di nuova formazione costituiti prima della consegna dell’alloggio.
2. Sono considerate componenti del nucleo familiare anche persone conviventi non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora tali soggetti siano compresi nel nucleo stesso all’atto della domanda. La convivenza deve avere carattere di stabilità, risultare anagraficamente esistente almeno per i due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al bando, essere finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e deve essere dichiarata, da parte del concorrente, e da parte delle persone conviventi, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Art. 3.
Determinazione della situazione economica e procedure informatiche.
1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell’assegnazione e gestione degli alloggi di erp, sono stabiliti uno specifico Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e uno specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determinati con le modalità e le integrazioni di cui all’Allegato 1. Il valore di tali indicatori è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale, in base all’andamento dei bandi d’assegnazione.
2. Al fine di migliorare il rapporto con i Comuni e il servizio fornito ai cittadini, di semplificare le procedure, di ridurre i tempi d’assegnazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, la Regione predispone e mette a disposizione dei Comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati un’apposita procedura informatica per il caricamento delle domande, la formazione della graduatoria e l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio. Con provvedimento del Direttore Generale della competente Direzione regionale sono stabilite le modalità di utilizzo delle procedure.
Art. 4.
Anagrafe dell’utenza e del patrimonio.
1. I Comuni detentori di patrimonio di erp gestito direttamente, le ALER e gli altri gestori di alloggi di erp, anche ai fini dell’art. 18 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, provvedono alla realizzazione dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, ne curano l’aggiornamento almeno biennale e la trasmissione dei dati alla Regione, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Generale competente.
Titolo II
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Art. 5.
Provvedimento di assegnazione.
1. All’assegnazione degli alloggi di erp, come definiti all’art. 1, provvede il Comune in cui si trova l’alloggio da assegnare.
Art. 6.
Bandi di assegnazione.
1. Il Comune provvede all’assegnazione degli alloggi di erp che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine e ai corpi speciali di cui all’art. 23, mediante bandi pubblici di durata semestrale, con decorrenza dei termini per la presentazione delle domande rispettivamente dall’1 gennaio e dall’1 luglio di ciascun anno, come indicato nel seguente schema. (2)
| Bando con decorrenza 1 gennaio e scadenza 30 giugno: | Bando con decorrenza 1 luglio e scadenza 31 dicembre: |
| Graduatoria con decorrenza 1 luglio | Graduatoria con decorrenza 1 gennaio |
2. I Comuni, nel cui territorio siano presenti alloggi di erp in numero esiguo, possono procedere con un unico bando annuale ovvero con riguardo alla prevedibile disponibilità degli alloggi stessi.
3. Il Comune, tenuto conto della propria ampiezza demografica, definisce:
b) l’eventuale quota percentuale complessiva di alloggi da locare in via prioritaria a particolari categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell’art. 11;
4. Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando.
5. Il Comune, con il bando e con altre modalità idonee, deve rendere noto ai cittadini:
b) la quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da assegnare prioritariamente a determinate categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell’art. 11;
Art. 7.
Presentazione della domanda.
1. La domanda di assegnazione di un alloggio di erp può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, nel comune di residenza e in quello in cui si presta l’attività lavorativa esclusiva o principale.
2. Nel caso in cui il comune di residenza e quello in cui si presta l’attività lavorativa non abbiano indetto bandi per due semestri, è ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente.
3. Il richiedente, secondo le disposizioni contenute nei decreti attuativi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e con le integrazioni derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La domanda è inserita, a cura del Comune, nel sistema informatico della Regione, che provvede alla attribuzione dell’ISBARC e dell’ISBARC/R di cui all’art. 10, ai fini dell’inserimento nella graduatoria dei Comuni interessati. I Comuni o i soggetti convenzionati assicurano l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante.
5. La procedura informatica della Regione costituisce la sola procedura da utilizzarsi per la gestione e la valutazione delle domande ai fini dell’assegnazione di un alloggio di erp. Essa consente automaticamente al Comune di:
b) annullare duplicazioni delle domande eventualmente presentate da altri componenti del nucleo del richiedente, qualora non sia richiesta la scissione del nucleo familiare;
e) determinare l’Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) dei richiedenti, ai fini dell’assegnazione;
Art. 8.
Requisiti soggettivi.
1. Può partecipare al bando per l’assegnazione di un alloggio di erp il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa;
b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune alla data di pubblicazione del bando; il requisito della residenza anagrafica non è richiesto nei seguenti casi:
II) lavoratori che a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di ristrutturazione industriale o di eventi a loro non imputabili, presentino domanda nel Comune dove svolgeranno la nuova attività ovvero si tratti, comunque, di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso;
c) assenza di precedente assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
d) assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di erp, qualora il rilascio sia dovuto a provvedimento amministrativo di decadenza per aver destinato l’alloggio o le relative pertinenze ad attività illecite;
e) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
f) ISEE-erp non superiore a quello indicato nell’Allegato 1; sono ammessi ai bandi anche i richiedenti che presentino un ISEE-erp superiore a tale limite, purché l’Indice di Situazione Economica (ISE-erp) non sia superiore alla soglia ivi stabilita;
g) non essere titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nella Regione. È da considerarsi adeguato l’alloggio con una superficie convenzionale complessiva, data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi, nelle seguenti misure:
| superficie convenzionale in mq | |||
| superficie utile | superficie accessoria | superficie totale | componenti nucleo familiare |
| 45 | 9 | 54 | 1 – 2 |
| 60 | 12 | 72 | 3 – 4 |
| 75 | 15 | 90 | 5 – 6 |
| 95 | 19 | 114 | 7 o più |
2. I requisiti soggettivi debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto dalle precedenti lett. c), d), e), e g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della domanda, nonché al momento dell’assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.
Art. 9.
Valutazione della domanda.
Art. 10.
Indicatore dello stato di bisogno abitativo e valutazione del periodo di residenza.
1. La Regione rileva in tempo reale, con proprie procedure informatiche, lo stato di bisogno abitativo dei cittadini concorrenti al bando d’assegnazione in tutti i Comuni, mediante un "Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo" (ISBA).
2. Per ciascuna delle condizioni familiari e abitative, illustrate nell’Allegato 1, parte prima, la Regione stabilisce propri valori che, con valutazione ponderata, tenuto conto della situazione economica della famiglia, determinano l’Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale (ISBAR) per ciascun Comune della Regione. I valori delle diverse condizioni e il metodo di valutazione ponderata degli stessi sono indicati nell’allegato 1, parte seconda e quarta.
3. Il Comune, in rapporto alle specificità territoriali della problematica abitativa, ferma restando la metodologia di valutazione ponderale per la determinazione dell’ISBAR, ha la facoltà di determinare un proprio "Indicatore dello Stato di Bisogno Abitativo Regionale e Comunale" (ISBARC), aumentando o diminuendo il valore specifico attribuito a una o più delle condizioni familiari e abitative, che concorrono alla determinazione dell’indice di disagio, fino al limite complessivo del valore 100 di ciascun raggruppamento, come definito nell’Allegato 1, parte seconda. La variazione comunale del valore specifico attribuito a ciascuna condizione non può variare di oltre il 10%, in aumento o in diminuzione, rispetto al peso dato dalla Regione. In questo caso il Comune, almeno 15 giorni prima del termine iniziale per la presentazione delle domande, dà comunicazione alla competente Direzione Generale della Regione per la determinazione, sempre mediante la procedura informatica regionale, di un proprio ISBARC specifico.
4. Qualora il Comune non proceda ad integrare i valori regionali con valori propri, l’ISBAR assume anche funzione di ISBARC.
5. Ai soli fini dell’assegnazione, l’ISBARC è integrato con uno specifico valore attribuito secondo il periodo di residenza nella Regione Lombardia (ISBARC/R). L’ISBARC/R è determinato con le modalità di cui alle parti seconda e quarta dell’allegato 1.
6. La Regione, alla chiusura del bando, trasmette in tempo reale la procedura di stampa dell’elenco dei concorrenti, secondo l’ordine dei valori dell’ISBARC/R, per l’assunzione della graduatoria definitiva da parte del Comune, ai fini dell’assegnazione degli alloggi pubblici esistenti nel territorio comunale.
Art. 11.
Graduatoria comunale.
1. Il Comune, mediante il sistema informatico regionale, provvede:
2. All’atto della domanda il Comune, mediante il sistema informatico regionale, rilascia al concorrente copia della domanda con l’ISBARC/R conseguito. Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento agli enti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare. Eventuali modifiche dell’ISBARC/R precedentemente conseguito sono comunicate al richiedente dall’ente che ha ricevuto la domanda. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando.
3. Il Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 , forma la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione. L’utilizzo della graduatoria è sospeso per la quota di alloggi necessaria a salvaguardare l’interesse dei ricorrenti, e in ogni caso per un periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo, trascorsi i quali la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.
4. La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata con cadenza semestrale, in base ai bandi di cui al precedente art. 6, da parte del responsabile del procedimento. La graduatoria pubblicata deve riportare l’ISBARC/R conseguito dai concorrenti.
5. Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo il quarto aggiornamento semestrale o secondo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di presentazione della domanda. L’eventuale conferma deve avvenire durante l’ultimo semestre di validità della domanda.
6. I richiedenti già inseriti nella graduatoria possono presentare al Comune domanda di aggiornamento dell’ISBARC/R qualora, prima dell’assegnazione o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l’attribuzione. Le domande rinnovate durante il loro periodo di validità, decadono automaticamente dopo il quarto aggiornamento semestrale o secondo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di rinnovo della domanda.
7. Il Comune può assegnare, secondo l’ordine dell’ISBARC/R conseguito, quota parte degli alloggi che si rendono disponibili, anche per tipologia e dimensioni, a specifiche categorie di concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva, previa comunicazione per via informatica alla Regione; tale quota non può superare il 20% della disponibilità annua; i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono presentare alla Regione richiesta motivata per incrementare tale quota.
8. Le specifiche categorie di concorrenti sono:
a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole, che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile o abbia nel proprio nucleo familiare un componente di età superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presenti minori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successiva lett. d);
b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio , attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell’alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
9. Il Comune, qualora per l’assegnazione di un alloggio di erp abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell’alloggio o mancanza di servizi igienici interni, ha l’obbligo di intervenire, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici.
Art. 12.
Convenzioni.
1. I Comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per uno o più dei seguenti servizi: raccolta delle domande; determinazione dell’indicatore ISEE-erp; calcolo dell’indicatore ISBAR o ISBARC e dell’ISBARC/R. Le certificazioni ISEE-erp possono essere rilasciate, oltre che dalle Amministrazioni comunali, dai soli CAAF.
2. Ai fini di agevolare i comuni nell’applicazione delle presenti disposizioni, di assicurare l’omogeneità delle procedure e la raccolta delle informazioni di cui all’art. 3, comma 45 della l.r. n. 1/2000, la Giunta regionale approva uno schema di convenzione, concordato con i CAAF e gli altri soggetti individuati, per la prestazione dei servizi di cui al precedente primo comma. I Comuni possono avvalersi senza oneri dei soggetti convenzionati quale supporto nelle operazioni ed attività comunali relative al bando di assegnazione.
Art. 13.
Assegnazione degli alloggi.
1. Ai fini dell’assegnazione, il gestore degli alloggi erp comunica periodicamente al Comune l’elenco complessivo degli alloggi disponibili, con la prevedibile data di disponibilità concreta. In tutti i casi, la disponibilità effettiva del singolo alloggio deve essere confermata entro le quarantotto ore successive al suo verificarsi.
2. Il Comune provvede all’assegnazione dell’alloggio, secondo l’ordine della graduatoria comunale, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della disponibilità, dandone comunicazione all’Ente gestore, trasmettendo allo stesso i dati necessari per la stipula del contratto di locazione e la determinazione del canone.
3. Il Comune, previa diffida all’interessato, provvede alla cancellazione dalla graduatoria delle domande dei richiedenti che rinuncino all’alloggio offerto dall’Amministrazione comunale, qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni documentate.
4. L’assegnazione degli alloggi deve essere correlata con i piani di mobilità del patrimonio di erp.
5. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dal controllo da parte del Comune della permanenza dei requisiti per l’accesso all’erp, nonché dalla verifica delle condizioni nel caso di cui al precedente art. 9, comma 2. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti o una modificazione dell’ISBARC/R, il Comune provvede, rispettivamente, alla cancellazione o alla variazione della posizione in graduatoria. Nel caso che dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante viene escluso dalla graduatoria e segnalato alle competenti autorità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
6. La scelta dell’alloggio tra quelli disponibili è compiuta dall’assegnatario o da persona all’uopo delegata, secondo l’ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) sono di norma assegnati alloggi con numero di vani abitabili pari a quello dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario; non può essere comunque assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario aumentato di una unità, salvo motivata deroga con provvedimento del Comune, d’intesa con l’Ente gestore. Sono esclusi dal computo dei vani abitabili le cucine, gli angoli di cottura, i servizi igienici, i ripostigli e gli altri vani accessori;
b) gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche o realizzati specificamente per disabili, sono prioritariamente offerti alle famiglie in cui uno o più componenti abbiano difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause o comunque la cui disabilità giustifichi l’assegnazione di tale alloggio;
7. L’assegnatario decade dal diritto di scelta nel caso in cui, senza giustificato motivo, non si presenti come previsto dall’art. 19, comma 1. Nel caso di assegnazione di alloggio che determini situazioni di sovraffollamento, come definito al punto 11 dell’Allegato 1, parte prima, l’assegnatario viene inserito d’ufficio nella graduatoria valevole per i cambi di alloggio, ai sensi del successivo art. 22.
8. Nell’assegnazione degli alloggi di erp che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti d’accesso, fatta eccezione per il valore dell’ISEE-erp, che viene sostituito dal limite di decadenza, di cui all’art. 18, comma 1, lett. e).
Art. 14.
Assegnazione in deroga alla graduatoria.
1. Il Comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell’ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l’accesso all’erp di cui al precedente art. 8, dispone con specifico atto, in via d’urgenza, l’assegnazione di un alloggio di erp ai nuclei familiari che:
a) debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria;
b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 20, della legge 388/2000 ;
c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l’alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell’integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;
e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l’ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.
2. Sono condizioni obbligatorie per l’assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le modalità previste per l’attribuzione dell’ISBARC/R e il suo inserimento nel sistema informatico regionale.
3. Il provvedimento che decide sull’istanza di assegnazione ai sensi del precedente comma 1 deve essere motivato. Avverso lo stesso è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. Le assegnazioni in deroga, di cui al comma 1, non possono superare il 20%, con arrotondamento all’unità superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente nel corso dell’anno. Nelle condizioni di grave tensione abitativa, il Comune può presentare motivata richiesta alla Regione di aumentare tale percentuale, fino ad un massimo del 50%; l’autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il Comune può istituire una commissione consultiva costituita da esperti, indicati anche dalle parti sociali, per le assegnazioni in deroga di cui al presente articolo e al successivo art. 15.
Art. 15.
Deroga ai requisiti.
1. Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, anche per periodi determinati, previa comunicazione alla Regione, il Comune, con provvedimento motivato, può derogare al possesso dei requisiti per l’accesso all’erp, disponendo l’assegnazione in via d’urgenza:
a) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare;
2. L’ente gestore, per la disciplina della locazione, applica le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Per i soggetti di cui alla lettera a), qualora in possesso dei requisiti per l’accesso all’erp, si applicano le procedure di cui all’art. 14.
Art. 16.
Subentro nella domanda.
1. In caso di decesso del richiedente e negli altri casi in cui il richiedente sia uscito dal nucleo familiare, subentrano nella domanda d’assegnazione i componenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguente ordine: coniuge superstite; convivente more uxorio ; figli legittimi, naturali riconosciuti o adottati; ascendenti; altri discendenti; collaterali fino al terzo grado; affini fino al secondo grado; persone non legate da vincoli di parentela o affinità.
2. In caso di nullità, di annullamento, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione, nella domanda subentra l’altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordo omologato dal Tribunale oppure, in caso di separazione giudiziale, sia attribuito dal giudice al coniuge. In carenza di pronunzia giudiziale in merito, al richiedente subentra nella domanda il coniuge, se tra i due si sia così convenuto; in carenza pure dell’accordo tra i coniugi, al richiedente subentra il coniuge che risulti abitare stabilmente l’alloggio.
Titolo III
PROVVEDIMENTI ESTINTIVI DELL’ASSEGNAZIONE
Art. 17.
Annullamento dell’assegnazione.
1. L’annullamento dell’assegnazione dell’alloggio è disposto, anche su proposta dell’Ente gestore, con motivato provvedimento del Comune competente per territorio, nei confronti di chi abbia conseguito l’assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima.
2. A tale fine il Comune comunica all’assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni per i cittadini emigrati all’estero, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune provvede all’annullamento dell’assegnazione con conseguente risoluzione del rapporto.
4. Il provvedimento d’annullamento dell’assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell’alloggio, non eccedente i sei mesi. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. L’Ente gestore provvede ai successivi adempimenti.
Art. 18.
Decadenza dall’assegnazione.
1. Il Comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell’Ente gestore, la decadenza dall’assegnazione nei confronti di chi:
b) non abiti stabilmente l’alloggio assegnatogli per almeno quattro mesi continuativi nel corso dell’anno, senza espressa autorizzazione, rilasciata dall’Ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro;
d) abbia usato l’alloggio o le sue pertinenze per attività illecite, che risultino da provvedimenti giudiziari o delle Autorità di pubblica sicurezza;
e) abbia perduto i requisiti per l’accesso all’erp, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare, che non deve superare del 50% il limite di accesso stabilito per l’ISEE-erp e del 50% il limite stabilito per l’ISE-erp, come definiti all’art. 8, comma 1, lett. f), per conseguire l’assegnazione di un alloggio di erp;
f) abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio o su beni immobili in qualsiasi località del territorio nazionale aventi un valore, definito ai fini I.C.I., pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel Comune di residenza, di categoria catastale A3, classe uno; qualora il Comune in cui è situato l’immobile di proprietà abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore, per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate.
g) abbia conseguito, nella Regione, la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo il seguente schema:
| Superficie utile dell’alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni | Numero componenti della famiglia |
| 54 mq | 1 – 2 |
| 72 mq | 3 – 4 |
| 90 mq | 5 – 6 |
| 114 mq | 7 o più persone |
2. L’Ente gestore richiede il provvedimento di decadenza al Comune competente per territorio non appena verifichi le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Inoltre ne fa richiesta alla scadenza del contratto di locazione qualora verifichi le condizioni di cui alle lettere e), f) e g). Il Comune provvede entro 60 giorni.
3. I Comuni in situazione di alta tensione abitativa ovvero che presentino carenza di offerta locativa, d’intesa con l’ente gestore, possono graduare l’esecuzione del provvedimento di decadenza nei confronti degli assegnatari che versino nelle condizioni previste dalla lettera e) del comma 1. In tale ipotesi è dovuta l’indennità di occupazione di cui al Regolamento recante i criteri generali per la determinazione dei canoni di locazione, di cui al comma 41, lett. n) dell’art. 3 della legge regionale n. 1/2000.
Titolo IV
GESTIONE DEGLI ALLOGGI
Art. 19.
Consegna dell’alloggio e stipula del contratto di locazione.
1. L’assegnatario, prima della consegna dell’alloggio, deve presentarsi per la sottoscrizione del contratto di locazione presso la sede dell’ente gestore, nel giorno indicato con lettera raccomandata, salvo il caso di giustificato impedimento. Il contratto di locazione è sottoscritto, oltre che dall’assegnatario, dal coniuge e dagli altri componenti il nucleo familiare, salvo rinuncia scritta degli stessi.
2. Dopo la stipula del contratto l’ente gestore procede alla consegna dell’alloggio all’interessato o alla persona da lui delegata. La consegna dell’alloggio deve essere comunicata entro 10 giorni al Comune che ha effettuato l’assegnazione.
3. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro 30 giorni dalla consegna e, in caso di cittadino emigrato all’estero, entro 60 giorni, salvo proroga da concedersi dall’Ente gestore a seguito di motivata istanza. L’inosservanza da parte dell’assegnatario del termine predetto comporta la decadenza dell’assegnazione.
4. Il contratto di locazione ha la durata temporale di quattro anni. Il rinnovo per un uguale periodo è subordinato alla sussistenza dei requisiti per la permanenza nell’erp. Nel caso sia accertata la mancanza di tali requisiti, l’ente gestore ne dà immediata comunicazione al Comune interessato, per gli opportuni provvedimenti di cui all’art. 18.
Art. 20.
Subentro nell’assegnazione.
1. In caso di decesso del titolare, e negli altri casi in cui questi sia uscito dal nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione e nel conseguente contratto di locazione, secondo l’ordine di cui al precedente art. 16, i componenti del nucleo familiare presenti all’atto dell’assegnazione e ancora conviventi al momento del decesso o dell’uscita, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’erp.
2. In caso di nullità, di annullamento, di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili ovvero di separazione, nonché di cessazione della convivenza more uxorio si applicano i criteri di cui al precedente art. 16, commi 2 e 3.
3. Possono subentrare nell’assegnazione gli ascendenti e i discendenti in linea retta, non facenti parte del nucleo familiare assegnatario, rientrati nel nucleo stesso da almeno un anno, se il rientro è documentato per assistenza all’assegnatario o a un componente familiare, di età ultrasettantacinquenne o disabile pari o superiore al 66%, ovvero con grave handicap o patologia con prognosi ad esito infausto, ovvero sia dovuto a separazione coniugale o a cessazione di convivenza more uxorio documentate. Il periodo di convivenza decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore, dell’autocertificazione attestante la nuova residenza e i motivi della stessa.
4. Possono altresì subentrare nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare non facenti parte del nucleo assegnatario, ma conviventi al momento del decesso dell’assegnatario e negli altri casi in cui il titolare della locazione sia uscito dal nucleo familiare, purché la durata della convivenza non sia inferiore a tre anni dalla data di ricevimento dal gestore dell’autocertificazione attestante la nuova residenza e sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell’erp.
5. Il diniego di subentro nell’assegnazione deve essere motivato dall’Ente gestore con indicazione dei tempi e delle modalità di ricorso. Avverso il diniego di rinnovo per subentro, è ammessa richiesta di riesame al Comune, che si esprime entro 30 giorni dal suo ricevimento. In caso di rigetto della richiesta di riesame, il Comune detta il termine di rilascio dell’alloggio che comunque non deve essere superiore a sei mesi.
Art. 21.
Ospitalità temporanea.
Art. 22.
Mobilità abitativa.
1. Il Comune provvede alla mobilità degli assegnatari degli alloggi di erp situati nel proprio territorio, indipendentemente dall’Ente proprietario, con un bando semestrale o annuale, in analogia con quanto previsto per la presentazione delle domande nei bandi di assegnazione.
2. Possono partecipare al bando i conduttori, in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione, la cui richiesta di cambio di alloggio sia motivata da:
a) variazioni del nucleo familiare che diano luogo a sovraffollamento o sottoutilizzo dell’alloggio;
b) malattia del richiedente o di componenti del nucleo familiare che comporti grave disagio con la permanenza nell’alloggio;
3. Nel caso di avvicinamento al posto di lavoro non è richiesto il requisito della residenza, purché almeno un componente del nucleo familiare svolga l’attività lavorativa principale nel Comune di presentazione della domanda; nel caso di avvicinamento a parente invalido è sufficiente che sia residente l’invalido a cui il conduttore intende avvicinarsi, mentre nel caso di ricongiungimento o avvicinamento al luogo di cura, è sufficiente la residenza di almeno un componente del nucleo familiare, o che la casa di cura abbia sede nel Comune di presentazione della domanda.
4. Per favorire la mobilità degli assegnatari, i Comuni, d’intesa con l’ALER territorialmente competente, possono stipulare accordi per singoli cambi di alloggio o per bandi sovracomunali.
5. Il Comune, previo accordo con l’ALER, in caso di alloggi gestiti da quest’ultima, destina al cambio non meno del 10% della disponibilità di alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.
6. Per la formazione della graduatoria si utilizzano le medesime procedure previste per il bando d’assegnazione, laddove compatibili e senza tener conto dell’anzianità di residenza. A tale fine la Regione, entro gli stessi termini di messa a disposizione delle procedure per il calcolo dell’ISBA, predispone propri criteri circa le condizioni familiari e abitative cui riferirsi per l’attribuzione dei pesi, in analogia con quella utilizzata per i bandi di assegnazione. Le domande sono trasmesse mediante procedura informatica alla Regione, che fornisce la graduatoria nei tempi stabiliti dal Comune. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione.
7. Il Comune, fermo restando il sistema ponderale di determinazione del punteggio, ha la facoltà di determinare valori integrativi per una o più delle condizioni familiari e abitative, fino al limite complessivo del valore 100 di ciascun raggruppamento, come definito nell’Allegato 1. In questo caso richiede alla competente Direzione Generale di avvalersi delle procedure informatiche regionali per la determinazione della propria graduatoria specifica.
8. Le ALER possono essere delegate da più Comuni all’emanazione di bandi per il cambio alloggio su scala provinciale o subprovinciale.
11. L’ente gestore, dandone comunicazione al Comune e, tramite la procedura informatica, alla Regione, provvede direttamente al cambio di alloggio nei seguenti casi:
a) nuclei familiari in cui siano presenti uno o più componenti affetti da minorazioni o malattie invalidanti, che comportino un handicap grave ovvero una percentuale d’invalidità pari o superiore al 66%, certificata ai sensi della legislazione vigente oppure quando un componente del nucleo familiare abbia una età superiore a 65 anni;
12. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica, ai sensi dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni o per l’attuazione di programmi integrati di riqualificazione sociale ed edilizia di quartieri degradati, il gestore richiede al Comune la mobilità temporanea, assumendosi l’onere del trasferimento dell’assegnatario in alloggio adeguato.
13. L’ente gestore trasmette annualmente al Comune l’elenco degli assegnatari che abbiano in godimento un alloggio composto da un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell’assegnatario, aumentato di due unità. Il Comune, nel caso in cui l’assegnatario non ne abbia già fatto richiesta, dispone d’ufficio il cambio alloggio con proprio provvedimento.
14. L’assegnatario può ricorrere in opposizione per gravi e documentati motivi, entro i successivi 30 giorni, avverso il provvedimento che dispone il cambio forzoso dell’alloggio, a norma dei precedenti commi 12 e 13. Trascorsi i 30 giorni, previa motivata decisione sul ricorso eventualmente presentato, il provvedimento ha valore di titolo esecutivo. Gli alloggi offerti per l’attuazione dei cambi di cui ai commi 12 e 13 non rientrano nel computo della quota prevista al precedente comma 5.
Art. 23.
Assegnazione e gestione degli alloggi a favore delle Forze dell’Ordine e ai Corpi Speciali.
1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, in particolare a livello comunale, degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, ai corpi di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco, il Comune può destinare allo scopo una percentuale fino al 5% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno. In caso di necessità, con motivato provvedimento, il Comune può aumentare tale quota sino a una percentuale non superiore al 10%.
2. I nuclei familiari degli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 8, ad eccezione del valore ISEE-erp che è incrementato del 25%.
3. Il Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica alla Prefettura locale e alla Giunta regionale la prevedibile disponibilità degli alloggi da assegnare alle categorie di cui al comma 1. La Prefettura provvede autonomamente, con le rappresentanze delle Amministrazioni competenti, a trasmettere al Comune interessato la graduatoria dei concorrenti.
4. Il Comune dispone l’assegnazione di servizio di un alloggio adeguato in relazione al numero dei componenti della famiglia, convocando l’interessato, di concerto con la Prefettura o l’Amministrazione di appartenenza, per l’accettazione e la presentazione della documentazione per la verifica dei requisiti, di cui al precedente art. 8. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della convocazione, l’interessato, qualora non si sia presentato per l’accettazione dell’alloggio, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua in graduatoria. In assenza di altri soggetti beneficiari, l’alloggio viene assegnato secondo la graduatoria comunale.
5. La documentazione del nucleo familiare, di cui al precedente comma, deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell’ISBARC/R, e i relativi dati sono inseriti, a cura del Comune, nella procedura informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l’Ente gestore, è soggetto alla disciplina dell’erp, ai sensi del presente regolamento.
6. Il Comune può disporre l’assegnazione dell’alloggio in uso al nucleo familiare di appartenenti alle categorie di cui al comma 1, anche in deroga alla graduatoria e alle procedure ordinarie, purché sussistano i requisiti soggettivi per la permanenza nell’erp, nei seguenti casi:
a) quiescenza per cessazione del rapporto di lavoro, quando il nucleo familiare risulti residente in alloggi di erp nella Regione da almeno 10 anni;
7. Il Comune, a seguito di segnalazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, dispone la decadenza dell’assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio, al di fuori dei casi di cui al comma 6. L’Ente gestore provvede agli atti di rilascio dell’alloggio, assegnando un termine non superiore ai sei mesi.
Art. 24.
Occupazione senza titolo.
1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di erp senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della Pubblica Amministrazione.
2. Il legale rappresentante dell’Ente proprietario o dell’Ente gestore, se delegato, dispone il rilascio degli alloggi di erp nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante a rilasciare l’alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui è disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
4. In caso di occupazione con violenza od effrazione l’Ente proprietario o l’Ente gestore, se delegato, intima immediatamente il rilascio dell’alloggio, dando un termine di quarantotto ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo che non è soggetto a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell’alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all’Autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 633 del C.P.
Art. 25.
Edifici a proprietà mista.
1. Il gestore può assumere o continuare l’amministrazione di stabili a proprietà mista previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell’art. 1136 del c.c.
2. I locatari degli alloggi di erp, compresi negli stabili a regime condominiale, hanno diritto di voto, in luogo dell’ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione, in tutto o in parte, a carico dei locatari.
Titolo V
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 26.
Esclusioni.
1. La Giunta regionale, su proposta motivata dell’ente proprietario, d’intesa con il Comune territorialmente competente se diverso, può autorizzare l’esclusione dalla disciplina del presente regolamento, per gli alloggi, di cui al precedente art. 1, comma 1, che risultino espressamente destinati o destinabili a finalità di:
2. La diversa destinazione è possibile:
a) in caso di accertamento, anche attraverso il sistema informatico regionale, di inesistenza di fabbisogno abitativo di erp nel Comune interessato; (4)
Art. 27.
Procedure di accesso al sistema informatico regionale.
1. Dall’1 novembre 2003 i Comuni e le ALER possono accedere al sito dell’Unità Organizzativa Politiche per la Casa della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile su cui sono indicate le modalità operative e i termini di realizzazione e implementazione, nonché dell’utilizzo del sistema informatico regionale. (5)
Art. 28.
Verifica dei risultati.
1. I Comuni redigono annualmente, e trasmettono per via informatica alla Regione, un rapporto pubblico sull’andamento delle assegnazioni, ivi comprese quelle in deroga di cui agli artt. 14, 15 e 23 comma 6, dei provvedimenti estintivi delle stesse, delle regolarizzazioni dei rapporti locativi e dei cambi di alloggio.
Art. 30.
Norme transitorie.
1. È sospesa fino all’1 gennaio 2004 la pubblicazione di bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di erp.
2. Sono fatte salve le attività conseguenti ai bandi di concorso e le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate prima della pubblicazione del presente regolamento, nonché le relative procedure di assegnazione. I bandi e le graduatorie sopraddette cessano di essere efficaci con la pubblicazione delle graduatorie conseguenti ai bandi emanati conformemente al presente regolamento e comunque l’efficacia non si protrae oltre il 31 dicembre 2005.
3. I Comuni comunicano alla Direzione generale competente l’eventuale variazione dei valori di cui all’art. 10 comma 3 entro il 30 novembre 2003.
4. I contratti di locazione stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno validità sino alla scadenza, e sono da rinnovare ai sensi del presente regolamento, secondo lo schema di cui all’art. 29.
5. I rapporti, contratti e accordi perfezionati giusta le previsioni di cui al Titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive variazioni e integrazioni, restano in vigore fino all’adozione di uno specifico regolamento regionale in materia.
6. I Comuni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono sino al 30 giugno 2004 procedere alle assegnazioni in deroga alla graduatoria, secondo le procedure vigenti prima della pubblicazione del presente regolamento, nella misura massima del 50% degli alloggi che si rendono disponibili nell’anno 2003 e nel primo semestre 2004, dandone comunicazione alla Regione. Dall’1 luglio 2004 le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti dovranno essere assunte secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti il sopraddetto termine dell’1 luglio 2004 è prorogato all’1 gennaio 2005.
7. Le ALER entro il 1º settembre 2003 trasmettono al Comune, anche su supporto informatico, l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio del territorio di competenza.
8. Il Comune e l’ALER, per gli alloggi in gestione, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, procedono alla realizzazione dell’anagrafe delle locazioni stipulate originariamente con i soggetti appartenenti alle categorie delle Forze dell’Ordine e ai Corpi Speciali, di cui all’art. 23. Dalle risultanze di detta anagrafe, il Comune interessato dispone la conferma o la decadenza dell’assegnazione, se il locatario ha i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 23. Qualora non sussistano detti requisiti, l’ente gestore provvede agli atti di rilascio dell’alloggio.
9. La norma di cui al comma 2 dell’art. 7 produce effetti a far data dall’1 gennaio 2005. La presentazione di domanda in Comune diverso da quello di residenza e da quello in cui si presta attività lavorativa non può aver luogo prima dell’1 gennaio 2006.
10. Entro il 31 dicembre 2003 le ALER trasmettono alla Regione una relazione sullo stato dei condomini amministrati.
10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24, il Comune, con specifico provvedimento, esclusivamente in presenza di situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, e comunque se sussistono i requisiti per l’assegnazione, ha facoltà di disporre il radicamento degli occupanti senza titolo nell’alloggio occupato prima del 31 dicembre 2002, purché non sovradimensionato come previsto al precedente art. 13, comma 6, lett. a), ovvero l’assegnazione di altro alloggio. L’occupante è comunque tenuto al pagamento, anche in forma rateale, delle indennità o altre somme e delle spese dovute per il periodo di occupazione. (6)
Art. 31.
Abrogazioni.
1. Alla data di pubblicazione del presente regolamento, ai sensi dell’art. 3, comma 10 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6, come modificata dalla l.r. 20 dicembre 2002, n. 32 sono da considerarsi abrogate le disposizioni normative contenute nelle leggi regionali relative alla disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di erp, come di seguito indicate:
b) Legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92, articolo unico, lettere A, B), C), D), E), F), G), H), I), K), Q) e R);(8)
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 lett. a) del regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 8. 

2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 8. 

3. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 8. 

4. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d) del regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 8. 

5. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 8. 

6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) del regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 8. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale