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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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REGOLAMENTO REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 16
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 1.
Oggetto.
1. Il presente regolamento detta norme di attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria".
Capo II
Istituzione e gestione delle zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile (Art. 21 comma 9)
Art. 2.
Tipologia delle zone.
1. Le zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile sono distinte in zone A, B e C, come previsto dall’articolo 21 della l.r. 26/1993. (1)
Art. 3.
2. Possono avanzare richiesta per il rilascio dell’autorizzazione ad istituire zone A destinate alle prove cinofile la delegazione provinciale ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e le società specializzate riconosciute dall’ENCI. (4)
3. Possono anche avanzare richiesta le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale organizzate sul territorio provinciale, limitatamente alle prove relative alle selezioni provinciali, regionali e nazionali, nell’ambito dei campionati italiani. Le istanze sono corredate dal parere favorevole dell’ENCI.
Art. 4.
1. Al fine della relativa autorizzazione la delegazione provinciale ENCI trasmette ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle prove programmate nel primo semestre dell’anno successivo ed, entro il 30 aprile, il calendario di quelle previste nel secondo semestre. (6)
2. Le prove sono aperte a cani da caccia iscritti e non iscritti ai libri genealogici dell'ENCI. Per i soli cani che devono sostenere la prova di lavoro per l'iscrizione al libro italiano riconosciuti (LIR) è necessaria l'autorizzazione dell'ENCI.(7)
Art. 5.
Zone B.
2. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati richiedono ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio l’autorizzazione all’istituzione e alla gestione delle zone B. Tali zone, se giornaliere e relative a prove cinofile effettuate esclusivamente su selvaggina naturale, possono ricadere anche in aree protette previo consenso dell’ente gestore.(9)
4. I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sul territorio a caccia programmata, ad eccezione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura e del comparto di maggior tutela della zona Alpi, possono autorizzare, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, l’esercizio di prove cinofile in zone giornaliere esclusivamente su selvaggina di allevamento. L’estensione territoriale di dette zone non può essere superiore a 20 ettari in pianura e 30 ettari in territorio collinare o montano per ogni giornata di prova. (11)
Art. 6.
Zone C.
2. Sono classificate C le zone destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e dei falchi, nonché alle prove cinofile, anche con l’abbattimento per tutto l’anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna e germano reale forma domestica.(13)
3. Le zone C hanno una superficie in corpo unico compresa fra un minimo di 3 ettari ed un massimo di 50 ettari.
4. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati possono richiedere ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio l’autorizzazione all’istituzione e alla gestione di zone C per le attività di cui al comma 2 del presente articolo. (14)
5. Non sono autorizzabili zone C a distanza inferiore a 200 metri sia da altre zone C sia da zone di tutela istituite dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, fatte salve le autorizzazioni in essere. (15)
Art. 7.
1. L’autorizzazione all’istituzione e alla gestione delle zone C deve essere richiesta entro il 30 novembre dell’anno precedente. L’autorizzazione allo svolgimento di una prova cinofila nelle zone A, B e C deve essere richiesta almeno 30 giorni prima. L’autorizzazione all’istituzione e alla gestione delle zone B per l’allenamento e l’addestramento dei cani può essere richiesta senza limiti temporali. Nel caso in cui si tratti di zone individuate e previste dai piani faunistici venatori provinciali o territoriali, l’autorizzazione alla gestione va richiesta dal 1° settembre dell’anno precedente al periodo per cui si presenta l’istanza.(17)
2 bis. Per le prove cinofile organizzate dall’ENCI o dalle società specializzate o dai gruppi cinofili riconosciuti dallo stesso ente non sono richiesti i documenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2. Lo svolgimento delle stesse prove è subordinato alla sola comunicazione ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, nei trenta giorni precedenti, fatta salva la necessità di acquisire: (19)
Art. 8.
Segnalazione delle zone.
1. Le zone B e C sono segnalate per tutto il perimetro, a cura del titolare dell’autorizzazione, con tabelle di dimensioni 20 x 30 cm recanti l’indicazione della tipologia di appartenenza. (20)
Art. 9.
Rilascio permessi.
1. Il titolare dell’autorizzazione rilascia ai soci ammessi nelle zone B, ad eccezione delle giornaliere, e nelle zone C, permessi numerati progressivamente, trattenendone la matrice.(21)
Art. 10.
Quote di accesso.
1. Per l’accesso alle zone addestramento cani il titolare dell’autorizzazione può richiedere il pagamento di una quota di partecipazione.(22)
Capo III
Richiami vivi di cattura (Art. 26, comma 3)
Art. 12.
Possesso dei richiami vivi di cattura.
1. I richiami vivi di cattura, provvisti di anello inamovibile numerato che ne legittima il possesso e l’utilizzo, sono forniti ai cacciatori dai competenti uffici della Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.(24)
Art. 13.
Trasporto e detenzione dei richiami vivi di cattura per l’attività venatoria.
1. Il trasporto e la detenzione dei richiami vivi di cattura per l’attività venatoria sono soggetti alle seguenti modalità minime:
a) per la specie allodola, gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe cm 20, larghe cm 15, alte cm 20 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate in alternativa ceste o cassette con tetto in tela e dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati. Ogni cesta o cassetta non deve comunque contenere più di dieci capi.
Capo IV
Esercizio venatorio in zona alpi (Art. 27, comma 4)
Art. 15.
Organizzazione del prelievo.
1. E’ vietato impiantare appostamenti temporanei nei territori compresi nella zona di maggior tutela.(27)
3. I Comitati di gestione predispongono gli strumenti necessari per l’aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento, a contrassegni numerati inamovibili attestanti l’avvenuto abbattimento della selvaggina, nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario. Al fine di un efficace monitoraggio dello stato biologico e sanitario delle popolazioni animali, i Comitati di gestione possono procedere, altresì, alla raccolta e al conferimento a istituti di ricerca di materiale biologico per gli opportuni accertamenti.
Art. 16.
Cacce di specializzazione.
1. Le cacce di specializzazione vengono esercitate esclusivamente per specie o gruppi di specie.(29)
Art. 18.
Caccia agli ungulati.
1. I comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, nel proporre alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio i piani di prelievo in forma selettiva degli ungulati, si attengono ai seguenti criteri:(31)
a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
1 bis. I piani di prelievo di cui al comma 1 sono approvati con decreti dei dirigenti competenti.(32)
2. Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi esclusivamente i cacciatori in possesso di specifica abilitazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio a seguito della frequenza di apposito corso e superamento di un esame da sostenersi davanti ad una commissione. L’esame consiste in una prova scritta, in un colloquio e in una prova pratica, Il corso e l’esame si svolgono secondo modalità definite con decreto dirigenziale. I competenti uffici regionali e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio valutano la possibile equipollenza di abilitazioni rilasciate da altre Regioni per la caccia di selezione agli ungulati. I cacciatori abilitati sono iscritti in un elenco tenuto presso i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio. Per l’assistenza ai cacciatori di selezione è necessario conseguire un’ulteriore abilitazione a seguito del superamento di un esame orale da sostenere presso apposita commissione. I cacciatori in possesso dell’ulteriore abilitazione sono iscritti nell’elenco degli accompagnatori istituito presso la Regione o la Provincia di Sondrio. Gli elenchi di cui al presente comma sono costituiti con decreto del dirigente competente. Con decreto dirigenziale sono altresì definite le relative modalità di tenuta. In fase di prima costituzione, negli elenchi sono iscritti di diritto i cacciatori di selezione e gli accompagnatori già inseriti nei rispettivi albi provinciali.(33)
Art. 19.
Pianificazione faunistica, censimenti, piani di prelievo.
1. I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, d’intesa con i Comitati di gestione, determinano, per ogni specie vocazionale, la capacità faunistica in termini quantitativi e le densità massime potenziali raggiungibili in rapporto alle caratteristiche ambientali, nel rispetto dell’equilibrio delle biocenosi, secondo i modelli di valutazione ambientale indicati nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.(35)
2. I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, previo censimento della fauna selvatica stanziale alpina realizzato di concerto con i Comitati di gestione ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3, della l.r. n. 26/1993, stabiliscono, annualmente ed in ogni caso prima dell’apertura della stagione venatoria, per ogni specie, il numero complessivo dei capi abbattibili e il numero massimo dei capi prelevabili da ciascun cacciatore, in funzione del raggiungimento delle densità massime potenziali di cui al comma 1. (36)
Art. 20.
Addestramento e allenamento dei cani.
2. L’addestramento e l’allenamento dei cani sono consentiti soltanto agli ammessi nel Comprensorio Alpino di Caccia previo pagamento del relativo contributo di gestione. Agli stessi è consentito addestrare ed allenare i cani nei giorni aperti alla caccia, anche qualora siano stati completati i piani di abbattimento di cui all’art. 17, comma 2. Durante l’addestramento e l’allenamento dei cani prima della apertura della caccia e dopo che siano stati completati i piani di abbattimento, è fatto divieto al cacciatore o all’accompagnatore di detenere qualsiasi strumento di caccia. (38)
Art. 21.
Strumenti di caccia.
1. La caccia agli ungulati, ad eccezione del cinghiale, è consentita solo con fucile a canna rigata, anche munito di cannocchiale, a palla unica e limitato a non più di due colpi per le carabine semi-automatiche.
2. Nella caccia al cinghiale esercitata a squadre, è consentito l’utilizzo del fucile a canna liscia caricato a palla unica; l’uso del fucile a canna rigata è consentito unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal caposquadra di sostare in postazioni fisse. (39)
3. È vietata la detenzione e l’uso, sul luogo di caccia, di munizioni spezzate con pallini di calibro superiore a millimetri 4. Inoltre, tranne che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la detenzione e l’uso, sul luogo di caccia, di munizioni a palla asciutta per canna liscia.
4. Sono vietati l’uso, la detenzione ed il trasporto di ogni tipo di pistola-fuciletto, nonché dei fucili costruiti in modo da essere facilmente occultabili avendo calcio ripiegabile o estraibile o canne di lunghezza inferiore ai 43 centimetri.
È vietato l’uso di fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40.
È altresì vietato l’uso dei fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri.(40)
È vietato l’uso di fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40.
È altresì vietato l’uso dei fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri.(40)
Capo V
Allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale (Art. 39, comma 1)
Art. 22.
Allevamenti.
1. L’allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, dalla legge n. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e di detenzione di specie pericolose, nonché degli articoli 544-ter e 727 del codice penale in materia di maltrattamento degli animali, ed è soggetto ad autorizzazione dei competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio.(41)
2. Nella domanda di autorizzazione, il richiedente indica le proprie generalità, la sede dell’allevamento e l’elenco delle specie che intende allevare. (42)
3. Per gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale di uccelli selvatici appartenenti alle famiglie dei Fringillidi nei quali siano presenti fino a trenta capi, ed alle specie tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e cesena, non è richiesta l’autorizzazione di cui al comma 1. (43)
5. Gli allevamenti per fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari di impresa agricola.
7. Gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali ed allevamenti senza fini commerciali secondo le seguenti tipologie:
a) sono allevamenti per fini commerciali di categoria A, gli allevamenti esercitati a mezzo di imprese o aziende agricole tecnicamente attrezzate, in cui l’attività risulti essere la sola, ovvero, la principale, ai fini del reddito d’impresa;
8. Il titolare di allevamenti di tipo A e B tiene un apposito registro, da trasmettere annualmente alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, nel quale sono indicati, ad eccezione del fagiano, della starna, della pernice rossa, della quaglia e del germano reale forma domestica, la specie, il sesso se identificabile, l’utilizzazione degli animali e, in caso di cessione, il nominativo del destinatario. Con decreto del dirigente competente è definito lo schema del registro di cui al primo periodo.(45)
9. Gli animali destinati al ripopolamento sono accompagnati da idonea certificazione sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa in materia.(46)
Art. 23.
Allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale.
1. Per l’allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone è necessaria l’iscrizione alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale, regionale o internazionale.(47)
2. La domanda di autorizzazione inoltrata alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio indica il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza. (48)
3. Tutti gli uccelli allevati, ad eccezione delle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e piccione forma domestica e germano reale forma domestica, portano alla zampa un anello inamovibile fornito da una delle associazioni di cui al comma 1.(49)
4. L’anello ha il diametro indicato, per ogni specie, dalla Commissione Tecnica Nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica regionale, nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola dell’allevatore, nonché l’anno di nascita ed il numero di individuazione dell’animale. (50)
Capo VI
Allenamento e addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi (Art. 43, comma 2, lettera d(53))
Art. 25.
Modalità e limiti.
1. L’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi, purché tatuati e/o muniti di microchip ed iscritti all’anagrafe canina, è consentito anche nel periodo in cui non è ammesso l’esercizio venatorio con i limiti di seguito indicati:
a) l’allenamento e l’addestramento sono consentiti per cinque giorni settimanali, ad eccezione del martedì e venerdì;
b) ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può allenare/addestrare più di due cani contemporaneamente;
c) nel territorio dell’Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino di Caccia in cui il cacciatore è iscritto ovvero in cui è ammesso ai sensi dell’articolo 40, comma 12 bis, della l.r. 26/1993, sul territorio a caccia programmata, con esclusione delle zone ove sia vigente il divieto di caccia (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, riserve naturali, parchi naturali regionali, aree di salvaguardia con divieto di caccia nei parchi regionali, parchi nazionali, foreste demaniali, fondi chiusi, zone di rifugio e di ambientamento per la fauna stanziale), e nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, previo consenso dei concessionari. (54)
2. L’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi sono comunque vietati:
b) nella zona Alpi di minor tutela, comparto B, e negli ambiti territoriali di caccia, nei mesi di aprile, maggio e giugno. (55)
3. Fermo restando il divieto di allenamento e addestramento per la tutela delle coltivazioni in atto, i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio, sentiti i Comitati di gestione di ATC o CAC, possono disporre ulteriori limitazioni rispetto ai luoghi e ai periodi sopra elencati, per gravi motivi connessi con la tutela della fauna selvatica e in caso di calamità naturali.(56)
Capo VII
Art. 26.
Sanzioni.
1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento nonché alle disposizioni dei regolamenti provinciali, limitatamente alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti. (58)
Art. 26 ter
1. Dalla data di entrata in vigore delle modifiche ai Capi da II a VII del presente regolamento cessano di avere efficacia le diposizioni dell’allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 55655 del 27 luglio 2004 ‹Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica – mammiferi ed uccelli – in attuazione dell’art. 17 della l. 11 febbraio 1992 n. 157 e dell’art. 39 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26.
Art. 26 quater
1. Nelle more dell’integrazione del presente regolamento con la disciplina della caccia in forma selettiva agli ungulati in zona Alpi continuano a trovare applicazione le disposizioni dei regolamenti provinciali e le determinazioni in ordine all’abilitazione alla caccia agli ungulati di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 7385 del 20 novembre 2017 e n. 1307 del 25 febbraio 2019, nonché dei relativi decreti dirigenziali.
NOTE:
40. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. mm) e nn) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6.
59. L’articolo, aggiunto dall'art. 2, comma 1 del regolamento regionale 16 settembre 2003, n. 20, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. hhh) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia