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REGOLAMENTO REGIONALE
16 settembre 2003
, N. 20
Integrazioni ai regolamenti regionali n. 15 del 22 luglio 2003 e n. 16 del 4 agosto 2003
(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 19 Settembre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-16;20
Art. 2.
Integrazioni al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16.
1. Al regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16“Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria'”(2)è apportata la seguente integrazione: dopo l’art. 26 è aggiunto il seguente art. 26-bis:
“Art. 26-bis
(Sospensione dell’efficacia)
1. E' sospesa fino al 1º gennaio 2004 l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18, comma 2.
2. E' altresì sospesa fino al 1º gennaio 2004 l’efficacia delle disposizioni di cui all’art 21, comma 4, terzo e quarto capoverso.”.
(Sospensione dell’efficacia)
1. E' sospesa fino al 1º gennaio 2004 l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18, comma 2.
2. E' altresì sospesa fino al 1º gennaio 2004 l’efficacia delle disposizioni di cui all’art 21, comma 4, terzo e quarto capoverso.”.
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato sotto condizione dall'art. 24, comma 2, lett. e) della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27. L'articolo è stato definitivamente abrogato dall'art. 79, comma 2, lett. e) del r.r. 20 luglio 2007, n. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia