Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Regolamento Regionale
27 luglio 2009
, n. 2
Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1)
(BURL n. 30, 1° suppl. ord. del 31 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2009-07-27;2
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), i criteri di concessione, la durata, le modalità di erogazione e di revoca dei contributi regionali alle unioni di comuni lombarde, di seguito denominate unioni, nonché l’individuazione dei servizi relativi alle funzioni oggetto del contributo riferibili alle missioni e ai programmi delle voci di spesa del bilancio armonizzato elencati nella tabella “1” dell’Allegato A.(2)
Art. 2
1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, e presentare domanda di concessione del contributo, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal presente regolamento, le unioni iscritte nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde entro il 31 dicembre dell'anno precedente al termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo straordinario ovvero entro il primo di aprile dell'anno di presentazione della domanda di concessione del contributo ordinario ai sensi dell'articolo 10; la richiesta di iscrizione al registro deve essere inviata alla Regione entro il novantesimo giorno antecedente i termini previsti dal presente comma.(5)
2. Le unioni esercitano la gestione associata di funzioni e servizi all'interno degli ambiti territoriali di riferimento, di cui all’articolo 17, comma 2, della l.r. 19/2008, salve eventuali deroghe all'ambito territoriale ai sensi dell’articolo 20.
3. Le unioni accedono ai contributi in presenza della seguente condizione:(6)
a) esercizio, ai sensi dell’articolo 18, comma 2 della l.r. 19/2008, per tutti i comuni aderenti di almeno cinque delle funzioni fondamentali e di tutti i servizi ad esse riferite elencati nella tabella “2” dell’Allegato A;
Art. 4
1. Il contributo regionale può essere:
2. Ai fini della determinazione del contributo, la popolazione residente nei comuni che costituiscono l’Unione dei comuni viene calcolata sulla base dell’ultimo dato dell’Istituto nazionale di statistica disponibile al 1° gennaio dell’anno precedente il termine di presentazione della domanda per la concessione del contributo.
3. La concessione del contributo di cui al comma 1è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio.
Art. 5
1. Il contributo annuale ordinario è corrisposto, ad esercizio in corso, a copertura delle spese di erogazione dei servizi riferiti a ciascuna funzione oggetto del contributo come elencati nella tabella “2” dell’Allegato A.
2. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 1 l’unione deve:
a) esercitare almeno cinque funzioni, da parte di tutti i comuni aderenti, tra quelle elencate nella tabella “2” dell’Allegato A(11);
3. Il contributo è costituito dalla sommatoria del contributo base di cui al comma 4, computato per servizio e per comune, e dalle maggiorazioni determinate, ai sensi dell’articolo 6, in base ai criteri di cui al comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 19/2008.
4. Il contributo base è calcolato per ciascun comune moltiplicando il peso attribuito ad ogni servizio indicato nella tabella di cui al comma 1, per un valore di € 0,10 per i primi tre anni di esercizio della gestione associata per ciascun residente in ogni comune associato. Il valore di cui al precedente periodo decresce progressivamente di € 0,02 per anno, fino ad un valore minimo di € 0,02 per gli anni successivi. Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), il valore di € 0,10 è raddoppiato a € 0,20 per i piccoli comuni lombardi. Per questi comuni decresce fino ad un valore minimo di € 0,04.
5. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 4, al numero dei residenti dei comuni dell'unione vengono apportati i seguenti correttivi:
Art. 6
1. Alla somma computata ai sensi dell’articolo 5, comma 4, sono apportate maggiorazioni calcolate sul contributo base, distinte per servizio e per comune e calcolate separatamente in base ai seguenti criteri:
a) esercizio di ulteriori servizi rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010;
d) presenza nell’unione di comuni a svantaggio medio ed elevato ai sensi dell’articolo 2, della l.r. 11/2004;
e) presenza nell’unione di comuni che superano la soglia demografica di 5.000 o di 3.000 abitanti per i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montana;
f) presenza di un unico segretario per l’unione e per tutti i comuni dell'unione per le unioni fino a 3 comuni, per almeno 3 comuni per le unioni con più di 3 comuni;
2. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo in base al criterio di cui al comma 1, lett. a), nella misura dell’1 per cento per ogni servizio non riferibile a funzioni fondamentali elencato nella tabella “2” dell’Allegato A.
3. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera b), calcolata relativamente al numero delle funzioni, in base alle percentuali indicate nella tabella “3” dell'Allegato A.
4. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera c), calcolata in base alle percentuali indicate nella tabella “4” dell’Allegato A.
5. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera d), per il singolo comune in misura pari al 3 per cento, se classificato a elevato livello di svantaggio, e pari all’1 per cento, se classificato a medio livello di svantaggio ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 11/2004.
6. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera e), è per il singolo comune per ogni servizio all’unione, in misura pari al 5 per cento.
7. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera f), erogata in presenza di un unico segretario per tutti i comuni dell’unione per le unioni fino a tre comuni o per almeno 3 comuni per le unioni con più di 3 comuni, ed è calcolata nella misura del 2 per cento per ogni comune aderente all’unione con un unico segretario.
8. La maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera g) è calcolata nella misura del 2 per cento a ciascun comune con densità inferiore a 400 residenti per chilometro quadrato, aderente all’unione.
9. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo nella misura del 40 per cento in base al criterio di cui al comma 1, lettera h), quando l’insieme delle attività di cui si compone il servizio viene trasferito e unificato presso un ufficio unico dell’unione, dotato di un unico responsabile, al cui funzionamento i comuni provvedono principalmente con il macroaggregato “trasferimenti” nella spesa corrente del bilancio relativa a tale servizio. La maggiorazione è calcolata se il personale dell’ufficio unico è dipendente di ruolo dell’unione. L’importo della maggiorazione è recuperato nel saldo del contributo dell’anno successivo nel caso in cui si dovessero rilevare spese relative ai macroaggregati “personale” e “acquisizione di servizi” nel conto consuntivo dell’anno di riferimento, anche in uno solo dei comuni aderenti, in riferimento al servizio trasferito all’ufficio unico. Non sono considerate le spese per “acquisizione di servizi” che ai sensi della normativa vigente in materia sono attribuite alla competenza del singolo comune.
10. L’unione percepisce una maggiorazione del contributo secondo il criterio di cui al comma 1, lettera i), che viene determinata secondo i criteri e con le modalità di cui all’Allegato “C ter”. La maggiorazione è calcolata per ciascun comune con capacità fiscale inferiore a quella media regionale nella misura del valore della capacità fiscale di ciascun comune fino ad un massimo del 10 per cento. Il dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, annualmente approva un decreto che aggiorna la percentuale della maggiorazione dovuta ai comuni aderenti, anche avvalendosi degli enti di cui all’Allegato A1, sezione 1, della l.r. 30/2006, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 ter e 1 quater della medesima legge.
Art. 7
1. Il contributo straordinario è erogato alle unioni per le spese di investimento delle gestioni associate a copertura del 50 per cento delle spese totali relative a dotazioni tecnologiche e informatiche, adeguamento impianti, automezzi per l'erogazione dei servizi, fino ad un importo massimo di € 20.000 annuali.
Art. 8
Art. 9
1. L’Unione trasmette, allegandoli alla domanda di contributo ordinario annuale, il rendiconto annuale, dell'unione e dei comuni aderenti, dell'esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di concessione del contributo, unitamente ad una relazione annuale che elabora un’analisi sull’utilizzo del contributo erogato, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 19/2008. (16)
2. Nel caso in cui l’unione già beneficiaria non presenti alcuna domanda di contributo, la documentazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo.
3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca del contributo ordinario concesso nell’anno precedente ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. d).
3 bis. La relazione annuale di cui al comma 1 consiste nel prodotto dell'elaborazione dei dati economici, amministrativi e organizzativi inseriti dall'unione, ai sensi dei commi 1 e 2, nella piattaforma informativa regionale dedicata alla stessa relazione annuale, accessibile tramite il sito 'https://relazioneannuale.rl2.it'. L'inserimento, da parte dell'unione, dei dati di cui al precedente periodo nella piattaforma informativa regionale equivale alla trasmissione alla Regione della relazione di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 19/2008 e al comma 1 del presente articolo.(17)
Art. 10
1. La domanda per la concessione del contributo ordinario è presentata all'ufficio territoriale regionale, competente per territorio, entro e non oltre il 10 maggio di ogni anno quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la Città metropolitana di Milano, la struttura regionale alla quale presentare la domanda è quella competente per i rapporti con gli enti locali, ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio.(19)
2. La domanda per la concessione del contributo straordinario di cui all’articolo 7è presentata all'ufficio territoriale regionale, competente per territorio, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, quando non diversamente stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Per la Città metropolitana di Milano la struttura regionale alla quale presentare la domanda di contributo straordinario è quella competente per i rapporti con gli enti locali, ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio.(20)
3. Le modalità di presentazione delle domande di contributo, la relativa modulistica e l'eventuale documentazione da allegare, ulteriore rispetto a quella di cui all'articolo 11, sono stabilite con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).(21)
Art. 11
1. L'unione allega alla domanda di contributo:
a) il progetto di gestione associata di cui all’articolo 8, nel caso in cui l’unione non abbia mai fatto richiesta di contributo ordinario o straordinario per l’ avvio della gestione associata;
c) la relativa modulistica debitamente compilata e l’eventuale documentazione di cui all’articolo 10, comma 3.
2. L’unione allega alla domanda di contributo ordinario annuale:
a) il rendiconto annuale, dell'unione e dei comuni aderenti, dell'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo, nello stesso formato previsto in base alla normativa statale vigente in materia in materia, unitamente alla relazione annuale;(24)
Art. 13
(Istruttoria delle domande, rettifiche, integrazioni e chiarimenti. Provvedimento di concessione del contributo)(27)
1. Ferma restando la possibilità di acquisire chiarimenti, rispetto alla documentazione ricevuta, se nel corso dell’attività istruttoria a cura delle strutture di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, la domanda e la documentazione allegata risultano incomplete o irregolari, la struttura regionale competente comunica agli enti richiedenti i motivi che ostano all’ammissione, parziale o totale, al contributo.(28)
2. Gli enti richiedenti possono, entro e non oltre il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, inviare rettifiche, integrazioni e chiarimenti.(29)
4. Le domande in possesso dei requisiti ai sensi della l.r. 19/2008 e del presente regolamento sono dichiarate ammissibili a contributo con decreto del dirigente della struttura di cui al comma 1.(30)
Art. 14
(Conclusione dell'istruttoria e provvedimento di concessione del contributo)
1. Le strutture di cui all'articolo 13, comma 1 concludono l'istruttoria delle domande pervenute e ne trasmettono gli esiti alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali.(31)
2. La trasmissione degli esiti di cui al comma 1 si effettua mediante compilazione del modello stabilito con decreto del dirigente della struttura competente per i rapporti con gli enti locali entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e/o di presentazione delle rettifiche e integrazioni e chiarimenti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 2.(32)
3. La struttura di cui al comma 2 adotta il provvedimento di concessione del contributo entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
3 bis. I termini per la trasmissione degli esiti dell’istruttoria e per la concessione del contributo straordinario sono ridotti a metà rispetto ai termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo.(33)
4. Nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, i termini per l'adozione del provvedimento di concessione del contributo iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle rettifiche ed integrazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui all'articolo 13, comma 2.
Art. 15
1. Il contributo straordinario di cui all’articolo 7, è erogato con le seguenti modalità:
Art. 16
(Modalità di liquidazione del contributo ordinario)
1. Il contributo ordinario viene liquidato contestualmente al provvedimento di concessione entro l'anno finanziario di riferimento.
2. Gli importi dei contributi successivi alla prima annualità sono proporzionalmente ridotti rispetto alle somme concesse nell'anno precedente qualora, sulla base della rendicontazione trasmessa, non sia comprovata una spesa uguale o superiore al contributo concesso a titolo di anticipazione relativamente a ciascun servizio.
2 bis. L’importo complessivo del contributo successivo alla prima annualitàè ridotto nel caso in cui la somma da decurtare sul singolo servizio sia superiore al contributo concesso a titolo di anticipazione. (35)
2 ter. Per la funzione g) “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione” di cui all’Allegato A, tabella 2, la riduzione di cui al comma 2è calcolata non sul singolo servizio ma sull’insieme dei servizi riferiti alla funzione.(35)
Art. 17
(Durata dei contributi)
1. Riguardo alla durata dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, si applica quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del presente regolamento.(36)
Art. 18
1. Ai fini del presente regolamento, la revoca del contributo consiste nel provvedimento adottato dal dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, su proposta del dirigente dell'ufficio territoriale regionale, competente per territorio, presso il quale è stata presentata la domanda di contributo, con il quale si dispone che il contributo concesso deve essere in tutto o in parte restituito. Per la Città metropolitana di Milano, l’istruttoria e l’adozione del provvedimento di revoca del contributo spettano alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio. Ove sussista un ufficio territoriale regionale, competente per il territorio della Città metropolitana di Milano, il provvedimento di cui al presente comma è adottato dal dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, su proposta del dirigente dell'ufficio territoriale regionale presso il quale è stata presentata la domanda di contributo.(38)
2. La revoca totale del contributo ordinario si ha in caso di:
d) mancata trasmissione del rendiconto annuale dell’esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di concessione del contributo e della relazione annuale ai sensi dell’art. 9, del presente regolamento.
3. La revoca parziale del contributo ordinario si ha, quando non sia applicabile la riduzione del contributo di cui all’articolo 16, comma 2, in caso di rendicontazione che comprovi una spesa inferiore al contributo concesso a titolo di anticipazione relativamente a ciascun servizio se l’unione non presenta la domanda nell’anno successivo alla concessione del contributo.
4. Il procedimento di revoca del contributo ordinario è avviato con assegnazione all’unione inadempiente di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale provvedere all’invio della documentazione richiesta o al ripristino dei requisiti; il provvedimento di revoca è adottato in caso di mancata o incompleta trasmissione nei termini della documentazione richiesta o in caso di mancato ripristino dei requisiti.
6. Il procedimento di revoca del contributo straordinario è avviato con assegnazione all’unione inadempiente di un termine non superiore a 30 giorni entro il quale provvedere all’invio della documentazione richiesta; il provvedimento di revoca è adottato in caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione richiesta entro il termine assegnato.
Art. 20
(Deroghe all'ambito territoriale)
1. Ai fini della deroga di cui all’articolo 17, comma 2 della l.r. 19/2008, l’ambito territoriale può essere ritenuto inidoneo a garantire l’efficace, l’efficiente ed economica gestione dei servizi in forma associata in presenza di una delle seguenti situazioni territoriali e condizioni funzionali: (40)
2. I comuni interessati trasmettono alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, la richiesta di deroga motivata compilata ai sensi dell’Allegato “C bis” al presente regolamento”.(41)
Art. 22
1. Il requisito di cui all’articolo 2, comma 3, lett. b), nel primo anno di applicazione del regolamento recante “Modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)”, si applica limitatamente ad una delle due funzioni indicate.
1 bis. Il requisito dell'iscrizione nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, si applica a partire dalla presentazione delle domande di concessione del contributo ordinario o straordinario per l'annualità 2017. In prima applicazione del presente comma, la scadenza per l'invio alla Regione della richiesta di iscrizione al registro regionale delle unioni di comuni lombarde è posticipata, per l'annualità 2016, al sessantesimo giorno precedente ai termini di cui all'articolo 2, comma 1, per le unioni costituite entro la scadenza di cui al presente periodo e composte da almeno un comune che abbia rinnovato i propri organi elettivi nell'anno 2016.(46)
2. Per il primo anno di applicazione del regolamento di cui al comma 1, la domanda di concessione del contributo straordinario, di cui all’articolo 7, è presentata entro e non oltre il 31 ottobre, unitamente alle fatture con allegati i relativi mandati di pagamento.(47)
3. Le unioni che sono già beneficiarie di contributi ai sensi del presente regolamento, sulla base di una scheda progettuale già approvata, non presentano, con la domanda di contributi, il progetto di gestione associata di cui all’art. 8, ferme restando eventuali integrazioni conseguenti all’adesione di nuovi comuni o all’aggiunta di nuove funzioni.
4. Per i comuni aderenti a unioni di comuni lombarde, anche svantaggiati ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 11/2004, che hanno già beneficiato di contributi per l'esercizio effettivo in gestione associata di funzioni e servizi comunali ai sensi del presente regolamento e che successivamente aderiscono ad altre unioni, il valore del contributo base viene calcolato tenendo conto del numero degli anni per i quali si è già beneficiato del contributo e decresce progressivamente fino al valore minimo di cui al comma 4 dell’articolo 5.
5. Ai fini del calcolo della maggiorazione di cui all’articolo 6, comma 5, nel caso in cui due o più comuni svantaggiati, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 11/2004, aderenti all’unione si fondano ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a) della l.r. 29/2006, al nuovo comune istituito a seguito di fusione, viene attribuita la classe di svantaggio di maggior favore. La disposizione di cui al primo periodo si applica in caso di fusione per incorporazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. a) della l.r. 29/2006.
6. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui al comma 1, lettera i), dell’articolo 6, per la determinazione della capacità fiscale procapite di ciascun comune aderente all’unione, si fa riferimento all’articolo 43, comma 5 quater, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
7. Le modifiche agli allegati, ove non contestuali a modifiche apportate a uno o più articoli del presente regolamento, successive alla data di entrata in vigore del regolamento recante modifiche al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2“Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali)”, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.(48)
7 bis. Le modifiche agli articoli 2, 5, 11 e 18, nonché all'allegato B, apportate dal regolamento recante 'Modifiche agli articoli 2, 5, 11, 18 e 22, nonché all'allegato B del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)), si applicano anche alle domande di concessione del contributo ordinario o anche straordinario per l'annualità 2019, con possibilità, per la Giunta regionale, di prorogare, ove necessario, i termini di presentazione delle domande a data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso regolamento.(49)
NOTE:
1. Il titolo del regolamento è stato modificato dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente dall'art. 3, comma 3, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19.
2. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 3, lett. b) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2.
19. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del r.r. 25 gennaio 2010, n. 2 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2 e dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8 e dall'art. 1, comma 1, lett. e) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8.
20. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 25 gennaio 2010, n. 2 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. Il comma è stato ulteriomente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8 e dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8.
24. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8 e dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8.
28. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. g) del r.r. 25 gennaio 2010, n. 2 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. r) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2.
38. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8, dall'art. 1, comma 1, lett. l) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8 e dall'art. 1, comma 1, lett. m) del r.r. 14 ottobre 2016, n. 8.
52. L'allegato è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. gg) del r.r. 27 gennaio 2016, n. 2. e dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 13 marzo 2019, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia