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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
19 gennaio 2010
, N. 1
Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5“Norme forestali, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)”
(BU n. 3, 1° suppl. ord. del 21 Gennaio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2010-01-19;1
Art. 1
1. Al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5“Norme forestali, in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)”(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel titolo, le parole: “in attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)” sono sostituite dalle seguenti: “in attuazione dell’articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)”;
b) al comma 1 dell’articolo 1:
1) le parole: “adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell’economia forestale)” sono sostituite dalle seguenti: “adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 4, della l.r. 31/2008”;
c) all’inizio del comma 2 dell’articolo 1 sono inserite le seguenti parole: “Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 50, comma 11, della l.r. 31/2008,”;
d) al comma 1 dell’articolo 2:
1) le parole: “compreso il taglio a raso e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità all’articolo 11 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “compreso il taglio a raso, le altre attività selvicolturali, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità agrosilvo-pastorale, eseguiti in conformità all’articolo 50 della l.r. 31/2008”;
2) le parole: “dall’articolo 5, comma 5, lettera b), della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 44, comma 6, lettera b), della l.r. 31/2008”;
f) al comma 1 dell’articolo 5, le parole: “dall’articolo 11, comma 6, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 50, comma 6, della l.r. 31/2008”;
g) al comma 1 dell’articolo 6:
1) le parole: “delle riserve regionali e dei parchi regionali” sono sostituite dalle seguenti: “delle aree protette”;
2) le parole: “il taglio colturale e le altre attività selvicolturali “ sono sostituite dalle seguenti: “i tagli colturali”;
3) le parole: “dall’articolo 11, comma 7, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 50, comma 7, della l.r. 31/2008”;
h) il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:
“1. Le opere considerate di pronto intervento in base all’articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo.”;
“1. Le opere considerate di pronto intervento in base all’articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico nei soli casi di somma urgenza, previa comunicazione scritta all’ente competente al rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo.”;
l) dopo la lettera c) del comma 4 dell’articolo 13 è aggiunta la seguente:
“c-bis) prevedere l’obbligo di piedilista di contrassegnatura anche per i cedui”;
m) all’alinea del comma 1 dell’articolo 14, dopo le parole: “dottore agronomo o forestale” sono inserite le seguenti: “con funzione anche di direttore dei lavori”;
n) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente:
“c) piedilista di contrassegnatura o martellata, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui”;
o) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 14, le parole: “il tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi” sono sostituite dalle seguenti: “i tipi forestali su cui si interviene nonché la localizzazione spaziale e temporale degli interventi”;
p) dopo il comma 1 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Il piedilista di contrassegnatura non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati.”;
q) al comma 2 dell’articolo 14, le parole: “di cui all’articolo 19 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoga qualifica attestata da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea”;
r) al comma 4 dell’articolo 14, le parole: “la relazione” sono sostituite dalle seguenti: “il progetto”;
s) il comma 6 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente:
“6. In caso di istanze che riguardino utilizzazioni su superfici di oltre quindici ettari nei cedui e di oltre trenta ettari nelle fustaie, il progetto di taglio prevede un piano di utilizzazione forestale, consistente in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di cinque anni.”;
t) la lettera c) del comma 2 dell’articolo 15 è sostituita dalla seguente:
“c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le utilizzazioni, che indichi le piante da abbattere per la componente a fustaia nonché le riserve e le matricine nei cedui”;
u) dopo il comma 2 dell’articolo 15 è inserito il seguente:
“2-bis. Il piedilista non è obbligatorio in caso di conversioni a fustaia di cedui invecchiati”;
v) dopo il comma 1 dell’articolo 16 è aggiunto il seguente:
“1-bis. Nei casi in cui è prevista la relazione di taglio di cui all’articolo 15 non sono necessari gli allegati di cui agli articoli 13 e 14. Nel caso in cui è previsto il progetto di taglio di cui all’articolo 14 non è necessaria la relazione di conformità tecnica di cui all’articolo 13.”;
w) all’alinea del comma 1 dell’articolo 17, le parole: “ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 61 della l.r. 31/2008”;
x) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, le parole: “dai singoli enti forestali” sono sostituite dalla seguenti: “dalla competente struttura regionale”; le parole: “da ogni singolo ente forestale” sono soppresse;
y) al comma 1 dell’articolo 18, le parole: “dall’articolo 23 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 61 della l.r. 31/2008”;
z) l’alinea del comma 2 dell’articolo 18 è sostituita dalla seguente: “2. I proventi delle sanzioni previste dall’articolo 61 della l.r. 31/2008 sono destinati, compatibilmente con le norme vigenti, comunitarie e nazionali, relative ad aiuti e contributi al settore forestale e ambientale:”;
aa) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18, dopo le parole: “dalla pianificazione forestale” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 47 della l.r. 31/2008”;
bb) alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 18, le parole: “all’articolo 13, comma 3, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 52, comma 3, della l.r. 31/2008”;
cc) dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 18 sono inserite le seguenti:
“d-bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;
d-ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.”;
“d-bis) alla prima stesura dei piani di indirizzo forestale;
d-ter) ad iniziative di informazione, divulgazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.”;
dd) al comma 1 dell’articolo 19, le parole: “ai sensi dell’articolo 23, commi 2 ter e 12 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 61, comma 13, della l.r. 31/2008”;
ee) il comma 3 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:
“3. Gli interventi di utilizzazione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a cento ettari per istanza, esclusi i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria. Nei comuni classificati dall’ISTAT di pianura o di collina il limite massimo è di trenta ettari.”;
ff) il comma 4 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente:
“4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a due ettari di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:
a) imprese agricole iscritte all’albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
b) imprese boschive di cui all’articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea;
c) consorzi forestali di cui all’articolo 56 della l.r. 31/2008;
d) enti pubblici.”;
“4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a due ettari di superficie boscata possono essere realizzati soltanto da:
a) imprese agricole iscritte all’albo delle imprese agricole qualificate, definito dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57);
b) imprese boschive di cui all’articolo 57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea;
c) consorzi forestali di cui all’articolo 56 della l.r. 31/2008;
d) enti pubblici.”;
gg) dopo il comma 4 dell’articolo 20 sono aggiunti i seguenti:
“4-bis. I diradamenti e le utilizzazioni che prevedano il taglio di una massa di legname superiore a cinquecento metri cubi lordi di legname possono essere eseguiti solo da soggetti di cui al comma 4 che dimostrino di possedere adeguate capacità tecniche, professionali e strumentali definite dalla competente struttura regionale con decreto dirigenziale.
4-ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell’arco di due anni.”;
“4-bis. I diradamenti e le utilizzazioni che prevedano il taglio di una massa di legname superiore a cinquecento metri cubi lordi di legname possono essere eseguiti solo da soggetti di cui al comma 4 che dimostrino di possedere adeguate capacità tecniche, professionali e strumentali definite dalla competente struttura regionale con decreto dirigenziale.
4-ter. Ai fini del presente regolamento si considera singolo intervento ciò che viene richiesto al taglio sulla medesima proprietà in due anni. Nel caso di boschi soggetti a uso civico, si considera singolo intervento ciò che viene assegnato agli aventi diritto nell’arco di due anni.”;
hh) dopo il comma 3 dell’articolo 21 è inserito il seguente:
“3-bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1.”;
“3-bis. Nei siti Natura 2000 non possono essere posticipate le date di cui al comma 1.”;
ii) al comma 5 dell’articolo 21, le parole: “ossia l’eliminazione dello strato arbustivo o erbaceo” sono soppresse;
jj) al comma 6 dell’articolo 21, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I termini sono sospesi in caso di impraticabilità della stazione per innevamento o altre avversità atmosferiche.”;
kk) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 22, dopo la parola: “cataste”è inserita la seguente: “stabili”;
ll) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 22, dopo la parola: “sminuzzato” sono inserite le seguenti: “mediante triturazione”;
mm) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 22, le parole: “negli articoli 51 e seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 54 e seguenti”;
nn) dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 è aggiunta la seguente:
“c-bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull’area interessata al taglio”;
“c-bis) tagliato in pezzi lunghi non più di un metro o, nel caso di tronchetti di diametro inferiore a venti centimetri, in pezzi lunghi non più di due metri e distribuito sull’area interessata al taglio”;
oo) il comma 2 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente:
“2. L’area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione”;
“2. L’area occupata dal materiale di cui al comma 1 non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione”;
pp) la lettera a) del comma 3 dell’articolo 22 è sostituita dalla seguente:
“a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d’acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche”;
“a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi o specchi d’acqua, viabilità ordinaria o agro-silvo-pastorale, ferrovie, sentieri, viali tagliafuoco, linee elettriche e telefoniche”;
qq) dopo il comma 3 dell’articolo 22 sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Per favorire la cippatura o l’asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.
3-ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l’ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.”;
“3-bis. Per favorire la cippatura o l’asportazione, è consentito realizzare cataste di dimensioni maggiori di quelle indicate al comma 3, lettera b), solo se temporanee, ossia della durata massima di otto mesi. A quote inferiori a seicento metri, la durata massima è di quattro mesi.
3-ter. Nelle aree boschive non in rinnovazione, l’ente forestale può autorizzare che la ramaglia sia lasciata intera e sparsa su tutta la superficie interessata, fatti salvi i divieti di cui al comma 3.”;
rr) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 è sostituita dalla seguente:
“c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.”;
“c) nei boschi di neoformazione da avviare a fustaia in base al comma 3.”;
ss) dopo il primo periodo del comma 3 dell’articolo 23 è inserito il seguente: “Sono altresì avviati a fustaia gli imboschimenti e i rimboschimenti.”;
tt) al comma 4 dell’articolo 23, dopo le parole: “rilevante difesa” sono inserite le seguenti: “idrogeologica o”;
uu) dopo il comma 4 dell’articolo 23 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Nei tagli di avviamento all’alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell’intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.”;
“4-bis. Nei tagli di avviamento all’alto fusto, dopo il primo intervento di conversione devono rimanere almeno seicento fusti per ettaro, scelti tra quelli nati da seme o tra i polloni migliori, dominanti e ben affrancati. Nei boschi già radi prima dell’intervento devono rimanere almeno due polloni per ogni ceppaia, scelti tra quelli di maggior diametro, meglio conformati e vigorosi.”;
vv) al comma 1 dell’articolo 24:
ww) alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 24 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e avere un diametro di almeno trenta centimetri”;
xx) dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 24 sono aggiunte le seguenti:
“d-bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all’allegato B;
d-ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.”;
“d-bis) non appartenere a specie esotiche a carattere infestante di cui all’allegato B;
d-ter) appartenere preferibilmente alle seguenti specie: abete bianco, acero riccio, cerro, ciavardello, ciliegio selvatico, farnia, leccio, noce, olmo ciliato, ontano nero, pino cembro, pioppo bianco, quercia crenata, rovere, tasso.”;
yy) al comma 4 dell’articolo 24, dopo le parole: “essere tagliati” sono inserite le seguenti: “salvo che costituiscano pericolo per persone o cose”;
zz) dopo il comma 5 dell’articolo 24 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l’invecchiamento indefinito, indicandone l’esistenza negli elaborati di piano.”;
“5-bis. Durante la stesura dei piani di assestamento forestale e, con il consenso del proprietario, durante la stesura dei piani di indirizzo forestale è possibile individuare e contrassegnare gli alberi da salvaguardare per l’invecchiamento indefinito, indicandone l’esistenza negli elaborati di piano.”;
aaa) al comma 3 dell’articolo 25, dopo le parole: “specie esotiche” sono inserite le seguenti: “non comprese nell’allegato C”;
bbb) dopo il comma 7 dell’articolo 25 è aggiunto il seguente:
“7-bis. L’obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del bosco per un periodo di venti anni dall’esecuzione dell’intervento di rinnovazione.”;
“7-bis. L’obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale esclude il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione d’uso del bosco per un periodo di venti anni dall’esecuzione dell’intervento di rinnovazione.”;
ccc) dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 è aggiunta la seguente:
“b-bis) nei terreni gravati da specifico uso civico”;
“b-bis) nei terreni gravati da specifico uso civico”;
ddd) al comma 2 dell’articolo 27 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e previa comunicazione all’ente forestale competente.”;
eee) dopo il comma 2 dell’articolo 27 è aggiunto il seguente:
“2-bis. I tagli colturali all’interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all’articolo 53, comma 2, della l.r. 31/2008 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall’ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione.”;
“2-bis. I tagli colturali all’interno dei boschi da seme inseriti nei registri regionali dei materiali di base di cui all’articolo 53, comma 2, della l.r. 31/2008 sono eseguiti in conformità alle prescrizioni dei relativi piani di gestione, ove esistenti, e sono autorizzati dall’ente forestale, garantendo la funzione di produzione del materiale di propagazione.”;
fff) al comma 2 dell’articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), sono consentite:
a) la potatura delle piante già in forma obbligata;
b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale.”;
“A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), sono consentite:
a) la potatura delle piante già in forma obbligata;
b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale.”;
ggg) al comma 5 dell’articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Su terreni in forte pendenza che possono dare luogo alla formazione di valanghe, a movimenti franosi o alla caduta di massi, le ceppaie possono essere tagliate ad altezza superiore, fino a un metro dal colletto.”;
hhh) al comma 1 dell’articolo 29, le parole: “dell’articolo 4 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 43 della l.r. 31/2008”;
iii) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 31, le parole: “quelle di ringiovanimento per rinvigorirne la chioma e di preparazione all’innesto” sono sostituite dalle seguenti: “le spollonature, le potature di rimonda e di produzione e gli innesti”;
jjj) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 31 sono aggiunte le seguenti:
“d-bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l’ecosistema;
d-ter) la ricostruzione del cotico erboso;
d-quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio”;
“d-bis) gli interventi fitosanitari con principi attivi non dannosi per l’ecosistema;
d-ter) la ricostruzione del cotico erboso;
d-quater) il rinfoltimento delle aree rade di piante mediante la messa a dimora di piante innestate da vivaio”;
kkk) il comma 3 dell’articolo 31 è così sostituito:
“3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L’ente forestale può autorizzare l’esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.”;
“3. Nei castagneti da frutto abbandonati in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, le attività selvicolturali sono condotte come nei restanti boschi. L’ente forestale può autorizzare l’esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.”;
lll) dopo il comma 3 dell’articolo 31 è aggiunto il seguente:
“3-bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L’ente definisce le operazioni colturali eseguibili.”;
“3-bis. La conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall’ente forestale compatibilmente con esigenze di difesa idrogeologica e con la necessità di salvaguardare i boschi di maggiore pregio selvicolturale e ambientale. L’ente definisce le operazioni colturali eseguibili.”;
nnn) dopo l’articolo 31 è inserito il seguente:
“Art. 31-bis
(Prevenzione dei pericoli in bosco)
1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose. Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.”;
“Art. 31-bis
(Prevenzione dei pericoli in bosco)
1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e le strumentazioni utili ad evitare l’insorgere di situazioni di pericolo per persone o cose. Le aree soggette a intervento sono adeguatamente delimitate e segnalate. Persone e animali sono tenuti a debita distanza. Al termine dei lavori si procede al ripristino dello stato dei luoghi.”;
ooo) al comma 1 dell’articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È inoltre necessario salvaguardare la vegetazione arbustiva lungo i corsi d’acqua, gli agrifogli, i pungitopo e gli arbusti che producono frutti carnosi, quali biancospini, meli, peri, ribes e sorbi”;
ppp) all’alinea del comma 2 dell’articolo 32, le parole: “ossia il taglio dello stato arbustivo ed erbaceo” sono soppresse;
qqq) dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 32 è aggiunta la seguente:
“c-bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61”;
“c-bis) nei tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61”;
sss) le lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 33 sono sostituite dalle seguenti:
“a) il danneggiamento di radici, fusti e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;
b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;
c) danni di tipo idrogeologico.”;
b) il danneggiamento di opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti;
c) danni di tipo idrogeologico.”;
ttt) al comma 5 dell’articolo 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “salvo che in caso di attraversamento”;
uuu) comma 1 dell’articolo 36, dopo le parole: “del bosco” sono inserite le seguenti: “e dei pascoli”;
vvv) la rubrica dell’articolo 37 è così sostituita: “Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico”;
www) l’alinea del comma 1 dell’articolo 37 è sostituita dalla seguente:
“1. Fermo restando il divieto di transito dei mezzi motorizzati,ad eccezione di quelli di servizio, l’organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli è soggetta ad autorizzazione:”;
“1. Fermo restando il divieto di transito dei mezzi motorizzati,ad eccezione di quelli di servizio, l’organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli è soggetta ad autorizzazione:”;
xxx) dopo il comma 1 dell’articolo 37 è inserito il seguente:
“1-bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell’ente forestale la creazione di percorsi sospesi”;
“1-bis. È altresì soggetta ad autorizzazione dell’ente forestale la creazione di percorsi sospesi”;
yyy) alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 37 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o della nuova area attrezzata”;
zzz) al comma 4 dell’articolo 37, dopo le parole: “di nuovi tracciati e” sono inserite le seguenti: “nel caso di manifestazioni”;
bbbb) al comma 6 dell’articolo 37, dopo le parole: “le manifestazioni” sono inserite le seguenti: “e le aree”;
cccc) al comma 3 dell’articolo 38, le parole: “dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008”;
dddd) al comma 1 dell’articolo 39 dopo le parole: “taglio saltuario” sono inserite le seguenti: “o a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati”;
eeee) al comma 2 dell’articolo 39:
ffff) al comma 3 dell’articolo 39 dopo le parole: “tagli successivi” sono inserite le seguenti: “a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati”;
gggg) al comma 4 dell’articolo 39, le parole: “di cui all’articolo 11, comma 12, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 50, comma 12, della l.r. 31/2008”;
iiii) dopo il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 39 è aggiunto il seguente:
“L’ente forestale può autorizzare deroghe, compatibilmente con le esigenze di difesa idrogeologica nonché di salvaguardia dell’ambiente forestale e del paesaggio.”;
jjjj) il comma 7 dell’articolo 39 è sostituito dal seguente:
“7. Il taglio a raso a strisce non può superare le superfici di seguito indicate:
a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccate di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;
b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.”;
a) diecimila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie forestali: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, peccate di sostituzione, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche;
b) duemila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale.”;
kkkk) il comma 1 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente:
“1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione”;
“1. I cedui invecchiati di età superiore a cinquanta anni a prevalenza di querce, faggio, frassino maggiore, acero montano o riccio, tiglio sono avviati a fustaia in caso di utilizzazione”;
nnnn) il comma 3 dell’articolo 40 è così sostituito:
“3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all’articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.”;
“3. Fermo restando il limite per singole istanze di cui all’articolo 20, in caso di utilizzazione di cedui con rilascio di matricine, ogni tagliata non può superare i dieci ettari di estensione e, se superiore a due ettari, deve essere distante almeno trenta metri da altre tagliate effettuate negli ultimi cinque anni.”;
pppp) al comma 5 dell’articolo 40, dopo le parole: “cinquanta matricine” sono inserite le seguenti: “o riserve”;
qqqq) al comma 6 dell’articolo 40, dopo le parole: “novanta matricine” sono inserite le seguenti: “o riserve”;
rrrr) al comma 7 dell’articolo 40, dopo le parole: “le matricine” sono inserite le seguenti: “e le riserve”;
ssss) dopo il comma 8 dell’articolo 40 è aggiunto il seguente:
“8-bis. Le matricine da rilasciare devono:
a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;
b) avere, per il cinquanta per cento età , almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.”;
“8-bis. Le matricine da rilasciare devono:
a) avere età almeno pari al turno, nel caso dei cedui di cui al comma 5;
b) avere, per il cinquanta per cento età , almeno pari al turno e, per il restante cinquanta per cento, età almeno doppia, nel caso dei cedui di cui al comma 6.”;
tttt) la lettera a) del comma 2 dell’articolo 41 è sostituita dalla seguente:
“a) ottanta anni per i lariceti”;
“a) ottanta anni per i lariceti”;
uuuu) dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 41 è aggiunta la seguente:
“d-bis) centoventi anni per i larici-cembreti e le cembrete”;
“d-bis) centoventi anni per i larici-cembreti e le cembrete”;
vvvv) al comma 1 dell’articolo 43, le parole: “dall’articolo 8, comma 7, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 47, comma 7, della l.r. 31/2008”;
zzzz) la lettera e) del comma 1 dell’articolo 48 è sostituita dalla seguente:
“e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:
1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l’esecuzione di attività selvicolturali;
2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
3) nei castagneti da frutto di cui all’articolo 31;
4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all’articolo 63.”;
“e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco e non possono essere effettuate ripuliture nei periodi indicati alla lettera i), salvo che:
1) per garantire la sicurezza del cantiere durante l’esecuzione di attività selvicolturali;
2) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
3) nei castagneti da frutto di cui all’articolo 31;
4) nei boschi intensamente fruiti, di cui all’articolo 63.”;
aaaaa) alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 48, le parole: “da ciascun ente forestale, in collaborazione con l’ente gestore del sito Natura 2000, quando presenti in quantità inferiore a due piante ogni mille metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea)”;
bbbbb) la lettera i) del comma 1 dell’articolo 48 è sostituita dalla seguente:
“i) in tutti i boschi sono vietati i tagli a raso:
1) dall’1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;
2) dall’1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;
3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.”;
1) dall’1 marzo al 31 luglio per i boschi posti a quote inferiori a seicento metri;
2) dall’1 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote comprese fra seicento e mille metri;
3) dal 15 aprile al 31 luglio per i boschi posti a quote superiori.”;
ccccc) dopo la lettera j) del comma 1 dell’articolo 48 sono inserite le seguenti:
“j-bis) in tutti i boschi sono vietati il transito di mezzi cingolati e la movimentazione di legname o di altri materiali a strascico;
j-ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:
1) acero-tiglieti;
2) alnete di ontano nero;
3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.”;
“j-bis) in tutti i boschi sono vietati il transito di mezzi cingolati e la movimentazione di legname o di altri materiali a strascico;
j-ter) devono essere gestiti come le fustaie i boschi appartenenti ai seguenti tipi forestali:
1) acero-tiglieti;
2) alnete di ontano nero;
3) querceti a prevalenza di cerro, farnia o rovere.”;
ddddd) al comma 4 dell’articolo 51, le parole: “ed essere” sono sostituite dalle seguenti: “e devono essere”;
eeeee) al comma 1 dell’articolo 52, le parole: “dell’articolo 11, comma 5, lettera e) della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 50, comma 5, lettera e), della l.r. 31/2008”;
fffff) al comma 1 dell’articolo 54, le parole: “dell’articolo 6, comma 9 bis, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 45, comma 10, della l.r. 31/2008”;
ggggg) al comma 2 dell’articolo 54, le parole: “ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 45, comma 4, della l.r. 31/2008”;
hhhhh) al comma 3 dell’articolo 54, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14:00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16:00”;
jjjjj) il comma 2 dell’articolo 56 è sostituito dal seguente:
“2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l’ente forestale può autorizzare l’esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.”;
“2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche da non oltre un anno l’ente forestale può autorizzare l’esecuzione di tagli in deroga al presente regolamento.”;
kkkkk) il comma 3 dell’articolo 56 è sostituito dal seguente:
“3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l’accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell’articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008.”;
“3. I possessori di boschi danneggiati dal fuoco o da avversità atmosferiche o biotiche sono tenuti a consentire l’accesso degli operai qualora gli interventi di ricostituzione siano eseguiti a cura di un ente pubblico ai sensi dell’articolo 52, comma 7, della l.r. 31/2008.”;
lllll) al comma 1 dell’articolo 57, le parole: “salvo l’art. 12, comma 4, della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008”;
mmmmm) dopo il comma 3 dell’articolo 57 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Il pascolo delle capre all’interno dei boschi è vietato, salvo specifica previsione dei piani di indirizzo forestale o autorizzazione rilasciata dall’ente forestale ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, comunque nel rispetto del divieto di cui al comma 2 del presente articolo.”;
“3-bis. Il pascolo delle capre all’interno dei boschi è vietato, salvo specifica previsione dei piani di indirizzo forestale o autorizzazione rilasciata dall’ente forestale ai sensi dell’articolo 51, comma 4, della l.r. 31/2008, comunque nel rispetto del divieto di cui al comma 2 del presente articolo.”;
nnnnn) dopo il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.”;
“3-bis. Qualora nelle aree di pertinenza degli elettrodotti il soprassuolo forestale sia costituito da formazioni di robinia o ciliegio tardivo o di altre specie esotiche, è obbligatorio il rilascio di tutti gli arbusti e cespugli di specie autoctone presenti, salvo in caso di calata al suolo dei conduttori.”;
ooooo) al comma 2 dell’articolo 60, dopo la parola: “consistente” sono inserite le seguenti: “nella ripulitura del sottobosco”;
ppppp) dopo il comma 3 dell’articolo 61 è aggiunto il seguente:
“3-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l’asportazione delle piante cadute nell’alveo o nei corsi d’acqua che possono limitare il deflusso idrico.”;
“3-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono vietati tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, salvo autorizzazioni concesse dagli enti forestali, compatibilmente con le esigenze di tutela della fauna selvatica. Sono invece consentiti il taglio e l’asportazione delle piante cadute nell’alveo o nei corsi d’acqua che possono limitare il deflusso idrico.”;
qqqqq) al comma 2 dell’articolo 62:
rrrrr) al comma 1 dell’articolo 71, le parole: “di cui agli articoli 4 e 5 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 43 e 44 della l.r. 31/2008”;
sssss) dopo la lettera e) del comma 3 dell’articolo 71 sono aggiunte le seguenti:
“e-bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;
e-ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose”;
“e-bis) la sistemazione di muri di sostegno danneggiati;
e-ter) la pavimentazione eseguibile solo nei tratti in forte pendenza o in corrispondenza di curve pericolose”;
ttttt) dopo il comma 2 dell’articolo 72 è inserito il seguente:
“2-bis. Nell’esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.”;
“2-bis. Nell’esecuzione delle attività selvicolturali, le strade agro-silvo-pastorali e i sentieri delle reti escursionistiche devono essere tenuti sgombri o prontamente sgombrati da piante abbattute, fusti e ramaglia.”;
uuuuu) al comma 1 dell’articolo 73 le parole: “dell’articolo 21 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 59 della l.r. 31/2008”;
vvvvv) al comma 5 dell’articolo 73:
wwwww) al comma 1 dell’articolo 74, le parole: “dell’articolo 21 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 59 della l.r 31/2008”;
xxxxx) al comma 7 dell’articolo 74, dopo le parole: “all’ente forestale” sono inserite le seguenti: “all’ente gestore del sito Natura 2000”;
yyyyy) dopo il comma 1 dell’articolo 75 è inserito il seguente:
“1-bis. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la direzione delle operazioni di taglio può essere affidata a una guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da enti pubblici.”;
“1-bis. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la direzione delle operazioni di taglio può essere affidata a una guardia boschiva comunale o ad altri tecnici forestali dipendenti da enti pubblici.”;
zzzzz) dopo il comma 2 dell’articolo 75 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Con provvedimento del competente direttore generale è approvato il capitolato d’oneri generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica.
2-ter. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l’invecchiamento indefinito.”;
“2-bis. Con provvedimento del competente direttore generale è approvato il capitolato d’oneri generale e particolare per la vendita dei lotti boschivi di proprietà pubblica.
2-ter. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l’invecchiamento indefinito.”;
aaaaaa) dopo l’articolo 75 è inserito il seguente:
“Art. 75 bis
(Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico)
“1. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono modalità e limiti per l’assegnazione dei lotti fra gli aventi diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non possono essere concessi annualmente più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.
2. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l’invecchiamento indefinito.
3. L’istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico; restano agli atti del richiedente i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.”;
“Art. 75 bis
(Esecuzione dei tagli nei boschi gravati da uso civico)
“1. Per i boschi gravati da uso civico i piani di assestamento forestale o, in mancanza, i piani di indirizzo forestale stabiliscono modalità e limiti per l’assegnazione dei lotti fra gli aventi diritto. In mancanza di disposizioni, ad ogni avente diritto non possono essere concessi annualmente più di cento quintali di legna da ardere o da paleria e di dieci metri cubi di legname da opera.
2. In ogni caso è necessario procedere preventivamente alla martellata delle piante d’alto fusto da abbattere e alla contrassegnatura delle matricine e delle riserve da rilasciare nel ceduo, nonché alla contrassegnatura delle piante da rilasciare per l’invecchiamento indefinito.
3. L’istanza di taglio nel bosco, corredata degli allegati eventualmente necessari, è presentata, in forma collettiva, dal comune o dal comitato per le amministrazioni separate dei beni di uso civico; restano agli atti del richiedente i documenti che identificano gli aventi diritto interessati di singoli lotti.”;
cccccc) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 76, la parola: “dodici”è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”;
dddddd) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 76 è sostituita dalla seguente:
“c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito”;
“c) comportare movimenti di terra non superiori a cento metri cubi per singolo tracciato e per singolo piazzale di deposito”;
ffffff) alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 76, le parole: “di ogni genere anche a carattere temporaneo” sono sostituite dalle seguenti: “larghi più di un metro”;
gggggg) alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 76, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “garantendo lo scolo e la regimazione delle acque”;
hhhhhh) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 77, le parole: “ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 43 della l.r. 31/2008”;
iiiiii) alla lettera c) del comma 1 dall’articolo 77, le parole: “ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 31/2008”;
jjjjjj) al comma 2 dell’articolo 79, le parole: “ai sensi della legge 27/2004” sono sostituite dalle seguenti:
“ai sensi della l.r. 31/2008”;
kkkkkk) all’allegato A:
1) alla voce: “Arbusteto” sono soppresse le parole: “non rientrante nella classificazione di bosco”;
3) alla voce: “Ente forestale” le parole: “ai sensi della l.r. 11/1998 e della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi della l.r. 31/2008”;
4) dopo la voce: “Matricina”è inserita la seguente:
“Neoformazione (bosco di): bosco formatosi spontaneamente da meno di venti anni in seguito all’abbandono di pascoli e coltivi; nei terreni a quota inferiore a quattrocento metri l’arco temporale considerato si riduce a dieci anni”;
5) dopo la voce: “Riserva”è inserita la seguente:
“Robinieto misto: bosco in cui la componente a robinia è pari ad almeno il novanta per cento della massa legnosa, mentre il restante dieci per cento è costituito da altre specie arboree”;
6) dopo la voce: “Struttura”è inserita la seguente:
“Taglio colturale: comprende gli sfolli, i diradamenti, i tagli di utilizzazione, i tagli a carattere fitosanitario e in generale i tagli finalizzati all’uso delle risorse forestali secondo i principi della selvicoltura o alla miglioria del bosco. Sono esclusi i tagli di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61, in quanto finalizzati esclusivamente alla manutenzione di manufatti; questi ultimi rientrano nella definizione di “attività selvicolturali” di cui all’articolo 50, comma 1, della l.r. 31/2008”;
llllll) all’allegato B:
1) nell’epigrafe, le parole: “di cui all’articolo 11, comma 5, lettera e) della l.r. 27/2004” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 50, comma 5, della l.r. 31/2008”;
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia