Regolamento Regionale 14 febbraio 2011 , n. 1

Modifiche al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 'Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)'

(BURL n. 7, suppl. del 18 Febbraio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-02-14;1

Art. 1
(Modifiche al r.r. 5/2007)
1. Al regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 (Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale))(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 3 e 13 sono abrogati;
b) al comma 2 dell'articolo 6, al comma 1 degli articoli 8 e 9, al comma 1 dell'articolo 16 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, il numero '13' è soppresso;
c) il comma 1-bis dell'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'1-bis. Il progetto di taglio non è necessario nei casi in cui è prevista la relazione di taglio.';
d) all'alinea del comma 4 dell'articolo 20, le parole: 'due ettari' sono sostituite dalle seguenti: 'un ettaro';
e) il comma 4-bis dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
'4-bis. I tagli relativi a una massa di legname superiore a cento metri cubi lordi possono essere eseguiti soltanto:
a) in caso di utilizzazioni, dai soggetti di cui al comma 4, lettera b);
b) in caso di diradamenti, dai soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c), nonché dall'ERSAF.';
f) al comma 2 dell'articolo 24, dopo le parole: 'a cura dell'utilizzatore' sono inserite le seguenti: ', prima del taglio del bosco,';
g) il comma 2 dell'articolo 25 è abrogato;
h) al comma 1 dell'articolo 34, le parole: 'evitando comunque qualsiasi percorso nelle parti di bosco già in rinnovazione' sono sostituite dalle seguenti: 'evitando di danneggiare le parti di bosco in rinnovazione. Ove non è possibile, la rinnovazione naturale danneggiata è sostituita da rinnovazione artificiale.';
i) l'alinea del comma 1 dell'articolo 37 è sostituita dalla seguente:
'1. L'organizzazione di manifestazioni nei boschi e nei pascoli con mezzi motorizzati, nei casi consentiti dall'articolo 59 della l.r. 31/2008, o con uso di fuochi, nei casi consentiti dall'articolo 54 del presente regolamento, è soggetta ad autorizzazione:';
j) al comma 2 dell'articolo 39 e al primo periodo del comma 3 dell'articolo 39, le parole: 'a buche' sono sostituite dalle seguenti: 'o mediante tagli a buche';
k) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 39, le parole: 'a buche di superficie inferiore a mille metri quadrati' sono soppresse;
l) il comma 2 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
'2. Il taglio a ceduo semplice, senza rilascio di matricine, è consentito:
a) nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di piante esotiche infestanti;
b) nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei saliceti e nei robinieti puri, purché sia eseguito su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti.';
m) al comma 4 dell'articolo 40, la parola: 'pure' è sostituita dalla seguente: 'puri';
n) alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 40, le parole: 'saliceti e' sono soppresse;
o) dopo la lettera e) del comma 5 dell'articolo 40 è aggiunta la seguente:
'e-bis) betuleti.';
p) al comma 1 dell'articolo 44, le parole: 'allegando dichiarazione di conformità tecnica o progetto di taglio nei casi previsti dagli articoli 13 e 14' sono sostituite dalle seguenti: 'allegando il progetto di taglio nei casi previsti dall'articolo 14';
q) alla rubrica dell'articolo 48, le parole: 'Prescrizioni tecniche' sono sostituite dalle seguenti: 'Misure di conservazione';
r) all'alinea del comma 1 dell'articolo 48, le parole: 'Come previsto dall'articolo 3, comma 3,' sono soppresse; le parole: 'prescrizioni tecniche' sono sostituite dalle seguenti: 'misure di conservazione';
s) la lettera j-bis) del comma 1 dell'articolo 48 è sostituita dalla seguente:
'j-bis) in tutti i boschi è vietato il transito di mezzi cingolati; l'esbosco di legname o di altri materiali a strascico avviene per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento oppure attraverso parti di bosco prive di flora nemorale rara o sporadica.';
t) al comma 1 dell'articolo 57, le parole: 'di bovini, equini, suini e ovini' sono soppresse;
u) al comma 2 dell'articolo 57, dopo le parole: 'da meno di dieci anni' sono inserite le seguenti: ',salvo quanto disposto dal comma 2-bis';
v) dopo il comma 2 dell'articolo 57 è aggiunto il seguente:
'2-bis. Il pascolo è consentito nei boschi di neoformazione che hanno colonizzato superfici censite catastalmente come seminativi, seminativi arborati, prati, prati arborati, pascoli, pascoli cespugliati e arborati.';
w) i commi 3 e 3-bis dell'articolo 57 sono abrogati;
x) il comma 1 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:
'1. Per l'installazione di gru a cavo si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, ottenere il consenso dei proprietari dei fondi interessati, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.';
y) i commi 2 e 5 dell'articolo 73 sono abrogati;
z) il comma 4 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:
'4. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.';
aa) al comma 6 dell'articolo 73, le parole: 'del richiedente l'autorizzazione' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'installatore';
bb) il comma 10 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente:
'10. I dati relativi alle gru a cavo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.';
cc) il comma 1 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
'1. Per l'installazione di linee monofuni a gravità, dette palorci o fili a sbalzo, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 relative ai tagli colturali e alle altre attività selvicolturali. E' necessario, in ogni caso, indicare il tracciato, le caratteristiche e la durata dell'impianto.';
dd) i commi 2 e 3 dell'articolo 74 sono abrogati;
ee) al comma 4 dell'articolo 74, le parole: 'nella richiesta di autorizzazione' sono soppresse;
ff) al comma 5 dell'articolo 74, le parole: 'del richiedente l'autorizzazione' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'installatore';
gg) il comma 6 dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
'6. La durata dell'installazione non può essere superiore a ventiquattro mesi.';
hh) il comma 10 dell'articolo 74 è sostituto dal seguente:
'10. I dati relativi ai fili a sbalzo sono resi disponibili al centro operativo antincendio boschivo, alla protezione civile, al corpo forestale, alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli e agli enti forestali competenti.';
ii) dopo il comma 4 dell'articolo 76 è aggiunto il seguente:
'4-bis. La realizzazione, con l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 4.'.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 20 luglio 2007, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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