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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Regionale
14 ottobre 2016
, n. 8
Modifica degli articoli 2, 9, 10, 11, 18 e 22, nonché dell'allegato C bis del regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)'
(BURL N. 42 suppl. del 18 Ottobre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-10-14;8
Art. 1
(Modifiche al r.r. 2/2009)
1. Al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 'Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)' (1)sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'entro il 31 dicembre dell'anno precedente al termine per la presentazione della domanda di concessione del contributo straordinario ovvero entro il primo di aprile dell'anno di presentazione della domanda di concessione del contributo ordinario ai sensi dell'articolo 10; la richiesta di iscrizione al registro deve essere inviata alla Regione entro il novantesimo giorno antecedente i termini previsti dal presente comma.';
b) al comma 1 dell'articolo 9 le parole 'il rendiconto annuale dell'esercizio finanziario' sono sostituite dalle seguenti: 'il rendiconto annuale, dell'unione e dei comuni aderenti, dell'esercizio finanziario';
c) dopo il comma 3 dell'articolo 9 è inserito il seguente:
'3 bis. La relazione annuale di cui al comma 1 consiste nel prodotto dell'elaborazione dei dati economici, amministrativi e organizzativi inseriti dall'unione, ai sensi dei commi 1 e 2, nella piattaforma informativa regionale dedicata alla stessa relazione annuale, accessibile tramite il sito 'https://relazioneannuale.rl2.it'. L'inserimento, da parte dell'unione, dei dati di cui al precedente periodo nella piattaforma informativa regionale equivale alla trasmissione alla Regione della relazione di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 19/2008 e al comma 1 del presente articolo.';
'3 bis. La relazione annuale di cui al comma 1 consiste nel prodotto dell'elaborazione dei dati economici, amministrativi e organizzativi inseriti dall'unione, ai sensi dei commi 1 e 2, nella piattaforma informativa regionale dedicata alla stessa relazione annuale, accessibile tramite il sito 'https://relazioneannuale.rl2.it'. L'inserimento, da parte dell'unione, dei dati di cui al precedente periodo nella piattaforma informativa regionale equivale alla trasmissione alla Regione della relazione di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 19/2008 e al comma 1 del presente articolo.';
d) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 10 le parole 'alla sede territoriale regionale (STER) competente per provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'all'ufficio territoriale regionale, competente per territorio,';
e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole 'la struttura regionale alla quale presentare la domanda è quella competente per i rapporti con gli enti locali', sono aggiunte le seguenti: ', ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio';
f) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 le parole 'alle STER competenti per provincia' sono sostituite dalle seguenti: 'all'ufficio territoriale regionale, competente per territorio,';
g) al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 dopo le parole 'la struttura regionale alla quale presentare la domanda di contributo straordinario è quella competente per i rapporti con gli enti locali' sono aggiunte le seguenti: ', ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio';
h) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 le parole 'il rendiconto annuale dell'esercizio finanziario dell'anno precedente riferibile a quello di concessione del contributo,' sono sostituite dalle seguenti: 'il rendiconto annuale, dell'unione e dei comuni aderenti, dell'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di concessione del contributo,';
i) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 le parole 'dalla normativa statale vigente in materia' sono sostituite dalle parole: 'in base alla normativa statale vigente in materia';
k) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 18 le parole 'della STER presso la quale' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'ufficio territoriale regionale, competente per territorio, presso il quale';
l) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole 'alla struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali' sono aggiunte le seguenti: ', ove non sussista un ufficio territoriale regionale, competente per territorio';
m) al comma 1 dell'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Ove sussista un ufficio territoriale regionale, competente per il territorio della Città metropolitana di Milano, il provvedimento di cui al presente comma è adottato dal dirigente della struttura regionale competente per i rapporti con gli enti locali, su proposta del dirigente dell'ufficio territoriale regionale presso il quale è stata presentata la domanda di contributo.';
n) dopo il comma 1 dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Il requisito dell'iscrizione nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, si applica a partire dalla presentazione delle domande di concessione del contributo ordinario o straordinario per l'annualità 2017. In prima applicazione del presente comma, la scadenza per l'invio alla Regione della richiesta di iscrizione al registro regionale delle unioni di comuni lombarde è posticipata, per l'annualità 2016, al sessantesimo giorno precedente ai termini di cui all'articolo 2, comma 1, per le unioni costituite entro la scadenza di cui al presente periodo e composte da almeno un comune che abbia rinnovato i propri organi elettivi nell'anno 2016.';
'1 bis. Il requisito dell'iscrizione nel registro regionale delle unioni di comuni lombarde entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, si applica a partire dalla presentazione delle domande di concessione del contributo ordinario o straordinario per l'annualità 2017. In prima applicazione del presente comma, la scadenza per l'invio alla Regione della richiesta di iscrizione al registro regionale delle unioni di comuni lombarde è posticipata, per l'annualità 2016, al sessantesimo giorno precedente ai termini di cui all'articolo 2, comma 1, per le unioni costituite entro la scadenza di cui al presente periodo e composte da almeno un comune che abbia rinnovato i propri organi elettivi nell'anno 2016.';
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia