Regolamento Regionale 19 aprile 2019 , n. 8

Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')

(BURL n. 17, suppl. del 24 Aprile 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-04-19;8

Art. 1
(Modifiche al r.r. 7/2017)
1. Al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo, riequilibrare progressivamente il regime idrologico e idraulico naturale, conseguire la riduzione quantitativa dei deflussi, l'attenuazione del rischio idraulico e la riduzione dell'impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e gestione locale delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento, il presente regolamento definisce, in attuazione dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, che devono essere anche utilizzati dai regolamenti edilizi comunali per disciplinare le modalità per il conseguimento dei principi stessi, e specifica, altresì, gli interventi ai quali applicare tale disciplina ai sensi dell'articolo 58 bis, comma 2, della stessa l.r. 12/2005.';
b) all'articolo 1, il comma 3 è abrogato;
c) all'articolo 2, comma 1, la lettera d) è soppressa;
d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole 'sono quelli' sono soppresse e le parole 'come meglio specificato nei seguenti commi e all'allegato A' sono sostituite dalle parole 'sono specificati nei seguenti commi. Alcuni degli interventi di cui al precedente periodo sono rappresentati negli schemi esemplificativi di cui all'Allegato A';
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Nell'ambito degli interventi edilizi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi:
a) di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001, solo se consistono nella demolizione totale, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna posto in aderenza all'edificio, e ricostruzione con aumento della superficie coperta dell'edificio demolito; ai fini del presente regolamento, non si considerano come aumento di superficie coperta gli aumenti di superficie derivanti da interventi di efficientamento energetico che rientrano nei requisiti dimensionali previsti al primo periodo dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);
b) di nuova costruzione, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.p.r. 380/2001, compresi gli ampliamenti; sono escluse le sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta dell'edificio;
c) di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del d.p.r. 380/2001;
d) relativi a opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-ter), del d.p.r. 380/2001, con una delle caratteristiche che seguono:
1. di estensione maggiore di 150 mq;
2. di estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c), del presente comma o di cui al comma 3;
e) pertinenziali che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale, con una delle caratteristiche che seguono:
1. di estensione maggiore di 150 mq;
2. di estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c), del presente comma.';
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Sono inoltre soggetti all'applicazione del presente regolamento gli interventi relativi alla realizzazione di:
a) parcheggi, aree di sosta e piazze, con una delle caratteristiche che seguono:
1. estensione maggiore di 150 mq;
2. estensione minore o uguale di 150 mq, solo qualora facenti parte di un intervento di cui alle lettere a), b) o c), del comma 2;
b) aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite, qualora facenti parte di un intervento di cui al comma 2 o alla lettera a) del presente comma;';
4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Nell'ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, assoggettati ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica, sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale;
b) gli interventi di ammodernamento, definito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade), ad eccezione della realizzazione di nuove rotatorie di diametro esterno superiore ai 50 metri su strade diverse da quelle di tipo 'E - strada urbana di quartiere', 'F - strada locale' e 'F-bis - itinerario ciclopedonale', così classificate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
c) gli interventi di potenziamento stradale, cosi come definito ai sensi dell'articolo 2 del r.r. 7/2006, per strade di tipo 'E - strada urbana di quartiere', 'F - strada locale' e 'F-bis - itinerario ciclopedona le', così classificate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992;
d) la realizzazione di nuove strade di tipo 'F-bis - itinerario ciclopedonale', così classificate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992.';
5) al comma 4, prima delle parole 'La riduzione' è aggiunta la parola 'Poiché', le parole 'zero, preesistente all'urbanizzazione.' sono sostituite dalle seguenti: 'naturale originaria, preesistente all'urbanizzazione, il presente regolamento si applica sia in caso di intervento su suolo libero, sia in caso di intervento su suolo già trasformato.';
6) al primo periodo del comma 5, le parole 'all'intero lotto' sono sostituite dalle parole 'all'intero comparto';
7) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. Ai fini della definizione della classe di intervento di cui all'articolo 9, gli interventi che vengono realizzati per lotti funzionali devono essere considerati nella loro unitarietà, pertanto la superficie interessata dall'intervento è la superficie complessiva data dalla somma delle superfici degli interventi dei singoli lotti. Diversamente, più interventi indipendenti possono prevedere la realizzazione di un'unica opera di invarianza idraulica o idrologica; anche in questo caso, la classe di intervento di cui all'articolo 9 considera come superficie interessata dall'intervento la superficie complessiva data dalla somma delle superfici dei singoli interventi. Per l'opera di cui al precedente periodo deve essere individuato un unico soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 2;';
8) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
'7 bis. Non sono soggetti all'applicazione del presente regolamento, in particolare:
a) gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del d.p.r. 380/2001;
b) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), solo se tali interventi di ricostruzione e ripristino non aumentano la superficie coperta dell'edificio crollato o demolito;
c) gli interventi relativi alla realizzazione di aree verdi di qualsiasi estensione, se non sovrapposte a nuove solette comunque costituite e se prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, anche se facenti parte di un intervento di cui ai commi 2, 2 bis lettera a), e 3;
d) le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi realizzati a cielo libero, quali piscine, bacini, vasche di raccolta reflui, specchi d'acqua, fontane, ad esclusione delle opere realizzate ai fini del presente regolamento.';
e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, lettera b), dopo le parole 'idrogeologiche del sottosuolo' sono aggiunte le parole 'che, in funzione dell'importanza dell'intervento, possono essere verificate con indagini geologiche ed idrogeologiche sito specifiche';
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. Nella scelta degli interventi da realizzare per la gestione delle acque pluviali, sono da preferire, laddove possibile, quelli di tipo naturale quali avvallamenti, rimodellazioni morfologiche, depressioni del terreno, trincee drenanti, nonché quelli che consentono un utilizzo multifunzionale dell'opera.
4 ter. La proposta all'ente competente degli interventi da realizzare per la gestione delle acque pluviali è lasciata alla discrezione degli operatori chiamati ad eseguire gli interventi.
4 quater. Gli interventi per la gestione delle acque pluviali possono essere realizzati anche all'interno delle aree permeabili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo.';
f) all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), numero 1.1, dopo le parole 'superficiale' sono aggiunte le seguenti: '; in caso di utilizzo di uno scarico esistente, agli estremi della concessione';
2) alla lettera a), numero 1.2 dopo le parole 'fognatura' sono aggiunte le seguenti: '; in caso di utilizzo di un allacciamento esistente, agli estremi del permesso di allacciamento';
3) alla lettera a), numero 1.3 dopo le parole 'privato' sono aggiunte le seguenti: '; in caso di utilizzo di uno scarico esistente in un reticolo privato, al relativo accordo con il proprietario del reticolo';
4) alla lettera a), dopo il numero 1è inserito il seguente:
'1 bis. se viene adottato il requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), alla domanda, in caso di istanza di permesso di costruire, alla segnalazione certificata di inizio attività o alla comunicazione di inizio lavori asseverata è allegata la dichiarazione del progettista ai sensi della stessa lettera a);';
5) alla lettera a), numero 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'l'efficacia della segnalazione certificata di inizio attività o della comunicazione di inizio lavori asseverata è condizionata all'acquisizione della concessione, del permesso o dell'accordo di cui al presente numero;';
6) alla lettera a), numero 5.3, dopo la parole 'scarico' sono aggiunte le parole ', di cui al numero 1.1,';
7) alla lettera a), numero 5.4, la parola 'punto' è sostituita dalla parola 'numero';
8) all'alinea della lettera b), le parole 'ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001' sono sostituite dalle parole 'di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d)';
9) alla lettera b), numero 1, le parole 'alla lettera c) del presente comma' sono sostituite dalle parole 'all'articolo 3, comma 3' e le parole 'tale lettera' sono sostituite dalle seguenti: 'cui alla lettera c) del presente comma';
10) all'alinea della lettera c), le parole 'i parcheggi' sono sostituite dalla seguente: 'parcheggi';
11) alla lettera d), numero 1, le parole 'e alla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato a Regione il modulo di cui all'allegato D' sono soppresse;
12) alla lettera d), numero 2, sono aggiunte, in fine, le parole 'e dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata con cui è stato inviato alla Regione il modulo di cui all'allegato D';
13) al primo periodo della lettera e), dopo la parola 'intervento' sono aggiunte le parole 'assoggettato ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica';
14) alla lettera e) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'L'obbligo di trasmissione del modulo di cui all'allegato D all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo periodo si applica fino alla data di effettiva disponibilità di apposito applicativo informatico regionale; una volta disponibile l'applicativo informatico, l'obbligo di trasmissione del modulo di cui all'allegato D è assolto tramite la relativa compilazione nello stesso applicativo.';
g) al comma 5 dell'articolo 7 dopo le parole 'ai limiti' sono aggiunte le parole 'e alle procedure';
h) all'articolo 8, i commi 3 e 4 sono abrogati;
i) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 1, dopo le parole 'della superficie interessata dall'intervento' sono aggiunte le parole ', nella quale rientrano anche le superfici occupate dagli interventi finalizzati al rispetto del presente regolamento' e le parole 'lettera c), numero 7)' sono sostituite dalle seguenti: 'lettera d), numero 2)';
2) la tabella 1 è sostituita dalla seguente:
Tabella 1



CLASSE DI INTERVENTO
SUPERFICIE INTERESSATA DALL'INTERVENTO
COEFFICIENTE DEFLUSSO MEDIO PONDERALE
MODALITÀ DI CALCOLO
AMBITI TERRITORIALI (articolo 7)
Aree A, B
Aree C
0
Impermeabilizzazione potenziale qualsiasi
≤ 0,03 ha (≤ 300 mq)
qualsiasi
Requisiti minimi articolo 12 comma 1
1
Impermeabilizzazione potenziale bassa
da > 0,03 a ≤ 0,1 ha (da > 300 mq a ≤ 1.000 mq)
≤ 0,4
Requisiti minimi articolo 12 comma 2
2
Impermeabilizzazione potenziale media
da > 0,03 a ≤ 0,1 ha (da > 300 a ≤ 1.000 mq) > 0,4
Metodo delle sole piogge (vedi articolo 11 e allegato G)
Requisiti minimi articolo 12 comma 2
da > 0,1 a ≤ 1 ha (da > 1.000 a ≤ 10.000 mq)
qualsiasi
da > 1 a ≤ 10 ha (da > 10.000 a ≤ 100.000 mq)
≤ 0,4
3
Impermeabilizzazione potenziale alta
da > 1 a ≤10 ha (da > 10.000 a ≤ 100.000 mq) > 0,4
Procedura dettagliata (vedi articolo 11 e allegato G)
> 10 ha(> 100.000 mq)
qualsiasi

l) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'alinea del comma 3, la parola '100 mq' è sostituita dalla parola '300 mq';
2) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole ', purché il progettista dichiari, con specifico atto, che è stata applicata la casistica di cui al medesimo articolo 12, comma 1, lettera a)';
m) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Le metodologie di calcolo di cui al presente articolo e agli allegati G ed F si applicano per il dimensionamento delle opere di invarianza idraulica e idrologica. Tali metodologie si applicano sia nel caso in cui sia previsto uno scarico verso un ricettore, che deve rispettare i limiti di cui all'articolo 8, sia in caso di realizzazione di interventi nei quali non siano previsti scarichi verso un ricettore.';
2) al comma 2, lettera a), le parole 'contenimento e controllo' sono sostituite dalle parole 'laminazione o anche infiltrazione', la parola 'meteoriche' è sostituita dalla parola 'pluviali' e le parole 'in modo da rispettare i valori di portata limite di cui all'articolo 8,' sono soppresse;
3) al comma 2, lettera a), numero 1, le parole 'invarianza idraulica e idrologica per un accettabile' sono sostituite dalle parole 'laminazione o anche infiltrazione con un adeguato';
4) al comma 2, lettera a), numero 2, le parole 'dei franchi di' sono sostituite dalle parole 'del grado' e le parole 'dimensionate; il' sono sostituite dalle seguenti: 'dimensionate. Tale verifica è mirata a valutare che, in presenza di un evento con T 100, non si determino esondazioni che arrechino danni a persone o a cose, siano esse le opere stesse o le strutture presenti nell'intorno. Il';
5) al comma 2, lettera b), dopo la parola 'specifici' sono aggiunte le parole 'o più aggiornati';
6) al comma 2, lettera c), dopo il numero 2.3 è inserito il seguente:
'2.3.bis. della presenza di aree non adatte o poco adatte all'infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, quali aree caratterizzate da falda subaffiorante, aree con terreni a bassa permeabilità;';
7) al comma 2, lettera c), numero 5, le parole 'sui dati effettivi del sito di interesse e' sono sostituite dalle parole 'su parametri idrogeologici sito specifici che, in funzione dell'importanza dell'intervento, possono essere calcolati e ricavati da adeguate indagini idrogeologiche sito specifiche e prove di dettaglio. Il progetto delle strutture di infiltrazione deve';
8) al comma 2, lettera d), numero 1.1, le parole 'tetti verdi e giardini pensili sovrapposti a solette comunque costituite' sono soppresse, e la parola 'quali' è sostituite dalla parola 'di';
9) al comma 2, lettera d), numero 1.2, dopo le parole '0,7 per' sono aggiunte le parole 'i tetti verdi, i giardini pensili e le aree verdi sovrapposti a solette comunque costituite, per le aree destinate all'infiltrazione delle acque gestite ai sensi del presente regolamento e per', dopo la parola 'pavimentazioni' è aggiunta la parola 'discontinue' e la parola ', quali' è sostituita dalla parola 'di';
10) al comma 2, lettera d), numero 1.3, dopo la parola 'tipo,' sono aggiunte le parole 'comprese le aree verdi munite di sistemi di raccolta e collettamento delle acque ed';
11) al comma 2, lettera d), numero 2, la parola 'anche' è soppressa;
12) al comma 2, lettera e), numero 3, dopo la parola 'idraulica' sono aggiunte le parole 'e idrologica' e sono aggiunte, in fine, le parole '. Qualora si attui il presente regolamento mediante la realizzazione di sole strutture di infiltrazione, e quindi non siano previsti scarichi verso ricettori, il requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 2, è ridotto del 30 per cento, purché i calcoli di dimensionamento delle strutture di infiltrazione siano basati su prove di permeabilità, allegate al progetto, rispondenti ai requisiti riportati nell'Allegato F. Tale riduzione non si applica nel caso in cui si adotti il requisito minimo di cui all'articolo 12, comma 2, senza pertanto applicare la procedura di calcolo delle sole piogge o dettagliata;';
13) al comma 2, lettera e), dopo il numero 4è aggiunto il seguente:
'4 bis. il volume dei vuoti di un sistema di infiltrazione, opportunamente ridotto al fine di tenere conto della progressiva tendenza all'intasamento, come indicato alla lettera c), numero 4, è computabile come parte del volume da realizzare ai sensi del presente regolamento; non è considerabile, a tali fini, il volume infiltrato;';
14) al comma 2, lettera f), numero 2, prima delle parole 'il tempo di svuotamento' sono aggiunte le parole 'per tenere conto di possibili eventi meteorici ravvicinati,';
15) al comma 2, lettera f), numero 3, la parola 'punto' è sostituita dalla parola 'numero';
16) al comma 2, lettera f), dopo il numero 3è aggiunto il seguente:
'3 bis. se vengono realizzati sistemi di gestione dei volumi attraverso l'infiltrazione, la portata infiltrata viene conteggiata come portata uscente dal sistema, ulteriore all'eventuale portata inviata a un ricettore, ai fini della definizione del tempo di svuotamento;';
n) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'alinea del comma 1 la parola '100 mq' è sostituta dalla seguente: '300 mq';
2) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole ', ferme restando la compilazione e trasmissione del modulo di cui all'allegato D, come definito all'articolo 6, comma 1, lettera e), e la dichiarazione, con specifico atto, del progettista, attestante l'applicazione della casistica di cui alla presente lettera; la dichiarazione non è dovuta per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), che ricadono nell'ambito di applicazione di cui alla presente lettera';
3) al comma 2, lettera a), dopo le parole 'dell'intervento' sono aggiunte le parole 'moltiplicato per il 'coefficiente P' di cui alla tabella riportata nell'Allegato C';
4) al comma 2, lettera b), la parola '600 mc' è sostituita dalla parola '500 mc';
o) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole ', ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare, di conseguenza, il PGT entro i termini di cui al comma 5';
2) al secondo periodo del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', e lo approvano con atto del consiglio comunale';
3) al primo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ad approvarlo con atto del consiglio comunale e ad adeguare di conseguenza il PGT entro i termini di cui al comma 5';
4) all'alinea del comma 5 la parola 'non' è soppressa, le parole 'ad alta e media' sono sostituite dalle parole 'a bassa' e dopo le parole 'PGT approvato ai sensi dell'articolo 5, comma 3' sono aggiunte le seguenti: 'e comma 4, quinto periodo,';
5) al comma 5, lettera a), dopo la parola 'delle' è aggiunta la parola 'ulteriori', dopo la parola 'aree' sono aggiunte le parole 'individuate come', le parole 'numero 2' sono sostituite dalle parole 'numero 3' e dopo la parola 'PGT' sono aggiunte, in fine, le parole ', redatta in conformità ai criteri attuativi di cui all'articolo 57 della l.r. 12/2005';
6) al comma 5, lettera b), dopo la parola '6,' sono aggiunte le seguenti: 'e di cui al comma 8, lettera a), numero 2,';
7) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
'5 bis. Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico e, per i comuni ricadenti nelle aree a bassa criticità idraulica di cui all'articolo 7, il documento semplificato del rischio idraulico comunale sono aggiornati ogniqualvolta il quadro di riferimento assunto negli stessi documenti subisca una modifica a seguito di aggiornamenti conoscitivi, eventi naturali o interventi antropici.';
8) al comma 7, lettera a), numero 3.4, le parole 'qualora siano disponibili studi o rilievi di dettaglio degli stessi' sono sostituite dalle parole 'utilizzando studi o rilievi di dettaglio degli stessi, qualora disponibili, o attraverso valutazioni di massima';
9) al comma 7, lettera a), dopo il numero 6è aggiunto il seguente:
'6 bis. l'individuazione delle porzioni del territorio comunale non adatte o poco adatte all'infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, quali aree caratterizzate da falda subaffiorante, aree con terreni a bassa permeabilità, zone instabili o potenzialmente instabili, zone suscettibili alla formazione, all'ampliamento o al collasso di cavità sotterranee, quali gli occhi pollini, aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera, aree con terreni contaminati;';
10) al comma 8, lettera a), numero 1, le parole 'rischio idraulico' sono sostituite dalle parole 'pericolosità idraulica';
11) al comma 8, lettera a), dopo il numero 3è aggiunto il seguente:
'3 bis. l'individuazione delle porzioni del territorio comunale non adatte o poco adatte all'infiltrazione delle acque pluviali nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, quali aree caratterizzate da falda subaffiorante, aree con terreni a bassa permeabilità, zone instabili o potenzialmente instabili, zone suscettibili alla formazione, all'ampliamento o al collasso di cavità sotterranee, quali gli occhi pollini, aree caratterizzate da alta vulnerabilità della falda acquifera, aree con terreni contaminati;';
p) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole 'I Comuni' sono aggiunte le seguenti ', attraverso i meccanismi di cui al comma 2,';
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
'1 bis. I comuni, attraverso i meccanismi di cui al comma 2, possono inoltre promuovere l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica o idrologica per interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e c), ricadenti all'interno delle aree individuate nei PGT come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi della l.r. 12/2005.';
q) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modifiche:
1) l'alinea del comma 1è sostituito dal seguente: '1. La monetizzazione è consentita per i soli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 2, per i quali sussiste l'impossibilità a ottemperare ai disposti del presente regolamento, secondo quanto stabilito dal presente comma. Ai fini della monetizzazione, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da b) a e), devono sussistere contestualmente tutte le condizioni di cui alle lettere del presente comma, mentre per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), anche ricadenti all'interno delle aree individuate nei PGT come ambiti di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 12/2005, devono sussistere contestualmente le sole condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché una tra quelle di cui alle lettere da c) a e) del seguente elenco:';
2) al comma 1, lettere b), c), d) ed e), e al comma 3, la parola 'punto' è sostituita dalla parola 'numero';
3) al comma 1, lettera d), le parole 'è impedita in quanto l'intervento edilizio è previsto esclusivamente in demolizione parziale fino al piano terra senza modifiche delle sue strutture portanti' sono sostituite dalle seguenti: 'è motivatamente impedita';
4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. La monetizzazione non è consentita per gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, di cui all'articolo 3, comma 3.';
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Ai sensi della lettera g) del comma 5 dell'articolo 58 bis della l.r. 12/2005, il valore della monetizzazione è pari al volume di laminazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e), numero 3, moltiplicato per il costo unitario parametrico di una vasca di volanizzazione o di trattenimento o anche disperdimento, che è assunto pari a 750 euro per mc di invaso, come dettagliato in allegato M.';
r) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ove non contestuali a modifiche apportate a uno o più articoli del presente regolamento';
2) il secondo periodo del comma 3 è sostituito dai seguenti: 'Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di inizio lavori. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto oggetto di validazione, stante l'equivalenza degli effetti della deliberazione di approvazione del progetto oggetto di validazione a quelli del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della l.r. 12/2005.';
3) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:
'3 bis. Il termine di cui al comma 3, già prorogato ai sensi del regolamento regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territoriò)), è ulteriormente differito al 31 dicembre 2019 per le istanze di permesso di costruire o per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate tra la scadenza del termine di cui al comma 3 ed entro il termine del 31 dicembre 2019, relative agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), limitatamente ai soli ampliamenti, e c).';
s) l'allegato A è sostituito dal seguente: vedi allegato.
t) l'allegato B è sostituito dal seguente: vedi allegato.
u) l'allegato C è sostituito dal seguente: vedi allegato.
v) l'allegato D è sostituito dal seguente: vedi allegato.
z) l'allegato E è sostituito dal seguente: vedi allegato.
aa) l'allegato F è sostituito dal seguente: vedi allegato.
bb) l'allegato G è sostituito dal seguente: vedi allegato.
cc) l'allegato H è sostituito dal seguente: vedi allegato.
NOTE:
1. Si rinvia al r.r. 23 novembre 2017, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi