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Regolamento Regionale
17 dicembre 2021
, n. 7
Modifiche al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 (Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi)
(BURL n. 51 suppl. del 21 Dicembre 2021 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2021-12-17;7
Art. 1
(Modifiche al regolamento regionale 2/2014)
1. Al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 (Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dai seguenti:
“1. Per uso collettivo del taxi si intende una modalità particolare di effettuazione del servizio, vale a dire l'offerta contemporanea a più utenti che impegnano l'autovettura per altrettanti, distinti, contratti di trasporto, che possono essere, in alternativa:
a) accomunati dallo stesso punto di origine e destinazione;
b) accomunati solo dallo stesso punto di origine in quanto ciascun passeggero può ultimare la propria corsa in un punto qualsiasi del percorso, compreso tra quello di origine e quello di destinazione finale, corrispondente alla discesa dell'ultimo utente, purché il punto di arrivo di ciascuno sia ubicato in comuni confinanti.
1 bis. L'uso collettivo del taxi, di cui al comma 1, si effettua a fronte della richiesta di un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio dei Comuni integrati nel bacino.";
a) accomunati dallo stesso punto di origine e destinazione;
b) accomunati solo dallo stesso punto di origine in quanto ciascun passeggero può ultimare la propria corsa in un punto qualsiasi del percorso, compreso tra quello di origine e quello di destinazione finale, corrispondente alla discesa dell'ultimo utente, purché il punto di arrivo di ciascuno sia ubicato in comuni confinanti.
1 bis. L'uso collettivo del taxi, di cui al comma 1, si effettua a fronte della richiesta di un numero di utenti non inferiore a tre ed è fruibile in qualunque luogo del territorio dei Comuni integrati nel bacino.";
b) al comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri per l'identificazione dei codici da attribuire a ciascun comune con decreto dirigenziale.";
d) il comma 3 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
"3. Il rapporto di lavoro con sostituto alla guida è regolato secondo le vigenti disposizioni statali in materia di contratto di lavoro. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.";
f) dopo il comma 7 dell'articolo 20 è aggiunto il seguente:
"7 bis. Ai fini dell'osservanza del divieto di cui al comma 7, i controlli sono effettuati dal Comune che ha rilasciato la licenza anche mediante richiesta di informazioni alla Commissione tecnica disciplinare di cui all'art. 60.";
g) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 è sostituita dalla seguente:
"b) tutti i veicoli di nuova immatricolazione immessi in servizio devono rispettare i parametri ambientali individuati in materia di emissioni per l'adeguamento delle tariffe di cui all'art. 35, comma 9;";
"b) tutti i veicoli di nuova immatricolazione immessi in servizio devono rispettare i parametri ambientali individuati in materia di emissioni per l'adeguamento delle tariffe di cui all'art. 35, comma 9;";
i) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 24, dopo le parole "disporre di due targhe" è inserita la seguente: "adesive";
j) al comma 1 dell'articolo 29 le parole "controlli periodici - con cadenza annuale -" sono sostituite dalle seguenti: "a visite di controllo straordinarie a campione";
l) il comma 1 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito dell'organizzazione operativa del servizio, il Comune capoluogo di provincia o della città metropolitana può individuare un numero di licenze, contraddistinte da una numerazione difforme da quella in uso sui taxi in servizio permanente, da destinare unicamente al servizio sostitutivo di scorta, che possono essere assegnate a tutti gli operatori dei comuni appartenenti alla rispettiva provincia o città metropolitana, vigilando che il loro impiego non alteri in eccesso il numero delle auto pubbliche in effettivo esercizio.";
n) al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 32 sono aggiunte le seguenti parole: ", compresi quelli derivanti dalle regolamentazioni di accesso alle zone a traffico limitato.";
o) al comma 9 dell'articolo 35 dopo le parole "della Giunta Regionale," sono inserite le seguenti: "da adottarsi entro il 31 marzo con efficacia dal 1° luglio,";
p) al comma 9 dell'art. 35 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante aggiornamento da remoto";
q) al comma 1 dell'articolo 47 le parole "entro 90 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni";
r) il comma 8 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:
"8. In caso di procedimento per l'applicazione della sospensione di cui al comma 4 dell'articolo 56, in relazione alle fattispecie di cui alle lettere a), limitatamente ai casi di rifiuto del servizio nei confronti di persone con disabilità nonché a mobilità ridotta permanente o temporanea o durante l'orario notturno, d), e), f), g) ed i), nonché della decadenza di cui all'articolo 57, a partire dalla comunicazione dell'avvio di tale procedimento e sino alla sua conclusione o alla completa esecuzione dell'eventuale sanzione applicata, il soggetto interessato non può trasferire la licenza ai sensi dell'articolo 16. La licenza può essere trasferita nel caso in cui il procedimento non si concluda nel termine di 180 giorni.";
s) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 51 le parole "annuale" e "dopo la scadenza annuale della stessa" sono soppresse;
t) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 le parole "ad un soggetto portatore di handicap" sono sostituite dalle seguenti: "a persone con disabilità nonché a mobilità ridotta, permanente o temporanea, o sia avvenuto durante l'orario notturno;";
u) dopo il comma 5 bis dell'articolo 63 è inserito il seguente:
"5 ter. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento recante "Modifiche al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 (Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi)", i Comuni, ove necessario, procedono alla modifica dei rispettivi atti di regolamentazione dell'accesso alle zone a traffico limitato, dandone comunicazione alla Giunta regionale, al fine di consentire l'esercizio sul proprio territorio del servizio pubblico di taxi da parte degli operatori dei comuni integrati nel bacino di traffico del sistema aeroportuale.".
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia