LEGGE REGIONALE 24 maggio 1985 , N. 51

Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione delle Stelline

(BURL n. 22, 1º suppl. ord. del 29 Maggio 1985 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-24;51

Art. 2.
Procedure di costituzione.
1. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, tutti gli atti esecutivi necessari per costituire, unitamente al comune di Milano e ad altri soggetti pubblici e privati, la "Fondazione delle Stelline" e, previa delibera di giunta, a sottoscrivere l’atto costitutivo ed al versamento del conferimento regionale di 1.000 milioni.
2. La Giunta regionale accerta che lo Statuto della Fondazione delle Stelline sia conforme alle norme di legge in materia e disponga, per la durata della Fondazione, quanto segue:(1)
a) che la fondazione persegua il fine di favorire lo sviluppo di iniziative che rappresentino un arricchimento culturale, tecnico e scientifico per la regione Lombardia;
b) che il comune di Milano doni alla Fondazione il complesso immobiliare ubicato in Milano, c.so Magenta n. 61 e parte del n. 63, come sarà meglio identificata nel relativo atto, nel rispetto delle condizioni e dei rapporti di diritto attualmente esistenti, assicurandone gli interventi di straordinaria manutenzione;
c) che il palazzo ex Stelline sito in Milano, c.so Magenta, n. 61 e la parte annessa del n. 63 di cui alla precedente lettera b), siano mantenuti a destinazione di centro congressi, quale struttura funzionale polivalente per lo sviluppo di iniziative e di scambi culturali, tecnici e scientifici;
d) che la fondazione gestisca il centro ed i connessi servizi congressuali;
e) che il consiglio di amministrazione sia composto dal presidente, da non meno di otto e da non più di dodici consiglieri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale, quattro dal consiglio comunale e che gli amministratori siano eletti per tre anni e siano rieleggibili;
f) che i consiglieri della regione e del comune di Milano possano essere amministratori della fondazione;
g) che il presidente e il vice-presidente siano eletti dal consiglio di amministrazione;
h) che al presidente spettino i poteri di ordinaria amministrazione e al consiglio di amministrazione i poteri di straordinaria amministrazione;
i) che il direttore della fondazione e il segretario del consiglio di amministrazione siano nominati dal consiglio di amministrazione;
l) che i contributi di gestione a carico dei soci siano annualmente determinati con esclusione di ogni automatica rivalutazione.(2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi