LEGGE REGIONALE 5 gennaio 2000 , N. 1

Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(BURL n. 2, 1° suppl. ord. del 10 Gennaio 2000 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-05;1

Art. 1.
Disposizioni comuni.
1. In attuazione dell’art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), la presente legge individua le funzioni trasferite o delegate agli enti locali ed alle autonomie funzionali e quelle mantenute in capo alla Regione, attinenti alle materie di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) sviluppo economico ed attività  produttive;
b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità;
d) polizia amministrativa.
2. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione dei seguenti princìpi:
a) sussidiarietà, per cui tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività  ed il territorio regionale sono conferite ai comuni, alle province ed alle comunità  montane secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative ed organizzative;
b) completezza, omogeneità  ed unicità  della responsabilità  amministrativa, in modo da assicurare ai singoli enti l'unitaria responsabilità  di servizi o attività  amministrative omogenee ed un'effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
c) efficienza ed economicità, in modo da assicurare un adeguato esercizio delle funzioni anche attraverso la differenziazione dei conferimenti, in considerazione delle diverse caratteristiche e dimensioni degli enti riceventi ed in relazione all'idoneità  organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;
d) autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità  degli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro conferite;
e) cooperazione attraverso strumenti e procedure di raccordo e concertazione tra la Regione e gli enti locali.
3. Salvo diversa ed espressa disposizione della presente legge e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti locali, il trasferimento ovvero la delega di funzioni comprendono anche l'organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività  strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale.
4. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento e, in quelle conferite agli enti locali, anche le funzioni di vigilanza e controllo.
5. Annualmente, il documento di programmazione economico-finanziaria regionale individua le priorità  delle politiche d'intervento della Regione per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani e dei programmi concernenti anche le materie oggetto di trasferimento o delega.
6. La Regione può avvalersi, per l’attuazione delle politiche di rilevanza strategica che richiedono l’intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali, nonché di soggetti privati, degli strumenti di programmazione negoziata di cui alla legislazione vigente ed, in particolare, di quelli di cui all’art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
7. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali operato dal d.lgs. 112/1998, con particolare riferimento al titolo II, nonché per creare e favorire condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale, la Regione definisce le modalità di raccordo della programmazione regionale con gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente e relative disposizioni attuative, in conformità ai modelli di programmazione comunitaria.
8. La Giunta regionale disciplina le modalità  tecnico-operative per l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, per la individuazione del contenuto degli accordi oggetto di sottoscrizione, nonché per la valutazione dei progetti di intervento e per la formalizzazione degli obblighi da essa derivanti. Tali modalità  devono comunque garantire:
a) uno stretto raccordo con la programmazione regionale espressa dal programma regionale di sviluppo e suoi aggiornamenti annuali a livello di obiettivi sia settoriali che territoriali;
b) l'unicità  di responsabilità  per progetti che si caratterizzano per l'approccio integrato e la concertazione tra soggetti molteplici;
c) l'azione coordinata tra enti locali, Regione e amministrazione centrale, volta all'armonizzazione, alla chiarezza e alla semplificazione delle procedure;
d) la disponibilità  di strumenti di assistenza, consulenza e accompagnamento, in particolare nella fase di progettazione degli interventi;
e) il raccordo dei singoli interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e di tutela e risanamento del suolo, delle acque, dell'aria.
9. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività  mantenute in capo alla Regione ovvero conferite con la presente legge agli enti locali ed alle autonomie funzionali, la Regione riconosce e valorizza, per le materie di propria competenza, il ruolo dell'autonomia dei privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.
10. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione, le province, i comuni, le comunità  montane e le autonomie funzionali svolgono e coordinano l'attuazione delle attività  e dei servizi di propria competenza promuovendo e valorizzando l'apporto delle formazioni sociali e dei soggetti privati, con particolare riferimento alle strutture rappresentative della società  civile e agli organismi senza finalità  di lucro.
11. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali cui sono trasferiti o delegati nuovi compiti possono individuare soggetti cui affidare, a seguito di valutazioni che ne rilevino l'opportunità  in termini economici e tecnici, e previa individuazione dei livelli minimi di qualità , la gestione delle funzioni e dei compiti di propria competenza ai sensi di quanto previsto ai commi 9 e 10. Non possono essere affidati a soggetti terzi funzioni e compiti che richiedono, per loro natura, l'esercizio esclusivo da parte della Regione e degli enti locali.
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, acquisito il parere della conferenza di cui al comma 16, individua:
a) i servizi e le attività  che possono essere oggetto di affidamento a terzi;
b) i soggetti cui possono essere affidati i servizi e le attività;
c) le modalità  di affidamento, salva restando l'osservanza della normativa statale di settore;
d) i termini massimi per l'espletamento di servizi ed attività  affidati;
e) le modalità  di controllo e vigilanza sui servizi ed attività  affidati;
f) le forme di tutela delle amministrazioni pubbliche.
13. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite.
14. Un’apposita sezione del rapporto annuale di gestione di cui all’art. 77 bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è dedicata al monitoraggio e allo stato di attuazione dei piani e dei programmi delle materie oggetto della presente legge. La redazione della suddetta sezione è effettuata anche sulla base dei dati forniti dall’osservatorio di cui al comma 44.
23 bis. (2)
27 bis. (2)
30. Dalla data di insediamento della conferenza sono abrogate la l.r. 29 aprile 1988, n. 20 (Istituzione del comitato di intesa Regione-enti locali)(3) e la l.r. 21 dicembre 1995, n. 50 (Modificazioni alla l.r. 29 aprile 1988, n. 20“Istituzione del comitato di intesa Regione-enti locali”)(4). A far tempo dalla medesima data, il comma 2 dell’art. 9-bis della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(5), come da ultimo sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera b) della l.r. 16 ottobre 1998, n. 20 (Modifiche di leggi regionali), è così ulteriormente sostituito:
“2. Il documento di cui al comma 1è inviato entro il 15 luglio alla conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali, istituita con legge regionale, che esprime il proprio parere entro e non oltre il 31 luglio.”.
33. La Regione assicura lo svolgimento dell'attività di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio.(7)
34. E’ affidata all’Istituto regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica (IReF) la funzione di scuola per la formazione e la specializzazione dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione regionale e locale, ai sensi e nell’ambito di quanto previsto dalla l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 (Nuovo ordinamento dell’Istituto Regionale Lombardo per la Formazione del Personale della pubblica amministrazione - IReF). Tale attività di formazione e di specializzazione può essere estesa agli amministratori pubblici, anche d’intesa con l’ANCI Lombardia, l’UPL e la delegazione lombarda dell’UNCEM.
35. Relativamente alla funzione di cui al comma 34, l'IReF svolge compiti di:
a) progettazione e realizzazione di interventi formativi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 del d.lgs. 112/1998;
b) rilascio di attestati abilitativi o di qualifica professionale, di diplomi di qualifica superiore o di crediti formativi;
c) realizzazione di procedure concorsuali unificate, su richiesta e a totale carico delle amministrazioni pubbliche interessate; alle relative graduatorie possono far riferimento, nei diciotto mesi successivi all'approvazione delle medesime, tutte le amministrazioni regionali e locali che abbiano previamente comunicato i loro fabbisogni;
d) valutazione, verifica e certificazione della rispondenza degli interventi formativi agli standard individuati, secondo le modalità  e ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998 e delle normative regionali;
e) promozione ed elaborazione di studi e ricerche utili per una migliore identificazione dei fabbisogni formativi e di specializzazione professionale degli amministratori pubblici, dei dirigenti e del personale della pubblica amministrazione;
f) sviluppo di relazioni sistematiche di interscambio di informazioni e di esperienze con le università  e le istituzioni di formazione, pubbliche e private, italiane e straniere, per favorire l'armonizzazione degli indirizzi degli interventi formativi ed elevarne il livello qualitativo.
36. Può altresì essere affidato all'IReF lo svolgimento dei compiti di cui al comma 34 a favore del personale:
a) delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità  Sociale (ONLUS), delle IPAB e delle cooperative sociali;
b) delle comunità  religiose che abbiano stipulato un'intesa con la Repubblica italiana.
37. Le attività  di cui al comma 36 devono riguardare esclusivamente gli interventi di formazione tecnica e aggiornamento degli addetti ai servizi socialmente utili e l'addestramento giuridico-amministrativo per gli addetti al rapporto con le amministrazioni pubbliche.
38. L'IReF provvede nei limiti delle proprie risorse allo svolgimento delle attività  e degli interventi di cui ai commi 36 e 37.
39. In relazione alla necessità  di assicurare la conoscenza delle risorse a disposizione per l'effettuazione delle spese di investimento, di quelle correnti operative e di quelle di funzionamento, le province, i comuni, le comunità  montane, i loro rispettivi consorzi, gli altri enti locali, contemplati dalla presente legge sia in quanto destinatari di funzioni trasferite o delegate, sia in quanto coinvolti nella sua attuazione, fanno riferimento nella predisposizione dei rispettivi bilanci alle previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale regionale.
40. Al finanziamento delle funzioni mantenute in capo alla Regione, nonché alla determinazione dei fondi da trasferire ai soggetti di cui al comma 39, si provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari sulla base delle previsioni contenute nei piani regionali di settore e delle priorità  individuate con il documento di programmazione economico-finanziario regionale, tenuto conto dei trasferimenti finanziari di cui all'art. 7, comma 1, della legge 59/1997 e agli articoli 7 e 61 del d.lgs. 112/1998, distinguendo in appositi capitoli le risorse a seconda che si tratti di funzioni trasferite o delegate. Tali risorse sono costituite dai trasferimenti finanziari suddetti, nonché da risorse relative alle funzioni amministrative già  svolte dalla Regione e sono trasferite gradualmente dalla Giunta regionale.
41. Alle spese derivanti da attività  di comitati, conferenze, commissioni, consulte e strutture comunque denominate, costituite o da costituirsi ai sensi della presente legge, si provvede con le risorse previste nei bilanci dei singoli esercizi finanziari.
42. I beni immobili e i diritti reali parziari, necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all'ente destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell'accordo col medesimo concluso. Nelle more dell'adozione dell'atto di cessione, i soggetti destinatari detengono l'immobile a titolo di comodato.
43. I beni mobili e strumentali, necessari per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate, sono ceduti all'ente destinatario delle funzioni conferite, secondo i termini dell'accordo col medesimo concluso. All'atto della consegna viene redatto apposito verbale anche a fini inventariali.
44. La Giunta regionale istituisce l'osservatorio regionale sulla riforma amministrativa e sul federalismo, avente il compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.
45. L'attività  dell'osservatorio è assicurata da una struttura scientifica ed operativa, la cui costituzione e il cui funzionamento sono definiti nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 14, della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario).
46. La Regione riconosce nell'Istituto regionale di ricerca della Lombardia (IReR) lo strumento di supporto conoscitivo per la programmazione regionale e degli enti locali, anche in riferimento alle politiche comunitarie. Tale supporto consiste:
a) per la fase della programmazione, in studi, ricerche, scenari, analisi preliminari, costruzione di indicatori;
b) per la fase del monitoraggio, nella costruzione degli indicatori di efficacia ed efficienza, nonché nella interpretazione dei dati di monitoraggio anche nella loro visione sistemica;
c) per la fase di valutazione, nella realizzazione di indagini sugli effetti delle politiche.
47. La Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali garantiscono all’IReR l’accesso ai dati di monitoraggio nel rispetto della normativa vigente relativa al trattamento dei dati. E’ compito dell’IReR valorizzare e coordinare l’apporto delle università e degli enti di ricerca presenti sul territorio lombardo, per quanto concerne le finalità e le attività di cui al comma 46 ed al presente comma.
48. La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo della pubblica amministrazione locale e della rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), garantisce la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) e favorisce altresì l'interscambio dei dati e delle informazioni tra le amministrazioni statali, la Regione e gli enti locali, valorizzando le reti informative locali esistenti e assicurando la compatibilità  con gli standard definiti dall'Autorità  per l'informatica della pubblica amministrazione (AIPA).
48 bis. La Regione promuove la gestione associata dei sistemi informativi degli enti locali per la realizzazione delle finalità indicate al comma 48 e per favorire la gestione associata sovracomunale delle funzioni, dei servizi e delle strutture degli enti locali. A tal fine costituisce il fondo per la realizzazione delle attività degli enti locali che prevedono l’acquisizione dell’hardware, del software e dei servizi necessari alla costituzione di sistemi informativi sovracomunali.(8)
49. Per realizzare quanto previsto dal comma 48, la Regione può avvalersi delle province, dei comuni e degli altri enti territoriali, in particolare valorizzando le iniziative delle province finalizzate allo scambio delle informazioni sul territorio di propria competenza, in coerenza con quanto previsto dai commi da 44 a 48 e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).
50. Con il sistema informativo regionale (SIR) e attraverso le attività  dell'osservatorio di cui al comma 44, la Regione assicura la diffusione delle conoscenze e delle informazioni concernenti le funzioni della pubblica amministrazione in Lombardia ed in particolare quelle trasferite o delegate ai sensi della presente legge, anche al fine di consentire la valutazione delle attività  di competenza dei soggetti titolari delle funzioni stesse.
51. Nella realizzazione del SIR, la Giunta regionale definisce l'architettura, le applicazioni, le modalità  di sviluppo e di gestione dei sottosistemi informativi nell'ambito dell'area economica e delle attività  produttive, della scuola e del sistema formativo integrato, del territorio, dell'ambiente e delle infrastrutture e dei servizi alla persona e alla comunità.
52. La Regione garantisce a tutti gli enti locali l'accesso alle sue banche dati e la divulgazione delle informazioni disponibili, promuovendone anche la costituzione e l'implementazione nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza. Le norme tecniche e i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati e alle informazioni sono stabiliti dalla Regione d'intesa con l'AIPA.
52 bis. (9)
52 ter. Ogni anno il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) stabilisce quali leggi di spesa concorrono a finanziare funzioni e servizi dei comuni e quale percentuale degli stanziamenti previsti verrà destinata ad incentivare i progetti di gestione associata di funzioni e servizi presentati dagli enti locali.(10)
52 quater. (9)
52 quinquies. (9)
Art. 2.
Sviluppo economico ed attività  produttive.
1. La materia dello sviluppo economico e attività produttive comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di “artigianato”, “cooperazione”, “acque minerali e termali”, “industria”, “turismo”, “fiere e sostegno alla internazionalizzazione”, “commercio”, “sportello unico”, “agevolazioni alle imprese”, “carburanti”, “energia”, “risorse geotermiche”, “vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, oltre a quelli in tema di “agricoltura e foreste” già disciplinati dalla l.r. 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura), in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale).
2. La Regione, oltre alle funzioni amministrative relative alla materia "artigianato", come definita dall'art. 63 del d.p.r. del 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e dalla legge 59/1997, esercita le funzioni amministrative ad essa conferite dal d.lgs. 112/1998, riguardanti l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane.
3. La Regione subentra nelle convenzioni di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 112/1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la ricerca applicata e il trasferimento di conoscenze tecnologiche;
b) gli investimenti per iniziative destinate alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti;
c) l'istituzione e lo sviluppo dei centri a servizio dell'impresa artigiana;
d) la promozione nonché la qualificazione del prodotto artigianale lombardo;
e) la promozione della costituzione di nuove imprese artigiane;
f) il consolidamento finanziario e lo sviluppo delle imprese artigiane, le agevolazioni per il loro accesso al credito e la loro capitalizzazione;
g) la formazione manageriale per gli imprenditori artigiani e la bottega scuola;
h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'Unione europea ed altri soggetti;
i) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese artigiane;
j) il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree comprese in programmi comunitari, nonché l'adozione di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al d.l. 22 ottobre 1992, n. 415 (Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive);
k) la determinazione di modalità  attuative della programmazione negoziata;
l) le iniziative per l'organizzazione di mostre ed esposizioni, anche al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni del prodotto artigiano;
m) il sostegno, ai fini del loro consolidamento, dei consorzi di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) e cooperative di garanzia.
5. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e monitoraggio concernenti:
a) l'attuazione di programmi di intervento dell'Unione europea;
b) l'osservatorio dell'artigianato;
c) l'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nonché l'adeguamento agli standard qualitativi;
d) il risanamento e la tutela ambientale;
e) gli insediamenti artigiani;
f) gli interventi di formazione professionale per il comparto artigiano, da attuarsi in conformità  a quanto previsto dall'art. 4, commi da 113 a 114 e commi da 125 a 129.
6. La Regione valorizza la sussidiarietà  orizzontale attraverso modalità  partecipative di consultazione e gestione dei soggetti associativi, nonché di riconoscimento del ruolo degli enti bilaterali nelle materie della formazione, della tutela ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. La Regione svolge le funzioni ad essa spettanti secondo la normativa vigente anche attivando progetti sperimentali, approvati dalla Giunta regionale.
8. Per l'attuazione degli interventi di propria competenza, la Regione può attivare rapporti di collaborazione con società  a partecipazione regionale, ovvero può avvalersi di agenzie regionali aventi compiti di istituto coerenti con quanto ad esse attribuito e può altresì stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate.
9. Al fine di dotare le imprese artigiane di capitali di rischio adeguati ai programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi consiliari in materia, attiva gli strumenti finanziari idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende erogatrici di credito sulla base della legislazione vigente.
10. La Giunta regionale definisce i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite, al fine di assicurare l'efficiente e razionale gestione degli interventi.
11. Per l'attivazione delle funzioni conferite agli enti locali e alle autonomie funzionali, si provvede anche mediante l'utilizzo del fondo unico regionale di cui al comma 42.
12. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'artigianato relative alla programmazione di aree destinate ad insediamenti artigiani e di aree ecologicamente attrezzate.
13. Sono delegate ai comuni la gestione e l'amministrazione degli interventi concernenti:
a) la localizzazione e la rilocalizzazione, la realizzazione e la riqualificazione di insediamenti artigiani, nonché il recupero di fabbricati adibiti ad attività  produttive;
b) l'istruttoria dei progetti in attuazione dei programmi di intervento dell'Unione europea.
14. E' delegata alle comunità montane, o alle province per il territorio non compreso nelle comunità montane, la gestione degli interventi relativi al sostegno dell'artigianato tradizionale.
15. Gli interventi di cui al comma 13, lettera a), sono effettuati in coerenza con la programmazione provinciale relativa alle aree industriali prevista al comma 32, lettera a).
16. Sono delegate alle CCIAA la gestione e l'amministrazione degli interventi per:
a) l'adeguamento degli standard qualitativi di processo e di prodotto;
b) l'attività  istruttoria di segreteria connessa alla tenuta degli albi artigiani istituiti presso le commissioni provinciali per l'artigianato;
c) il sostegno al risanamento ambientale nell'esercizio dell'attività  di impresa;
d) il monitoraggio dei dati riguardanti le imprese artigiane e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche.
17. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 16, lettere a), c) e d), le CCIAA possono attivare rapporti di collaborazione con le associazioni artigiane provinciali e regionali, anche attraverso convenzioni.
18. Le funzioni amministrative attribuite alle province, ai comuni, alle comunità  montane e alle CCIAA sono finalizzate alla realizzazione degli interventi di loro competenza e all'eventuale erogazione di contributi, secondo le modalità  individuate in specifici criteri di attuazione e riparto approvati e aggiornati dalla Giunta regionale.
19. Le province, i comuni, le comunità  montane e le CCIAA esercitano le funzioni amministrative loro conferite in armonia con gli indirizzi di politica artigiana determinati dalla Regione con la partecipazione degli stessi enti destinatari dei conferimenti e degli organismi di rappresentanza del settore artigiano.
20. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione, compresi i contributi alle associazioni regionali di rappresentanza delle cooperative e dei circoli;(11)
c) le agevolazioni per gli investimenti a favore di iniziative destinate a programmi di innovazione;
d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito attraverso la costituzione di fondi regionali;
f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative entro i limiti di legge;
g) l’istituzione e il regolamento dell’albo delle cooperative sociali e dei loro consorzi;(12)
h) gli interventi di esclusivo interesse regionale di cofinanziamento con l'Unione europea.
21. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, coordinamento e vigilanza concernenti:
a) l'attuazione di programmi di intervento dell'Unione europea;
b) il monitoraggio dei dati riguardanti le cooperative e la realizzazione delle conseguenti elaborazioni statistiche integrando, a mezzo di specifiche convenzioni, i dati derivanti dalle attività svolte nel settore dal sistema degli enti locali;(13)
c) gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo;
d) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti realizzati con il concorso di risorse regionali;
e) gli incentivi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio di attività  di impresa cooperativa;
f) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività  d'impresa in forma cooperativa.
23. Al fine di agevolare l'accesso al credito per le cooperative, finalizzato a programmi di consolidamento e sviluppo delle stesse e a sostenere l'occupazione del comparto, la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi del Consiglio regionale in materia, attiva gli strumenti di agevolazione finanziaria idonei, estendendo le convenzioni in corso stipulate con le aziende di credito e con le società a partecipazione regionale sulla base della legislazione regionale vigente in materia di cooperazione. Comuni, Comunità montane e Province possono integrare con risorse proprie gli interventi promossi dalla Regione per il finanziamento alla cooperazione, in base a convenzione con gli istituti gestori, a sostegno di iniziative di particolare interesse locale. Può far parte di questi interventi di compartecipazione anche la concessione di fideiussione a garanzia del finanziamento chiesto dalle cooperative.(15)
24. Sono delegati alle CCIAA gli interventi per:
a) l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo;
b) il sostegno al risanamento e alla tutela ambientale, nonché alla sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio dell'attività  d'impresa cooperativa.
25. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per lo svolgimento delle attività  di propria competenza.
26. La Regione, in materia di acque minerali e termali, esercita le funzioni amministrative riguardanti:
a) la definizione dei canoni di concessione per le acque minerali e termali, previsti dalla legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), i cui proventi sono riscossi e introitati come segue:(16)
1) canoni di concessione superficiaria, di cui all’articolo 22, primo comma, della l.r. 44/1980, e canoni di ricerca, di cui all’articolo 9 della l.r. 44/1980: riscossione ed introito spettanti alle province territorialmente competenti; (17)
2) canoni da imbottigliamento, di cui all’articolo 22, quinto comma, della l.r. 44/1980: riscossione ed introito del diritto proporzionale alla quantità di acqua minerale imbottigliata spettanti ai comuni e alle province secondo le seguenti quote: (18)
2.1) 60 per cento al comune o ai comuni sul cui territorio ricade l'area di concessione;(19)
2.2) 20 per cento alla provincia territorialmente competente;
2.3) 20 per cento al comune o ai comuni sul cui territorio è localizzato lo stabilimento di imbottigliamento;(20)
2.4) (21)
a bis) l’individuazione dei criteri per la riscossione e la ripartizione dei canoni di cui alla lettera a), punto 2), numero 2.1), in caso di più comuni interessati dalla concessione, e la determinazione delle modalità applicative di quanto disposto dalla lettera a), punto 2);(22)
b) l'organica politica di valorizzazione del patrimonio idrominerale e gli interventi finalizzati a favorire lo sviluppo termale funzionale alla crescita economica locale e allo sviluppo dell'attività  turistica.
26 bis. I comuni approvano i progetti per la realizzazione degli investimenti rispondenti alle finalità di cui all’articolo 22, terzo comma, della l.r. 44/1980, da finanziare con i proventi dei canoni di cui al comma 26, lettera a), punto 2), numeri 2.1) e 2.3), previo parere della provincia territorialmente competente.(23)
26 ter. La Giunta regionale individua i criteri e determina le modalità di cui alla lettera a bis) del comma 26.(24)
26 quater. (25)
27. Sono delegate alle province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione di cui alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali).
28. Le funzioni amministrative in materia di industria comprendono qualsiasi attività  imprenditoriale diretta alla lavorazione e alla trasformazione di materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni, anche immateriali, connessi alla produzione industriale.
29. Sono comprese nella materia anche le attività  di erogazione di servizi connessi alle attività  di cui al comma 28, con esclusione comunque delle attività  creditizie e di intermediazione finanziaria, nonché delle attività  concernenti le società  fiduciarie, di revisione e di assicurazione.
30. Sono di competenza della Regione le funzioni concernenti:
a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, compresi quelli per le piccole e medie imprese;
b) l'attuazione di interventi dell'Unione europea;
c) l'istituzione ed il coordinamento dei distretti industriali;
d) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
e) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali;
f) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
g) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione;
h) i programmi di sviluppo aziendale finalizzati all'incremento occupazionale;
i) il sostegno alla realizzazione, al potenziamento e alla diffusione dei servizi reali alle imprese;
j) gli interventi di agevolazione dell'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità  al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
k) la determinazione dei criteri per l'attuazione di interventi regionali di agevolazione creditizia, di prestazione delle garanzie, di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati all'agevolazione dell'accesso al credito, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria;
l) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività  produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
m) l’adozione di criteri specifici per l’attuazione delle misure di cui al d.l. 415/1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 488/1992;
n) la determinazione delle modalità  di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali anche in ordine alle competenze da affidare ai soggetti responsabili;
o) la determinazione dei criteri per l'individuazione, la realizzazione e la gestione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, e il coordinamento degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento ed il completamento delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate di interesse regionale;
p) il monitoraggio delle attività  produttive.
31. La Regione, per l'esercizio delle attività  indicate nel comma 30, può attivare forme di consultazione e collaborazioni funzionali con soggetti pubblici, nonché con operatori privati purché siano espressione associativa di realtà  imprenditoriali e non abbiano finalità  di lucro. Le modalità  e le condizioni delle collaborazioni sono indicate, in relazione ad ogni attività  considerata, nell'ambito di convenzioni che determinano altresì gli obiettivi, i risultati attesi, i soggetti coinvolti, gli oneri a carico di ogni soggetto e la durata.
32. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria relative a:
a) la programmazione, nell'ambito ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale, sentiti gli enti locali interessati, di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di carattere sovracomunale, ferma restando in capo ai comuni l'individuazione delle aree produttive di livello comunale;
b) l'attività  di promozione riguardante la realizzazione di progetti di ammodernamento e sviluppo dei sistemi produttivi locali, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
c) la programmazione dei servizi di interesse provinciale a sostegno delle imprese.
33. Le province partecipano, inoltre, alle attività di programmazione dei distretti industriali secondo le modalità previste dall'art. 3 della l.r. 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese' e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato), come sostituito dal comma 37.
34. Sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative concernenti la materia dell'industria relative a:
a) il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni per la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi delle norme contenute nel titolo II, capo IV, del d.lgs. 112/1998;
b) l'istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività  produttive di cui al comma 61, nell'ambito delle norme di coordinamento regionale;
c) la realizzazione, l'ampliamento e la riqualificazione delle aree industriali e delle aree ecologicamente attrezzate, nonché la gestione dei servizi delle aree stesse.
35. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per l'esercizio delle attività  e delle funzioni di propria competenza indicate al comma 30, in particolare per:
a) la gestione delle informazioni e il monitoraggio concernenti l'evoluzione del settore industriale;
b) l'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuova imprenditoria e alla costituzione di nuove imprese;
c) la realizzazione di iniziative per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese;
d) la realizzazione di interventi a favore dello sviluppo della commercializzazione delle piccole e medie imprese.
36. La Giunta regionale, nella determinazione degli strumenti programmatori che ritiene necessario adottare per le attività  di cui ai commi da 30 a 35, individua le forme di consultazione più opportune con le CCIAA e, per le collaborazioni funzionali, si attiene a quanto disposto dal comma 31.
37. L’art. 3 della l.r. 7/1993(26)è sostituito dal seguente:
Art. 3 (Distretti industriali di piccole imprese)
1. La Giunta regionale, nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sentite le province e le CCIAA, nonché le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali, determina i parametri di riferimento e le modalità per l’individuazione dei distretti industriali, intesi come aree territoriali locali caratterizzate da elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell’insieme delle imprese, ed approva le modalità attuative e i criteri per la presentazione, approvazione e realizzazione di specifici programmi di sviluppo per ogni singolo distretto, con particolare riferimento a progetti innovativi concernenti più imprese e alla costituzione e sviluppo di consorzi e centri di servizio alle imprese. La segreteria di ogni singolo distretto può essere affidata alle CCIAA competenti per territorio o a loro associazioni nel caso di distretti interprovinciali.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione annuale e pluriennale, determina le risorse finanziarie da destinare alle diverse tipologie d'intervento previste dal provvedimento di cui al comma 1.
3. La direzione generale competente in materia, in relazione agli stanziamenti previsti nel bilancio regionale, approva i programmi di sviluppo ed i progetti innovativi di cui al comma 1 e concede contestualmente i contributi regionali a favore dei soggetti pubblici e privati incaricati della relativa attuazione. L’ammontare di ogni singolo contributo non può essere superiore a lire 500 milioni per anno e a lire 1.000 milioni per triennio, e comunque non può essere superiore al quaranta per cento del costo complessivo di attuazione dei programmi e dei progetti innovativi.”
.
38. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 3 della l.r. 7/1993, come sostituito dal comma 37, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
39. Entro novanta giorni dalla determinazione da parte dello Stato dei criteri di assegnazione delle risorse, la Giunta regionale approva i criteri e le modalità  operative per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 28 a 42 con riferimento alle funzioni delle province, dei comuni e delle CCIAA previste dai commi da 30 a 36.
40. Nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 39 sono indicate anche le modalità  di coordinamento e raccordo con gli interventi già  previsti dalle leggi regionali vigenti.
41. Sono altresì assicurati i necessari coordinamenti per la programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree depresse individuate dallo Stato, nonché nelle aree ammissibili agli interventi strutturali dell'Unione europea.
42. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione, definisce il riparto, tra le diverse tipologie di intervento definite dal presente articolo, delle risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 112/1998.
42 bis. In attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), una quota delle risorse di cui al Fondo Unico per le imprese istituito dall’articolo 19, commi 6 e 12 del d.lgs. 112/1998 non superiore a quanto destinato in sede di riparto 2002 al finanziamento degli incentivi automatici per lo sviluppo aziendale di cui alla legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia) è utilizzata per l’attuazione delle politiche di sostegno e sviluppo dei metadistretti, così come individuate dai provvedimenti previsti dall’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della L. 5 ottobre 1991, n. 317‘Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese' e conseguenti modifiche ed integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell’artigianato).(27)
47. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni ed i compiti concernenti:
a) (30)
b) (30)
c) le funzioni amministrative concernenti l'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, d'intesa con il comune di Milano, secondo quanto previsto dalla l.r. 29 gennaio 1999, n. 6 (Disciplina delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, in attuazione dell'art. 41, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);
d) (30)
e) (30)
f) (30)
g) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese;
h) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali e dei flussi turistici dall'estero;
i) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi fra piccole e medie imprese industriali e commerciali, costituite ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane);
j) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del d.l. 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 maggio 1981, n. 251 concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane);
k) (31)
l) lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati di altri paesi;
m) la promozione ed il sostegno alle iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese lombarde.
48. La Regione predispone ed attua ogni iniziativa idonea allo svolgimento dei compiti di propria competenza ed in particolare esercita le funzioni relative:
a) alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere alle imprese industriali e turistiche, singole o associate;
b) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;
c) alla stampa ed alla distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;
d) alla realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese industriali e turistiche lombarde;
e) all’erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere a valere sui fondi a ciò destinati dalle leggi dello Stato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. 112/1998.
49. Ai sensi dell'art 1, comma 6, della legge 59/1997, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del d.lgs. 112/1998, la Regione può inoltre svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e società  miste, promosse o partecipate da imprese lombarde;
c) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese lombarde;
d) il sostegno alla partecipazione di imprese e società  lombarde a gare internazionali.
53. La Regione può stipulare convenzioni con le CCIAA, singole o associate, per l'esercizio delle attività  e delle funzioni di propria competenza indicate ai commi 47 e 48, e in particolare per:
a) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese;
b) la realizzazione di azioni integrate a favore dell'incremento delle esportazioni dei prodotti delle imprese e più in generale della valorizzazione all'estero dei vari settori dell'economia lombarda, compreso il settore agroalimentare;
c) la valorizzazione del territorio lombardo attraverso azioni di attrazione dei flussi turistici e di investimenti esteri;
d) l'organizzazione di partecipazioni collettive a manifestazioni fieristiche all'estero.
61. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti produttivi, attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni istituiscono una apposita struttura responsabile dei procedimenti relativi alla realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi destinati ad attività  industriali, commerciali o artigianali dirette alla produzione di beni e alla prestazione di servizi. Tale struttura ha il compito di:
a) espletare il procedimento amministrativo concernente l’autorizzazione degli insediamenti produttivi e avente per oggetto gli aspetti urbanistici, sanitari, della tutela paesistica ambientale e della sicurezza degli impianti, in coerenza con i principi indicati nell’art. 25 del d.lgs. 112/1998, nonché nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampiamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi);
b) coordinare l'attività, anche tramite l'installazione e la gestione di un'adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici pubblici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti di autorizzazione all'insediamento sul territorio di competenza;
c) offrire ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie per le decisioni localizzative delle imprese, nonché per lo svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'insediamento;
d) fornire informazioni e assistenza alle imprese già  insediate o che intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività  produttive.
61 bis. (33)
62. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 61, lettere c) e d), la struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi si avvale di uno sportello informativo in grado di garantire a tutti gli interessati l’accesso ai dati e alle informazioni riguardanti gli adempimenti e le procedure di autorizzazione all’insediamento. Per l’esercizio di tale compito i comuni possono avvalersi della collaborazione delle associazioni imprenditoriali rappresentative della realtà economica locale.
63. Al fine di conseguire adeguati livelli di efficienza e di efficacia, i comuni possono gestire le funzioni e i compiti di cui al comma 61 anche tramite le forme associative previste dal capo VIII della legge 142/1990, nonché stipulare convenzioni con le province per gli interventi di promozione e coordinamento e con le CCIAA per l'integrazione con i procedimenti amministrativi di diretta competenza delle stesse e per le attività  di supporto. In particolare, alle CCIAA possono essere affidate la realizzazione dei servizi di cui al comma 61, lettere c) e d), nonché la predisposizione di programmi informatici e della strumentazione telematica dedicati alla gestione degli sportelli. Tali attività  e compiti vengono definiti nel programma di cui al comma 64. Nelle aree montane i comuni possono, inoltre, affidare, sulla base di specifici accordi, lo svolgimento di tali compiti e funzioni alle comunità  montane.
64. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali di cui all'art. 1, comma 16, nonché le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, propone all'approvazione del Consiglio regionale un programma pluriennale per la promozione ed il coordinamento delle strutture e degli sportelli di cui ai commi 61 e 62, con particolare riferimento alle attività  di assistenza alle imprese ed all'accesso alle informazioni riguardanti le condizioni e le procedure per l'insediamento, nonché la disponibilità  di strumenti di agevolazione finanziaria, contributiva e fiscale. Il programma definisce anche le linee generali di indirizzo ed i requisiti tecnico-funzionali per la realizzazione della rete telematica di cui al comma 61, lettera b), nonché i criteri di uniformità  per l'acquisizione, le elaborazioni ed il trasferimento delle informazioni.
65. Nelle more dell’approvazione del programma di cui al comma 64, il coordinamento ed il supporto degli sportelli unici comunali, nonché le iniziative in attuazione dell’art. 23 del d.lgs. 112/1998 e del d.p.r. 447/1998, sono garantiti dalla Giunta regionale, in coerenza con quanto disposto dall’art. 2, comma 16, della l.r. 2/1999 ed atti conseguenti.
66. Nel programma di cui al comma 64 sono individuati i criteri e le modalità  operative per l'affidamento, da parte delle strutture di cui al comma 61, di specifiche fasi e attività  istruttorie ad altre amministrazioni ed enti pubblici.
67. Al fine di dare piena attuazione al conferimento di funzioni e compiti operato dal titolo II del d.lgs. 112/1998 e ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 8, la Regione individua specifici strumenti di programmazione negoziata per creare e favorire nelle diverse aree territoriali le condizioni funzionali alla crescita economica ed occupazionale.
73. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi regionali di sostegno finanziario alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive sono definiti in coerenza con i principi e le modalità indicati nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 13 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Norme in materia di attività produttive).
74. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura automatica di cui all’art. 4 del d.lgs. 123/1998:
a) contributi a consorzi e cooperative di garanzia fidi costituiti da piccole e medie imprese commerciali di cui alla l.r. 6 luglio 1981, n. 36 (Promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio e nel turismo);
b) finanziamenti agevolati per la realizzazione di progetti di sviluppo per le piccole e medie imprese di cui all'art. 8 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);
c) sostegno all'occupazione giovanile di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), della l.r. 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);
d) sostegno ai lavoratori in difficoltà  occupazionale di cui all'art. 10, comma 6, lettera a), della l.r. 1/1999;
e) sostegno a soggetti appartenenti a categorie deboli di cui all'art. 10, comma 8, della l.r. 1/1999.
75. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura valutativa a graduatoria di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 123/1998:
a) contributi a favore delle cooperative di nuova costituzione per le spese di primo impianto;(35)
b) contributi per l’ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 3 della l.r. 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia);
c) contributi a consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5, e agli artt. 15 e 16 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);
d) contributi per il risparmio energetico e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 2 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici);
e) promozione di progetti territoriali di inserimento al lavoro ed interventi per le pari opportunità nelle aree di crisi di cui all'art. 10, comma 6, lettera b), n. 2, della l.r. 1/1999.
76. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità con la procedura valutativa a sportello di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. 123/1998:(36)
a) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi per le piccole e medie imprese di cui alla l.r. 23 aprile 1985 n. 34 (Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori), di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c) della l.r. 7/1993 e all’art. 7 della l.r. 35/1996;
b) contributi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche di cui all'art. 14 della l.r. 36/1988;
c) contributi alle imprese artigiane per agevolare l'insediamento nei centri storici di cui all'art. 9 della l.r. 17/1990;
d) contributi a consorzi e cooperative artigiane per la realizzazione di impianti e servizi consortili di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), della l.r. 17/1990;
e) contributi a imprese artigiane per l'adeguamento degli impianti alle norme sulla tutela dell'ambiente di cui all'art. 14, comma 1, della l.r. 17/1990;
f) contributi regionali per lo sviluppo di sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese di cui alla l.r. 10 maggio 1990, n. 41 (Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori), modificata e integrata dall'art. 4 della l.r. 7/1993 e dall'art. 13 della l.r. 35/1996;
g) contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti innovativi per le piccole imprese di cui all'art. 5 della l.r. 7/1993;
h) (37)
i) gli interventi finanziari e di sostegno all’accesso al credito per le cooperative;(38)
j) interventi a favore delle imprese artigiane per agevolare l’accesso al credito di cui agli artt. 2, 4, 5 e 6 della l.r. 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane);
k) contributi per la promozione di nuove imprese innovative di cui all'art. 6, lettera a), della l.r. 35/1996;
l) contributi per lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e partecipazione ad appalti internazionali di cui all'art. 6, lettere b) e c), della l.r. 35/1996;
m) contributi alle piccole e medie imprese per la partecipazione a progetti di ricerca comunitari e per la realizzazione di stages per giovani neolaureati di cui all'art. 6, lettere c) e d), della l.r. 35/1996;
n) promozione di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente di cui all'art. 10, comma 7, della l.r. 1/1999;
o) corsi di formazione continua e di riqualificazione di cui all'art. 10, comma 9, della l.r. 1/1999.
77. I seguenti interventi regionali di sostegno alle imprese si attuano in conformità  con la procedura negoziale di cui all'art. 6 del d.lgs. 123/1998:
a) contributi a consorzi di imprese artigiane per la realizzazione di aree attrezzate artigiane e per gli impianti di trattamento scarti di lavorazione di cui agli artt. 8 e 14, comma 2, della l.r. 17/1990;
b) contributi a fondo perduto per recupero e riqualificazione di aree da destinare a insediamenti produttivi di cui all'art. 6 della l.r. 15 novembre 1994, n. 30 (Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi).
78. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta le indicazioni operative per l'adeguamento dei procedimenti amministrativi concernenti i singoli interventi di cui ai commi 74, 75, 76 e 77 alle specifiche procedure indicate nei medesimi commi, nonché alle prescrizioni in materia di ispezioni, controlli, revoca dei benefici e sanzioni contenute negli artt. 8 e 9 del d.lgs. 123/1998.
79. Per l'attività  istruttoria connessa agli interventi di cui ai commi da 74 a 78, nonché per la valutazione degli aspetti specifici, dei risultati attesi e dell'efficacia degli interventi stessi, possono essere stipulate convenzioni con associazioni, società , enti ed esperti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà  in relazione allo svolgimento delle predette attività . La Giunta regionale, in conformità  con gli indirizzi e le prescrizioni dell'art. 3 del d.lgs. 123/1998, individua i soggetti con i quali stipulare le convenzioni e il conseguente affidamento degli incarichi.
82. A decorrere dalla data di approvazione del primo strumento di programmazione della rete distributiva dei carburanti, è abrogata la l.r. 8 giugno 1984, n. 28 (Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione)(41).
83 bis. I comuni sono delegati a ricevere i rapporti di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ed applicare le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 concernente l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.(42)
90. Sono delegate alle province:
a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, alla prospezione e alla concessione per lo sfruttamento di risorse geotermiche di interesse locale, già  delegate alle regioni con legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);(44)
b) le funzioni di vigilanza sull’applicazione delle norme di polizia mineraria e del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro).
91. Le province trasmettono alla direzione regionale competente copia delle autorizzazioni e delle concessioni e, annualmente, la rendicontazione sull'attività  svolta e sulle risorse impiegate.
92. Lo sfruttamento di risorse geotermiche esercitato senza il prescritto provvedimento autorizzativo o concessorio è soggetto alla sanzione amministrativa, da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 20 milioni, ferme restando le sanzioni previste da leggi statali.
93. I canoni annuali previsti per lo sfruttamento di risorse geotermiche sono corrisposti alla Regione.
93 bis. Il rilascio e il rinnovo delle concessioni minerarie le cui funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione vengono effettuati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Con regolamento regionale, da approvare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Legge di revisione normativa ordinamentale 2023”, sono definiti la durata minima e massima della concessione, nonché i criteri e le modalità atti ad assicurare l’imparzialità della procedura ad evidenza pubblica. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria volta all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, i soggetti partecipanti versano alla Regione, a titolo di oneri istruttori, una somma pari allo 0,5 per mille del valore dell’investimento complessivo dell’opera secondo il piano economico finanziario allegato all’istanza e, comunque, per un importo minimo pari a mille euro e massimo pari a diecimila euro. I criteri, i termini e le modalità di calcolo per il versamento degli oneri istruttori sono definiti dal regolamento di cui al secondo periodo.(45)
94. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle CCIAA e approva la relazione annuale di cui all'art. 37 del d.lgs. 112/1998.
95. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
96. Il rappresentante regionale nel collegio dei revisori è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione)(46).
97. Nell’ambito delle funzioni conferite alla Regione, individuate dai commi 30 e 31, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998, a subentrare alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi vigenti alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni, e a stipulare, ove necessario, atti modificativi ed integrativi delle convenzioni stesse per il loro adeguamento.(47)
98. Fino alla emanazione delle leggi regionali che disciplinano le funzioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive conferite con il d.lgs. 112/1998, restano ferme le procedure e le modalità attuative previste dalle leggi statali per la concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni alle imprese, singole o associate.
99. Sono abrogati gli artt. 6, 18, 27, e da 29 a 33 della l.r. 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia)(48).
100. Sono abrogati gli artt. 37, 38, 39, come sostituiti dall’art. 3, comma 3, lettera b), della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo), e gli artt. 40, 41, 48 e 50 della l.r. 17/1990(49).
101. Il comma 6 dell'art. 9 della l.r. 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo)(50)è sostituito dal seguente:
"6. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa".
102. Sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di revisione della composizione e del funzionamento delle commissione provinciali per l’artigianato, in attuazione dell’art. 20, comma 8, della legge 59/1997, restano confermati gli organi attualmente in carica così come costituiti.
103. I commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 9 e l’art. 11 della l.r. 32/1986(51) e successive modifiche, sono abrogati.
105. Il quarto comma dell'art. 56 della l.r. 44/1980(53)è sostituito dal seguente:
"Le infrazioni alla presente legge e alle norme statali che disciplinano la materia sono accertate dalle province e le conseguenti sanzioni sono irrogate e riscosse dalle medesime".
106. Il secondo comma dell'art. 15 della l.r. 44/1980(54)è sostituito dal seguente:
“Delle istanze di concessione è data comunicazione al distretto minerario competente per territorio e alla direzione regionale competente per la materia idrogeologica".
Art. 3.
Territorio, ambiente ed infrastrutture.
1. La materia territorio, ambiente e infrastrutture comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "territorio e urbanistica", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilità ", "trasporti" e "protezione civile".
2 bis. (33)
41 bis. (57)
41 ter. (57)
43 bis. (57)
43 ter. (57)
51 bis. (57)
51 ter. (57)
51 quater. (57)
51 quinquies. (57)
51 sexies. (57)
52 bis. (57)
52 ter. (57)
53. Nell'ambito della programmazione regionale di cui al Programma regionale di sviluppo, la Giunta regionale elabora linee programmatiche regionali sulla base del documento pluriennale "Stato dell'Ambiente" e delle sue scansioni annuali, definendo:
a) la determinazione delle priorità  dell'azione ambientale;
b) il coordinamento degli interventi ambientali;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.
54. Qualora l'attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l'iniziativa integrata e coordinata con l'amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.
55. L'elaborazione del documento pluriennale e delle sue scansioni annuali di cui al comma 53 spetta alla struttura regionale competente in materia di tutela ambientale.
56. Le funzioni amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175 (Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività  industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183), sono delegate alle province a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di adeguamento alle nuove disposizioni di cui alla legge 19 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività  industriali).
57. Ferme restando in capo allo Stato le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, come previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), sono di competenza regionale tutte le altre funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, salvo quanto previsto dal comma 58.
58. Sono delegate alle province, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale:(59)
a) (60)
b) lle funzioni relative alla promozione e coordinamento della "giornata del verde pulito", di cui alla legge regionale 20 luglio 1991, n. 14 (Istituzione della giornata del verde pulito).
58 bis. (61)
61. Oltre alle funzioni stabilite dall’art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), la Regione esercita le seguenti funzioni amministrative:
a) emanazione delle disposizioni atte a disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e nelle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;(63)
b) definizione delle procedure per l'acquisizione dei piani di risanamento comunali, ai fini della predisposizione, sentite le province, del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico;
c) definizione dei criteri e delle procedure per la redazione, da parte delle imprese, dei piani di risanamento acustico;
d) emanazione di linee-guida e direttive tecniche per l'applicazione della normativa regionale in materia di inquinamento acustico;
e) emanazione di direttive per le attività  di monitoraggio e la formazione di banche dati sul territorio regionale;
f) promozione e finanziamento di iniziative e campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione ed al contenimento dell'inquinamento acustico, in particolare per dare ampia informazione sui dati ambientali, per l'educazione nelle scuole, per far conoscere gli effetti dell'inquinamento acustico sulle persone e sugli ecosistemi;
g) finanziamento di attività  di ricerca, di studi e di interventi a carattere sperimentale e per l'innovazione tecnologica, sui sistemi per la riduzione dell'inquinamento acustico;
h) organizzazione e finanziamento di corsi di formazione professionale, corsi di specializzazione, corsi di aggiornamento per lo sviluppo della professionalità nel campo dell’acustica ambientale e della prevenzione dell’inquinamento acustico;
h bis) definizione delle procedure relative ai piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 447/1995;(64)
h ter) controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h bis) relativi ad aeroporti, infrastrutture ferroviarie, infrastrutture stradali di interesse nazionale e infrastrutture stradali gestite dalla provincia.(65)
62. Sono trasferite alle province le funzioni relative al controllo dell'attuazione dei piani di cui alla lettera h ter) del comma 61 relativi alle infrastrutture di trasporto pubblico gestite dal comune, ai porti e agli interporti.(66)
64. La programmazione regionale, in assenso alle indicazioni comunitarie ed al loro recepimento nella normativa nazionale, attiva gli strumenti organizzativi e le attività di competenza.
65. Sono di rilevanza regionale le funzioni relative a:
a) individuazione di aree regionali o, d’intesa con le altre regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento;
b) adozione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico del territorio regionale, nel rispetto dei valori limite di qualità dell’aria, conformemente all’art. 4, comma 1, lett. a), del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione direttiva CEE in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183);
c) fissazione degli obiettivi di qualità dell'aria, previsti dall'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), del d.p.r. 203/1988;
d) indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del d.p.r. 203/1988;
e) adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti, nuovi ed esistenti, compresi nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 203 recante norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali), nonché di quelli che, pur rientrando nelle categorie di cui alla lettera f), utilizzano tecnologie non previste nei relativi criteri tecnici;
f) formulazione dei criteri tecnici relativi a specifiche categorie di impianti, in relazione al tipo ed alle modalità di produzione o per tipologie di inquinanti ed il loro aggiornamento, anche in base alle indicazioni degli organi di controllo tecnico;
g) coordinamento delle attività degli organi di controllo tecnico in materia di inquinamento atmosferico.
66. I criteri tecnici di cui al comma 65, lettera f), sono definiti tenendo conto dei seguenti elementi:
a) modalità di adeguamento tecnologico ai limiti di emissione in riferimento a materie prime ed intermedie, tecnologie produttive e sistemi di abbattimento;
b) modalità di esecuzione dei controlli analitici sulle materie prime e sulle emissioni inquinanti;
c) frequenza delle operazioni di manutenzione totale e parziale degli eventuali sistemi di abbattimento installati;
d) eventuale regolamentazione dei periodi transitori di marcia degli impianti produttivi e di avaria dei sistemi di abbattimento;
e) carattere sostanziale delle modifiche di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), del d.p.r. 203/1988;
f) frequenza delle verifiche di rispetto dei limiti e delle prescrizioni fissate a carico del soggetto autorizzato;
g) modalità e tempi per l’esercizio delle funzioni di vigilanza.
67. Sono trasferite alle province le funzioni relative a:
a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
68. Sono delegate alle province:
a) le funzioni amministrative concernenti, ai sensi degli artt. 6, 7 e 15 del d.p.r. 203/1988, l’istruttoria e l’adozione dei provvedimenti di autorizzazione degli impianti connessi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico, nonché degli impianti, non previsti nell’allegato 1 al d.p.c.m. 21 luglio 1989, per i quali la Regione abbia approvato i criteri tecnici di carattere generale;
b) le funzioni amministrative di competenza regionale, previste dagli artt. 8, 10, 14, 24 e 25 del d.p.r. 203/1988, concernenti gli impianti di cui alla lettera a).
69. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative riguardanti le attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all’elenco dell’allegato 1 del d.p.r. 25 luglio 1991 (Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con d.p.c.m. in data 21 luglio 1989), secondo i criteri dettati dalla Giunta regionale.
70. La disciplina delle attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani spetta alla Regione, che vi provvede anche mediante la predisposizione, secondo le modalità stabilite dall’art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), di un piano di gestione, articolato in piani d"ambito territoriale ottimale. Ciascun piano di ambito deve assicurare una gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani conforme ai principi di efficienza, economicità, autosufficienza e prossimità dello smaltimento ai luoghi di produzione.
71. Competono alla Regione:
a) (68)
b) (68)
c) (68)
d) (68)
e) (68)
f) (68)
g) (68)
h) (68)
i) (68)
j) (68)
k) (68)
l) (68)
m) (68)
n) la promozione di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione, sensibilizzazione e di formazione professionale rivolte agli ambienti di lavoro, alle realtà associative e di base, alle scuole, alle famiglie, anche avvalendosi della collaborazione di centri regionali per l’educazione ambientale, di enti locali, di associazioni e delle fondazioni ambientaliste, del volontariato e dei consumatori, delle istituzioni scolastiche, delle associazioni di categoria e delle associazioni imprenditoriali e sindacali del settore, tenuto conto del quadro di riferimento complessivo dell’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
o) la divulgazione dei dati sia con sistemi informativi sia con la pubblicazione di elenchi, prospetti, sintesi e relazioni, in conformità ai principi di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 (Attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso in materia di ambiente);
p) l’adozione di direttive procedurali e tecniche per l’esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;(69)
q) l’individuazione dei criteri in base ai quali gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione determinano l’importo e le modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti per l’istruttoria tecnica, per il controllo durante l’attività e per il collaudo finale.(70)
71 bis. Al fine di assicurare un alto livello di efficienza e di competenza, la Regione può acquisire strumenti operativi e prestazioni specialistiche per l’esercizio delle funzioni indicate al comma 71, lettere g) e p), nonché per la connessa attività informativa.(71)
74 bis. (62)
75. Sono d'interesse regionale i lavori pubblici eseguiti nel territorio della Regione, fatti salvi quelli dichiarati d’interesse nazionale da norme statali.
76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo pari o superiore al 50 per cento dell’importo progettuale.(72)
77. Per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica:(73)
1) se d’importo superiore a trecentomila e fino a un milione di euro, la redazione del progetto e la contabilizzazione dei lavori seguono la normativa vigente in materia di lavori pubblici;
2) se d’importo superiore a un milione di euro, si applica la normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Per tali progetti la Regione procede all'approvazione degli elaborati previo parere degli organi consultivi regionali.
78. La Regione esercita le funzioni relative a:
a) realizzazione e gestione degli interventi inseriti nei programmi operativi multiregionali dei quadri comunitari di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato italiano;
b) verifica della congruità tecnico amministrativa dei progetti di lavori pubblici alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali, ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96 e con riferimento alla normativa vigente ed agli standard tecnici ed economici attinenti al settore delle opere pubbliche;(74)
c) predisposizione, d’intesa con i soggetti interessati pubblici e privati, dei piani di finanziamento al fine di promuovere la realizzazione e la manutenzione di edifici di culto;
d) interventi di ripristino, anche di edifici privati, a seguito di eventi bellici o di calamità naturali, con eventuale avvalimento degli uffici tecnici delle province;
e) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi compresa la disciplina delle modalità organizzative dell'espletamento dei collaudi nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).(75)
79. Per i lavori di propria competenza la Regione esercita altresì le funzioni concernenti la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità dei lavori, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea delle aree, con le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica).
80. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, l’assessore competente in materia di lavori pubblici può convocare una conferenza di servizi cui partecipano i rappresentanti delle strutture regionali competenti, nonché quelli degli enti interessati; sulla base delle risultanze di tale conferenza l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).
81. L'approvazione di cui al comma 80 costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori; nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate sotto il profilo paesistico, ambientale o storico artistico è preventivamente acquisita l’apposita autorizzazione.
82. Sono delegate alle province le funzioni amministrative previste dalla l.r. 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt), relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee e impianti elettrici fino a 150 Kv.
83. Sono delegate ai comuni le funzioni relative a:
a) ricevimento delle denunce di opere in cemento armato normale e precompresso e di strutture metalliche di cui al Capo II della Parte II del decreto del Presidente della Reubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A);(76)
a bis) esecuzione degli accertamenti ed adozione del provvedimento di sospensione dei lavori di cui all'articolo 70 del d.p.r. 380/2001; ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge recante 'Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011', continua ad applicarsi la disciplina prevista dal Capo II della Parte II del d.p.r. 380/2001;(77)
b) approvazione dei progetti relativi all'edilizia di culto.
84. La nomina degli esperti di cui all’art. 1, comma 1, lettere e) ed f), della l.r. 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell’indennità di espropriazione o di occupazione) spetta alla provincia.
85. E' istituito presso la direzione generale regionale preposta ai lavori pubblici il consiglio regionale dei lavori pubblici.(78)
86. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è composto dall’assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che lo presiede, dal direttore generale competente in materia di lavori pubblici in qualità di vice-presidente che nomina il segretario tra i funzionari della propria direzione, nonché da: (79)(78)
a) un numero di esperti non superiore a nove per le seguenti materie: idraulica, impianti tecnologici, viabilità, ingegneria sanitaria, ingegneria edile, chimica e biologica, geologia, strutture, architettura e beni culturali e architettonici;
b) due esperti in legislazione sui lavori pubblici;
c) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria degli ingegneri;
d) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria degli architetti;
e) un esperto da scegliersi tra tre nominativi indicati dall’associazione regionale di categoria dei geometri;
f) un esperto designato dall’ANCI Lombardia;
g) un esperto designato dall’UPL;
h) i dirigenti responsabili delle unità organizzative della direzione competente in materia di lavori pubblici;
i) un dirigente responsabile di unità organizzativa competente nelle sottospecificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura;
l) il dirigente dell'Avvocatura regionale o suo delegato;
m) un dirigente della direzione generale competente in materia di affari generali.
87. Gli esperti di cui alle lettere a) e b) del comma 86 sono scelti dalla Giunta regionale mediante avviso da pubblicare sul BURL.(78)
88. Per gli interventi da realizzare nella provincia di competenza partecipano alle sedute del consiglio regionale dei lavori pubblici, di volta in volta e con diritto di voto, i dirigenti degli uffici regionali periferici competenti in materia di lavori pubblici. Sono invitati a far parte del consiglio regionale dei lavori pubblici, quali componenti aggiunti, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto:(78)
a) il sopraintendente regionale scolastico o suo delegato;
b) i sopraintendenti per i beni ambientali e architettonici in Lombardia o loro delegati;
c) il sopraintendente archeologico per la Lombardia o suo delegato.
89. Il consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici. Le attività di supporto sono assicurate dalla direzione generale preposta ai lavori pubblici.(78)
90. Il consiglio regionale dei lavori pubblici dura in carica quanto la legislatura regionale nel corso della quale è costituito.(78)
91. Sono applicabili ai componenti esterni le cause di esclusione ed incompatibilità di cui alla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) e successive modificazioni.(78)
92. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità operative di organizzazione e funzionamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.(78)
93. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri obbligatori in merito a:(80)(78)
a) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali che riguardano la realizzazione di opere pubbliche;
b) progetti di lavori pubblici sussidiati di cui al comma 76, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
c) progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
d) vertenze relative ai progetti di cui alle lettere a) e b) sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, per importi superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale, nonché sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti, qualora non siano già in corso azioni giudiziarie o trattative per addivenire ad un accordo bonario;
e) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari.
93 bis. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere, in via esclusiva, il parere obbligatorio sulle opere di edilizia sanitaria di importo superiore ai venticinque milioni di euro, finanziati per almeno il cinquanta per cento dalla Regione e/o dallo Stato, ricomprese in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale.(81)(78)
94. Il parere di cui al comma 93, lettera c) è vincolante.(78)
95. Il consiglio regionale dei lavori pubblici esprime inoltre pareri facoltativi, nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati; svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle direzioni generali regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.(78)
96. Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici: (82)(78)
a) i progetti di lavori sussidiati d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro, fermi restando i limiti stabiliti dal comma 77 per i lavori sussidiati eseguiti da soggetti privati, e relative varianti se comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale;
b) i progetti di lavori pubblici di competenza regionale d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro;
c) le proroghe contrattuali superiori a novanta giorni.
97. Il parere di cui al comma 96, lettera b) è vincolante.(78)
98. I pareri di cui ai commi 93 e 96 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso. Per i progetti relativi agli interventi previsti in accordo di programma quadro i pareri sono resi entro quarantacinque giorni e sono soggetti al silenzio assenso.(83)(78)
98 bis. Per i lavori di importo inferiore a trecentomila euro con finanziamento regionale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.(84)
98 ter. Ad eccezione dei lavori di edilizia residenziale pubblica, per i lavori eseguiti da enti pubblici o da privati, di qualsiasi importo, che beneficiano di finanziamenti regionali o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, inferiore al 50 per cento dell’importo progettuale, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006 o un tecnico incaricato, nel caso di lavori eseguiti da privati, attesta la congruità tecnico-amministrativa dei progetti e dei lavori eseguiti alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali.(85)
99. Al fine di consentire la continuità dell'attività consultiva regionale, la l.r. 20 aprile 1995, n. 24 (Riorganizzazione delle competenze e funzioni delle commissione tecnico-amministrativa regionale in materia di opere pubbliche)(86)è abrogata a decorrere dalla data di insediamento del consiglio regionale dei lavori pubblici.
102. L’inizio dei lavori pubblici d'interesse regionale è subordinato, in ogni caso, alla disponibilità dell’area da parte del soggetto attuatore.
106. Per i lavori pubblici finanziati dalla Regione, il Presidente della Giunta regionale può richiedere all'ente competente notizie, chiarimenti e documentazione sull'espletamento delle procedure di affidamento e sull'esecuzione dei relativi contratti. Nel caso emergano, sulla base degli elementi acquisiti, indizi di inefficienze, ritardi, disservizi, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, nomina uno o più ispettori individuati tra i dipendenti di categoria non inferiore alla D3 e dotati di particolare qualificazione professionale, tecnica e amministrativa con specifico riguardo ai lavori considerati, con il compito di verificare la correttezza delle procedure, di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o aggiudicatarie o comunque partecipanti all'esecuzione degli appalti o delle concessioni, nonché di riferire al Presidente stesso, entro il termine assegnato, con apposita relazione.
107. Le disposizioni di cui al comma 106 si applicano altresì ai lavori di competenza regionale; in tal caso la richiesta è rivolta dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale competente.
107 bis. Presso la direzione generale competente in materia di opere pubbliche opera l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale, quale articolazione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 7 del d.lgs. 163/2006. La Giunta regionale definisce modalità e procedure attuative relative:(88)
a) alle modalità di comunicazione, raccolta e diffusione dei dati di interesse regionale, provinciale e comunale per attuare gli obblighi previsti dal sopra citato articolo 7 e per il monitoraggio e la programmazione degli interventi di interesse regionale;
b) alla diffusione di atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti pubblici.
107 ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006, in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, i comuni possono stipulare convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la designazione a responsabile unico del procedimento di un dirigente o funzionario avente posizione apicale dipendente di altro comune convenzionato. Con le medesime modalità i comuni che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 10, comma 7, del d.lgs. 163/2006 possono designare funzionari di altro comune convenzionato per incarichi di supporto al responsabile unico del procedimento.(89)
108. La Regione, in materia di risorse idriche e difesa del suolo, esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, in attuazione in particolare della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), della l.r. 20 ottobre 1998, n. 21 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ATO in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36‘Disposizioni in materia di risorse idriche’) e della l.r. 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile delle Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali). Ferme restando le attribuzioni riservate all’autorità di bacino, in collaborazione con le stesse, sono di competenza regionale le seguenti funzioni:
a) pianificazione e programmazione, garantendo adeguate modalità di partecipazione degli enti locali;
b) (68)
c) (68)
d) emanazione di direttive e individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime;
e) progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche e di difesa del suolo, con esclusione di quelle indicate al comma 110. La Regione realizza le opere idrauliche e la manutenzione del territorio anche avvalendosi dei comuni e delle comunità montane, delle province, ovvero di consorzi tra enti locali, nonché dei consorzi di bonifica e degli enti strumentali regionali in funzione delle competenze loro attribuite; la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:(90)
1) i criteri per individuare gli enti attuatori delle suddette opere come previste dalla programmazione regionale;
2) le modalità operative di attuazione degli interventi, regolando i rapporti fra Regione ed enti attuatori, secondo criteri volti a garantire l’efficienza ed efficacia della spesa, anche in relazione agli obblighi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
f) (68)
g) (68)
h) emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione del materiale litoide dai corsi d'acqua;
i) individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica;
j) (68)
k) realizzazione di opere di pronto intervento sui corsi d"acqua costituenti il reticolo idrico principale;
l) svolgimento del servizio di piena;
m) monitoraggio idrologico ed idraulico, compreso quello già esercitato dagli uffici periferici del dipartimento dei servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
n) concessioni di contributi agli enti locali per le opere da questi realizzate nelle materie di cui al presente comma e ai commi da 107 a 114.
o) (68)
110. Sono trasferite alle province, ai comuni e alle comunità montane le funzioni concernenti la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree, ai manufatti e alle infrastrutture di proprietà dei singoli enti, ivi comprese le opere di pronto intervento e di prevenzione. (91)
114. La Regione è l’autorità amministrativa competente al rilascio della dichiarazione atta a determinare il passaggio dei beni dal demanio della navigazione al patrimonio. La Regione è competente alla determinazione delle delimitazioni fra i beni demaniali e quelli privati. Ai comuni sono delegate:(93)(94)
a) le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d’interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale; (95)
a bis) la riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo idrico minore di cui all'articolo 52, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici;(96)
b) le funzioni relative al rilascio del parere idraulico per le concessioni relative al demanio della navigazione dei laghi maggiori e minori.
114 bis. Le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al comma 114, lettera a), nonché alla riscossione e all'introito dei canoni di cui alla lettera a bis) del medesimo comma, possono essere esercitate dai comuni anche in forma associata, se dotata di personalità giuridica o in base a quanto previsto dalla convenzione tra i comuni interessati, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La gestione associata di cui al presente comma può essere svolta, nei territori montani di riferimento, anche ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 3 bis e 4, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). Alle spese per le funzioni delegate ai comuni ed esercitate in forma associata si provvede con gli introiti dei canoni di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree della porzione di reticolo idrico minore territorialmente interessata, secondo criteri stabiliti con la deliberazione di cui al presente comma, fermo restando in ogni caso l'utilizzo degli stessi introiti per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica, per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo idrico minore stesso e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici. La Regione rende disponibile il sistema informatico per la procedura di occupazione e uso delle aree del reticolo idrico minore ai comuni delegati o alle relative forme associative; gli enti sono tenuti a utilizzare tale procedura secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al presente comma, da approvare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).(97)
114 ter. La gestione del reticolo idrico minore può essere affidata agli enti gestori dei parchi regionali di cui alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), oltre che ai consorzi di bonifica operanti nei comprensori delimitati in applicazione della l.r. 31/2008, mediante convenzione, alle comunità montane e ai consorzi forestali riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della l.r. 31/2008, limitatamente ai territori conferiti in loro gestione dai comuni associati. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, della l.r. 31/2008, in tali aree i consorzi forestali progettano e realizzano interventi di sistemazione idraulico-forestale a carattere diffuso, come quelli da eseguirsi con tecniche di ingegneria naturalistica. Alle spese per la gestione del reticolo affidata ai sensi del presente comma si provvede con gli introiti dei canoni, di cui al comma 114, lettera a bis), per l'occupazione e l'uso delle aree delle porzioni di reticolo idrico minore interessate dall'affidamento, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.(97)
114 quater. Le autorità idrauliche che gestiscono i reticoli idrici principale, minore e consortile garantiscono la gestione coordinata dei reticoli di interesse comune ai rispettivi territori secondo indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.(97)
114 quinquies. Al fine di non aggravare le criticità dei reticoli idrici di valle, a seguito del rilascio di nulla osta idraulici per scarichi nei reticoli di monte, le autorità idrauliche competenti sui diversi reticoli idrici gestiscono in modo coordinato le attività di polizia idraulica operando in una visione a scala di sottobacino idrografico. A tal fine, prima del rilascio di nulla osta idraulici, l'autorità idraulica procedente informa l'autorità idraulica del reticolo di valle su cui possono ripercuotersi effetti negativi a seguito dei nuovi rilasci di nulla osta idraulici. L'autorità idraulica di valle esprime parere entro quindici giorni dall'informativa ricevuta. In caso di mancato parere, l'autorità competente può comunque procedere.(97)
115. La Regione Lombardia, in materia di viabilità, svolge le funzioni e i compiti non trasferiti o delegati agli enti locali ai sensi dei commi 118, 119, 120 e 121; in particolare la Regione:
a) esercita le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria di interesse regionale non compresa nella rete autostradale e stradale nazionale;
b) (98)
c) provvede alla classificazione funzionale della rete stradale di interesse regionale e alla promozione di accordi di programma con le province, al fine di garantire l'efficienza della rete stessa e caratteristiche adeguate alle previsioni di traffico.
116. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale la Regione provvede a:
a) individuare e approvare le concessioni di costruzione e di esercizio;
b) determinare le modalità  operative per la predisposizione e l'approvazione dei piani finanziari delle società  concessionarie;
c) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;
d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le autostrade regionali mediante concessione;
e) controllare le società  concessionarie di tratte autostradali regionali relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio;
f) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed alla esposizione della pubblicità.
118. Le strade già appartenenti al demanio statale di cui all'art. 822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.
119. Sono trasferite alle province le seguenti funzioni:
a) progettazione, costruzione, manutenzione, gestione delle strade di cui al comma 115 e relativa vigilanza;
c) rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità di cui all’art. 2 della l.r. 29 aprile 1995, n. 34 (Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalità), con modalità operative da emanare, di concerto con la Regione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
d) determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all’esposizione della pubblicità lungo le strade trasferite al demanio delle province.
120. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, è determinata la quota parte di risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferirsi direttamente alle province per la manutenzione, gestione e vigilanza delle strade di cui al comma 118, all'interno dell'ammontare complessivo delle risorse trasferite dallo Stato in attuazione dell'articolo 7 del d.lgs. 112/1998 in materia di viabilità; con deliberazione della Giunta regionale, sentite le province, sono definiti i criteri per la ripartizione tra province e la proposta da formulare allo Stato per l'assegnazione alle stesse delle suddette risorse finanziarie, umane e strumentali.(101)
120 bis. Le province e i comuni, anche su iniziativa della Giunta regionale, possono stipulare tra loro atti convenzionali finalizzati a conseguire livelli omogenei di gestione, manutenzione e vigilanza di specifiche tratte stradali e delle relative pertinenze ed opere d'arte.(102)
120 ter. Le risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione per lo sviluppo della rete viaria regionale in attuazione di quanto disposto dal d.lgs. 112/1998, sono assegnate dalla Giunta regionale alle province sulla base degli accordi sottoscritti in attuazione dell'Intesa istituzionale di programma di cui all'articolo 2 della legge 662/1996 nonché sulla base di specifici programmi d'intervento.(103)
121. Sono trasferiti ai comuni:
a) le funzioni e i compiti relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3 della l.r. 34/1995, nel caso in cui queste ultime interessino la rete viaria inclusa nel territorio di un solo comune;
b) le funzioni e i compiti relativi alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade comunali e vicinali.
122. Ai fini della consultazione sulle principali iniziative di rilevanza regionale riguardo alla rete stradale, la Regione si avvale della consulta della mobilità e dei trasporti di cui all’art. 8, comma 2, della l.r. 22/1998.
124. Sono delegate alle province le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l’estimo navale, la vigilanza sulla costruzione e la messa in sicurezza delle unità di navigazione.
125. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative in materia di rilascio di concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade e i raccordi autostradali di cui all’art. 105, comma 2, lett. f), del d.lgs. 112/1998.
126. Sono soppresse le funzioni amministrative, finora svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale.
127. La Regione provvede alla programmazione, regolazione e gestione dei servizi per il trasporto di persone e cose sui laghi con le modalità di cui ai commi dal 128 a 134.
128. La Regione opera nel rispetto e in attuazione degli impegni dello Stato conseguenti a rapporti internazionali riguardanti la navigazione sui laghi attraversati da confini internazionali, garantendo, ove necessario, la partecipazione di rappresentanti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
129. La Giunta regionale, d'intesa con le regioni Piemonte, Veneto e con la Provincia autonoma di Trento, promuove la costituzione di un comitato interregionale composto dai presidenti delle regioni stesse e della provincia, o loro delegati.
130. Il comitato di cui al comma 129 esplica le seguenti funzioni:
a) cura la procedura di trasferimento alle regioni della Gestione governativa laghi di cui all’art. 11 del d.lgs. 19 dicembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed esplica tutti gli atti per l’attribuzione delle relative risorse finanziarie da parte dello Stato con le procedure disciplinate dall’art. 7, comma 1, della legge 59/1997 e dall’art. 12 d.lgs. 422/1997;
b) fissa gli indirizzi per l’attuazione del piano di risanamento tecnico economico di cui all’art. 11 del d.lgs. 422/1997;
c) provvede, nelle more del riassetto organizzativo, alla amministrazione dei servizi di trasporto lacuale, emanando le direttive per l’amministrazione del patrimonio e per la redazione del piano di impresa;
d) nomina, nelle more del riassetto organizzativo e comunque sino all’effettivo trasferimento della Gestione governativa laghi alle regioni, una struttura tecnica costituita da dirigenti o funzionari regionali per l’esercizio delle proprie funzioni;
e) stipula il contratto di programma per il piano degli investimenti ed il parco natanti, nonché i contratti di servizio per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico;
f) elabora gli indirizzi per l’eventuale costituzione di società per la gestione dei servizi pubblici di navigazione.
131. Le decisioni del comitato interregionale sono assunte all’unanimità dei componenti e vengono approvate con deliberazioni conformi della Giunta regionale quando comportano impegni di spesa.
132. La Giunta regionale, anche su indicazione degli enti locali interessati e sulla base degli indirizzi del comitato di cui al comma 129, è autorizzata a promuovere, insieme ad altri enti pubblici interessati, la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto il compito di provvedere alla gestione dei servizi di trasporto lacuale compresi i servizi già resi dalla Gestione governativa di cui all’art. 11 del d.lgs. 422/1997.
133. Le misure di partecipazione, l’atto costitutivo, lo statuto ed ogni altro atto connesso alla costituzione della società di cui al comma 132 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
134. I servizi di navigazione lacuali possono essere gestiti dalle società di cui al comma 132 oppure da società terze, a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali.
168. Le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. c) del d.lgs. 112/1998, salve in ogni caso quelle relative all’esercizio delle competenze statali, sono esercitate dalla Regione in attesa del riordino delle competenze del Corpo forestale dello Stato. La Giunta regionale adotta, a norma della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale), i provvedimenti conseguenti al trasferimento alla Regione del personale del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. 143/1997.
169. Il comma 6 dell’art. 8 della l.r. 26 maggio 1982, n. 25 (Norme per la tutela e l’incremento della fauna ittica e disciplina dell’attività pescatoria)(106)è abrogato.
171. Sono abrogati gli articoli 4, 6, da 8 a 11, da 13 a 17, 19, 20 e 27 della l.r. 54/1990 (Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile)(108).
172. In deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 1, della l.r. 27 maggio 1985 n. 60 (Istituzione di vincoli e destinazioni d'uso nell’area bonificata ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1977, n, 2), nelle aree all’interno del Parco Bosco delle Querce, nel territorio del comune di Seveso, è ammissibile l’esecuzione delle attività edificatorie connesse alla realizzazione del Centro Studi e Informazione della Fondazione Lombardia per l’Ambiente.
172.1. Le attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell’igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e attribuite alla Regione ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono esercitate mediante il supporto dei dipartimenti competenti delle agenzie di tutela della salute (ATS). Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le specifiche tipologie di supporto per la prevenzione e tutela relative alle attività minerarie di cui al precedente periodo, nonché le modalità e le tempistiche con le quali tale supporto sarà fornito.(109)
172 bis. (62)
172 ter. (62)
172 quater. (62)
Art. 4.
Servizi alla persona e alla comunità . Polizia amministrativa regionale e locale.
1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità  comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "beni e attività  culturali".
4 bis. (110)
4 ter. (110)
4 quater. (110)
4 quinquies. (110)
4 sexies. (110)
4 septies. (110)
4 octies. (110)
5. Si definiscono servizi sociali le attività previste dall’art. 128 del d.lgs. 112/1998 comprese quelle che integrano tra loro prestazioni socio-assistenziali, prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario e prestazioni sanitarie nelle aree delle attività consultoriali in ambito materno-infantile e dell’età evolutiva, della tossicodipendenza e dell’alcooldipendenza, dell’assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti, della salute mentale in riferimento alle attività di reinserimento.
6. Appartengono altresì ai servizi sociali le attività e gli interventi che concorrono al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione dei diritti riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato.
7 bis. Al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno della povertà e della esclusione sociale e di misurare l’impatto delle politiche messe in atto per contrastarlo, è istituito l’Osservatorio regionale sull’esclusione sociale. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono stabilite con deliberazione delle Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Dell’Osservatorio possono far parte rappresentanti di enti pubblici e privati attivi sul territorio regionale nella programmazione e realizzazione di interventi di contrasto della povertà ed esclusione sociale, oltre che nello studio, ricerca e analisi del fenomeno. Annualmente la Giunta regionale determina, in coerenza con la programmazione regionale, gli indirizzi per le attività dell’Osservatorio. Agli oneri derivanti dalle attività dell'osservatorio si provvede con le risorse statali della quota indistinta del fondo nazionale per le politiche sociali.(112)
10. Al fine di favorire l'integrazione degli stranieri e la valorizzazione della loro presenza nella società i servizi sociali predispongono collegamenti tra:
a) la rete delle infrastrutture di accoglienza immediata e temporanea;
b) gli inserimenti nel mercato del lavoro territoriale;
c) le attività di integrazione rivolte agli stranieri: formazione, mediazione culturale, assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale;
d) le soluzioni abitative stabili sia attraverso la concessione di contributi per la ristrutturazione di alloggi di proprietà degli stranieri, sia attraverso l'accesso in condizioni di parità agli alloggi di edilizia popolare;
e) le iniziative volte a garantire nel paese e nella pubblica amministrazione un approccio interculturale.
20. Compete in particolare alla Regione:(113)
a)
b)
c)
d) definire i programmi pluriennali e annuali delle attività  concernenti l'immigrazione finalizzati sia all'effettiva attuazione della legislazione nazionale e regionale in conformità  alle modalità  e ai criteri in essa indicate, sia alle indicazioni delle iniziative prioritarie finanziabili con le risorse del fondo nazionale e realizzabili con il concorso degli enti locali e delle organizzazioni non lucrative di utilità  sociale (ONLUS) e del privato sociale non profit;
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
21. La Regione esercita, altresì, le funzioni amministrative inerenti alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e alle persone giuridiche private che gestiscono servizi sociali ad integrazione sanitaria e quelle che operano in ambito sovraprovinciale.(114)
22. Ai fini del trasferimento delle funzioni previste nei commi 47 e 51, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta, alla individuazione delle IPAB e delle persone giuridiche private operanti in ambito comunale, provinciale, o comunque sovracomunale, nel settore dei servizi sociali ad esclusione di quelli ad integrazione sanitaria. (114)
23. I provvedimenti di cui al comma 21 sono adottati dal direttore generale competente per materia, fatta eccezione per quelli riguardanti la nomina degli amministratori, la sospensione e lo scioglimento degli organi di amministrazione, la nomina e il rinnovo del commissario straordinario, l’estinzione delle IPAB, adottati con deliberazione della Giunta regionale.(115)(114)
24. La nomina, la durata in carica e il rinnovo degli amministratori delle IPAB sono disciplinati esclusivamente dalle tavole di fondazione e dagli statuti delle singole istituzioni. Salvo quanto previsto dai commi da 25 a 42, si applicano le disposizioni di cui al d.l. 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi).(114)
25. Qualora i soggetti competenti per le nomine non le abbiano deliberate nel termine di sessanta giorni anteriori alla scadenza degli organi da rinnovare, il legale rappresentante dell’IPAB, entro cinque giorni dalla scadenza del termine suddetto, li diffida a provvedere entro la scadenza del termine di cui all’art. 3, comma 1, del d.l. 293/1994, convertito con modificazioni nella l. n. 444/1994, dandone contestuale comunicazione al soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative nei confronti dell'IPAB medesima affinchè provveda ai sensi dei commi 30 e 31.(114)
26. Salvo che lo statuto dell’IPAB non disponga altrimenti, e fermo restando il disposto dei commi 30 e 31, l’insediamento del nuovo organo di amministrazione deve avvenire entro quindici giorni dal completamento delle nomine dei nuovi amministratori; il nuovo organo di amministrazione provvede alla nomina del presidente ove così previsto dallo statuto. La data della deliberazione di insediamento dell’organo dell’amministrazione costituisce termine iniziale della durata dello stesso per il periodo fissato dallo statuto.(114)
27. I componenti dell’organo di amministrazione che vengono nominati successivamente all’insediamento del medesimo restano in carica fino alla scadenza dell’organo stesso.(114)
28. I collegi commissariali per l’amministrazione delle IPAB concentrate ed amministrate dai disciolti Enti comunali di assistenza (ECA) sono composti, qualunque sia la popolazione del comune di riferimento, da cinque componenti, inclusi gli eventuali componenti di diritto, di nomina comunale, che provvedono ad eleggere nel proprio seno il presidente. La durata dei collegi commissariali è fissata in cinque anni. Tali disposizioni si applicano a far tempo dalla prima scadenza dei collegi commissariali in carica o in regime di proroga al momento dell’entrata in vigore della presente legge.(116)(114)
28 bis. La scadenza degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. di derivazione pubblicistica, è in ogni caso prorogata alla data di entrata in vigore della legge di riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.(117)(114)
29. Qualora, nel termine di cui al primo comma dell’art. 3 del d.l. 293/1994, convertito con modificazioni nella legge 444/1994, siano stati nominati solo alcuni dei nuovi amministratori, l’insediamento del nuovo organo di amministrazione ha ugualmente luogo ove sia stata nominata la metà più uno di essi. In tali casi e sino all’integrazione dell’organo con i componenti mancanti, le funzioni di presidente, sia che lo stesso debba essere eletto dall’organo di amministrazione sia che debba essere nominato dal soggetto competente, sono temporaneamente esercitate dal consigliere anziano per nomina o, a parità di nomina, per età. Ai fini della determinazione dell’anzianità di nomina si considerano anche i mandati precedentemente assolti dagli amministratori riconfermati.(114)
30. Quando non possa farsi luogo all’insediamento parziale dell’organo statutario di amministrazione ai sensi del comma 29, il soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative provvede in via sostitutiva alla nomina degli amministratori mancanti al fine di assicurare la integrale formazione dell’organo amministrativo.(114)
31. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione comportano la decadenza dell’intero collegio. In tal caso il presidente uscente o, qualora impedito, il consigliere più anziano d'età, assume transitoriamente le funzioni commissariali per la gestione ordinaria attivando immediatamente le procedure di ricostituzione dell’organo. I soggetti competenti provvedono ad effettuare le designazioni di pertinenza entro 90 giorni dall’avvio della predetta gestione commissariale transitoria. In mancanza si applicano le disposizioni di cui ai commi 29 e 30.(118)(114)
32. Le IPAB il cui statuto non rispecchi più le attività di assistenza e beneficenza effettivamente svolte sono tenute ad adottare i necessari adeguamenti statutari nel rispetto delle tavole di fondazione o dell'atto costitutivo. E' fatta, comunque, salva l'applicazione dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), ove sussistano le condizioni per l'assoggettamento a trasformazione. Le IPAB possono, altresì fondersi qualora perseguano finalità analoghe.(114)
33. Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale. Sono conferite alle province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in tutti gli altri ambiti. Per le persone giuridiche il cui ambito di operativitàè sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall’ASL o dalla provincia in cui l’ente ha la sede legale. (119)
34. Gli organi di amministrazione delle IPAB possono essere sciolti nei casi e secondo le modalità previste dall’art. 48 della legge 6972/1890 e comunque:(114)
a) per accertata impossibilità  di funzionamento;
b) per aver determinato con la propria inattività, accertata e permanente, il mancato perseguimento delle finalità  statutarie, ovvero il mancato adeguamento dello statuto, se ricorrono le condizioni di cui al comma 32.
35. Alla sospensione degli organi di amministrazione delle IPAB, ai sensi dell’art. 50, comma 3, della l. 6972/1890, ovvero al loro scioglimento, provvede il soggetto cui sono attribuite le funzioni amministrative, con motivato atto, che ne dispone il contestuale commissariamento.(114)
36. Il comma 2 dell’art. 1 della l.r. 26 settembre 1992, n. 36 (Integrazione all’art. 55 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’indennità di presenza ai commissari straordinari regionali delle IPAB)(120)è sostituito dal seguente:
“2. Il commissario straordinario è nominato per un periodo di sei mesi, prorogabile per non più di due volte. Alla scadenza di detto termine, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario. Eventuali deroghe ai predetti limiti temporali possono essere disposte per comprovati motivi e nei soli casi in cui siano già in corso procedimenti amministrativi per l’adozione dei provvedimenti di estinzione, riconoscimento, fusione, raggruppamento, trasformazione e modifica dello statuto nel rispetto dei principi di cui alla legge 6972/1890.”.(114)
37. Ferma restando l'applicazione della l.r. 36/1992, ai commissari straordinari nominati dalla Regione per la gestione di strutture la cui amministrazione renda necessario un impegno a tempo pieno e agli altri commissari straordinari nominati dalla Regione compete un'indennità di funzione, a carico dell'IPAB amministrata qualora il patrimonio amministrato lo consenta, o con il concorso della Regione, nella misura determinata dalla Giunta regionale in rapporto alle dimensioni organizzative dell'IPAB, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché il trattamento di missione secondo le norme vigenti. Per i commissari non di nomina regionale l'indennitàè determinata dai soggetti competenti alla nomina, in misura non superiore a quella prevista per i commissari di nomina regionale.(114)
38. Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai vincoli ed alle procedure previste dalla l.r. 14/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina in materia di nomine, prevista per le IPAB, si applica anche alle persone giuridiche di diritto privato.(121)
40. Le IPAB sono tenute a fornire all’organo di vigilanza ed al soggetto titolare delle funzioni amministrative, copia degli atti dagli stessi richiesti per l’esercizio delle loro funzioni.(114)
41. Le IPAB possono istituire, con modifica dei rispettivi statuti, organi di revisione al fine di verificare la regolarità contabile della gestione.(114)
44. Sono inoltre conferite alle province:
a) la promozione e il monitoraggio delle attività dei soggetti che agiscono nell’ambito dei servizi sociali, con particolare riferimento alle cooperative sociali ed alle iniziative rivolte alla famiglia;
b) il coordinamento delle attività di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale.
47. Sono altresì trasferite alle province le funzioni amministrative non riservate alla Regione ai sensi dei commi 21 e 33, inerenti alle IPAB ed alle persone giuridiche private operanti in ambito provinciale, o comunque sovracomunale, nel settore dei servizi sociali.(114)
50 bis. (111)
51. Sono altresì trasferite ai comuni le funzioni amministrative, non riservate alla Regione ai sensi dei commi 21 e 33, inerenti alle IPAB e alle persone giuridiche private operanti in ambito comunale nel settore dei servizi sociali.(114)
58. Le ASL esercitano, inoltre, le seguenti funzioni amministrative:
b) la tenuta dell’albo degli enti ausiliari che operano nell’area delle dipendenze, sulla base dei requisiti e delle modalità previste negli atti d'intesa Stato-regioni recepiti dalla Regione;
58 bis. (110)
58 ter. (110)
58 quater. (110)
58 quinquies. (110)
58 sexies. (129)
58 septies. (110)
59. Le funzioni di vigilanza delle ASL sul funzionamento delle IPAB, sulle organizzazioni di volontariato e sulle persone giuridiche private, previste dall’articolo 2, comma 7, della l.r. 31/1997, sono estese ai soggetti operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, ivi comprese le organizzazioni di cui alle ll.rr. 22/1993 e 28/1996 fatte salve le competenze del Comune di Milano di cui ai commi 50, lettera b), e 54.(130)(114)
61. E’ altresì trasferita all’ASL territorialmente competente la gestione della casa di riposo per ciechi “Villa Letizia” di Caravate. L’ASL subentra nella titolarità di tutti i diritti, ragioni e rapporti attinenti alla gestione.
91. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l.r. 20 giugno 1975, n. 100 (Fondo per la concessione di contributi alle sezioni provinciali dell’unione italiana ciechi)(131);
b) l.r. 28 dicembre 1981, n. 72 (Abrogazione e modifiche alla l.r. 7 marzo 1981, n. 13, nonché modalità per l’estinzione ed il trasferimento di II.PP.A.B. ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972)(132);
d) l.r. 19 settembre 1988, n. 51 (Organizzazione programmazione ed esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza)(134);
e) l.r. 15 settembre 1989, n. 49 (Modifiche alla l.r. 19 settembre 1988, n. 51 - Organizzazione programmazione ed esercizio delle attività in materia di tossicodipendenza -)(135);
f) l.r. 18 maggio 1990, n. 62 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione delle alcooldipendenze)(136);
g) l’art. 8, comma 13, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)(137).
92. Conservano efficacia gli atti amministrativi, gli impegni di spesa ed i piani di riparto deliberati ed adottati in conformità alle leggi regionali di cui al comma 91. E’ fatta salva la possibilità di utilizzo degli stanziamenti già previsti nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999.
94. In materia di cooperazione sociale la Regione esercita le funzioni riguardanti:
a) la definizione di misure di (138)sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
b) l'istituzione ed il regolamento dell'albo regionale delle cooperative sociali;
c) la programmazione delle attività  di formazione professionale e di sviluppo della cooperazione sociale, con le modalità  di cui ai commi da 113 a 120 e da 125 a 129, nonché l'incentivazione della stessa nell'ambito dei servizi;
d) la fissazione di criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici.
95. Inoltre la Regione esercita le funzioni relative all'erogazione di contributi, a fondo perduto, nonché alla costituzione di fondi di garanzia e di rotazione, per agevolare l'accesso al credito delle cooperative sociali.
98. La Giunta regionale adotta provvedimenti finalizzati al coordinamento delle modalità peculiari di affidamento alle cooperative sociali e loro consorzi, da parte delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici e privati, dei servizi sociali ed educativi e della fornitura di beni e servizi diversi, anche individuando, quali prioritari criteri per l’affidamento, la qualità dei servizi ed il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
99. Sono delegate alle CCIAA le seguenti funzioni:(140)
a) la tenuta e la gestione dell’albo cooperative sociali ed organismi analoghi;(141)
b) il monitoraggio delle attività svolte.
107. Allo scopo di assicurare alle strutture edilizie scolastiche, di formazione professionale ed universitarie, uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali, la Regione, in aggiunta ai finanziamenti statali previsti dalle leggi vigenti, concorre e contribuisce, anche con fondi propri, alla realizzazione degli interventi previsti dalla programmazione regionale.(144)
107 bis. Il Consiglio regionale definisce, in coerenza con le linee generali della programmazione regionale, gli indirizzi con valenza triennale per gli interventi di cui al comma 107. Gli indirizzi privilegiano il finanziamento di interventi a carattere innovativo che possano concorrere al miglioramento ed alla razionalizzazione delle strutture scolastiche e che siano dirette ad elevare la qualità dell'istruzione, a contenere i consumi e le spese di gestione degli edifici, a superare le barriere architettoniche, a consentire la stretta connessione tra sistema formativo e scolastico attraverso reti informatiche.(145)(144)
107 ter. La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi di cui al comma 107 bis, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, i criteri e le modalità di finanziamento. Le iniziative prioritarie oggetto di finanziamento regionale, in relazione alle richieste presentate dalle province, dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture scolastiche, sono individuate annualmente con decreto del direttore generale competente. (146)(144)
107 quater. Oltre agli interventi di cui al comma 107, la Giunta regionale può procedere al finanziamento di opere edilizie che non possono essere differite per esigenze sorte a seguito di eventi che compromettano l'agibilità degli edifici scolastici e che non siano altrimenti finanziabili all'interno delle ordinarie procedure previste dalla Regione e dagli enti locali.(147)(144)
107 quinquies. Agli interventi di cui al comma 107 si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 bis, della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica).(148)(144)
107 sexies. Al fine di supportare le attività programmatorie in materia di edilizia scolastica, la Regione, in collaborazione con gli enti locali e in concorso con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, realizza e gestisce l'articolazione regionale dell'anagrafe nazionale delle strutture educative presso le quali viene assolto il diritto-dovere all'istruzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).(149)(144)
149. La materia della polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di “polizia amministrativa regionale e locale e regime di autorizzazione”.
150. La Regione è titolare delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie di sua competenza o ad essa delegate ai sensi della normativa vigente.
150 bis. Sul territorio regionale sono vietate, salvo autorizzazione, le competizioni sportive su strade ed aree pubbliche, con veicoli o animali, nonché quelle atletiche.(152)
150 ter. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, l’autorizzazione è rilasciata: (153)
a) dal comune, quando la competizione si svolge interamente sul suo territorio;
b) dalla provincia, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più comuni;
c) dalla provincia nella quale la gara parte o transita per prima, qualora la competizione sportiva interessi il territorio di due o più province;
c bis) dalla provincia o dalla città metropolitana del luogo di partenza, qualora la competizione abbia inizio nel territorio lombardo e interessi anche quello di altre regioni. In tal caso l’autorizzazione è rilasciata d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La presente disposizione non si applica alle gare con veicoli a motore.(154)
150 ter 1. Se la competizione ha inizio in un’altra regione, il nulla osta di cui all’articolo 9, comma 1, quarto periodo, del d.lgs. 285/1992, è rilasciato dalla provincia o città metropolitana nella quale la gara transita per prima e, se dovuto, ha altresì la valenza di quello previsto dal comma 150 quater del presente articolo e dall’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 285/1992. Il nulla osta è rilasciato previa acquisizione, con le modalità di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, del regolamento regionale 27 marzo 2006, n. 6 (Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada), del nulla osta degli enti proprietari delle strade e aree pubbliche del territorio lombardo interessate dalla competizione sportiva. Il presente comma non si applica alle gare con veicoli a motore.(155)
150 quater. L’autorizzazione è rilasciata previo nulla osta degli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche interessate dalla competizione sportiva. (156)
150 quinquies. Del provvedimento di autorizzazione è tempestivamente informata l’autorità di pubblica sicurezza.(157)
150 sexies. Comuni e province hanno facoltà di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni per competizioni sportive su strade ed aree pubbliche il costo dei relativi oneri amministrativi.(158)
150 septies. Con regolamento, da adottarsi, secondo le competenze stabilite dallo Statuto, entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i contenuti dell’autorizzazione e i requisiti minimi di sicurezza per lo svolgimento delle competizioni sportive su strada, nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. 285/1992.(159)
164. E' costituito il sistema operativo della banca dati regionale con la finalità di favorire la comunicazione di informazioni operative a doppio senso tra la Regione e gli enti locali, per la gestione delle attività di polizia locale.
165. Il sistema operativo ha altresì lo scopo, ai sensi della legge 225/1992 e del d.p.r. 6 febbraio 1981, n. 66 (Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile), di integrarsi con il programma nazionale di protezione civile.
Art. 5.
Disposizioni finali.
1. Per i tempi e le modalità del passaggio delle funzioni e del trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali si applicano le disposizioni di cui all’art. 3, commi 17, 19 e 20 della l.r. 2/1999.
2. Dalla data di passaggio delle funzioni stabilita dalla Giunta regionale con le modalità di cui all’art. 3, comma 17 della citata l.r. n. 2/1999, hanno decorrenza le abrogazioni disposte dagli articoli della presente legge con esplicito richiamo al presente comma ovvero connesse all’effettivo esercizio delle funzioni conferite in attuazione del d.lgs. 112/1998.
Art. 6.
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Il comma è stato abrogato dall'art. 41, comma 2, lett. d) della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Vedi anche art. 41, commi 3 e 4 della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 23 ottobre 2009, n. 22. La condizione si è realizzata a seguito del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2011, n. 402 (burl 26 gennaio 2011, n. 4). Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1988, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 21 dicembre 1995, n. 50, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 4 della l.r. 9 maggio 2002, n. 8. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 24, comma 6, lett. a) della l.r. 27 giugno 2008, n. 19 a partire dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 20 della l.r. 27 giugno 2008, n. 19. Il comma è stato definitivamente abrogato dall'art. 24, comma 6, lett. a) della l.r. 27 giugno 2008, n. 19 come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. g) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata modificata dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 18 novembre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
13. La lettera è stata modificata dall'art. 12, comma 1, lett. c) della l.r. 18 novembre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
16. La lettera è stata sostituita dall'art. 29, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
18. Il punto è st ato modificato dall'art. 15, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37. Vedi ancheart. 15 comma 2 della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 Torna al richiamo nota
26. Si rinvia alla l.r. 22 febbraio 1993, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
30. La lettera è stata abrogata dall'art. 15, comma 2 della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30. Torna al richiamo nota
31. La lettera è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. f) della l.r. 14 aprile 2004, n. 8. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 2 della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato abrogato dall'art. 104, comma 1, lett. cc) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 salvo per quanto previsto agli art. 25, comma 1 e 92 commi 7 e 8 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Torna al richiamo nota
34. Il comma è stato abrogato dall'art. 7, comma 2, lett. b) della l.r. 14 marzo 2003, n. 2. Torna al richiamo nota
35. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. f) della l.r. 18 novembre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
36. Vedi ordinanza Corte Costituzionale n. 375/2006. Torna al richiamo nota
38. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. h) della l.r. 18 novembre 2003, n. 21. Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
41. Si rinvia alla l.r. 8 giugno 1984, n. 28, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
44. Ai sensi dell’art. 2 e dell’allegato A della l.r. 8 luglio 2015, n. 19, le funzioni sono riallocate in capo alla Regione fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, nonché dall’art. 3, comma 2 per la Città metropolitana di Milano e dall’art. 5, comma 2 per la Provincia di Sondrio, della l.r. 8 luglio 2015, n. 19. Torna al richiamo nota
46. Vedi avviso di rettifica BURL 25 febbraio 2000, n. 8, 1° suppl. ord. Torna al richiamo nota
47. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 40, lett. c) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
48. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
49. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
50. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1989, n. 73, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
51. Si rinvia alla l.r. 7 agosto 1986, n. 32, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
53. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
54. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
56. Il comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 2 della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30. Torna al richiamo nota
58. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 5, lett. a) della l.r. 22 marzo 2007, n. 6. Torna al richiamo nota
59. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 40, lett. d) della l.r. 27 marzo 2000, n. 18. Torna al richiamo nota
60. La lettera è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
63. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
64. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
65. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
66. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
69. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
70. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
72. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. a) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
73. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 22 marzo 2007, n. 6. Torna al richiamo nota
74. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 4, lett. b) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
75. La lettera è stata modificata dall'art. 19, comma 2, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
76. La lettera è stata sostituita dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
77. La lettera è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
78. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 1, comma 14, lett. b) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5. Per la decorrenza dell'abrogazione si veda l'articolo citato. Torna al richiamo nota
79. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. c) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
80. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. d) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
81. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3. Torna al richiamo nota
82. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. e) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
83. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 4, lett. f) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
86. Si rinvia alla l.r. 20 aprile 1995, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
87. Il comma è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lett. e) della l.r. 4 marzo 2009, n. 3. Torna al richiamo nota
90. La lettera è stata modificata dall'art. 3, comma 2, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2007, n. 5. Torna al richiamo nota
91. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 9 della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
92. Il comma è stato abrogato dall'art. 15, comma 3 della l.r. 12 ottobre 2015, n. 33. Torna al richiamo nota
93. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della l.r. 2 maggio 2003, n. 5. Torna al richiamo nota
97. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 15 marzo 2016, n. 4. Torna al richiamo nota
98. La lettera è stata abrogata dall'art. 18, comma 1 della l.r. 4 maggio 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
99. Il comma è stato abrogato dall'art. 18, comma 1 della l.r. 4 maggio 2001, n. 9. Torna al richiamo nota
100. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
101. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
106. Si rinvia alla l.r. 26 maggio 1982, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
107. Il comma è stato abrogato dall'art. 23, comma 2, lett. a) della l.r. 4 marzo 2009, n. 3. Torna al richiamo nota
108. Si rinvia alla l.r. 12 maggio 1990, n. 54, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
111. Il comma è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. e) della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
113. Il comma è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. e) della l.r. 12 marzo 2008, n. 3 ad eccezione della lettera d). Torna al richiamo nota
114. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 19, comma 2, lett. a) della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. L'abrogazione ha effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio stabilito per la trasformazione delle IPAB ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e dall'art. 4, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. Torna al richiamo nota
115. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
116. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
117. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
118. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
120. Si rinvia alla l.r. 26 settembre 1992, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
121. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Le parole da "Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai vincoli ed alle procedure previste dalla l.r. 6 aprile 1995, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni" sono state abrogate sotto condizione dall'art. 19, comma 2, lett. a) della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. L'abrogazione ha effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio stabilito per la trasformazione delle IPAB ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e dell'art. 4, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. Torna al richiamo nota
122. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 3 della l.r. 9 maggio 2002, n. 8. Torna al richiamo nota
124. Il comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 1 della l.r. 14 dicembre 2004, n. 34. Torna al richiamo nota
125. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 19, comma 2, lett. a) della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. L'abrogazione ha effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio stabilito per la trasformazione delle IPAB ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 e dall'art. 4, comma 1 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1. Il comma è stato definitivamente abrogato dall'art. 133, comma 2, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33. Torna al richiamo nota
126. La lettera è stata abrogata dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 1 febbraio 2005, n. 1. Torna al richiamo nota
127. La lettera è stata abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. e) della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
128. La lettera è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. t) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
129. Il comma è stato abrogato dall'art. 5, comma 4 della l.r. 29 settembre 2003, n. 17. Torna al richiamo nota
130. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. v) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6. Torna al richiamo nota
131. Si rinvia alla l.r. 20 giugno 1975, n. 100, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
132. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 1981, n. 72, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
133. La lettera è stata abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. e) della l.r. 12 marzo 2008, n. 3. Torna al richiamo nota
134. Si rinvia alla l.r. 19 settembre 1988, n. 51, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
135. Si rinvia alla l.r. 15 settembre 1989, n. 49, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
136. Si rinvia alla l.r. 18 maggio 1990, n. 62, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
137. Si rinvia alla l.r. 11 luglio 1997, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
138. Vedi errata corrige BURL 17 gennaio 2000, n. 3, 1° suppl. ord.. Torna al richiamo nota
141. La lettera è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
142. La lettera è stata abrogata dall'art. 13, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
144. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 bis, lett. g) della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul burl della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 7 bis della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Il comma 2 bis dell'art. 32 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 31 marzo 2008, n. 6. Torna al richiamo nota
145. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
146. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
147. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
148. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 6 marzo 2002, n. 4. Torna al richiamo nota
150. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 32, comma 2 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 a decorrere dalla data di pubblicazione sul burl delle deliberazioni di cui all'art. 7, comma 1 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 e all'art. 22, comma 4 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. Vedi dcr 19 febbraio 2008, n. VIII/528 (burl 13 marzo 2008, n. 11, 2° suppl. straord.) e dgr 13 febbraio 2008, n. VIII/6563 (burl 21 febbraio 2008, n. 8, 2° suppl.). Torna al richiamo nota
154. La lettera è stata aggiunta dall'art. 33, comma 1, lett. a) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
156. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 8, lett. b) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 33, comma 1), lett. c) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
159. Il comma è stato aggiunto dall'art. 3, comma 8, lett. c) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 25 della l.r. 5 maggio 2004, n. 12. Torna al richiamo nota
160. Il comma è stato abrogato dall'art. 44, comma 2 della l.r. 14 aprile 2003, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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