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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Legge Regionale
8 luglio 2014
, n. 19
Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale
(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-08;19
TITOLO I
AMBITO ISTITUZIONALE
Capo I
Semplificazione amministrativa: Lombardia Burocrazia Zero
Art. 1
1. La Giunta regionale, in attuazione delle disposizioni contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e aggiornate dal documento di economia e finanza regionale (DEFR), approva il Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda.(2)
2. Il Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda individua le priorità di semplificazione e trasformazione digitale regionali, indica metodi, strumenti e modalità per realizzare gli interventi previsti, con l'obiettivo di favorire i rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni. L’aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi di semplificazione e trasformazione digitale del Programma Strategico è inserito nella relazione sull’avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo (PRS).(3)
3. Anche in attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda, il Presidente della Regione presenta, almeno una volta all'anno, di norma entro il mese di marzo, al Consiglio regionale un progetto di legge di semplificazione, che può contenere esclusivamente disposizioni di semplificazione amministrativa, organizzativa o procedimentale, nonché disposizioni di delegificazione oppure di deregolamentazione. Il Presidente della Regione presenta altresì al Consiglio regionale due volte l'anno, di norma entro i mesi di marzo e ottobre, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale che può contenere esclusivamente circoscritte e limitate modifiche, puntuali integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative, con esclusione di disposizioni che operano interventi di revisione organica e complessiva di materie o di settori di legislazione regionale.(4)
4. Per la definizione del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda, la Giunta regionale, con le modalità previste dal Programma stesso, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei cittadini, delle parti sociali, delle Camere di Commercio, delle rappresentanze associative degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.(6)
5. L'articolo 47 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione)(7)è abrogato.
Capo II
Adeguamento della legislazione regionale alla disciplina statale in materia di trasparenza e armonizzazione di sistemi contabili
Art. 7
(Sostituzione del documento strategico annuale con il documento di economia e finanza regionale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali al documento strategico annuale di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) si intende fatto, in quanto compatibile, al documento di economia e finanza regionale.
TITOLO II
AMBITO ECONOMICO
Capo III
Evento EXPO 2015
Art. 16
(Promozione dell'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento EXPO 2015)
1. Al fine di promuovere l'attrattività del territorio lombardo in occasione dell'evento EXPO 2015 è autorizzata per il 2014 la spesa di euro 3.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite agli enti locali per l'utilizzo secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, anche avvalendosi di Explora spa.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte rispettivamente mediante riduzione di euro 3.000.000,00 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 01 'Fondo di riserva' e corrispondente aumento della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 01 'Organi Istituzionali' - Titolo I - del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 e successivi.
3 bis. Al fine di valorizzare e potenziare l'attrattività dei territori lombardi nel semestre dell'evento Expo Milano 2015 la Regione promuove strumenti di programmazione negoziata per sostenere progetti territoriali espressione del partenariato locale promosso di norma da camere di commercio, province, città metropolitana e comuni capoluogo.(10)
3 ter. Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del comma 3 bis quantificati in 3.100.000,00, euro si fa fronte per l’anno 2015 con l’incremento di risorse di pari importo della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, programma 01 “Industria PMI e Artigianato” - Titolo I "Spese correnti" e corrispondente riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”, programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile” - Titolo I“Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017.(10)
Art. 17
(Istituzione del 'Fondo proventi da sponsorizzazioni legate all'evento EXPO 2015')
1. Al fine di introitare i proventi derivanti da sponsorizzazioni legate all'evento EXPO 2015, è istituito presso Finlombarda spa il fondo denominato 'Fondo proventi da sponsorizzazioni legate all'evento EXPO 2015' da destinare, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, alla promozione dell'evento EXPO 2015 e dei territori lombardi. Annualmente la Giunta regionale dà comunicazione al Consiglio regionale dell'entità e della provenienza dei proventi derivanti da sponsorizzazione, nonché della destinazione degli introiti.
TITOLO IV
AMBITO TERRITORIALE
Capo I
Interventi in materia di ambiente
Art. 21
(Semplificazione dei controlli ambientali per le imprese registrate EMAS)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002) per l'attuazione della Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (2001/331/CE), i piani delle ispezioni e dei controlli definiti dagli enti competenti alle attività di controllo e vigilanza ambientale tengono conto dei seguenti elementi informativi nel rispetto delle misure di semplificazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché in coerenza con l'articolo 25 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con l'articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività):
a) informazioni pertinenti disponibili per siti specifici o impianti oggetto dell'attività di controllo, quali relazioni redatte per le autorità dai gestori degli impianti controllati;
2. I piani delle ispezioni e dei controlli di cui al comma 1 stabiliscono che gli impianti soggetti a controllo, ai quali si applica un sistema di gestione ambientale di un'organizzazione registrata ai sensi del Regolamento 25 novembre 2009, n. 1221/2009 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE), siano, a parità di rischio e rilevanza ambientale, assoggettati ad una frequenza di controllo inferiore rispetto agli impianti non ricadenti nell'ambito d'applicazione del Regolamento 2009/1221/CE, secondo modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 4.
3. Al fine di raccogliere informazioni aggiornate sullo stato di conformità degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento 2009/1221/CE, gli enti competenti possono richiedere l'invio, da parte delle organizzazioni registrate ai sensi del citato Regolamento, della dichiarazione ambientale redatta in conformità con i requisiti dell'Allegato IV, nonché di altra documentazione del sistema di gestione ambientale redatta in conformità con i requisiti dell'Allegato II, punto A.4.4, del Regolamento. L'invio di tale documentazione può ritenersi sostitutivo dei controlli effettuati attraverso ispezioni sul campo, in base a modalità e criteri stabiliti nella deliberazione di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi, linee guida per l'applicazione coordinata ed omogenea delle disposizioni del presente articolo, tenuto conto anche dell'esigenza di non comportare ingiustificati aggravi procedimentali ai sensi dell'articolo 3 quinquies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
5. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle linee guida, gli enti preposti ai controlli verificano le proprie procedure ai fini di cui al comma 4.
Art. 22
(Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59“Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”. Modifica dell’articolo 32 della l.r. 24/2006)
1. La Giunta regionale adotta linee guida per agevolare l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio regionale del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).
2. Al fine di dare attuazione al d.p.r. 59/2013, con regolamento regionale:
3. All'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione unica ambientale si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili alla Missione 01 'Servizi Istituzionali, generali e di gestione' -programma 08 'Statistica e sistemi informativi' dell'esercizio finanziario del bilancio 2014 e successivi.
4. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(11), dopo le parole: 'nel settore produttivo' sono aggiunte le seguenti: 'e per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e in materia di autorizzazione integrata ambientale'.
Art. 27
(Misure per l'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/2000 in tema di dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas)
1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) non si applicano alle dotazioni strutturali destinate alla distribuzione del gas. Resta ferma la destinazione funzionale di reti, impianti e dotazioni per la distribuzione del gas e quanto previsto dalla normativa statale in merito alla loro disponibilità o al loro trasferimento.
Art. 28
(Modifica all'articolo 22 della l.r. 44/1980)
1. Il terzo comma dell'articolo 22 della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali)(12), è sostituito dal seguente:
'Le somme di cui al primo, al secondo e al quinto comma e quelle di cui all'articolo 9 sono destinate al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e termali. Le somme derivanti dall'introito dei canoni di cui al quinto comma sono destinate, altresì, al finanziamento di spese di investimento rispondenti a obiettivi di compensazione ambientale nei comuni ricadenti nel territorio interessato dagli effetti indotti legati alla presenza dell'attività produttiva.'.
Capo II
Disposizioni in materia edilizia
Art. 31
(Proroga dei termini per l’approvazione dei PGT per i comuni soggetti a commissariamento e modifica dell’articolo 13 della l.r. 12/2005)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nel caso di comune ancora mancante di Piano di Governo del Territorio approvato e soggetto a commissariamento alla data del 24 maggio 2014, il vigente Piano regolatore generale conserva efficacia fino alla approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, salvo quanto disposto dall'articolo 26, comma 3 quater della legge regionale 12/2005. In caso di infruttuoso decorso del termine di cui al primo periodo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 25 bis, commi 3 e 4, della l.r. 12/2005.(13)
2. Il comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(14)è sostituito dal seguente:
'11. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell'avviso della loro approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è subordinata:
a) ai fini della realizzazione del SIT di cui all'articolo 3, all'invio alla Regione ed alla provincia degli atti del PGT in forma digitale;
b) ai fini della sicurezza e della salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni, alla completezza della componente geologica del PGT, nonché alla positiva verifica in ordine al completo e corretto recepimento delle prescrizioni dettate dai competenti uffici regionali in materia geologica, ovvero con riferimento alle previsioni prevalenti del PTR riferite agli obiettivi prioritari per la difesa del suolo.'.
NOTE:
4. Il comma è stato sostituito dall'art. 22, comma 1, lett. a) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
8. L'articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 62) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
13. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42 e dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia