Legge Regionale 30 settembre 2020 , n. 20

Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo

(BURL n. 40 suppl. del 02 Ottobre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-09-30;20

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge contiene misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi volte ad accelerare la ripresa socio-economica del territorio a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.
Art. 2
(Misure di ulteriore semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale mediante ricorso alla conferenza di servizi decisoria. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2012)
1. Al fine di garantire livelli ulteriori di semplificazione dell'attività amministrativa e consentire maggiore celerità istruttoria, nei procedimenti amministrativi conclusi mediante conferenza di servizi decisoria, regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, si applica la seguente disciplina:
a) la conferenza di servizi si svolge esclusivamente in forma semplificata e in modalità asincrona con le modalità di cui all'articolo 14 bis, commi da 1 a 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ridotto a trenta giorni, fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza;(1)
b) laddove l'amministrazione procedente ai sensi della lettera a) ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte unicamente apportando modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, dispone, entro la data di scadenza del termine per l'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, l'effettuazione di una ulteriore valutazione in sede di conferenza di servizi entro i successivi tre giorni:
1) in via prioritaria, in modalità asincrona;
2) in alternativa subordinata, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti in ragione della complessità della determinazione da assumere, mediante riunione in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 241/1990, fatta salva la conclusione dei lavori entro trenta giorni o entro il diverso termine previsto dalla normativa statale in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini e comunque nel rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.(2)
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il ricorso diretto alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, effettuato secondo quanto previsto all'articolo 14 ter della legge 241/1990 e con riduzione del termine di conclusione dei lavori a trenta giorni dalla prima riunione della conferenza, da convocare entro trenta giorni dalla relativa indizione, fatto salvo diverso termine di conclusione dei lavori previsto dalla normativa statale, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento, è ammesso esclusivamente per i casi di:(3)
a) previo svolgimento della conferenza preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 241/1990;
b) progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990 e quanto previsto dalla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), anche in relazione al termine di conclusione della relativa conferenza di servizi decisoria;
c) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, del grave pregiudizio che potrebbe derivare da una previa indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, ai fini del tempestivo perseguimento degli interessi pubblici coinvolti, valutato in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere;
d) attestazione, da parte dell'amministrazione procedente, a seguito di indizione della conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona, in caso di richiesta delle altre amministrazioni coinvolte o del privato interessato, motivata in base ai presupposti di cui alla lettera c) e avanzata entro il termine, non superiore a dieci giorni, entro il quale le stesse amministrazioni possono richiedere le integrazioni documentali o i chiarimenti di cui all'articolo 14 bis, comma 1, lettera b), della legge 241/1990; in tal caso, la prima riunione della conferenza è convocata entro trenta giorni dal termine di cui alla presente lettera.
3. Le determinazioni rese dalle amministrazioni partecipanti alle conferenze oltre la scadenza dei termini perentori di cui ai commi 1 e 2 equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto agli articoli 14 bis, comma 4, e 14 ter, comma 7, della legge 241/1990. In caso di assenso implicito senza condizioni da parte di una o più amministrazioni partecipanti alle conferenze di servizi decisorie di cui ai commi 1 e 2, l'amministrazione procedente è comunque tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro quindici giorni dal formarsi del silenzio assenso, fermo restando il rispetto del termine finale di conclusione del procedimento.
4. È fatta salva la specifica disciplina della conferenza di servizi decisoria prevista dalla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), per i progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della stessa l.r. 9/2001.
5. L'indizione e lo svolgimento delle conferenze di servizi decisorie di cui al presente articolo sono effettuati preferibilmente, ove possibile, mediante le modalità telematiche messe a disposizione dalla Giunta regionale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti amministrativi regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In adeguamento alle misure di semplificazione in materia di conferenze di servizi decisorie di cui al presente articolo, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 13 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(4):
a) al primo periodo del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e dalla legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)';
b) al comma 4 dopo le parole 'Le procedure di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e al presente articolo' sono inserite le seguenti: ', nonché ai sensi della legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo)';
c) al comma 4 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', ferma restando in ogni caso l'applicazione di quanto disposto agli articoli 2 e 4 della legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo).'.
Art. 3
(Semplificazione della conferenza di servizi per progetti infrastrutturali)
1. Nei casi di conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui agli articoli 19 e 19 bis della legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale):
a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti non può essere superiore a dieci giorni;
b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza non può essere superiore a quindici giorni;
c) se tra le amministrazioni coinvolte vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, il termine di cui alla lettera b) è fissato in novanta giorni, fatto salvo diverso termine previsto dalla normativa statale;(5)
d) l'eventuale riunione in modalità sincrona, svolta ai sensi del comma 6 dell'articolo 14 bis della legge 241/1990, deve tenersi entro cinque giorni dalla scadenza dei termini di cui alle lettere b) e c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
e) nell'ipotesi della riunione in modalità sincrona di cui alla lettera d), il termine per la conclusione dei lavori della conferenza è fissato in trenta giorni, anche qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute dei cittadini. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
f) se l'amministrazione procedente, tenuto conto della particolare complessità della determinazione da assumere, procede direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, il termine per la convocazione della riunione, previsto dal comma 7 dell'articolo 14 bis della legge 241/1990, è ridotto a venti giorni e i lavori della conferenza si concludono entro trenta giorni dalla prima riunione, ovvero entro sessanta giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
2. In caso di assenso implicito senza condizioni da parte di una o più amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui al comma 1, l'amministrazione procedente è tenuta ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza entro quindici giorni dal formarsi del silenzio assenso. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine di conclusione dei lavori previsto dalle lettere e) ed f) del comma 1.
3. Sono in ogni caso fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da norme di recepimento della normativa europea in materia ambientale.
4. Le determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte oltre la scadenza dei termini perentori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 equivalgono ad assenso senza condizioni, in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 bis, comma 4, della legge 241/1990. Eventuali pareri previsti dagli atti interni delle amministrazioni coinvolte non sono obbligatori e, se richiesti, non vincolano l'amministrazione procedente ai fini dell'adozione della determinazione di conclusione della conferenza.
Art. 4
(Semplificazione dei procedimenti relativi a opere e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale di competenza non statale. Modifiche alla l.r. 6/2010)
1. Nel provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale) sono ricompresi, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, anche di competenza statale, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in progetto, da acquisire nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 241/1990.
2. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), livelli ulteriori di accelerazione e semplificazione dell'attività amministrativa nei procedimenti regolati ai sensi delle leggi regionali o comunque di competenza della Regione, la previsione di cui al comma 1 del presente articolo comporta, in caso di progetti di opere assoggettate a VIA di competenza non statale, la disapplicazione delle correlate specifiche procedure previste dalla normativa di settore ai fini del rilascio dei corrispondenti titoli abilitativi.
3. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, all'articolo 6 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(6) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo periodo del comma 6 è sostituito dal seguente:
'Ove l'intervento necessiti della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e, alla data di presentazione della domanda di cui al precedente periodo non sia stato adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA:
a) i termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono sospesi fino all'adozione del provvedimento finale relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, con ripresa della relativa decorrenza dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA; la sospensione dei termini di cui alla presente lettera non può protrarsi, in ogni caso, oltre trenta giorni; la domanda di autorizzazione è rigettata qualora, entro il termine di conclusione del procedimento autorizzatorio, non sia stato adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;
b) l'eventuale provvedimento di assoggettamento a VIA dell'intervento:
1) non comporta, per il proponente, l'onere di presentazione, in allegato all'istanza di cui all'articolo 27 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), della documentazione e degli elaborati progettuali già presentati a corredo della domanda di autorizzazione di cui al comma 1 e trasmessi telematicamente alla Regione, come previsto dal precedente periodo;
2) determina il rigetto della domanda di autorizzazione presentata al comune.';
b) dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

'21 bis. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale, si applica quanto previsto all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e gli atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006. Il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale è subordinato, in relazione al titolo abitativo commerciale, al parere favorevole del rappresentante della Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.lgs. 114/1998. Alle riunioni della conferenza di servizi di cui al presente comma sono invitati, in applicazione dell'articolo 14 ter, comma 6, della legge 241/1990, i soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998. Ferma restando l'applicazione, ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, di quanto previsto al presente comma e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), il rappresentante della Regione è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA come stabilito dall'articolo 2, comma 7 sexies, della l.r. 5/2010; egli potrà essere affiancato dal dirigente regionale competente in materia di commercio, secondo criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, da adottare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma come introdotto della legge regionale recante (Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo). La deliberazione di cui al precedente periodo indica, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, anche ai fini della valutazione delle istanze per l'autorizzazione all'apertura o alla modifica delle grandi strutture di vendita.'.
4. È fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 9/2001.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle istanze presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
(Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l'uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001)
1. In attuazione e nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'articolo 94 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della normativa tecnica volta a tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell'asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 recante, tra l'altro, specifica elencazione delle tipologie di interventi che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici.
2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, il titolo abilitativo all'intervento edilizio, corredato dall'asseverazione di cui al presente comma, ha validità anche agli effetti del preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera gli indirizzi per l'uniforme applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93), in riferimento:
a) alle previsioni di cui al comma 1;
b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;
c) all'individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, anche ulteriori a quelle definite in base allo stesso d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle relative linee guida ministeriali.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), la Giunta regionale definisce, altresì, la disciplina dei controlli, anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001 e dispone l'adeguamento della modulistica edilizia unificata alle previsioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di efficacia della stessa deliberazione.
5. Nelle more del relativo aggiornamento, restano disapplicate le disposizioni della l.r. 33/2015 e dei relativi provvedimenti attuativi incompatibili con la normativa statale sopravvenuta in materia di vigilanza in zone sismiche e con quanto previsto ai sensi del presente articolo.
Art. 6
(Disciplina regionale degli interventi di attività edilizia libera a fini sismici)
1. Gli interventi di attività edilizia libera, realizzati senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001, sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche).
2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.
Art. 7
(Semplificazione dei procedimenti edilizi per la rigenerazione urbana)
1. Al fine di elevare i livelli di efficienza amministrativa in materia edilizia e perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, mediante semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi e fatta salva la competenza statale per la definizione delle categorie degli interventi edilizi, alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(7) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'e per gli interventi in deroga agli strumenti di pianificazione, ai fini della rigenerazione urbana, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter; per gli interventi in deroga, di cui agli articoli 40 bis e 40 ter, l'efficacia della SCIA di cui alla presente lettera è condizionata alla deliberazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 40, in caso di deroga alle previsioni del PGT, e dall'articolo 40 ter, comma 3;' ;
b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente:

'b) gli interventi in deroga di cui all'articolo 40, diversi da quelli previsti, ai fini della rigenerazione urbana, all'articolo 33, comma 1, lettera d);' .
2. Per una migliore qualificazione degli interventi presentati dagli operatori in relazione ad attività di logistica o autotrasporto, con conseguente semplificazione degli adempimenti amministrativi in capo ai comuni e per agevolare una più rapida ripresa delle attività economiche, all'articolo 51 della l.r. 12/2005è apportata la seguente modifica:
a) all'ultimo periodo del comma 1 dopo le parole 'attività di logistica o autotrasporto' sono aggiunte le seguenti: 'di merci e prodotti, quali le attività di magazzinaggio, deposito, stoccaggio e movimentazione delle merci e prodotti, anche a supporto del commercio al dettaglio,'.
3. All'alinea del comma 2 dell'articolo 87 della l.r 12/2005 le parole 'è caratterizzato dalla' sono sostituite dalle seguenti: 'è utilizzabile, ove ne ricorrano le condizioni, per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 40 bis, comma 1, e in tutti gli altri casi in cui sia verificata la '.
Art. 8
(Promozione dell'economia circolare mediante procedure semplificate di recupero dei rifiuti)
1. Al fine di promuovere l'economia circolare e un uso più efficiente delle risorse nell'ambito delle procedure semplificate per le operazioni di recupero dei rifiuti, la Giunta regionale, a tutela della salute pubblica e nel rispetto di quanto previsto ai sensi della normativa statale, stabilisce il modello di comunicazione, nonché le modalità e i criteri applicativi per l'eventuale utilizzo, negli impianti industriali autorizzati, di cui agli articoli 29 sexies e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dei rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento n. 1013/2006/CE, relativo alle spedizioni di rifiuti, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, secondo quanto previsto all'articolo 216, comma 8 septies, del d.lgs. 152/2006.
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1è adottata, tenuto conto delle caratteristiche del sistema produttivo lombardo e fermo restando il divieto di introdurre limitazioni alla concorrenza o all'accesso al mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 24/2006, come modificato dall'articolo 19 della l.r. 11/2020, in applicazione del principio di leale collaborazione)
1. All'articolo 8, comma 2 quater, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)(8) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo alinea, le parole 'può adottare' sono sostituite dalle seguenti: 'adotta, sentito il parere della commissione consiliare competente,';
b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
'a bis) promuovere modalità applicative uniformi per la verifica, da parte delle autorità competenti, delle comunicazioni effettuate ai sensi della lettera a);'.
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 8, comma 2 quater, della l.r. 26/2004, come modificato dal comma 1, è adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Modifiche alla l.r. 1/2012)
1. Alla legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole 'della Regione' sono inserite le seguenti: 'e degli enti locali';
b) dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

'Art. 36 bis
(Obblighi di trasparenza da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge n. 124/2017)
1. Per le concessioni di sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nonché, ove prevista, l'alimentazione del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) da parte della Regione, degli enti del sistema regionale, degli enti locali, singoli o associati e degli altri enti pubblici presenti in Lombardia sostituiscono gli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 125, 125-bis e 126 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
2. Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter, della legge n. 124/2017 né oneri di verifica da parte dei soggetti concedenti sovvenzioni, sussidi, contributi o aiuti comunque denominati.' .
Art. 11
(Modifiche alla l.r. 11/2014)
1. Alla legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

'1.1 Per le procedure di insediamento produttivo, di modifica o di ampliamento delle attività imprenditoriali di valore pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. 50/2016, la Regione istituisce un servizio di tutoraggio che faciliti i rapporti con le pubbliche amministrazioni coinvolte nelle procedure e agevoli l'espletamento degli adempimenti amministrativi da parte degli operatori economici, fatti salvi i compiti dei responsabili del procedimento di cui all'articolo 6 della legge 241/1990 e i compiti degli sportelli unici per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
1.2 La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di accesso al servizio di cui al comma 1.1, da realizzare in collaborazione con il sistema camerale lombardo, e le relative modalità di funzionamento, assicurando parità di trattamento tra gli operatori economici, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso allo sviluppo economico conseguente agli insediamenti produttivi.';
b) dopo la lettera b) del comma 9 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti:

'b bis) il raccordo e il coordinamento informatico tra le informazioni relative alle imprese contenute nelle banche dati regionali e quelle contenute nel fascicolo informatico d'impresa, nel rispetto dell'articolo 43-bis del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 4, comma 6, del d.lgs. 219/2016;
b ter) l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa, mediante l'interoperabilità tra sistemi informatici, con i dati di impresa contenuti nelle banche dati regionali, sulla base di accordi conclusi con il sistema camerale lombardo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990 per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, della stessa legge;
b quater) l'acquisizione da parte di soggetti pubblici regionali dei dati contenuti nel fascicolo informatico d'impresa attraverso l'interoperabilità tra i sistemi informatici regionali e quelli delle Camere di commercio.' .
Art. 12
(Riduzione fino alla metà dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte(10))
1. I termini di conclusione dei procedimenti regionali avviati ad istanza di parte, se superiori al termine di trenta giorni di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 241/1990, sono ridotti fino alla metà. Decorsi tali termini, il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, fatta salva la disposizione dell’articolo 20, comma 4, della legge 241/1990. Ai fini delle presenti disposizioni, per procedimenti regionali si intendono i procedimenti con termini definiti da atti amministrativi che si concludono con un provvedimento adottato dalla Regione.(11)
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‹Legge di semplificazione 2021›, sono individuati i procedimenti ai quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e sono definite, per ciascuno di essi, la relativa riduzione dei termini e la decorrenza di tale riduzione.(12)
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti avviati dopo la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) della deliberazione di cui al comma 2.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 1 febbraio 2012, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
9. Si rinvia alla l.r. 19 febbraio 2014, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
10. La rubrica è stata modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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