LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Titolo I
OPERE A CONTRIBUTO
Art. 1.
1. La Regione, per l’utilizzazione degli stanziamenti disposti dallo Stato in base alla legge 9 aprile 1971 n. 167, concede contributi in capitale sino al 100% della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l’ammodernamento e la costruzione o completamento di strade comunali e provinciali nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza alle Amministrazioni provinciali e comunali dei territori dichiarati depressi ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973 n. 9.
2. I contributi anzidetti non possono superare la misura dell’80% quando concessi a Provincie, Comuni o loro Consorzi, aventi bilancio non deficitario o territori non ricadenti in zone depresse.
3. Per la concessione di detti contributi verrà utilizzata la somma all’uopo assegnata dal Ministero dei LL.PP. ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 9 aprile 1971 n. 167 e per ciascuno degli anni dal 1973 al 1977.
Art. 2.
1. La Regione, ad integrazione degli stanziamenti disposti dallo Stato in base all’art. 6 della legge 9 aprile 1971, n. 167, concede contributi in capitale sulla spesa ritenuta necessaria per la sistemazione, l’ammodernamento e la nuova costruzione e la rettifica di strade provinciali previste dall’art. 1 della legge 26-1-1963, n. 31, per gli anni 1974, 1975 e 1976.
2. L’ammontare del contributo regionale e del contributo statale già determinato in base alla legge 9 aprile 1971 n. 167, non potrà complessivamente superare l’80% della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi di cui al primo comma del presente articolo.
3. I contributi previsti dal comma precedente sono elevabili sino al 100% nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza per le Amministrazioni provinciali dei territori dichiarati depressi ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973 n. 9.
4. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, comunicherà alle Amministrazioni provinciali la ripartizione dei contributi ad integrazione dei fondi disposti in base alla legge 9-4-1971, n. 167.
5. Entro tre mesi dalla data della predetta comunicazione, le Amministrazioni provinciali devono presentare il programma degli interventi da realizzare nel periodo 1974-1976.
6. Tale programma dovrà essere corredato dal quadro di riferimento degli interventi a lungo termine sulla viabilità e degli obiettivi che si intendono perseguire.
7. Il programma dovrà attenersi in linea generale alle seguenti priorità:
a) interventi intesi a realizzare collegamenti di carattere interprovinciale;
b) tracciati tangenziali rispetto alle principali agglomerazioni;
c) interventi intesi a realizzare itinerari intervallivi nelle aree montane;
d) interventi sulle direttrici di penetrazione alle principali agglomerazioni, non servite da linee ferroviarie, intese a facilitare lo scorrimento dei servizi di trasporto collettivo.
Art. 3.
1. La classificazione di strade e di tronchi di esse fra le provinciali, è effettuata, anche in caso di opposizioni, dalla Giunta regionale, su richiesta dell'Amministrazione provinciale interessata e sentito il competente organo consultivo tecnico-amministrativo regionale.
2. Per l’esecuzione di varianti, la declassificazione e la decorrenza della classificazione e della declassificazione, si osservano le norme della legge 12 febbraio 1958, n. 126.
Art. 4.(1)
Art. 5.
1. La Regione concede contributi in attualità ed in capitale per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue.
2. I contributi annuali vengono concessi per 35 anni nella misura costante del 4%, con le modalità e le norme previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modifiche ed integrazioni, prescindendo dai limiti di popolazione stabiliti dalla detta legge.
3. Per le opere da eseguire nei comuni che abbiano una popolazione non superiore a 10.000 abitanti il contributo suddetto è elevato al 5%.
4. I contributi in capitale vengono concessi nella misura:
a) del 70%, per opere da eseguire nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e con bilancio deficitario;
b) del 65%, per le opere da eseguire nei comuni predetti con bilancio in pareggio, e in quelli aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti e con bilancio deficitario;
c) del 60%, in tutti gli altri casi.
5. Il numero degli abitanti e le condizioni del bilancio devono risultare da apposita certificazione del sindaco e devono riferirsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene presentato il progetto.
6. Sono confermate le promesse di contributo in annualità ed in capitale, disposte dal ministero dei LL.PP. per il quinquennio 1970-1975, comprese quelle non soddisfatte dallo stesso ministero entro il 31 dicembre 1972.
Art. 6.
1. Per i contributi in annualità destinati agli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 , è autorizzato il nuovo limite di impegno di L. 1.950 milioni, di cui L. 550 milioni per opere di edilizia sanitaria ospedaliera.
2. Le annualità di spesa conseguenti al nuovo impegno come sopra autorizzato, verranno inscritte negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali a tutto l'esercizio finanziario 2007.
Titolo II
OPERE A TOTALE CARICO
Art. 7.
1. Per l'attuazione del piano straordinario di interventi nelle aree depresse o montane di cui all'art. 7 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 , è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di L. 1.420 milioni.
2. Per gli interventi che rientrano nel presente articolo, il finanziamento è previsto a totale carico della Regione.
3. I lavori di completamento di opere iniziate, ma non ancora ultimate per insufficiente finanziamento, hanno priorità sui lavori di nuova costruzione.
Art. 8.
1. Le opere di cui all’articolo 7 sono di norma realizzate da province, comuni, loro consorzi e comunità, con il sistema della concessione, tenute presenti le norme statali vigenti in materia. Per tutti gli oneri di concessione è corrisposto un compenso non superiore al 10% dell’importo del progetto finanziato. Tale compenso grava sull'ammontare della somma assegnata.(2)
Art. 9.
1. Per ottenere la concessione, gli Enti interessati devono farne richiesta alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore ai LL.PP., entro 10 giorni dalla data di ricezione della lettera di comunicazione del finanziamento dell’opera, dimostrando di possedere idonea attrezzatura tecnico-amministrativa.
2. In caso di mancanza di richiesta entro il termine stabilito o di inidoneità della detta attrezzatura, alla realizzazione dell’opera provvede il competente Ufficio del Genio Civile redigendo all’uopo il necessario progetto e curandone l’esecuzione con il sistema dell’economia, previa gara ufficiosa.
3. All’Ente concessionario, o all’Ufficio del Genio Civile, possono essere disposte, fino alla concorrenza dei 9/10 dell’importo contrattuale, anticipazioni dei fondi, salvo rendiconto, per provvedere ai pagamenti in acconto.
Art. 10.
1. Nei Comuni interessati da situazioni di emergenza idrogeologica e da altre calamità naturali, che abbiano determinato un danno o rappresentino un pericolo per la pubblica incolumità la Regione provvede:(3)
a) agli interventi di pronto soccorso, ai sensi del D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 e successive modificazioni; ai monitoraggi geologici e geotecnici utili per la salvaguardia della pubblica incolumità;(4)
b) alla riparazione o al ripristino delle opere idrauliche, portuali e delle vie navigabili, di competenza regionale in base al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 ;
c) alla riparazione e ricostruzione di acquedotti, di fognature ed altre opere igieniche, di cimiteri, di scuole materne ed elementari, di asili-nido, di case comunali, di edifici residenziali e di impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Enti locali, di strade provinciali, comunali e vicinali;
d) alla riparazione e ricostruzione di ospedali e di altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza che siano di proprietà di Province, Comuni e istituzioni di assistenza e beneficenza;
e) all'esecuzione delle opere occorrenti per il consolidamento ed il trasferimento degli abitanti.
2. La spesa per i lavori di cui al presente articolo, è fissata in L. 1.000 milioni.
3. Alla spesa per i lavori di cui al presente articolo si fa fronte con i fondi stanziati al capitolo 2400 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973.
4. Per gli anni successivi lo stanziamento verrà fissato annualmente con la legge di approvazione dei bilanci regionali di competenza.
4 bis. Per le spese previste dal presente articolo l’impegno di spesa è assunto contestualmente all’ordinazione della prestazione con la quale si affidano i lavori.(5)
Art. 11.
1. I lavori di cui al precedente art. 10 sono finanziati a totale carico della Regione.
2. Le richieste di intervento devono essere presentate, a pena di decadenza, al competente Ufficio del Genio Civile, entro 2 mesi dall’entrata in vigore della presente legge e, per i casi futuri, entro 15 giorni dall’accertamento della situazione di emergenza o dall’evento calamitoso.(6)
3. Sull’accoglimento delle richieste anzidette provvede il dirigente della competente struttura regionale con apposito provvedimento.(7)
4. Le delibere di cui al precedente comma sono comunicate alla Commissione competente entro 10 giorni dall’assunzione.
5. I lavori suddetti sono di norma realizzati dagli Enti e con le modalità di cui ai precedenti artt. 8 e 9 della presente legge. I lavori che presentano carattere di somma urgenza possono essere affidati a trattativa privata.
Titolo III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE
Art. 12.
1. Per i programmi degli interventi con i relativi finanziamenti di cui agli artt. 1, 2, 5, 6 e 7 della presente legge, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 19 gennaio 1973, n.9 .
2. I contributi in annualità sono concessi ed erogati con le modalità di cui agli artt. 1, 2 e 3 della detta legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 ; quelli in capitale, secondo l'art. 4 della stessa legge.
3. Il dirigente della competente struttura regionale provvede all’approvazione dei progetti e dispone il collaudo delle opere.(7)
4. L'approvazione dei progetti delle opere pubbliche previste dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità.
5. La Giunta regionale, a mezzo dell’Assessore ai LL.PP. e Trasporti, esercita la vigilanza sull’appalto, sulla gestione ed esecuzione dei lavori ammessi a contributo in annualità o in capitale ovvero affidati in concessione agli Enti pubblici interessati.
6. Si osservano, per quanto non disciplinate dalla presente legge, le norme in vigore per i lavori di conto dello Stato e, in particolare, quelle del R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e della legge e del regolamento sulla contabilità generale e sul patrimonio dello Stato.
7. Il dirigente della competente struttura regionale è autorizzato ad impartire disposizioni circa la compilazione e la presentazione delle domande di contributo per gli anni a partire dal 1974.(7)
Art. 13.
1. Per la concessione dei contributi in capitale di cui al primo comma dell'art. 2è stanziata, in aggiunta alle assegnazioni dello Stato e per ciascuno degli anni dal 1974 al 1976, la somma di L. 4.000 milioni.
2. Al finanziamento della spesa annuale di L. 4.000 milioni si farà fronte con le maggiori entrate che deriveranno dagli incrementi dei tributi regionali e con l'iscrizione di apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa regionale dei singoli bilanci di competenza.
3. Per la concessione dei contributi in capitale previsti all'articolo 5è destinata la somma di L. 4.000 milioni.
4. All'onere complessivo di L. 7.370 milioni conseguenti alle disposizioni del presente articolo e dei precedenti artt. 6 e 7, si fa fronte per L. 2.000 milioni mediante riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 170/D iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1972, relativo a "Fondo per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" e per L. 5.370 milioni mediante riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 2722 iscritto nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1973, relativo a "Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali".
5. Negli stati di previsione della spesa regionale per gli esercizi 1972 e 1973 sono apportate le seguenti variazioni:
1) Bilancio 1972, titolo II, sezione V, rubrica 7ª: Istituzione del capitolo 170/C/11 bis, categoria X, con la denominazione "Contributi in capitale a comuni e loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue" e con la dotazione di L. 2.000 milioni;
2) Bilancio 1973, titolo II, sezione VI, rubrica 5ª: Istituzione dei seguenti capitoli:
- capitolo 2406, categoria X, con la denominazione "Contributi in capitale a comuni e loro consorzi per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli acquedotti e delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue" e con la dotazione di L. 2.000 milioni;
- capitolo 2407, categoria X, con la denominazione "Contributi in annualità ad enti locali per l'esecuzione di opere stradali, per la costruzione ed il miglioramento di acquedotti, per la costruzione di fognature, impianti di depurazione, mattatoi, cimiteri ed altre opere igieniche, per la costruzione o il completamento degli impianti di illuminazione dei comuni o frazioni, per la costruzione o l'ampliamento di sedi municipali e per le altre opere pubbliche di cui all'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1971, n. 8 , 1ª delle trentacinque annualità del limite di impegno di L. 1.400 milioni" e con la dotazione di L. 1.400 milioni;
- capitolo 2408, categoria X, con la denominazione "Contributi in annualità per la costruzione o il completamento di opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera, 1ª delle trentacinque annualità del limite di impegno di L. 550 milioni" e con la dotazione di L. 550 milioni;
- capitolo 2409, categoria VIII, con la denominazione "Spese per l'attuazione di un piano straordinario di opere di completamento e di nuove opere di pubblico interesse nelle località economicamente depresse del territorio regionale, riguardanti la viabilità ordinaria, gli acquedotti, le fognature principali e i relativi impianti di depurazione e la sistemazione idrogeologica dei bacini montani (art. 7 legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9) " e con la dotazione di L. 1.420 milioni.
6. Le spese autorizzate e non impegnate nell'esercizio di competenza potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 .
Art. 14.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 9 gennaio 1981, n. 1. Torna al richiamo nota
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 3, comma 10, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 22. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato modificato dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 1 (tabella A). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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