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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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Regolamento Interno
8 aprile 2014
, n. X/356(1)
Modifica del regolamento contabile del Consiglio regionale della Lombardia
(BURL n. 17, s.o. del 24 Aprile 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2014-04-08;356
Art. 1
1. Al Regolamento contabile del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 15 febbraio 2011, n. 143(2) , sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:
'e) bilancio, il bilancio di previsione finanziario triennale del Consiglio, che comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto in conformità ai principi contabili e agli schemi di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011;';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
'1-bis. Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi.
1-ter. Nel bilancio è iscritto un fondo di riserva nella misura massima del due per cento delle spese correnti inizialmente previste. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni dei macroaggregati di spesa si rivelino insufficienti o per far fronte a spese non prevedibili. Sul fondo di riserva non possono essere assunti impegni di spesa.
1-quater. Nel bilancio è altresì iscritto il fondo pluriennale vincolato, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.';
1-ter. Nel bilancio è iscritto un fondo di riserva nella misura massima del due per cento delle spese correnti inizialmente previste. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni dei macroaggregati di spesa si rivelino insufficienti o per far fronte a spese non prevedibili. Sul fondo di riserva non possono essere assunti impegni di spesa.
1-quater. Nel bilancio è altresì iscritto il fondo pluriennale vincolato, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.';
c) al comma 1 dell'articolo 5 le parole 'Il bilancio' sono sostituite dalle seguenti: 'Lo schema di bilancio' e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ', entro il 31 ottobre di ogni anno e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato';
d) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
'2. Lo schema di bilancio è deliberato dall'Ufficio di presidenza ed è trasmesso per l'approvazione al Consiglio, previo passaggio illustrativo nella commissione consiliare competente in materia di programmazione, bilancio e tributi e nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. Il Consiglio approva il bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno e, comunque, prima dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione.';
e) al comma 3 dell'articolo 5 le parole 'comma 2' sono sostituite dalle seguenti: 'comma 2, secondo periodo,' e le parole 'bilancio preventivo' sono sostituite dalle seguenti: 'bilancio di previsione';
f) prima del comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente :
'01. Nella prima seduta successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio, l'Ufficio di presidenza approva:
g) al comma 1 dell'articolo 6 le parole 'del bilancio del Consiglio' sono sostituite dalle seguenti: 'del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale' e le parole 'una specifica quota di bilancio' sono sostituite dalle seguenti: 'specifiche risorse finanziarie,';
h) al comma 2 dell'articolo 6 le parole 'quote di bilancio' sono sostituite dalle seguenti: 'risorse finanziarie';
i) al comma 3 dell'articolo 6 le parole 'quote di bilancio, di cui al comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'risorse finanziarie di cui al comma 1';
j) al comma 1 dell'articolo 7 le parole 'che comportino aumento o diminuzione del fabbisogno di ogni singolo capitolo' sono sostituite dalle seguenti: 'diverse da quelle elencate ai commi 3 e 3-bis';
k) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
'3-bis. L'Ufficio di presidenza dispone altresì direttamente:
a) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
l) dopo il comma 4 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
'4-bis. I prelevamenti dal fondo di riserva sono comunicati al Consiglio entro novanta giorni dalla loro approvazione e, comunque, entro l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.';
m) al comma 1, dell'articolo 8 le parole 'Le variazioni fra articoli dello stesso capitolo' sono sostituite dalle seguenti: 'Le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio, ovvero le variazioni fra articoli dello stesso capitolo,';
n) al comma 2 dell'articolo 8 le parole 'può altresì disporre variazioni inerenti alle partite di giro' sono sostituite dalle seguenti: 'dispone altresì variazioni inerenti a uscite e entrate per conto terzi e a partite di giro';
o) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'1. Previa eventuale adozione di uno o più decreti di riaccertamento dei residui attivi e passivi, il segretario generale predispone lo schema di rendiconto e lo trasmette all'Ufficio di presidenza entro il 15 aprile, unitamente a una relazione sui risultati raggiunti nell'attività gestionale complessiva';
p) al comma 2 dell'articolo 9 le parole 'Il rendiconto' sono sostituite dalle seguenti: 'Lo schema di rendiconto, approvato dall'Ufficio di presidenza entro il 30 aprile, é illustrato in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ed';
r) al comma 2 dell'articolo 13 le parole 'al Presidente' sono sostituite dalle seguenti: 'al Consiglio';
s) il comma 4 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'4. Nel bilancio del Consiglio confluiscono entrate diverse, tra cui i proventi derivanti da vendita di beni, atti di liberalità, corrispettivi per contratti e convenzioni, sponsorizzazioni, nonché le quote di trattamento economico che i consiglieri regionali intendano restituire, su base volontaria, alle casse pubbliche.';
t) dopo il comma 5 dell'articolo 13 è aggiunto il seguente:
'5-bis. L'accertamento costituisce la fase dell'entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo a una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all'esercizio finanziario nel quale il diritto di credito viene a scadenza.';
u) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:
'd) la tipologia cui è imputata l'entrata;';
v) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:
'g) la situazione della tipologia alla quale è riferita l'entrata.';
w) prima del comma 1 dell'articolo 15 è inserito il seguente:
'01. L'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente a un'obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa a un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza.';
x) al comma 1 dell'articolo 15 le parole 'capitoli di bilancio' sono sostituite dalle seguenti: 'macroaggregati di bilancio';
y) al comma 2 dell'articolo 15 le parole 'sul relativo capitolo di bilancio' sono sostituite dalle seguenti: 'sul relativo macroaggregato di bilancio e sulle risorse finanziarie assegnate';
z) al comma 3 dell'articolo 15 le parole 'Se il capitolo è esaurito o insufficiente,' sono sostituite dalle seguenti: 'Se la disponibilitàè esaurita o insufficiente,' ;
aa) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:
'Art. 16
1. I direttori generali o i dirigenti dispongono la liquidazione delle spese con apposito atto, con cui, in base ai documenti e ai titoli idonei a comprovare il diritto del creditore, da allegare al provvedimento, si determina la somma da pagare in esecuzione e nei limiti degli impegni adottati da loro stessi ai sensi dell'articolo 15.
2. In particolare, i proponenti la liquidazione verificano che:
3. La liquidazione è registrata contabilmente solo a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta dai direttori generali o dai dirigenti proponenti, dell'idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, nonché del rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.';
1. I direttori generali o i dirigenti dispongono la liquidazione delle spese con apposito atto, con cui, in base ai documenti e ai titoli idonei a comprovare il diritto del creditore, da allegare al provvedimento, si determina la somma da pagare in esecuzione e nei limiti degli impegni adottati da loro stessi ai sensi dell'articolo 15.
2. In particolare, i proponenti la liquidazione verificano che:
b) le prestazioni eseguite o le forniture rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni contrattuali;
d) sia allegato al provvedimento e ivi menzionato il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
e) il provvedimento contenga i riferimenti richiesti dalle disposizioni in merito alla tracciabilità dei pagamenti e rechi in allegato i relativi documenti.
3. La liquidazione è registrata contabilmente solo a seguito della verifica della completezza della documentazione prodotta dai direttori generali o dai dirigenti proponenti, dell'idoneità della stessa a comprovare il diritto di credito del creditore, nonché del rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in tema di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.';
bb) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 le parole 'il numero e la denominazione del capitolo e dell'articolo' sono sostituite dalle seguenti: 'il programma';
cc) al comma 3 dell'articolo 17 le parole 'a più capitoli o a più articoli della previsione' sono sostituite dalle seguenti: 'a più programmi';
dd) al comma 5 dell'articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: 'o, in caso di assenza o impedimento, da suo delegato.';
ee) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Qualora il sistema informativo contabile consenta di ricondurre al mandato i riferimenti dei documenti collegati, non è necessario allegare materialmente i documenti al mandato estinto.';
ff) al comma 2 dell'articolo 18 il secondo periodo è sostituito dal seguente: 'Restano fermi i controlli previsti dall'articolo 16.' ;
gg) al comma 4 dell'articolo 18 dopo le parole 'Il Presidente' sono inserite le seguenti: ', attraverso la struttura competente in materia di cerimoniale,';
hh) al comma 3 dell'articolo 19 le parole 'sulla base delle indicazioni della struttura organizzativa destinataria del lavoro o della fornitura di beni o servizi' sono sostituite dalle seguenti: 'sulla base della scheda compilata dalla struttura organizzativa destinataria del lavoro o della fornitura di beni o servizi, contenente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché ogni ulteriore indicazione utile';
ii) dopo il comma 4 dell'articolo 19 è inserito il seguente:
'4-bis. Al termine dell'esercizio finanziario, il segretario generale trasmette all'Ufficio di presidenza un resoconto che attesti quali delle forniture sono state affidate, con quali modalità di scelta del fornitore e con i corrispettivi contrattuali.';
jj) il comma 5 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'5. Le disposizioni previste dall'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in materia di acquisizione in economia di beni e servizi sono adottate con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale.';
kk) il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
'1. I contratti sono stipulati nelle forme previste dall'articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006 e in base ai criteri individuati dall'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione e degli enti ed aziende da essi dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria).';
mm) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
'Art. 23
1. La situazione delle entrate e delle spese è costantemente aggiornata, a cura del dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità, nella sezione intranet denominata “Dati di bilancio in tempo reale”, che deve riportare, per ogni capitolo di entrata e di spesa, i dati relativi alle previsioni iniziali, alle variazioni intervenute nel corso dell’anno, alle previsioni attuali, agli importi accertati o impegnati e all’importo disponibile.”;
1. La situazione delle entrate e delle spese è costantemente aggiornata, a cura del dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contabilità, nella sezione intranet denominata “Dati di bilancio in tempo reale”, che deve riportare, per ogni capitolo di entrata e di spesa, i dati relativi alle previsioni iniziali, alle variazioni intervenute nel corso dell’anno, alle previsioni attuali, agli importi accertati o impegnati e all’importo disponibile.”;
oo) dopo il comma 1 dell'articolo 28, sono aggiunti i seguenti:
'1-bis. Fino all'adozione della deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 19, comma 5, rimangono in vigore i decreti del segretario generale emanati in base al testo previgente del medesimo comma.
1-ter. Nelle more del complessivo riordino della materia contabile e in vigenza del periodo di sperimentazione, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e al d.p.c.m. 28 dicembre 2011.'.
1-ter. Nelle more del complessivo riordino della materia contabile e in vigenza del periodo di sperimentazione, per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e al d.p.c.m. 28 dicembre 2011.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia