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Legge Regionale
21 novembre 2011
, n. 18
Esposizione del crocifisso negli immobili regionali
(BURL n. 47, suppl. del 25 Novembre 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-11-21;18
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f), dello Statuto d'autonomia riconosce i valori storico-culturali e sociali delle sue radici giudaico-cristiane.
Art. 2
(Esposizione del crocifisso)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione espone il crocifisso nelle sale istituzionali e all'ingresso degli immobili regionali e di quelli in uso all'amministrazione regionale, secondo le modalità previste dal comma 2.
2. Ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali) il servizio demanio e patrimonio provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla collocazione del crocifisso nei locali di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia