LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979 , N. 76

Contributi di gestione all’istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-12-18;76

Art. 1.
Contributo regionale.
1. Al fine di sostenere l’attività dell’Istituto per la fecondazione artificiale "Lazzaro Spallanzani" con sede in Milano, la regione conferisce allo stesso:
a) un contributo annuale di lire 10.000.000 (dieci milioni) per il funzionamento dell’ente;
b) contributi aggiuntivi per la realizzazione di programmi straordinari relativi al patrimonio zootecnico lombardo da effettuarsi nell’ambito del territorio regionale.
2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è erogato a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione tecnico-finanziaria sull’attività svolta nell’anno precedente, trasmessa dall’istituto entro il 30 giugno di ogni anno. (1)
2 bis. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati a seguito della stipula di apposita convenzione tra l’istituto e la Regione.(2)
Art. 2.(3)
Art. 3. (3)
Art. 4.
Partecipazione della regione.
1. La concessione dei contributi previsti della presente legge è disposta non appena l’istituto avrà assicurato, mediante modifica del proprio statuto, la presenza nel consiglio di amministrazione di due componenti di nomina regionale.
Art. 5.
Norma finanziaria.
1. Alla determinazione della spesa relativa alla concessione dei contributi di cui all’artico lo 1 della presente legge si provvederà annualmente, a partire dall’esercizio finanziario 1980, con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .
NOTE:
3. L’articolo è stato abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 7 febbraio 2006, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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