Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
LEGGE REGIONALE
28 aprile 1984
, N. 24
Delega ai consorzi delle funzioni amministrative circa l’adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento igienico-ambientale del fiume Lambro
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 02 Maggio 1984 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1984-04-28;24
Art. 1.
1. Al fine di consentire la continuità degli interventi di risanamento igienico-ambientale del fiume Lambro, la regione delega ai seguenti consorzi:
- Consorzio volontario per la tutela, il risanamento e la salvaguardia delle acque del fiume Olona - Piazza Libertà n. 1 - Varese;
- Consorzio provinciale per la bonifica delle acque e del suolo del Sud Milanese - Opera (MI) - Sede municipale;
- Consorzio intercomunale della Valsolda e delle Bevere per il servizio di fognatura - Lurago d’Erba (CO);
- Consorzio per il risanamento idraulico del Bacino dei Torrenti Bevere-Gandaloglio-Fosso dei Pascoli - Piazza Garibaldi 14 - Oggiono (CO);
- Consorzio provinciale per il risanamento delle acque del Bozzente e del Bozzentino - P.zza Libertà 1 - Varese;
già costituiti ed operanti nel bacino del fiume stesso, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione e la gestione delle opere inerenti al disinquinamento dell’anzidetto corso d’acqua.
Art. 2.
Art. 3.
1. La quota per spese generali e tecniche viene stabilita nella misura del cinque virgola ottanta per cento. Essa è applicata all’importo netto delle somme liquidate e viene corrisposta ad ogni consorzio in sede di pagamento delle singole rate di acconto previste dal capitolato speciale d’appalto.
2. In detta percentuale sono comprese le spese generali e quelle tecniche inerenti a direzione, contabilità, collaudo, nonché agli oneri dell’eventuale progettazione di opere suppletive e di completamento non previste nel progetto esecutivo originario.
3. All’esecuzione dei lavori ciascun consorzio provvede mediante appalto-concorso o licitazione privata da effettuarsi con l’osservanza delle normative statali e regionali vigenti, oppure mediante trattativa privata nei casi e con le modalità di cui agli artt. 28 e 29 della Legge Regionale 12 settembre 1983, n. 70.(1)
4. La giunta regionale approva, previo parere del competente organo consultivo, i bandi di appalto-concorso, o i progetti esecutivi e vigila, tramite il servizio provinciale del genio civile competente per territorio, che i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte; il consorzio delegato è comunque responsabile della regolare esecuzione dei lavori e dei danni diretti o indiretti a chiunque causati.
Art. 4.
1. Tutti i lavori devono essere eseguiti in base alle norme del regolamento 25 maggio 1895, n. 350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori per conto dello Stato.
Art. 5.
Art. 6.
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della L.R. 12 settembre 1983, n. 70 .
Art. 7.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 de llo statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia