LEGGE REGIONALE 10 maggio 1990 , N. 42

Modalità per l’erogazione di contributi a favore dei danneggiati da calamità naturali

(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 1990 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-05-10;42

Art. 1.
Ambito degli interventi.
1. La Regione eroga agli aventi diritto le risorse finanziarie che le sono assegnate dallo Stato a seguito di calamità naturali secondo i criteri eventualmente fissati dalla normativa dello Stato e con le modalità di cui alla presente Legge.
2. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla Legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale", nonché quella derivante dall’attuazione della lett. O, secondo comma, dell’art. 2 della L.R. 3 gennaio 1978, n. 1 "Provvidenze a favore dell’agricoltura".
Art. 2.
Modalità per l’erogazione dei contributi.
1. Le domande di contributo alla Regione delle persone fisiche e giuridiche per la riparazione e la ricostruzione dell’edilizia residenziale e per il ripristino delle strutture delle aziende, devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) una perizia giurata, redatta da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, contenente:
- la dichiarazione di causalità del danno da calamità naturale;
- la stima dei costi per il ripristino o per la ricostruzione delle parti danneggiate;
- una valutazione concernente la convenienza economica per le riparazioni;
- il calcolo relativo al limite di convenienza economica per le riparazioni.
b) planimetria dello stato di fatto preesistente all’evento;
c) dichiarazione attestante l’eventuale riscossione per lo stesso evento di altri contributi o presentazione ad altre autorità di domanda di contributi;
d) titolo di proprietà.
Art. 3.
Domanda per gli edifici ad uso privato.
1. Quando l’edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone la domanda di contributo può essere presentata da una sola di esse anche nell’interesse degli altri condomini.
Art. 4.
Domande per gli edifici di uso pubblico e di culto.
1. Le domande di contributo per la riparazione degli edifici di uso pubblico, nonché di quelli destinati ad uso di culto e di beneficienza devono essere corredate dai documenti di cui al precedente art. 2, lett. a), b) e c) e da certificato dell’autorità competente ad attestare l’appartenenza e la natura dell’edificio da riparare.
Art. 5.
Termine per la presentazione delle domande.
1. Le domande di contributo alla Regione devono essere presentate, nel termine che sarà fissato con Decreto del Presidente della Regione, nella segreteria del Comune ove si trova l’immobile o l’azienda danneggiata.
Art. 6.
Parere di dipendenza e di attendibilità.
1. Il Sindaco, avvalendosi dell’ufficio tecnico comunale e sentita la Commissione Edilizia, esprime, nel termine di trenta giorni dal deposito della domanda, motivato parere in ordine alla dipendenza degli interventi dall’evento calamitoso ed all’assentibilità del progetto.
2. Il Sindaco, ove ritenga la pratica non sufficientemente istruita, può invitare gli interessati a completare la documentazione fissando il relativo termine.
3. Ove il Sindaco non esprima il parere nel termine di trenta giorni, l’interessato può inoltrare la domanda alla Regione che procederà direttamente.
Art. 7.
Parere di accoglibilità.
1. La domanda, corredata dal parere del Sindaco, deve essere trasmessa dal Comune al Comitato regionale della Protezione Civile cui viene attribuito il compito di esprimere parere sulla sua accoglibilità.
Art. 8.
Determinazione del contributo.
1. Il Presidente della Regione o l’Assessore competente, se delegato, provvede definitivamente sulle domande con Decreto motivato.
2. Il Presidente della Regione, con il Decreto, determina l’ammontare del contributo da erogare nel rispetto dei criteri fissati dalla Legge dello Stato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto del complesso delle domande pervenute ed accoglibili.
Art. 9.
Documentazione giustificativa.
1. L’erogazione del contributo fissato dal Presidente della Regione è condizionata alla presentazione da parte degli interessati dei progetti esecutivi delle opere da eseguirsi ed alla loro approvazione da parte delle autorità competenti.
Art. 10.
Compatibilità con le Leggi dello Stato.
1. Le norme che precedono sono applicabili in quanto compatibili con le normative statali di assegnazione alla Regione delle risorse finanziarie per fronteggiare calamità naturali.
Art. 11.
Dichiarazione di urgenza.
1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi