LEGGE REGIONALE 29 aprile 1995 , N. 39

Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone

(BURL n. 18, 3º suppl. ord. del 04 Maggio 1995 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1995-04-29;39

Art. 1.
Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone.
1. Ai sensi dell’art. 6 della l.r. 16 settembre 1983, n. 77 "Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone", dell’art. 17 (1) della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale", dell’art. 5 della l.r. 27 maggio 1985, n. 57 "Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni" e dell’art. 1-bis del d.l. 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale", è approvato il piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione;
b) tavole di piano:
- tav. 1: articolazione del territorio agricolo e forestale, in scala 1:10.000;
- tav. 2: destinazioni prevalenti delle aree boscate, in scala 1:10.000;
- tav. 3: zone, elementi di interesse storico, paesistico, e ambientale e sistema di fruizione, in scala 1:10.000.
c) Norme tecniche di attuazione;
d) Allegati alle norme tecniche di attuazione:
- A: elenco-specie autoctone arboree e altoarbustive;
- B: linee-guida di intervento per le diverse destinazioni delle aree boscate;
- C: Unità di paesaggio di Montevecchia: capisaldi identificativi;
- D: Elenco complessi agricoli di valore storico e/o ambientale;
- E: Schede aree degradate;
- F: Descrizione dei siti di particolare rilievo geologico.
Art. 2.
Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.
NOTE:
1. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 225/1999. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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