Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
LEGGE REGIONALE
3 giugno 1996
, N. 11
Esenzione dal pagamento delle tasse regionali relative all’ormeggio di imbarcazioni nelle zone portuali, posa di boe ed occupazione di aree portuali per i residenti nei comuni delle isole lacuali. Modifiche alla tabella A della L.R. 12 novembre 1982, n. 61 "Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse"
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 03 Giugno 1996 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-06-03;11
Art. 3.
1. Alla nota al n. 7 della tabella A, allegata alla l.r. 12 novembre 1982, n. 61(1) e successive modificazioni è aggiunto: "La tassa non si applica alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati esclusivamente dai proprietari residenti nei comuni ubicati nelle isole lacuali, come propri ordinari mezzi di locomozione".
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia