LEGGE REGIONALE 3 giugno 1996 , N. 11

Esenzione dal pagamento delle tasse regionali relative all’ormeggio di imbarcazioni nelle zone portuali, posa di boe ed occupazione di aree portuali per i residenti nei comuni delle isole lacuali. Modifiche alla tabella A della L.R. 12 novembre 1982, n. 61 "Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 03 Giugno 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-06-03;11

Art. 1.
1. Le imbarcazioni e i natanti di proprietà dei residenti nei Comuni ubicati nelle isole lacuali della Regione, sono considerati mezzi indispensabili di locomozione per la popolazione residente.
Art. 2.
1. I residenti nei Comuni ubicati nelle isole lacuali hanno diritto alla precedenza nella prima assegnazione di posto d’ormeggio nelle zone portuali del demanio regionale.
Art. 3.
1. Alla nota al n. 7 della tabella A, allegata alla l.r. 12 novembre 1982, n. 61(1) e successive modificazioni è aggiunto: "La tassa non si applica alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati esclusivamente dai proprietari residenti nei comuni ubicati nelle isole lacuali, come propri ordinari mezzi di locomozione".
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 12 novembre 1982, n. 61, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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