LEGGE REGIONALE 2 settembre 1996 , N. 19

Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della giunta regionale

(BURL n. 36, 1º suppl. ord. del 05 Settembre 1996 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1996-09-02;19

Art. 1.
Finalità.
1. La Giunta regionale istituisce borse di studio annuali, non rinnovabili, destinate ai giovani neolaureati o in possesso di diploma universitario.
2. Lo scopo di detta borsa è di permettere tirocini pratici presso la Giunta regionale a neolaureati o diplomati universitari, motivati all’acquisizione di conoscenze e di esperienze nel campo della pubblica amministrazione ed in particolare della Regione.
Art. 2.
Bando annuale delle borse di studio.
1. In relazione alle disponibilità organizzative dei settori di riferimento ed all’evoluzione delle competenze dell’ente Regione per effetto di riforme istituzionali, la Giunta regionale determina il numero delle borse di studio con un bando annuale di selezione che deve indicare comunque:
a) la suddivisione delle borse per settore con l’indicazione della struttura organizzativa di riferimento e delle relative attività;
b) l’ammontare della borsa di studio parametrato ad una percentuale pari al 50% dello stipendio complessivo lordo del personale regionale appartenente alla settima qualifica funzionale, nonché le modalità di erogazione della stessa.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono determinati, altresì, i requisiti per l’ammissione alla selezione, la composizione dei nuclei di valutazione delle candidature e le modalità di selezione dei candidati. (1)
4. La disciplina puntuale dei rapporti tra amministrazione regionale e tirocinanti ed ogni altro aspetto inerente alle modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, ivi compresa apposita copertura assicurativa, sono determinati dalla giunta regionale.
Art. 3.
Valutazione del tirocinio.
1. Il tirocinio pratico non può comunque comportare l’insorgere di un rapporto di lavoro dipendente con la Regione.
2. La regolare frequenza del tirocinio ed il suo proficuo svolgimento, attestati dal responsabile della struttura organizzativa di riferimento, costituiscono titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per l’accesso agli impieghi regionali con un punteggio pari al 50% del punteggio attribuito al servizio prestato in ruolo a tempo pieno.
Art. 4.
Norma finanziaria.
1. È autorizzata per l’esercizio finanziario 1996 la spesa di L. 600.000.000 per le finalità previste all’art. 1.
2. All’onere di L. 600.000.000 di cui al primo comma, si provvede per L. 100.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l’adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 e per L. 500.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del "Fondo di riserva per le spese impreviste" iscritto al capitolo 5.3.1.1.538 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996.
3. Agli oneri conseguenti all’istituzione dei nuclei di valutazione di cui all’art. 2 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.7.1.322 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996 e successivi.
4. Agli oneri relativi alla copertura assicurativa dei borsisti prevista dall’art. 2, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.2.10.1.346 "Spese per assicurazioni diverse" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996 e successivi.
5. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1996 è apportata la seguente variazione:
all’ambito 1, settore 3, obiettivo 3, è istituito il capitolo 1.3.3.1.4062 "Spese per borse di studio per il tirocinio di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della giunta regionale" con dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 600.000.000.
Art. 5.
Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello Statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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