LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1998 , N. 4

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1998 e pluriennale 1998/2000

(BURL n. 5, 2º suppl. ord. del 07 Febbraio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-02-02;4

Articolo Unico
1. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l’esercizio finanziario 1998 rispettivamente in L. 60.933.014.218.573 e in L. 80.770.043.823.310 giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.
2. Sono autorizzati per l’esercizio finanziario 1998 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in L. 60.933.014.218.573 e in L. 80.770.043.823.310 giusta lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.
3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1998 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all’art. 37 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, il bilancio pluriennale per il triennio 1998/2000 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.
5. E' altresì approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale 1998/2000 allegato alla presente legge.
6. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell’art. 38 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, è determinato in L. 1.550.000.000.000.
Tale cifra è risultante dei seguenti fatti contabili:
- saldo negativo presunto dell’esercizio 1997, pari a L. 210.000.000.000;
- disavanzo dell’esecizio 1998, determinato in L. 1.340.000.000.000.
7. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 7,5% annuo e per una durata massima di ammortamento di anni 15. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al comma precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
8. La giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai precedenti commi 6 e 7.
9. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 6, non potrà decorrere da data anteriore al 1Õ luglio 1998; l’onere derivante dall’ammortamento semestrale dei mutui sopraddetti, valutato in lire 56,09 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, è posto a carico dei capitoli 5.1.1.1.541 e 5.1.1.1.668, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1998. Per gli esercizi successivi, il relativo onere trova copertura nel bilancio pluriennale all’obiettivo 5.1.1.
10. In relazione a quanto disposto dall’art. 45 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e dall’art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1992 n. 48, la giunta regionale è autorizzata per l’anno 1998 a contrarre anticipazioni per un importo non superiore a L. 500 miliardi, di cui L. 300 miliardi per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all’erogazione dei finanziamenti per il servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte ai capitoli 5.2.1427, 3537 e 5.1.2.1.1428, 3540.
11. Quale onere degli interessi passivi connessi alle predette anticipazioni di cui al precedente comma, è altresì autorizzata la spesa complessiva di L. 25.000.000.000, di cui L. 15.000.000.000 riguardanti il settore sanitario ed iscritti al capitolo 5.1.2.1.3539 e L. 10.000.000.000 iscritti al capitolo 5.1.2.1.540.
12. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l’anno 1997 in L. 5.230.897.391.307 ed iscritto al capitolo 5.3.1.1.736.
13. Le entrate e le spese per il finanziamento, anno 1998, del servizio sanitario regionale sono iscritte nello stato di previsione delle entrate su quattro appositi capitolidi cui due classificati al titolo 1, categoria 1 e de classificati al titolo 1 categoria 2, e nello stato di previsione delle spese in appositi capitoli che ne identificano la destinazione economica. La giunta regionale è autorizzata a ripartire detto finanziamento con proprie deliberazioni tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
14. La giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti trimestrali, in pendenza dei provvedimenti di cui al comma 13, comunque nel limite complessivo di 1/4 delle entrate previste per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.
15. La giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l’anno 1998, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell’anno 1998 tali attività vengano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.
16. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 502/92 e dall’art. 3, comma 143 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata per il finanziamento del Servizio sanitario l’iscrizione negli stati di previsione delle entrate e delle spese del Bilancio per l’esercizio finanziario 1998, di L. 16.205.000 milioni di cui:
A) in ENTRATA:
1) L. 12.310.200 milioni corrispondente al 90% del gettito IRAP al netto dei rimborsi allo Stato per la gestione del tributo e dell'imposta patrimoniale soppressa;
2) L. 963.000 milioni per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
3) L. 832.000 milioni per contributi per le prestazioni del servizio sanitario - anni precedenti al 1998;
4) L. 2.100.000 milioni corrispondenti alla prevista quota integrativa del Fondo sanitario nazionale di parte corrente.
B) in SPESA:
1) L. 16.105.200 milioni per l’erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario iscritte ai capitoli: 2.3.1.1.4504 e 4505;
2) L. 100.000 milioni per l’effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 15 in materia sanitaria, iscritti sui capitoli: 2.3.8.1.4506, 4561, 4562 e 4564 e 2.3.5.1.4563, tra i quali sono autorizzati per l’esercizio 1998, variazioni compensative ai sensi dell’art. 36, comma settimo-quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all’impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall’art. 50 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
18. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del primo comma dell’art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34, sono autorizzate per l’esercizio finanziario 1998 le spese indicate all’allegato elenco A.
19. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali di cui all’allegato elenco B autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l’anno 1998 nell’importo risultante nel medesimo elenco B.
20. E' autorizzata, ai sensi dell’art. 50 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, la reiscrizione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della Unione Europea con vincolo di destinazione specifica.
21. E' autorizzata ai sensi dell’art. 50, secondo comma e dell’art. 70 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, la reiscrizione in conto competenza 1998 della somma complessiva di L. 45.028.487.655, corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative a contributi in annualità sui capitoli di spesa e per gli importi sottoindicati:

Capitolo
Economie da reiscrivere
1.4.1.2.2577
6.152.388
1.4.1.2.2578
36.682.087
3.2.1.2.589
1.220.981.223
3.2.1.2.1162
121.708.742
3.2.1.2.1305
5.382.051.869
3.2.1.2.2120
229.991.120
3.2.1.2.2198
11.347.286.982
3.2.1.2.2296
2.965.692.080
3.2.1.2.2381
16.559.491.095
3.2.1.2.2439
103.859.975
3.2.1.2.2944
140.643.415
3.2.1.2.2945
580.487.485
3.2.1.2.3157
710.542.700
3.2.1.2.3158
926.557.374
3.2.1.2.3363
1.244.624.522
3.2.1.2.3364
523.224.104
3.2.1.2.3448
49.299.390
3.2.1.2.3623
2.191.685.135
3.2.1.2.3624
665.911.673
4.3.7.2.1771
21.614.296
TOTALE
L. 45.028.487.655

22. Fra i capitoli di cui all’allegato elenco "E": sono autorizzate per l’esercizio finanziario 1998 variazioni compensative ai sensi dell’art. 36, comma settimo-quinquies della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
23. Per le finalità di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici della giunta regionale che abbia partecipato direttamente alla progettazione dell’opera.
Le somme occorrenti per il finanziamento del fondo, pari all’uno per cento del costo preventivato dell’opera, sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione, ai sensi dell’art. 16, comma 7 della legge 109/94.
Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione delle entrate:
al titolo 3, categoria 5, è istituito per memoria il capitolo 3.5.4594 "Introito dell’uno per cento del costo preventivato di opere e lavori da destinare alla costituzione del fondo interno per la progettazione".
Stato di previsione delle spese:
all’ambito 1, settore 2, obiettivo 1, parte 1 è istituito per memoria il capitolo 1.2.1.1.4595 "Fondo interno da ripartire al personale regionale per la progettazione di opere e lavori".
L’assunzione degli impegni sul capitolo 1.2.1.1.4595 è subordinata a corrispondenti accertamenti sul capitolo di entrata 3.5.4594.
24. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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