LEGGE REGIONALE 18 dicembre 2001 , N. 27

Legge finanziaria 2002

(BURL n. 51, 2º suppl. ord. del 19 Dicembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-12-18;27

Art. 1.
Determinazione di aliquote di tributi di competenza regionale, rifinanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa.
1. Ai sensi dell’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" , come modificato dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133" , a decorrere dall’anno 2002, l’addizionale regionale all’IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, di cui all’articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote previste per scaglioni di reddito:

a)

fino a € 10.329,14
1,2%
b)
oltre € 10.329,14
fino a € 15.493,71
1,2%
c)
oltre € 15.493,71
fino a € 30.987,41
1,3%
d)
oltre € 30.987,41
fino a € 69.721,68
1,4%
e)
oltre € 69.721,68

1,4%

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a € 10.329,14, continua ad applicarsi l’aliquota dello 0,90 per cento.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito, di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazioni degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del D.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della corrispondente imposta erariale.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo continuano ad osservarsi le disposizioni contenute nell’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni.
5. [A decorrere dall’anno 2002, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, l’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli, l’aliquota del 5,75 per cento.](1)
6. Per l’anno 2002, per i soggetti classificati dai seguenti codici di attività, desunti dalla classificazione delle attività economiche ISTAT, 63.30.1 (Attività delle agenzie di viaggi e turismo – compresi i tour operators) e 63.30.2 (Attività delle guide e degli accompagnatori turistici), l’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, l’aliquota del 3,25 per cento.
9. Per le modalità di applicazione, i termini di versamento e quant’altro inerente alla gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo n. 446/97 e della legge regionale 21 marzo 2000, n. 12 "Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale" .
11. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34“Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali”(3), relativo alle tasse sulle concessioni regionali, le parole “e di cui al Titolo III, Turismo e Industria Alberghiera, numero d"ordine 23” sono soppresse.
12. I versamenti relativi ai tributi richiamati al comma 11, i cui presupposti di imposizione si verifichino anteriormente all’1 gennaio 2002 sono comunque dovuti e vanno effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze prescritte dalla normativa in materia. (4)
13. Per il triennio 2002/2004 sono autorizzate le spese di cui alla allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 3, lettera b), della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni.
14. Le quote a carico dell’esercizio 2002 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
15. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale n. 34/78 , come da specifica indicazione contenuta nell’allegata tabella A.
16. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2003 e 2004, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2002/2004.
17. Sono autorizzate per il triennio 2002/2004 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 34/78 .
18. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 3, lettera d), della legge regionale n. 34/78 .
Art. 2.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2002.


Tabelle allegate omesse.
NOTE:
1. La Corte costituzionale con sentenza n. 177/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 10 dicembre 1998, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 dicembre 2018, n.17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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