LEGGE REGIONALE 5 agosto 2002 , N. 17

Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 32, 2° suppl. ord. del 09 Agosto 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-08-05;17

Art. 1.
Residui attivi e passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2001, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2001. Le differenze tra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2001 e l’ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, sono indicate a livello di UPB nell’allegato "A".
Art. 2.
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2002.
1. Il Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2002 viene determinato in € 902.630.967,59 in conformità con quanto disposto dall’articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del "Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2001" ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto regionale.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 la voce "Fondo iniziale di cassa" è determinata in € 902.630.967,59.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 5.0.4.0.1.301 "Fondo di riserva di cassa" è incrementata di € 902.630.967,59.
Art. 3.
Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2001.
1. Il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2001 è determinato in € 1.004.936.949,90. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l’anno 2001 di € 2.808.862.045,27 di cui alla lettera h) dell’articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2001 aumentato di € 0,96 in seguito a rettifiche derivanti dalla conversione in euro dei dati finanziari e l’avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per complessivi € 3.813.798.996,13 in conseguenza delle seguenti operazioni:
a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di € 3.381.744.425,24 con i decreti del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito n. 801 del 23 gennaio 2002, 2067 del 18 febbraio 2002, 3557 dell’1 marzo 2002, 5295 del 21 marzo 2002, 5531 del 25 marzo 2002, 7545 del 2 maggio 2002 e 9061 del 23 maggio 2002, allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5;
b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, ai sensi dell’articolo 70 bis, della legge regionale n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di € 399.823.074,96 con il decreto del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito n. 9061 del 23 maggio 2002, allegato 6;
c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, ai sensi dell’articolo 71, comma 4, della legge regionale n. 34/78 e sue successive modificazioni ed integrazioni, di spese per un importo complessivo di € 32.231.495,93 con il decreto del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito n. 9061 del 23 maggio 2002, allegato 7.
2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo per l’esercizio finanziario 2001 pari a € 1.004.936.949,90 i mutui previsti dall’articolo 1, comma 6, della l.r. 27 dicembre 2001 n. 29 per finanziare il disavanzo di bilancio sono rideterminati per l’anno 2002 in € 1.914.934.006,10.
3. L’ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell’art. 1, comma 8, della l.r. 29/01, sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 5,75% e non potrà decorrere da data anteriore al 1º luglio 2002.
4. Gli oneri di ammortamento per il 2002, 2003 e 2004 valutati in 100.396,00 euro all’anno per ogni milione di euro di prestito contratto, trovano capienza negli stanziamenti dell’UPB 5.0.4.0.2.200 per quanto riguarda la quota interessi e dell’UPB 5.0.4.0.6.207 per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.
5. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 5.1.21, la cui descrizione è così modificata, "Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d’indebitamento" è ridotta di € 79.622.538,19;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 "Saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio precedente" è incrementata di € 1.004.936.949,90;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 "Saldo finanziario negativo presunto dell’esercizio precedente" è ridotta di € 1.084.559.488,09;
- la dotazione finanziaria di cassa dell’UPB 5.0.4.0.1.301 "Fondo di riserva di cassa" è ridotta di € 79.622.538,19.
Art. 4.
Reiscrizioni di economie vincolate.
1. In relazione all’utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2002 della somma di € 7.255.546,62, corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l’iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con decreto del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito n. 9061 del 23 maggio 2002, si è provveduto a reiscrivere sul bilancio per l’esercizio finanziario 2002 il "Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità" di cui all’UPB 5.0.4.0.4.308 "Fondo per il finanziamento di spese in annualità" integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l’esercizio finanziario 2002, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 "Quote di economie dell’esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (articolo 50, legge regionale 34/78 e successive modificazioni)" è ridotta di € 7.255.546,62;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
- la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 5.0.4.0.4.308 "Fondo per il finanziamento di spese in annualità" è ridotta di € 7.255.546,62.
Art. 5.
Rideterminazione delle spese in annualità.
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 24 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’anno 2002, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla Tabella 4.
2. Le maggiori risorse in capitale di competenza e di cassa resesi disponibili di cui al precedente comma sono pari a € 1.104.199,26 per il 2002.
Art. 6.
Disposizioni finanziarie.
1. In relazione all’accertamento e riscossione dell’addizionale all’imposta di consumo sul gas metano di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) della legge 14 giugno 1990, n. 158 "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e delle altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni", è autorizzato, per l’anno 2002, lo stanziamento di € 17.209.644,84.
2. In relazione al maggior gettito dell’accisa erariale sulle benzine per autotrazione conseguente all’incremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe di cui alla legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 "Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine" è autorizzato, per l’anno 2002, lo stanziamento di € 21.750.694,12.
3. La previsione di entrata per la quota regionale dell’accisa erariale sulla benzina per autotrazione è ridotta per l’anno 2002, di € 38.960.338,96.
4. In relazione al recupero delle somme inizialmente insolute per il mancato versamento degli intermediari della riscossione della tassa automobilistica e da restituire al tesoriere perché già acquisite al bilancio regionale, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale è autorizzato, per l’anno 2002, lo stanziamento di € 2.100.000,00.
5. Per la vendita di spazi pubblicitari sul periodico "Lombardia Verde" sono autorizzati, per l’anno 2002, gli stanziamenti delle somme di € 41.729,73 e € 892,65, quali importi, rispettivamente, dei contratti stipulati ed I.V.A. a credito della Regione per rimborso dell’erario.
6. È autorizzato per l’anno 2002 lo stanziamento di entrata di € 3.119.917,96, in relazione all’avvenuta approvazione da parte del Consiglio regionale della deliberazione n. 533 del 18 giugno 2002 che ha determinato in L. 6.041.003.546 (€ 3.119.917,96) l’avanzo della gestione finanziaria per l’esercizio finanziario 2001.
7. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 28-septies della l.r. 34/78, sono rideterminate, per gli anni 2002/2004, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l’importo a fianco di ciascuna indicato:

INIZIATIVA
2002
2003
2004
Anziani
–33.232,92
+325.441,88
0,00
Beni culturali
–44.993,00
+398.101,54
0,00
Accoglienza
0,00
+32.817,30
0,00
Viabilità primaria
–197.419,24
–421.667,35
0,00
Montagna
–46.172,09
–41.623,90
0,00
Rifiuti
+8.328,21
+46.545,34
0,00
Periferie urbane
–169.007,66
–42.251,94
0,00
Riqualificazione urbane
0,00
–223.598,88
0,00
Territorio montano
–4.544,75
–119.295,05
0,00
Viabilità minore
–40.866,42
+56.247,92
0,00
Mini alloggi
–469,28
+249.631,71
0,00
Energia
0,00
+66.480,85
0,00
Edilizia scolastica
0,00
+27.219,11
0,00
Parcheggi
0,00
–110.547,80
0,00
TOTALE €
–528.377,15
+243.500,73
0,00

8. In relazione alle assegnazioni della Fondazione Cariplo sono autorizzate per l’anno 2002 le previsioni delle relative entrate e connesse spese per le seguenti iniziative ad esse destinate:

Sperimentazione di un sistema di remunerazione per le R.S.A. basato sui rugs
180.759,91
Formazione di operatori della comunicazione istituzionale new media
516.456,90
Valutazione e sviluppo della rete lombarda per la malattia di Alzheimer
258.228,45
Una soluzione abitativa per il raggiungimento dell’autonomia da parte dei soggetti svantaggiati ex tossicodipendenti in affidamento sociale
51.645,69
Housing sociale per le famiglie con difficoltà abitative
258.228,45
Digitalizzazione dei periodici storici lombardi
154.937,07
Le istituzioni religiose del territorio lombardo Sec. XIV-XX
77.468,53
Circuito lirico lombardo
258.228,45
Dieci grandi foreste per la pianura
516.456,90

9. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale i finanziamenti di cui al comma 8 non siano stati impegnati completamente, le somme stanziate e non impegnate possono essere reiscritte alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, nei limiti delle scadenze poste per l’utilizzo dei fondi, applicando le disposizioni e le procedure previste dall’articolo 50 della legge regionale 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. In relazione all’approvazione definitiva con d.g.r. n. 7/3389 del 9 febbraio 2001 dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente e Energia, sottoscritto il 2 febbraio 2001 dal Ministero dell’Ambiente, Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e dalla Regione Lombardia, per interventi finalizzati al teleriscaldamento è autorizzata la spesa di € 5.164.568,99 per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
11. Per le spese di cui al comma 10, relativamente all’anno 2003, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della l.r. 34/78 .
12. In relazione al contributo messo a disposizione dal Comune di Belgioioso per il finanziamento delle opere di ristrutturazione della Chiesa S. Maria delle Grazie in Belgioioso e dei lavori di recupero, restauro e riedificazione del complesso edilizio dell’ex Chiesa dei Frati, viene autorizzata, per l’anno 2002, l’iscrizione, negli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale, dello stanziamento di € 258.228,45.
13. Nelle more del trasferimento delle risorse dello Stato all’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), di cui alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)", è autorizzata, per l’anno 2002, l’anticipazione regionale delle spese di funzionamento di € 52.000,00.
14. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”(1), dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera b-bis):
“b-bis) promuovere appositi accordi con gli Enti Locali per attivare programmi di azioni coordinate, finalizzati a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, a favorire la cooperazione tra imprese, università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, stimolare la partecipazione delle piccole e medie imprese a progetti di ricerca e innovazioni comunitari, nazionali, regionali sviluppati in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati, a sostenere la capacità di brevettazione delle piccole e medie imprese.”.
15. All'art. 4, della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35“Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”(1), dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma 2-ter:
“2-ter. La regione può concedere contributi agli Enti locali nell"ambito della promozione degli accordi di cui all"articolo 2, comma 1, lettera b-bis).”.
16. Per le finalità di cui ai commi 14 e 15 è autorizzata la spesa in capitale di € 500.000,00 per l’anno 2002, di € 1.000.000,00 per l’anno 2003 e di € 1.500.000,00 per l’anno 2004.
17. Per le spese di cui al comma 16, relativamente agli anni 2003 e 2004, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della l.r. 34/78.
18. Al fine di provvedere al ripristino della sede della Regione in seguito all’evento del 18 aprile 2002, in forza del contratto di assicurazione n. 50/10/427315-30 sottoscritto fra la Regione e la società INA-Assitalia di Milano, oltre la somma di € 2.600.000,00 già anticipata alla Regione Lombardia, sono previsti per l’anno 2002, la spesa e il conseguente introito di € 4.500.000,00.
19. Per l’espletamento delle pratiche arretrate di concessione di invalidità civile, è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di € 595.096,07, quale anticipazione regionale delle risorse finanziarie e di costi per il personale specificamente assegnate con il d.p.c.m. del 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , alla Regione Lombardia ed agli enti locali della regione".
20. Per il pagamento degli oneri derivanti dall’applicazione dell’I.V.A. sui contratti per lo svolgimento dei servizi ferroviari di interesse regionale non coperti nell’esercizio finanziario 2001 è autorizzata, per l’anno 2002, la spesa di € 12.143.460,97.
22. Per le finalità di cui al comma 21, è autorizzata la spesa per l’anno 2003 di € 5.000.000,00.
23. Per le spese di cui al comma 22, relativamente all’anno 2003, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4 della l.r. 34/78 .
25. Per il sostegno finanziario di cui al comma 24 è autorizzata la spesa di € 425.000,00 per l’anno 2002 e di € 105.232,00 per l’anno 2003.
26. Per le spese di cui al comma 25, la Giunta regionale è autorizzata per gli esercizi successivi al 2002, nei limiti delle quote annue determinate con legge di bilancio, a dar corso all’espletamento delle procedure e degli adempimenti previsti dagli interventi previsti da programmi pluriennali di spesa, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 34/78 .
28. Per la costituzione del fondo di cui al comma 27 è autorizzata per l’anno 2002 la spesa di € 2.840.512,95.
29. In applicazione della d.g.r. 7300 dell’11 dicembre 2001, che approva la transazione con i soggetti conferitori di rifiuti presso l’impianto Petroldragon di Caponago sono autorizzati, per l’anno 2002, l’introito e la connessa spesa finalizzata ad opere di riqualificazione e ripristino ambientale dei siti contaminati, nonché per le spese legali a carico della Regione, di € 692.092,54, al netto del fondo vincolato costituito a garanzia di eventuali pretese vantate da terzi.
30. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale i finanziamenti di cui al comma 29 non siano stati impegnati completamente, le somme stanziate e non impegnate possono essere reiscritte alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo, nei limiti delle scadenze poste per l’utilizzo dei fondi, applicando le disposizioni e le procedure previste dall’articolo 50 della legge regionale 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
31. La Regione procede al recupero delle spese legali già sostenute per l’introduzione dei giudizi contro i conferitori dei rifiuti e per l’attività stragiudiziale volta a favorire il perfezionamento dell’accordo intervenuto.
32. La Giunta Regionale è autorizzata ad assegnare alla Fondazione Lombardia Film Commission, cui la regione partecipa quale socio fondatore, ai sensi della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 "Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l’adesione e la partecipazione della regione ad associazioni, fondazioni e comitati" , la somma una tantum di € 310.000,00 per le spese relative alle attività connesse al raggiungimento degli scopi statutari.
33. I maggiori oneri derivanti dal presente articolo sono di € 19.396.475,79 di competenza e di cassa per il 2002 di cui € 10.363.016,70 di parte corrente e € 9.033.459,09 in capitale, di € 105.232,00 e di € 10.921.068,26 di competenza per il 2003 rispettivamente di parte corrente ed in capitale e di € 1.500.000,00 di competenza per il 2004 in conto capitale.
34. Ai maggiori oneri di competenza e di cassa per l’anno 2002 di € 10.363.016,70 di parte corrente si provvede per pari importo mediante le risorse resesi disponibili al successivo articolo 8, comma 1 (tabella 1), e di € 9.033.459,09, in capitale, si provvede per pari importo mediante le risorse resesi disponibili all’articolo 8, comma 1 (tabella 1).
35. Ai maggiori oneri di competenza per l’anno 2003 di € 105.232,00 di parte corrente e di € 10.921.068,26 in conto capitale si provvede per pari importo mediante le risorse resesi disponibili di cui al successivo articolo 8, comma 1 (tabella 1).
36. Ai maggiori oneri di competenza per l’anno 2004 di € 1.500.000,00 in conto capitale si provvede per pari importo con le risorse resesi disponibili di cui al successivo articolo 8, comma 1 (tabella 1).
37. In relazione alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:
Al titolo 1, categoria 1 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 1.1.1 "Imposte" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 17.209.644,84.
Al titolo 1, categoria 2 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 1.2.4 "Accisa erariale sulla benzina" è ridotta, per l’esercizio finanziario 2002, di € 17.209.644,84.
Al titolo 2, categoria 1 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.1.160 "Trasferimenti da altri soggetti" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 4.289.817,54.
Al titolo 3, categoria 3 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.3.9 "Proventi derivanti da servizi regionali" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 41.729,73.
Al titolo 3, categoria 4 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.4.10 "Introiti diversi" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 3.119.917,96.
Al titolo 3, categoria 4 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 3.4.12 "Altri rimborsi e recuperi" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 892,65.
Al titolo 4, categoria 2 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa e la dotazione finanziaria di competenza, dell’UPB 4.2.18 "Rimborso da Regioni, Province e Comuni per interventi in capitale", è ridotta di € 528.377,15, per l’esercizio finanziario 2002 ed incrementata solo per la competenza di € 243.500,73 per l’esercizio 2003.
Al titolo 4, categoria 3 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 4.3.149 "Trasferimenti da altri soggetti" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 5.532.913,80.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:
Alla funzione obiettivo 1.1.6 "Politica innovativa delle risorse organizzative ed umane", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 1.1.6.1.3.6 "Razionalizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Regione" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 4.500.000,00.
Alla funzione obiettivo 2.3.10 "Crescita di competitività del sistema delle imprese", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2002 e le dotazioni di competenza per gli esercizi finanziari 2003 e 2004, dell’UPB 2.3.10.4.3.51 "Incremento dell’innovazione aziendale e diffusione della ricerca" sono incrementate, rispettivamente di € 500.000,00, € 1.000.000,00 ed € 1.500.000,00.
Alla funzione obiettivo 2.3.4 "Agricoltura", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 2.3.4.6.3.39 "Protezione, sviluppo e gestione del territorio, del paesaggio rurale e delle superfici forestali" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 516.456,90.
Alla funzione obiettivo 2.4.1 "Beni e attività culturali", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 2.4.1.1.2.54 "Programmazione e sostegno di attività culturali: promozione educativa e comunicazione, promozione e diffusione dello spettacolo, valorizzazione dei beni culturali e delle identità locali, formazione e aggiornamento degli operatori" è incrementata, l’esercizio finanziario 2002, di € 568.228,45.
Alla funzione obiettivo 2.4.1 "Beni e attività culturali", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 2.4.1.4.2.59 "Sviluppo e qualificazione dei sistemi bibliotecari, museali e di altri servizi culturali; tutela e documentazione dei beni culturali; riordino normativo, definizione di indirizzi e linee guida in attuazione della l.r. 1/2000" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 232.405,60.
Alla funzione obiettivo 3.6.4 "Sistema integrato dei servizi e degli interventi volto a contrastare l’esclusione sociale", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 3.6.4.2.2.95 "Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all’emarginazione" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 51.645,69.
Alla funzione obiettivo 3.6.4 "Sistema integrato dei servizi e degli interventi volto a contrastare l’esclusione sociale", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 3.6.4.2.3.96 "Sostegno alle iniziative per far fronte al disagio e all’emarginazione" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 258.228,45.
Alla funzione obiettivo 3.6.5 "Ridefinizione del sistema delle cure continuative a sostegno delle situazioni di fragilità", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 3.6.5.1.2.97 "Sistema dei servizi e degli interventi integrati per anziani e disabili" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 1.550.541,33.
Alla funzione obiettivo 4.10.3 "Valorizzazione del territorio e difesa dai rischi idraulico e idrogeologico", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 4.10.3.3.2.292 "Pianificazione e programmazione pluriennale degli interventi di difesa del suolo (opere idrauliche e consolidamento dei versanti) e riorganizzazione delle modalità operative" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 52.000,00.
Alla funzione obiettivo 4.11.1 "Un sistema integrato per l’edilizia residenziale sociale", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 4.11.1.1.3.117 "Realizzazione di un sistema integrato domanda/offerta" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 2.840.512,95.
Alla funzione obiettivo 4.10.4 "Valorizzazione e riqualificazione territoriale", spesa in capitale, è istituita l’UPB 4.10.4.3.3.323 "Sicurezza nei cantieri edili" con la dotazione finanziaria di competenza e cassa, per l’esercizio finanziario 2002, di € 258.228,45.
Alla funzione obiettivo 4.8.2 "Riforma del Trasporto Pubblico Regionale", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 4.8.2.1.2.120 "Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 12.143.460,97.
Alla funzione obiettivo 4.8.2 "Riforma del Trasporto Pubblico Regionale", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 4.8.2.3.3.124 "Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2003, di € 5.000.000,00.
Alla funzione obiettivo 4.8.2 "Riforma del Trasporto Pubblico Regionale", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa per l’esercizio finanziario 2002 e la dotazione finanziaria di competenza per l’anno 2003 dell’UPB 4.8.2.3.2.123 "Completamento della riforma del Trasporto Pubblico Locale" sono incrementate, rispettivamente, di € 425.000,00 e di € 105.232,00.
Alla funzione obiettivo 4.9.1 "Politica energetica regionale", spesa in capitale, la dotazione finanziaria di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2002 e la dotazione di competenza per l’esercizio finanziario 2003, dell’UPB 4.9.1.1.3.138 "Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l’utilizzo delle fonti rinnovabili" sono incrementate, di € 5.164.568,99 per entrambi gli anni.
Alla funzione obiettivo 4.9.2 "Recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree contaminate", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 4.9.2.4.2.144 "Bonifica delle aree inquinate, pianificazione e programmazione degli interventi di bonifica sul territorio lombardo e individuazione del grado di rischio ambientale e per la salute umana" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 692.092,54.
Alla funzione obiettivo 5.0.2 "Risorse operative", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e cassa dell’UPB 5.0.2.0.1.193 "Spese per la gestione finanziaria della Regione" è incrementata, per l’esercizio finanziario 2002, di € 2.100.000,00.
Art. 7.
Disposizioni non finanziarie.
1. Il comma 7, dell'articolo 49 della l.r. 34/78(5)è sostituito dal seguente:
“7. Le variazioni occorrenti per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, dell'Unione Europea o di altri soggetti con vincolo di destinazione specifica, nonché l'iscrizione delle relative spese quando l'impiego di queste sia tassativamente regolato da leggi statali o regionali, o quando esse siano destinate al finanziamento di progetti od interventi determinati dal soggetto che le assegna, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale e comunicate entro dieci giorni al Consiglio. Tali deliberazioni possono essere adottate anche durante l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria del bilancio ai sensi degli articolo 46 e 47.”.
2. La rubrica dell'articolo 50 della l.r. 34/78(5) e il comma 2 dello stesso articolo sono sostituiti dai seguenti:
-“Gestione dei fondi statali, della UE e di altri soggetti assegnati alla Regione”

-“2. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione, non sia possibile impegnare in tutto o in parte le spese finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 49, comma 7, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo; allo stesso modo possono essere reiscritte anche le economie realizzatesi sulla gestione dei residui passivi.”
.
3. I commi 22 e 23 dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente programmatico”(6) sono sostituiti dai seguenti:
“22. In relazione a quanto disposto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del Servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del Bilancio per l'esercizio finanziario 2002 di € 11.557.417.095,77 di cui:
1) € 11.487.695.414,39 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 229 e 87;
2) € 69.721.681,38 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 21 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257,258,259,260 e 243.”

“23. Tra le seguenti UPB 256,257,258, 259 e 87 sono autorizzate per l'esercizio 2002 variazioni compensative ai sensi dell'art 49, secondo comma della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.”
.
4. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia entro gli stessi termini, a variare gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio relativi all’attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
5. Alla legge regionale 31 dicembre 1976, n. 54 (Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali)(7)è apportata la seguente modifica:
Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 54 del 31 dicembre 1976è sostituito dal seguente:
“1. Per il finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali, in misura pari al 2% del complessivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale di cui alle ll.rr. 25 novembre 1973, nn. 48 e 49 e successive modificazioni”.
10. All’articolo 1, della l.r. 29/2001(12), dopo il comma 8 sono aggiunti i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies:
“8-bis. Ai sensi dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002" le condizioni di rifinanziamento dovranno consentire una riduzione del valore finanziario delle passività totali al netto delle commissioni di collocamento e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni.

8-ter. La riduzione del valore finanziario delle passività di cui al comma precedente deve sussistere anche tenendo conto degli eventuali oneri relativi all’estinzione anticipata dei mutui in essere.

8-quater. Il rimborso dei mutui di cui ai commi precedenti viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, anche delle somme occorrenti per gli eventuali oneri accessori legati alla loro estinzione anticipata.

8-quinquies. Nel caso l'estinzione anticipata sia relativa a mutui assistiti da fondi provenienti dallo Stato, la Regione è autorizzata a far fronte sia agli oneri di cui al comma precedente, sia agli oneri relativi all’emissione obbligazionaria, utilizzando i fondi medesimi.”
.
12. Alla legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito delle imprese artigiane)(14) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo:
“Art. 2 bis
1. La Regione favorisce e promuove altresì l'attuazione di interventi volti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese in crisi.”
;
b) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente articolo:
“Art. 3 bis
1. Sono destinatari degli interventi di cui all’art. 2 bis:
a) le imprese familiari singole o associate;
b) le imprese artigiane singole o associate;
c) le imprese minori singole o associate di cui alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);
d) le forme associative tra imprese artigiane, consorzi e società consortili (iscritte alla sezione separata dell’albo delle imprese artigiane), nonché i consorzi e le società consortili miste tra imprese artigiane, imprese industriali e di servizi costituiti ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996;
e) le associazioni temporanee di scopo di cui all’articolo 10 del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358.”
.
13. Alla legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 3 le parole “nella misura dell’ultima indennità mensile di funzione lorda percepita per ogni anno di mandato fino ad un massimo di dieci, anche non continuativi” sono sostituite dalle parole “nella misura dell’ultima indennità annuale di funzione lorda percepita per ogni legislatura; nel caso di frazione della medesima il conteggio è determinato proporzionalmente.”;
b) il comma 2 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
“2. L’ammontare dell’assegno è adeguato in base all’aggiornamento dell’indennità di funzione spettante ai Consiglieri regionali.”;
c) al comma 1 dell’articolo 8 le parole “25 per cento” sono sostituite dalle parole “10 per cento”;
d) al comma 4 dell’articolo 8 dopo le parole “entro 60 giorni dalla assunzione del mandato consiliare” sono aggiunte le parole “, ovvero dall’entrata in vigore di modifiche apportate alla quota aggiuntiva della trattenuta provvedendo al versamento delle mensilità interessate” e, dopo le parole “alla data di assunzione della carica di consigliere” sono aggiunte le parole “o di entrata in vigore di modifiche alla quota aggiuntiva della trattenuta.”;
e) al comma 2 dell’articolo 10 sono soppresse le parole “escluso in ogni caso il ricalcolo dell’assegno a seguito di successive variazioni della indennità di funzione”.
17. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell’attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.
Art. 8.
Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e accantonamenti a fondi speciali.
1. Sono autorizzate per il triennio 2002/2004 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i capitoli di cui all’allegata tabella n. 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" sono autorizzate le variazioni allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2002 come da allegata tabella n. 2.
3. All’onere di cui al comma 2, pari a € 23.367.093,71 di competenza e di € 22.575.850,79 di cassa, per l’esercizio finanziario 2002 di cui € 791.242,92 di competenza di parte corrente e € 22.575.850,79 di competenza e cassa in conto capitale si provvede per pari importo con le corrispondenti risorse resesi disponibili al comma 1.
4. Le maggiori risorse di parte corrente di cui al comma 2 sono pari a € 288.038,26 di cassa per il 2002, a € 110.032,00 di competenza per il 2003 e a € 21.168,84 di competenza per il 2004 . Le maggiori risorse in conto capitale di competenza per il 2003 sono pari a € 4.890.000,00.
5. Per il triennio 2002/2004 è autorizzata la spesa complessiva, relativa agli interventi di cui alla tabella n. 3, di € 463.868.089,47, di cui € 92.527.454,76 per il 2002, € 134.671.495,99 per il 2003 e € 236.669.138,72 per il 2004. Le autorizzazioni di parte corrente sono di € 4.692.923,29 per il 2002 di competenza e di cassa, di € 150.000,00 per il 2003 e di € 166.368,84 per il 2004; le autorizzazioni in conto capitale sono di € 87.834.531,47 per il 2002 di competenza e di cassa, di € 134.521.495,99 per il 2003 e € 236.502.769,88 per il 2004.
6. Alla copertura dell’onere complessivo di € 92.527.454,76 per competenza e cassa delle spese autorizzate per il 2002 di cui € 4.692.923,29 di parte corrente e € 87.834.531,47 in capitale, si provvede per la parte corrente per € 288.038,26 di cassa con le risorse di cui al precedente comma 4 e per € 4.692.923,29 di competenza e € 4.404.885,03 di cassa con le risorse resesi disponibili di cui al comma 1 e per la parte in capitale con le risorse resesi disponibili di competenza e di cassa di pari importo di cui al precedente comma 1.
7. Con le rimanenti risorse in conto capitale conseguenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, pari a € 85.825.834,69 e con le risorse resesi disponibili di cui al precedente art. 5, comma 2 di € 1.104.199,26 per complessivi € 86.930.033,95 si provvede alla riduzione dei mutui per la copertura del disavanzo di esercizio previsto all’UPB 5.1.21 "Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d’indebitamento" dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2002.
8. Alle maggiori spese in conto capitale previste per l’anno 2003, di cui al comma 5 di € 134.521.495,99 si provvede per € 42.841.591,12 con le risorse disponibili conseguenti alle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, per € 4.890.000,00 con le risorse resesi disponibili di cui al comma 4 e per € 86.789.904,87 con l’assunzione di mutui e conseguentemente la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 5.1.21 "Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d’indebitamento" è incrementata per pari importo nel 2003.
9. Alle maggiori spese di parte corrente di € 150.000,00 per il 2003 di cui al comma 5 si provvede per € 39.968,00 con le rimanenti risorse resesi disponibili per lo stesso anno di cui alla tabella 1 e per € 110.032,00 con le corrispondenti risorse resesi disponibili di cui alla tabella 2.
10. Alle maggiori spese in conto capitale previste per l’anno 2004, di cui al comma 5 di € 236.502.769,88 si provvede per € 14.000.000,00 con le risorse disponibili di cui al comma 1 e per € 222.502.769,88 si provvede con l’assunzione di mutui e conseguentemente la dotazione finanziaria di competenza dell’UPB 5.1.21 "Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d’indebitamento" è incrementata per pari importo nel 2004.
11. Alle maggiori spese di parte corrente previste per l’anno 2004, di cui al comm a 5, pari a € 166.368,84 per l’anno 2004, si provvede per € 145.200,00 con le risorse resesi disponibili di cui alla tabella 1 e per € 21.168,84 con le risorse resesi disponibili di cui alla tabella 2.
12. La contrazione dei mutui di cui ai commi 8 e 10 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2003 e 2004 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 44 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. Agli oneri di ammortamento per gli anni 2003 e 2004, si provvede con gli stanziamenti delle UPB 5.0.4.0.2.200 "Quota interessi per ammortamento mutui, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari" e 5.0.4.0.6.207 "Quota capitale ammortamento mutui" del bilancio degli esercizi finanziari 2003 e 2004.
14. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della legge regionale 34/78 , come da specifica indicazione di cui alla tabella 3.
15. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, nelle misure indicate nell’allegata tabella 3.
Art. 9.
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.


Allegati omessi.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2001, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 31 dicembre 1976, n. 54, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
12. Si rinvia alla l.r. 27 dicembre 2001, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 16 dicembre 1996, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
15. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1995, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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