Legge Regionale 19 aprile 2022 , n. 7

Interventi per la valorizzazione delle imprese di intrattenimento da ballo e istituzione del riconoscimento 'Locale da ballo storico'

(BURL n. 16, suppl. del 21 Aprile 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-19;7

Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, anche in attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera i), dello Statuto d'autonomia, riconosce e valorizza il ruolo sociale, aggregativo, turistico e culturale svolto dalle imprese di intrattenimento da ballo operanti sul territorio regionale e promuove, anche attraverso le misure di cui all'articolo 4, interventi finalizzati:
a) alla promozione e diffusione della cultura del divertimento sicuro e della legalità;
b) a promuovere la formazione del personale che opera nel settore dell'intrattenimento da ballo, nel rispetto delle competenze del legislatore statale in materia;
c) a favorire l'ammodernamento degli impianti, degli arredi, nonché della dotazione tecnologica dei locali, anche nell'ottica di garantire alti livelli di sicurezza per i clienti;
d) ad accrescere l'attrattività del territorio lombardo nel settore turistico.
2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, istituisce in favore delle imprese di intrattenimento da ballo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, il riconoscimento 'Locale da ballo storico'.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) locale: l'immobile adibito da un'impresa allo svolgimento di attività di intrattenimenti danzanti, anche con musica dal vivo, con una capienza minima di duecento persone;
b) impresa di intrattenimento da ballo: l'impresa che esercita le attività di cui alla lettera a) e in possesso dei titoli legittimanti per intrattenimenti danzanti di cui agli articoli 68, primo comma, e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Art. 3
(Istituzione del riconoscimento 'Locale da ballo storico')
1. È istituito il riconoscimento 'Locale da ballo storico', da conferirsi alle imprese di intrattenimento da ballo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), aventi sede operativa nel territorio della Regione, che rappresentano una testimonianza storica e di tradizione per il territorio lombardo, anche per il loro riconosciuto valore nel settore turistico, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), in modo continuativo da almeno venticinque anni;
b) gestione di un locale, adibito continuativamente per almeno venticinque anni alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore delle imprese dell'intrattenimento da ballo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1:
a) stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento del riconoscimento di cui al presente articolo e per l'eventuale decadenza dal riconoscimento stesso;
b) istituisce l'elenco regionale delle imprese di intrattenimento da ballo storiche e definisce criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento.
Art. 4
(Misure di sostegno)
1. La Regione promuove interventi a favore delle imprese di intrattenimento da ballo diretti a:
a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione e il rilancio occupazionale, nonché l'inserimento lavorativo dei giovani;
b) rafforzare le condizioni di sicurezza nei locali, anche attraverso la predisposizione di impianti di illuminazione e di videosorveglianza sia all'esterno dei locali sia nei parcheggi, nonché a sostenere l'organizzazione di servizi di navetta, promuovendo altresì la stipula di convenzioni per l'utilizzo del servizio taxi, al fine di favorire gli spostamenti degli avventori dai locali in condizioni di sicurezza;
c) promuovere la collaborazione con le scuole, gli enti locali e le associazioni del territorio ai fini della diffusione della cultura del divertimento nel rispetto della legalità e in condizioni di sicurezza;
d) sostenere interventi e ristrutturazione degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, finalizzati a garantire livelli maggiori di sicurezza, a conseguire l'efficientamento energetico e a ridurre l'inquinamento acustico;
e) promuovere misure regionali in materia di formazione del personale attuate nel rispetto delle competenze del legislatore statale in materia;
f) promuovere il consumo consapevole di alcolici mediante l'installazione di distributori di alcol test a prezzi contenuti.
2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, riconoscendo priorità ai progetti realizzati in collaborazione tra più imprese:
a) concede contributi anche a fondo perduto;
b) prevede specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
d) promuove accordi con i comuni, sentite le associazioni di categoria del settore delle imprese di intrattenimento da ballo, per la riduzione di imposte, tributi o tariffe comunali;
e) promuove nei circuiti turistici l'elenco delle imprese d'intrattenimento da ballo di cui alla presente legge suddivise per aree territoriali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati criteri e modalità per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, nel rispetto della disciplina statale in materia, applicando, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) relativamente agli adempimenti correlati alla qualificazione di tali misure come aiuti di Stato.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Per le misure di sostegno di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della presente legge sono previste spese di natura corrente per euro 300.000,00 in ciascun anno del triennio 2022-2024, cui si provvede tramite incremento per ciascun anno del triennio 2022-2024 di euro 300.000,00 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
2. Per le misure di sostegno di cui all'articolo 4, comma 1 , lettere b) e d), della presente legge sono previste spese in conto capitale per euro 200.000,00 in ciascun anno del triennio 2022-2024, cui si provvede tramite incremento per ciascun anno del triennio 2022-2024 di euro 200.000,00 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
3. A partire dagli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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