Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Legge Regionale
19 aprile 2022
, n. 7
Interventi per la valorizzazione delle imprese di intrattenimento da ballo e istituzione del riconoscimento 'Locale da ballo storico'
(BURL n. 16, suppl. del 21 Aprile 2022 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-04-19;7
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione, anche in attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera i), dello Statuto d'autonomia, riconosce e valorizza il ruolo sociale, aggregativo, turistico e culturale svolto dalle imprese di intrattenimento da ballo operanti sul territorio regionale e promuove, anche attraverso le misure di cui all'articolo 4, interventi finalizzati:
b) a promuovere la formazione del personale che opera nel settore dell'intrattenimento da ballo, nel rispetto delle competenze del legislatore statale in materia;
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si definisce:
a) locale: l'immobile adibito da un'impresa allo svolgimento di attività di intrattenimenti danzanti, anche con musica dal vivo, con una capienza minima di duecento persone;
b) impresa di intrattenimento da ballo: l'impresa che esercita le attività di cui alla lettera a) e in possesso dei titoli legittimanti per intrattenimenti danzanti di cui agli articoli 68, primo comma, e 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
Art. 3
(Istituzione del riconoscimento 'Locale da ballo storico')
1. È istituito il riconoscimento 'Locale da ballo storico', da conferirsi alle imprese di intrattenimento da ballo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), aventi sede operativa nel territorio della Regione, che rappresentano una testimonianza storica e di tradizione per il territorio lombardo, anche per il loro riconosciuto valore nel settore turistico, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
2. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria del settore delle imprese dell'intrattenimento da ballo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1:
Art. 4
(Misure di sostegno)
1. La Regione promuove interventi a favore delle imprese di intrattenimento da ballo diretti a:
a) sostenere il passaggio generazionale e la trasmissione di impresa per favorire la continuità della gestione e il rilancio occupazionale, nonché l'inserimento lavorativo dei giovani;
b) rafforzare le condizioni di sicurezza nei locali, anche attraverso la predisposizione di impianti di illuminazione e di videosorveglianza sia all'esterno dei locali sia nei parcheggi, nonché a sostenere l'organizzazione di servizi di navetta, promuovendo altresì la stipula di convenzioni per l'utilizzo del servizio taxi, al fine di favorire gli spostamenti degli avventori dai locali in condizioni di sicurezza;
c) promuovere la collaborazione con le scuole, gli enti locali e le associazioni del territorio ai fini della diffusione della cultura del divertimento nel rispetto della legalità e in condizioni di sicurezza;
d) sostenere interventi e ristrutturazione degli arredi, degli impianti e dei dispositivi tecnologici presenti nei locali, finalizzati a garantire livelli maggiori di sicurezza, a conseguire l'efficientamento energetico e a ridurre l'inquinamento acustico;
2. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, riconoscendo priorità ai progetti realizzati in collaborazione tra più imprese:
b) prevede specifiche agevolazioni per l'accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati criteri e modalità per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, nel rispetto della disciplina statale in materia, applicando, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea) relativamente agli adempimenti correlati alla qualificazione di tali misure come aiuti di Stato.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Per le misure di sostegno di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della presente legge sono previste spese di natura corrente per euro 300.000,00 in ciascun anno del triennio 2022-2024, cui si provvede tramite incremento per ciascun anno del triennio 2022-2024 di euro 300.000,00 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
2. Per le misure di sostegno di cui all'articolo 4, comma 1 , lettere b) e d), della presente legge sono previste spese in conto capitale per euro 200.000,00 in ciascun anno del triennio 2022-2024, cui si provvede tramite incremento per ciascun anno del triennio 2022-2024 di euro 200.000,00 della missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e corrispondente riduzione per gli stessi importi e nei medesimi esercizi finanziari della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia