Legge Regionale 28 dicembre 2022 , n. 31

Istituzione del mese e della giornata regionale dell'anziano

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-28;31

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, riconoscendo l'alto valore sociale dell'anziano, istituisce il mese per la prevenzione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e la giornata regionale dell'anziano.
2. La Giunta regionale o l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuovono, d'intesa con la commissione consiliare competente, iniziative idonee a contrastare i reati ai danni alla popolazione anziana e ad informare i cittadini interessati rispetto al sistema di servizi di assistenza pubblici ed alle possibilità di intervento.
Art. 2
(Mese per la prevenzione e giornata regionale dell'anziano)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1è istituito il mese per la prevenzione e per il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane individuato nel mese di ottobre di ogni anno e la giornata regionale dell'anziano fissata per il giorno 2 dello stesso mese.
Art. 3
(Iniziative di sensibilizzazione)
1. Nel mese di ottobre la Regione promuove iniziative volte alla prevenzione e al contrasto dei reati che colpiscono la popolazione anziana con riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode, di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità), sensibilizzando anche gli enti locali a realizzare attività formative, informative e culturali sul territorio.
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale promuove tutte le iniziative idonee alla celebrazione della giornata dell'anziano.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, stimate in euro 5.000,00 per ciascun anno del biennio 2023-2024, si fa fronte con le risorse stanziate nell'ambito del contributo di funzionamento del Consiglio regionale alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionalì - Titolo 1 'Spese correntì dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Dai rimanenti articoli non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
3. Per gli esercizi successivi al 2024 all'autorizzazione delle spese della presente legge si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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