Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 5

Incorporazione del comune di Albaredo Arnaboldi nel comune di Campospinoso, in provincia di Pavia

(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-11-14;5

Art. 1
(Oggetto)
1. Valutati i risultati del referendum ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), il comune di Albaredo Arnaboldi è incorporato nel comune di Campospinoso, in provincia di Pavia.
Art. 2
(Denominazione)
1. A seguito dell'incorporazione di cui all'articolo 1 e della valutazione dei risultati dei referendum, la denominazione del comune incorporante è Campospinoso Albaredo.
Art. 3
(Rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune incorporante)
1. I rapporti conseguenti al mutamento della circoscrizione comunale del comune di Campospinoso, a seguito dell'incorporazione del comune di Albaredo Arnaboldi, sono regolati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 29/2006.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1. Ai rimborsi delle spese sostenute dai comuni per la consultazione popolare di cui all'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quantificabili entro il limite massimo di euro 3.795,00 nell'anno 2023, si provvede nell'ambito delle risorse appositamente stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione' - programma 07 'Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile' - Titolo I 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
Art. 5
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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