REGOLAMENTO REGIONALE 1 marzo 1977 , N. 2

Regolamento del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e della deliberazione consiliare n. 152 del 13 aprile 1976 (1)

(BURL n. 9, 3º suppl. ord. del 05 Marzo 1977 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1977-03-01;2

Art. 1.
1. Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze si riunisce di norma almeno dieci volte all’anno.
2. Esso è convocato dall’assessore regionale alla sanità che lo presiede mediante invito scritto trasmesso ai suoi componenti almeno dieci giorni prima della data di riunione.
3. Il comitato deve essere riunito se ne fanno motivata richiesta almeno cinque componenti.
4. All’invito si accompagna l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno e l’eventuale materiale inerente agli stessi.
5. Svolge funzioni di segretario nel comitato un funzionario della segreteria di cui al successivo articolo 4, stabilmente assegnato a tale compito.
Art. 2.
1. Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze è organo tecnico-consultivo della regione nelle materie di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685 .
2. Il parere del comitato deve essere sentito:
a) sui piani di intervento di cui all’articolo 92 della stessa legge n. 685/75 ;
b) sulla concessione ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private di singole attività tra quelle attribuite ai centri medici e di assistenza sociale a norma dell’articolo 94 della stessa legge n. 685/75 ;
c) sulle proposte di designazione degli esperti componenti delle sezioni specializzate dei tribunali e delle corti di appello di Milano e di Brescia, a norma dell’articolo 101, 2º comma, della stessa legge n. 685/75 .
3. Il parere del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze deve essere richiesto in ogni altro caso, nelle materie di sua competenza, dal consiglio e dalla giunta regionale.
4. Il comitato può formulare anche d’ufficio pareri e proposte in tali materie, al consiglio e alla giunta regionale: può compiere indagini conoscitive, anche invitando a tal fine alle sue riunioni, ove occorra, i rappresentanti di organizzazioni sociali, sindacali o culturali, funzionari della pubblica amministrazione, operatori sanitari e sociali ed esperti, può compiere ispezioni o disporre la raccolta di dati ed elementi conoscitivi, avvalendosi a tal fine, di intesa con il presidente della giunta regionale o gli assessori competenti, dei servizi della giunta regionale.
5. Per le particolari funzioni, come la rilevazione statisticoepidemiologica della diffusione delle tossicodipendenze, il comitato può avvalersi di esperti non appartenenti ai servizi della giunta regionale.
6. Il comitato può richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione.
Art. 3.
1. Il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze svolge inoltre le seguenti attività:
a) promuove indagini conoscitive sui problemi delle tossicodipendenze, in riferimento alla casistica emergente nell’ambito del territorio regionale;
b) cura, nell’ambito della regione Lombardia, a norma dell’art. 104 della legge n. 685/75 , la raccolta, la valutazione di tutte le informazioni sullo spaccio e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope, sul numero e sulla tipologia dei casi di tossicomanie; sugli interventi medico-sociali preventivi e riabilitativi adottati nei confronti dei soggetti a rischio e dei tossicomani, sulle misure giudiziarie e penali contro la promozione del consumo e il commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
c) predispone programmi, raccoglie ed elabora materiale informativo didattico, cura la promozione e l’espletamento di corsi di preparazione o di aggiornamento sui problemi delle tossicodipendenze destinati agli educatori e agli operatori sociosanitari;
d) promuove il coordinamento delle iniziative assunte dalle provincie, dai comuni e dai consorzi sanitari di zona e da istituzioni o associazioni volontarie per la prevenzione delle tossicodipendenze e per l’assistenza ai tossicomani;
e) propone agli organi regionali competenti gli interventi necessari per la lotta contro la diffusione del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope soprattutto nel settore giovanile della popolazione;
f) collabora e coopera con i comitati di cui all’articolo 85 della legge n. 685/75 .
Art. 4.
1. Per svolgere i suoi compiti il comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze si avvale:
a) di una propria segreteria amministrativa istituita presso l’assessorato regionale alla sanità con personale appartenente al ruolo dei dipendenti regionali o distaccato per comando da provincie, comuni o consorzi;
b) della collaborazione dei servizi psicosociali delle provincie lombarde, dei centri medici e di assistenza sociale istituiti a norma dell’articolo 90 della legge n. 685/75 , dei comuni e dei consorzi sanitari di zona, nonché di altri servizi psicosociali a base volontaristica che validamente operino nel campo delle tossicodipendenze;
c) di gruppi speciali, appositamente costituiti anche con l’apporto di qualificati studiosi, di esperti e di operatori sociosanitari.
Art. 5.
1. La segreteria del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze istituito presso l’assessorato regionale alla sanità, su suggerimento del comitato stesso, cura anche:
a) la raccolta, la conservazione e l’ordinamento del materiale bibliografico e degli strumenti informativi didattici prodotti in Italia ed all’estero sui problemi della prevenzione, riabilitazione e assistenza nel campo delle tossicodipendenze;
b) la distribuzione programmata dal comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze o su richiesta specifica degli enti del materiale più significativo e valido ai servizi psicosociali impegnati nell’azione contro le tossicodipendenze.
Art. 6.
1. Alle spese di funzionamento del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, derivanti dalle attività previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento e relative al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità di missione se dovute ai componenti del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze, nonché agli altri oneri necessari al funzionamento del comitato medesimo con speciale riguardo ai servizi di segreteria e di collaborazione di cui al precedente articolo 4, si provvede con i fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale fra le spese correnti, al capitolo "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese".
NOTE:
1. Per lo scioglimento del comitato regionale di cui al presente regolamento cfr. la deliberazione consiliare del 13 maggio 1982, n. III/679, burl 4 agosto 1982, n. 31. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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