Stampa| Scarica PDF | Scarica RTF
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
REGOLAMENTO REGIONALE
28 febbraio 2005
, N. 2
Disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera h), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 9, 1º suppl. ord. del 01 Marzo 2005 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2005-02-28;2
Capo I
Disposizioni introduttive
Art. 1.
Finalità e oggetto.
1. Il presente regolamento, al fine di favorirne l’effettuazione, individua le tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione e stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la loro esecuzione, ai sensi all’articolo 13 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) e all’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
Art. 2.
Interventi soggetti al presente regolamento.
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 13, comma 2, del D.M. 471/1999 , gli interventi di bonifica e ripristino ambientale senza la preventiva autorizzazione, prevista all’articolo 10 del D.M. 471/1999 , sono ammessi, ad opera dei soggetti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) quando risultano soddisfatti tutti i requisiti indicati dal capo II e secondo le modalità e i criteri specificati dal capo III.
Capo II
Requisiti
Art. 3.
Requisiti amministrativi.
1. Il soggetto che intende procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui al presente regolamento deve trasmettere al comune, alla provincia ed alla Regione, nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro i termini di cui agli articoli 7 e 9 del D.M. 471/1999 , la comunicazione completa, redatta secondo i modelli riportati negli allegati 1 e 2 del presente regolamento.
2. Il soggetto di cui al comma 1 deve altresì comunicare al comune, alla provincia ed alla Regione, nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, entro il termine di cui all’articolo 7, comma 2, del D.M. 471/1999 , gli interventi di messa in sicurezza adottati o in fase di esecuzione, utilizzando il modello riportato nell’allegato 3 del presente regolamento e corredati da idonea documentazione tecnica.
Art. 4.
Requisiti relativi all’area interessata dall’intervento.
1. L’area da sottoporre a bonifica deve essere inclusa nei confini del territorio di un solo comune.
2. Nel caso in cui la contaminazione ricada ad una distanza inferiore a dieci metri dalle sponde o dal piede degli argini dei corsi d’acqua, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 97 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), è acquisito specifico parere da parte dell’amministrazione competente.
Art. 5.
Requisiti relativi alle caratteristiche delle sostanze inquinanti.
1. Gli interventi di bonifica e ripristino possono essere effettuati solo in assenza di pericoli di esplosione ed in ambienti contraddistinti da assenza di apprezzabili valori di esplosività o infiammabilità.
Capo III
Modalità, criteri e procedure degli interventi
Art. 6.
Disposizioni procedurali.
1. Entro trenta giorni dall’evento che ha determinato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili o dalla situazione di pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori limite accettabili della contaminazione dei suoli, o dalla notifica dell’ordinanza di cui all’articolo 8 del D.M. 471/1999 , il soggetto che intende procedere alla bonifica per gli interventi di cui all’articolo 1 è tenuto a trasmettere al comune:
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto il comune può richiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori o impedire l’esecuzione degli stessi, se i lavori non rispettano i criteri stabiliti dal presente regolamento.
Art. 7.
Criteri progettuali.
1. Il progetto presentato deve essere firmato da un professionista abilitato e deve contenere i seguenti documenti:
a) risultati delle analisi chimico-fisiche e di ogni altro tipo, già effettuate sul sito, descrivendo il metodo di campionamento, la localizzazione dei punti e le metodiche analitiche;
b) corografia dell’area di intervento prodotta sulla base topografica tecnica regionale (scala 1:10.000);
g) descrizione dettagliata degli interventi che si intende eseguire per la bonifica e il ripristino ambientale del sito;
h) stima dei quantitativi di terreno destinati a smaltimento o trattamento; se i terreni inquinati fuoriescono dal perimetro del sito, è obbligatorio destinare i terreni a smaltimento o a trattamento in appositi impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 22/1997 ;
Art. 8.
Relazione e dichiarazioni finali.
1. Al termine dei lavori, il responsabile tecnico dei lavori trasmette a Regione, provincia, comune e dipartimento ARPA competenti per territorio una relazione asseverata costituita dai seguenti documenti:
a) dichiarazione di aver rispettato quanto previsto dal progetto trasmesso e successive integrazioni concordate con il comune;
b) dichiarazione di non aver rilevato la presenza di sostanze estranee a quelle indicate nell’allegato 4;
d) relazione sui quantitativi di rifiuti e terreni smaltiti o trattati, riportando l’impianto di conferimento e i costi effettivi;
2. Per effetto di tale dichiarazione e a seguito della comunicazione da parte del dipartimento dell’ARPA competente in merito al rispetto di quanto previsto nella relazione di cui al comma 1, la Regione dispone la cancellazione del sito dall’anagrafe dei siti da bonificare, predisposta ed aggiornata sulla base all’articolo 17 del D.M. 471/1999 .
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 9.
Controlli.
1. Sono fatte salve le attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica, secondo le competenze previste all’articolo 20, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 22/1997 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia