Regolamento Regionale 25 luglio 2011 , n. 4

Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL)

(BURL n. 30, suppl. del 29 Luglio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-07-25;4

Art. 1
Oggetto
1. Il presente re golamento disciplina, in attuazione dell'articolo 97bis, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), l'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario biomedico lombardo, di seguito denominato sistema.
Art. 2
Comitato di indirizzo
1. Il comitato di indirizzo del sistema, costituito con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, è composto:
a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di sanità o da un suo delegato che lo presiede;
b) da sei rappresentanti dei soggetti che aderiscono al sistema;
c) dal dirigente regionale competente per il sistema;
d) dal dirigente regionale competente in materia di servizio bibliotecario nazionale.
2. I sei rappresentanti di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dal dirigente regionale competente per il sistema, previa comparazione, in base alla professionalità e all'esperienza nel settore della biblioteconomia scientifica, delle candidature presentate dai soggetti che aderiscono al sistema, in rapporto di una candidatura per ciascun soggetto.
3. Il comitato di indirizzo:
a) nomina il direttore del sistema individuandolo tra persone di alto profilo tecnico-scientifico e di comprovata esperienza, almeno biennale, nella organizzazione e nel coordinamento di biblioteche biomediche;
b) approva, su proposta del direttore del sistema, sentito il direttore generale del soggetto pubblico individuato quale centro di riferimento regionale, il programma annuale delle attività e ogni altro provvedimento di indirizzo, inclusi quelli relativi allo sviluppo di applicazioni informatiche, in coerenza con gli atti di programmazione regionale;
c) approva, su proposta del direttore del sistema, sentito il direttore generale del soggetto pubblico individuato quale centro di riferimento regionale, il bilancio annuale di previsione, la rendicontazione intermedia e il bilancio consuntivo, che lo stesso direttore del sistema trasmette alla direzione regionale competente in materia di sanità.
4. Il comitato di indirizzo, insediato presso la direzione regionale competente in materia di sanità, si riunisce almeno tre volte l'anno e delibera in presenza di due terzi dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. Non è consentito delegare altra persona a partecipare alle riunioni, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 1, lettera a).
5. Nelle sedute che per gli argomenti trattati richiedano l'apporto di competenze di alta specificità, i componenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) possono essere affiancati da collaboratori esperti che non concorrono al raggiungimento del numero legale e non hanno diritto di voto.
6. Le convocazioni sono effettuate per posta elettronica, a cura della direzione regionale competente in materia di sanità, almeno otto giorni prima delle sedute.
7. La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito.
Art. 3
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico, costituito con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, è composto da:
a) quattro esperti in discipline sanitarie, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due esperti nell'organizzazione e gestione di biblioteche biomediche individuati fra i soggetti aderenti al sistema.
2. Le riunioni del comitato scientifico, convocate dal presidente con almeno quindici giorni di anticipo, si tengono presso la direzione regionale competente in materia di sanità e sono valide con la presenza di cinque componenti. I pareri sono espressi in forma scritta e adottati a maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni è a titolo gratuito.
3. Il comitato scientifico supporta il direttore del sistema nell'impostazione del programma annuale delle attività.
Art. 4
Direttore
1. Il direttore del sistema svolge funzioni di raccordo tra il comitato di indirizzo e il centro di riferimento regionale. Partecipa alle riunioni del comitato di indirizzo, senza concorrere al raggiungimento del numero legale e senza diritto di voto. Svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) propone al comitato di indirizzo il programma annuale delle attività, ogni altro provvedimento di indirizzo, nonché il bilancio annuale di previsione, la rendicontazione intermedia e il bilancio di esercizio;
b) coordina, in qualità di responsabile, l'attuazione dei provvedimenti di indirizzo;
c) stipula i contratti con gli editori;
d) predispone e trasmette alla direzione regionale competente in materia di sanità le relazioni periodiche di cui all'articolo 6, comma 1), lettera n).
2. La sede del direttore del sistema è presso il centro di riferimento regionale che gli assicura gli spazi e le risorse umane e strumentali necessarie.
3. I rapporti fra il direttore del sistema e il centro di riferimento regionale sono regolati tramite convenzione.
Art. 5
Durata in carica
1. Il comitato di indirizzo, il comitato scientifico e il direttore del sistema durano in carica cinque anni rinnovabili per altri cinque anni.
Art. 6
Centro di riferimento regionale (CRR)
1. Il CRR svolge i seguenti compiti:
a) dà attuazione, per quanto di competenza, ai provvedimenti di indirizzo;
b) assicura il mantenimento e l'ampliamento del patrimonio bibliotecario biomedico;
c) gestisce il catalogo collettivo;
d) assicura il funzionamento e lo sviluppo del sistema informativo di supporto ai servizi bibliotecari;
e) valuta le richieste di adesione al sistema e sottopone al comitato di indirizzo gli esiti delle valutazioni;
f) stipula con i soggetti di cui all'articolo 7 convenzioni valide fino alla scadenza della convenzione sottoscritta fra lo stesso CRR e la Regione;
g) gestisce il sito www.sbbl.it e ne implementa le applicazioni;
h) cura l'istruttoria finalizzata alla stipulazione di contratti con gli editori e i fornitori;
i) offre un servizio di supporto ai soggetti aderenti al sistema per la contrattazione con gli editori, al fine di uniformare condizioni contrattuali e tariffe;
j) supporta il direttore del sistema nella redazione del programma annuale delle attività, del bilancio di previsione, della rendicontazione intermedia e del bilancio consuntivo;
k) cura i rapporti e le comunicazioni con i soggetti aderenti al sistema e con gli utenti;
l) promuove la conoscenza del sistema presso l'utenza;
m) svolge le indagini conoscitive e le ricerche necessarie a verificare il livello di soddisfazione degli utenti;
n) collabora con il direttore del sistema alla stesura delle relazioni periodiche da inviare alla direzione regionale competente in materia di sanità.
2. Possono candidarsi a svolgere le funzioni di CRR le aziende ospedaliere pubbliche, le aziende sanitarie locali e le fondazioni IRCCS di diritto pubblico del sistema sanitario regionale che, oltre ad avere documentata esperienza nella promozione e nel coordinamento di progetti in ambito sanitario, dispongono di:
a) una biblioteca biomedica accessibile all'utenza e dotata di un proprio regolamento di funzionamento;
b) infrastrutture telematiche e adeguata strumentazione tecnico-informatica;
c) personale qualificato in rapporto alle funzioni da svolgere;
d) spazi adeguati.
3. Il personale di cui al comma 2), lettera c), può essere integrato con professionalità individuate in accordo con il direttore del sistema.
4. Ogni candidatura a svolgere le funzioni di CRR è corredata della descrizione dei requisiti richiesti e di un progetto operativo.
5. Il CRR è individuato con decreto del dirigente della direzione regionale competente in materia di sanità in base alla comparazione delle candidature presentate.
6. Il patrimonio documentale acquisito dal CRR con fondi erogati dalla Regione è di proprietà della Regione stessa.
7. Il direttore generale del soggetto pubblico individuato quale CRR opera in stretto raccordo con il direttore del sistema.
Art. 7
Soggetti che aderiscono al sistema
1. Possono aderire al sistema i soggetti pubblici e privati che hanno:
a) una biblioteca biomedica dotata di un proprio regolamento di funzionamento;
b) infrastrutture telematiche e adeguata strumentazione tecnico-informatica;
c) personale qualificato;
d) esperienza nella comunicazione e promozione del servizio bibliotecario documentabile attraverso il numero annuale di accessi.
2. Le domande di adesione al sistema sono presentate al CRR secondo modalità definite con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità.
3. I soggetti che aderiscono al sistema:
a) danno attuazione, per quanto di competenza, ai provvedimenti di indirizzo, contribuendo all'ampliamento del patrimonio bibliografico;
b) provvedono alla catalogazione del patrimonio bibliografico secondo criteri uniformi;
c) assicurano una rete adeguata per la consultazione del patrimonio bibliografico e il buon funzionamento dei collegamenti installati;
d) forniscono, all'interno della propria struttura, adeguato supporto alla fruizione dei servizi del sistema;
e) mettono a disposizione del CRR, del comitato di indirizzo e del comitato scientifico, dati e altre informazioni necessari allo svolgimento di indagini conoscitive;
f) garantiscono la consultazione del patrimonio bibliografico a chiunque documenti un interesse di ordine professionale o di studio;
g) usufruiscono gratuitamente di tutti i servizi offerti.
4. L'elenco dei soggetti aderenti al sistema è pubblicato annualmente sul sito www.regione.lombardia.it e sul sito www.sbbl.it.
Art. 8
Soggetti che accedono al sistema e condizioni di accesso
1. Accedono gratuitamente al patrimonio bibliografico del sistema tutte le strutture del sistema sanitario regionale pubbliche e private accreditate a contratto che ne facciano richiesta al CRR.
2. Le strutture pubbliche e private diverse da quelle di cui al comma 1) possono accedere al sistema previa valutazione del CRR. Le condizioni di accesso e le modalità di quantificazione degli oneri dovuti sono definite con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, sentito il parere del direttore del sistema, in relazione alle caratteristiche del soggetto interessato e ai servizi richiesti.
Art. 9
Assegnazione e rendicontazione del contributo annuale
1. Per l'assolvimento dei compiti assegnati è erogato al CRR, con deliberazione della Giunta regionale, un contributo annuale sulla base delle disponibilità del bilancio regionale e dei contenuti del programma annuale delle attività e del bilancio di previsione. Il contributo è comprensivo di una quota per le spese generali e del compenso annuo del direttore del sistema.
2. L'erogazione delle diverse quote del contributo è effettuata secondo modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra la Regione e il CRR, a seguito della presentazione di dettagliata documentazione di rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute.
3. Al contributo regionale possono aggiungersi le entrate derivanti dall'erogazione dei servizi del sistema, nonché altre risorse rese disponibili dai soggetti convenzionati, da destinare al miglioramento e allo sviluppo del sistema stesso.
Art. 10
Norme di prima applicazione
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento:
a) è costituito il comitato di indirizzo con i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d);
b) è adottato il decreto dirigenziale di cui all'articolo 7, comma 2.
2. Entro sessanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 1) sono presentate alla direzione regionale competente in materia di sanità le candidature a svolgere le funzioni di CRR. Nei successivi trenta giorni è stipulata la convenzione fra la Regione e il CRR e ne è data tempestiva comunicazione sul sito www.regione.lombardia.it e sul sito www.sbbl.it.
3. Entro sessanta giorni dalla stipulazione della convenzione di cui al comma 2), sono presentate al CRR le domande di adesione al sistema. Nei successivi trenta giorni sono stipulate le convenzioni con i soggetti aderenti al sistema.
4. Entro quaranta giorni dalla stipulazione delle convenzioni con i soggetti aderenti al sistema:
a) sono individuati i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e gli esperti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) sono costituiti il comitato di indirizzo, nella composizione completa, e il comitato scientifico;
c) è nominato il direttore del sistema;
d) è approvato il programma annuale delle attività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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