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Regolamento Regionale
25 luglio 2011
, n. 4
Regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema bibliotecario biomedico lombardo (SBBL)
(BURL n. 30, suppl. del 29 Luglio 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2011-07-25;4
Art. 1
Oggetto
1. Il presente re golamento disciplina, in attuazione dell'articolo 97bis, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), l'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario biomedico lombardo, di seguito denominato sistema.
Art. 2
Comitato di indirizzo
1. Il comitato di indirizzo del sistema, costituito con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, è composto:
2. I sei rappresentanti di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dal dirigente regionale competente per il sistema, previa comparazione, in base alla professionalità e all'esperienza nel settore della biblioteconomia scientifica, delle candidature presentate dai soggetti che aderiscono al sistema, in rapporto di una candidatura per ciascun soggetto.
3. Il comitato di indirizzo:
a) nomina il direttore del sistema individuandolo tra persone di alto profilo tecnico-scientifico e di comprovata esperienza, almeno biennale, nella organizzazione e nel coordinamento di biblioteche biomediche;
b) approva, su proposta del direttore del sistema, sentito il direttore generale del soggetto pubblico individuato quale centro di riferimento regionale, il programma annuale delle attività e ogni altro provvedimento di indirizzo, inclusi quelli relativi allo sviluppo di applicazioni informatiche, in coerenza con gli atti di programmazione regionale;
c) approva, su proposta del direttore del sistema, sentito il direttore generale del soggetto pubblico individuato quale centro di riferimento regionale, il bilancio annuale di previsione, la rendicontazione intermedia e il bilancio consuntivo, che lo stesso direttore del sistema trasmette alla direzione regionale competente in materia di sanità.
4. Il comitato di indirizzo, insediato presso la direzione regionale competente in materia di sanità, si riunisce almeno tre volte l'anno e delibera in presenza di due terzi dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti. Non è consentito delegare altra persona a partecipare alle riunioni, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 1, lettera a).
5. Nelle sedute che per gli argomenti trattati richiedano l'apporto di competenze di alta specificità, i componenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) possono essere affiancati da collaboratori esperti che non concorrono al raggiungimento del numero legale e non hanno diritto di voto.
Art. 3
Comitato scientifico
1. Il comitato scientifico, costituito con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, è composto da:
2. Le riunioni del comitato scientifico, convocate dal presidente con almeno quindici giorni di anticipo, si tengono presso la direzione regionale competente in materia di sanità e sono valide con la presenza di cinque componenti. I pareri sono espressi in forma scritta e adottati a maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni è a titolo gratuito.
Art. 4
Direttore
1. Il direttore del sistema svolge funzioni di raccordo tra il comitato di indirizzo e il centro di riferimento regionale. Partecipa alle riunioni del comitato di indirizzo, senza concorrere al raggiungimento del numero legale e senza diritto di voto. Svolge, in particolare, i seguenti compiti:
Art. 6
Centro di riferimento regionale (CRR)
1. Il CRR svolge i seguenti compiti:
d) assicura il funzionamento e lo sviluppo del sistema informativo di supporto ai servizi bibliotecari;
e) valuta le richieste di adesione al sistema e sottopone al comitato di indirizzo gli esiti delle valutazioni;
f) stipula con i soggetti di cui all'articolo 7 convenzioni valide fino alla scadenza della convenzione sottoscritta fra lo stesso CRR e la Regione;
i) offre un servizio di supporto ai soggetti aderenti al sistema per la contrattazione con gli editori, al fine di uniformare condizioni contrattuali e tariffe;
j) supporta il direttore del sistema nella redazione del programma annuale delle attività, del bilancio di previsione, della rendicontazione intermedia e del bilancio consuntivo;
2. Possono candidarsi a svolgere le funzioni di CRR le aziende ospedaliere pubbliche, le aziende sanitarie locali e le fondazioni IRCCS di diritto pubblico del sistema sanitario regionale che, oltre ad avere documentata esperienza nella promozione e nel coordinamento di progetti in ambito sanitario, dispongono di:
3. Il personale di cui al comma 2), lettera c), può essere integrato con professionalità individuate in accordo con il direttore del sistema.
4. Ogni candidatura a svolgere le funzioni di CRR è corredata della descrizione dei requisiti richiesti e di un progetto operativo.
5. Il CRR è individuato con decreto del dirigente della direzione regionale competente in materia di sanità in base alla comparazione delle candidature presentate.
Art. 7
Soggetti che aderiscono al sistema
2. Le domande di adesione al sistema sono presentate al CRR secondo modalità definite con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità.
3. I soggetti che aderiscono al sistema:
a) danno attuazione, per quanto di competenza, ai provvedimenti di indirizzo, contribuendo all'ampliamento del patrimonio bibliografico;
c) assicurano una rete adeguata per la consultazione del patrimonio bibliografico e il buon funzionamento dei collegamenti installati;
d) forniscono, all'interno della propria struttura, adeguato supporto alla fruizione dei servizi del sistema;
e) mettono a disposizione del CRR, del comitato di indirizzo e del comitato scientifico, dati e altre informazioni necessari allo svolgimento di indagini conoscitive;
Art. 8
Soggetti che accedono al sistema e condizioni di accesso
1. Accedono gratuitamente al patrimonio bibliografico del sistema tutte le strutture del sistema sanitario regionale pubbliche e private accreditate a contratto che ne facciano richiesta al CRR.
2. Le strutture pubbliche e private diverse da quelle di cui al comma 1) possono accedere al sistema previa valutazione del CRR. Le condizioni di accesso e le modalità di quantificazione degli oneri dovuti sono definite con decreto del direttore della direzione regionale competente in materia di sanità, sentito il parere del direttore del sistema, in relazione alle caratteristiche del soggetto interessato e ai servizi richiesti.
Art. 9
Assegnazione e rendicontazione del contributo annuale
1. Per l'assolvimento dei compiti assegnati è erogato al CRR, con deliberazione della Giunta regionale, un contributo annuale sulla base delle disponibilità del bilancio regionale e dei contenuti del programma annuale delle attività e del bilancio di previsione. Il contributo è comprensivo di una quota per le spese generali e del compenso annuo del direttore del sistema.
Art. 10
Norme di prima applicazione
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento:
a) è costituito il comitato di indirizzo con i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) e d);
2. Entro sessanta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 1) sono presentate alla direzione regionale competente in materia di sanità le candidature a svolgere le funzioni di CRR. Nei successivi trenta giorni è stipulata la convenzione fra la Regione e il CRR e ne è data tempestiva comunicazione sul sito www.regione.lombardia.it e sul sito www.sbbl.it.
3. Entro sessanta giorni dalla stipulazione della convenzione di cui al comma 2), sono presentate al CRR le domande di adesione al sistema. Nei successivi trenta giorni sono stipulate le convenzioni con i soggetti aderenti al sistema.
4. Entro quaranta giorni dalla stipulazione delle convenzioni con i soggetti aderenti al sistema:
a) sono individuati i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e gli esperti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia