Regolamento Regionale 10 febbraio 2016 , n. 3

Regolamento per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico

(BURL n. 6, suppl. del 12 Febbraio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-02-10;3

Art. 1
(Oggetto)
1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26 bis, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni), il presente regolamento disciplina le modalità e gli adempimenti per lo svolgimento del referendum consultivo mediante voto elettronico, con riferimento:
a) agli standard tecnici utili per il corretto funzionamento e per impedire qualsiasi contraffazione o manipolazione del sistema integrato di voto;
b) alle istruzioni relative all'installazione del sistema di voto presso le sezioni elettorali, alle operazioni relative allo spoglio del risultato di voto e alla verifica dello stesso;
c) alla procedura e alle modalità di effettuazione del sorteggio delle sezioni per la stampa del voto elettronico;
d) alle modalità di voto elettronico a domicilio per gli elettori in particolari condizioni di infermità ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, ovvero per gli elettori che si trovano presso i luoghi di cura e di detenzione;
e) alle modalità della formazione dei componenti delle sezioni elettorali in cui lo svolgimento del voto avviene con modalità elettronica;
f) alle modalità di accesso presso l'ufficio elettorale di sezione dei tecnici informatici individuati dalla Regione;
g) alle modalità di trasmissione dei risultati delle votazioni;
h) alle modalità di conservazione dei documenti e dei verbali prodotti, nonché delle memorie elettroniche.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ufficio regionale: l'ufficio elettorale regionale organizzato presso la giunta regionale e preposto all'attività necessaria per lo svolgimento dei procedimenti referendari previsti dall'articolo 52 dello Statuto di Autonomia della Lombardia;
b) ufficio elettorale di sezione: l'ufficio elettorale di cui all'articolo 13 della l.r. 34/1983;
c) ufficio provinciale per il referendum: l'ufficio costituito presso il tribunale la cui circoscrizione comprende il capoluogo della provincia, ai sensi dell'articolo16 della l.r. 34/1983;
d) ufficio centrale per il referendum: l'ufficio costituito dai componenti di una sezione della Corte d'Appello di Milano designata dal suo Presidente ai sensi degli articoli 17 e 27 della l.r. 34/1983;
e) apparecchio elettronico: il dispositivo e il relativo software che consentono il voto elettronico;
f) memoria elettronica: il supporto di memorizzazione che contiene i dati criptati dei voti espressi e il conteggio degli stessi;
g) inizializzazione: tutte le attività necessarie per l'avvio dell'apparecchio elettronico e per verificare la completa funzionalità del sistema, ivi comprese le attività di autodiagnostica ed una prova di simulazione del voto, nonché l'associazione dell'apparecchio elettronico alla sezione elettorale; l'inizializzazione si intende compiuta allorché l'apparecchio elettronico è pronto per la votazione;
h) scrutinio elettronico: lo scrutinio che viene effettuato direttamente dall'apparecchio elettronico che stampa i report riepilogativi dei risultati con il numero dei votanti e il numero dei voti espressi per ciascuna preferenza;
i) ridondanza: la disponibilità simultanea delle stesse informazioni su più memorie elettroniche, così da evitarne la cancellazione in caso di danneggiamento o malfunzionamento di una di esse;
j) codice sorgente: la sequenza di istruzioni, redatta in un linguaggio di programmazione, la cui esecuzione permette di rendere operativo il software;
k) protezione fisica: l'insieme delle misure atte a garantire l'inviolabilità ed a impedire la manomissione dei dispositivi che conservano le informazioni;
l) protezione logica: l'insieme delle misure atte a garantire l'integrità e l'inalterabilità dei dati;
m) sistema informativo elettorale regionale: l'insieme dei dispositivi hardware e software che gestiscono la raccolta dei dati di voto.
Art. 3
(Modalità di voto elettroniche)
1. Lo svolgimento del referendum consultivo con modalità di voto elettroniche è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 2, della l.r. 34/1983.
2. Nel caso in cui sia previsto un utilizzo parziale delle modalità di voto elettroniche, il decreto di cui al comma 1 individua i comuni o le zone omogenee nelle quali il referendum è svolto con tali modalità.
3. Il decreto di cui al comma 1è comunicato al Prefetto di Milano, quale rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie ai sensi dell'articolo 10, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), al Presidente della Corte d'Appello di Milano, ai Presidenti dei Tribunali sedi degli uffici provinciali per il referendum e ai comuni.
Art. 4
(Formazione dei componenti degli uffici elettorali di sezione e del personale comunale)
1. La Giunta regionale, anche per il tramite degli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 'Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007', assicura la formazione dei componenti degli uffici elettorali di sezione e del personale dei comuni addetto alle operazioni elettorali ai fini del corretto utilizzo dell'apparecchio elettronico, con particolare riguardo all'inizializzazione, all'avvio, alla gestione, alla chiusura delle operazioni di voto e allo scrutinio elettronico.
2. L'attività formativa deve comprendere almeno i seguenti argomenti:
a) caratteristiche tecnologiche e modalità di funzionamento dei dispositivi di voto;
b) procedure legate alla votazione elettronica;
c) modalità di attivazione del servizio di assistenza.
3. La formazione può svolgersi secondo diverse modalità, tra le quali la formazione d'aula o quella a distanza, anche combinate tra loro. L'erogazione dell'attività formativa può essere affidata a soggetti esterni di comprovata qualificazione professionale.
4. La formazione è completata dalla fornitura di materiale formativo consultabile durante le operazioni elettorali.
Art. 5
(Sorteggio delle sezioni per la stampa del voto elettronico)
1. Il sorteggio delle sezioni in cui al voto elettronico è associata la stampa dello stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 26 bis, comma 5, della l.r. 34/1983, è effettuato dal Segretario generale della Presidenza, o da un suo delegato, alla presenza di tre consiglieri regionali, di cui uno espressione della minoranza, individuati dal Consiglio regionale, e di un rappresentante dell'ANCI. Le modalità tecniche di svolgimento del sorteggio sono stabilite con provvedimento del Segretario generale della Presidenza.
2. Il sorteggio è effettuato almeno trenta giorni prima della data di svolgimento del referendum, estraendo in modo casuale le sezioni elettorali, per ciascuna provincia e per la città metropolitana di Milano, fino al raggiungimento di un numero di elettori pari almeno al 5 per cento degli aventi diritto in ognuna di esse. Nel caso di utilizzo parziale della modalità di voto elettronico, il sorteggio delle sezioni è effettuato per zone omogenee o per comune fino al raggiungimento di un numero di elettori pari almeno al 5 per cento degli aventi diritto in ciascuna zona omogenea o comune.
3. Ai fini del sorteggio sono escluse le sezioni con un numero di iscritti inferiore a cinquecento, nonché le sezioni speciali previste dalla legge.
4. Il Presidente della Giunta regionale comunica l'esito del sorteggio ai Sindaci dei comuni interessati, all'ufficio centrale per il referendum e agli uffici provinciali per il referendum.
Art. 6
(Requisiti tecnici del sistema di voto elettronico)
1. Il voto elettronico è espresso mediante l'utilizzo di un sistema integrato di dispositivi hardware e software, comprendente un apparecchio elettronico.
2. Il sistema integrato gestisce automaticamente le operazioni di voto, nonché l'elaborazione dei dati e le operazioni di scrutinio e l'eventuale stampa su carta del voto espresso.
3. Al fine di garantire il rispetto del diritto alla segretezza del voto, sancito dall'articolo 48, comma 2, della Costituzione, il sistema di voto elettronico non consente:
a) di associare l'elettore al voto che ha espresso;
b) di registrare la sequenza temporale con cui i singoli voti sono espressi.
4. La componente hardware dell'apparecchio elettronico deve:
a) essere dotata di:
1. un monitor di tipo touch screen sul quale va espresso il voto elettronico;
2. un'unità elaborativa primaria per l'acquisizione e la memorizzazione del voto;
3. almeno due memorie elettroniche di diverso tipo e di capacità adeguata alla memorizzazione delle preferenze espresse dagli elettori;
4. un dispositivo in uso al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione per le operazioni preliminari all'apertura delle votazioni e per l'abilitazione al voto con l'apparecchio elettronico;
b) avere un involucro in materiale indeformabile e anti urto che renda accessibile all'elettore esclusivamente il touch screen per la votazione. Eventuali accessi a prese o collegamenti di qualsiasi tipo sono impediti da sistemi che possono essere sbloccati soltanto in presenza di un componente dell'ufficio elettorale della sezione;
c) essere dotata di un sistema per la stampa su carta dei report diagnostici, del risultato finale della votazione e del voto espresso elettronicamente;
d) essere dotata di un'urna non trasparente collegata direttamente all'apparecchio elettronico, che raccolga automaticamente i voti stampati presso le sezioni elettorali sorteggiate ai sensi dell'articolo 5;
e) garantire che le due o più memorie elettroniche di diverso tipo funzionino simultaneamente per assicurare la ridondanza delle informazioni memorizzate e che almeno una di esse possa essere rimossa al termine delle operazioni di voto per il riversamento dei dati al sistema informativo elettorale regionale di raccolta e per consentire agli uffici provinciali e all'ufficio centrale per il referendum di procedere alla verifica dei voti espressi;
f) essere dotata di un collegamento alla rete elettrica fissa e di batterie che siano in grado di alimentarla senza interruzioni in ogni sua componente, ivi compresi monitor, stampanti e altre periferiche;
g) essere priva di collegamento con l'esterno, fatta eccezione per l'alimentazione tramite rete elettrica e per il collegamento diretto con il dispositivo di controllo in uso al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione;
h) consentire il trasporto e l'utilizzo presso il domicilio degli elettori in particolari condizioni di infermità, ai sensi dell'articolo 1, del d.l. 1/2006, convertito dalla legge 22/2006, oppure in ospedali o case di cura o luoghi di detenzione.
5. La componente software dell'apparecchio elettronico deve:
a) consentire al personale dell'ufficio elettorale di sezione di eseguire, nel giorno antecedente la data di svolgimento del referendum, le operazioni di inizializzazione dell'apparecchio elettronico, ivi comprese l'associazione dello stesso alla sezione elettorale e l'esecuzione di un test per simulare una votazione;
b) escludere la possibilità per l'elettore di eseguire qualsiasi operazione fino a quando il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione non abbia abilitato dalla propria postazione l'apparecchio elettronico;
c) riprodurre la scheda di voto, sulla base del fac-simile di cui all'allegato A del presente regolamento, consentendo all'elettore di visualizzare il quesito formulato e le risposte 'SI', 'NO', 'SCHEDA BIANCA', nonché di selezionare una delle risposte;
d) permettere all'elettore di visualizzare la scelta selezionata per verificarne la corrispondenza con la propria intenzione di voto, confermarla o eventualmente ripetere, per una sola volta e prima della conferma, l'intera operazione in caso di riscontrata difformità rispetto all'intenzione di voto;
e) notificare al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione che l'elettore ha espresso il proprio voto e, contestualmente, escludere l'operatività del dispositivo fino alla successiva abilitazione a cura del Presidente;
f) registrare il voto espresso, in forma criptata, sulle memorie elettroniche;
g) permettere il recupero dei voti espressi in caso di danneggiamento o di malfunzionamento di una delle memorie elettroniche o dell'apparecchio elettronico e il loro trasferimento su un altro dispositivo;
h) rendere impossibile l'associazione del voto con l'elettore, tracciando le sole operazioni non riconducibili ad una espressione di voto che sono memorizzate su un file criptato e reso inalterabile. Il file deve essere memorizzato anche sulla memoria elettronica rimovibile;
i) avere un codice sorgente verificabile.
Art. 7
(Sicurezza del sistema di voto elettronico)
1. I dispositivi di voto sono progettati e realizzati per impedirne la manomissione attraverso sistemi di protezione fisica e logica strutturati per evitare qualsiasi tipo di compromissione.
2. Ogni operazione effettuata per il tramite del dispositivo è tracciata e documentabile.
3. Il dispositivo implementa meccanismi di sicurezza atti a garantire la segretezza, l'integrità, l'affidabilità, l'inalterabilità dei dati trattati.
4. I dati espressione di voto sono salvati su apposite memorie elettroniche. Opportuni algoritmi garantiscono l'integrità e l'inalterabilità del dato utilizzando sistemi di cifratura che rispondono ai livelli di sicurezza almeno equivalenti a quelli dello standard AES-192.
5. Il riversamento dei dati al sistema informativo elettorale regionale avviene utilizzando una connettività sicura che implementa meccanismi di identificazione univoca dell'utente e di cifratura del canale comunicativo, secondo gli standard IPsec.
6. Al fine di impedire qualsiasi contraffazione o manipolazione del voto espresso dall'elettore, la Giunta regionale, previa idonea selezione, incarica un soggetto certificatore di software di procedere alla certificazione del software dell'apparecchio elettronico. Il soggetto certificatore predispone e trasmette relazione scritta dell'attività svolta, entro il termine di quarantacinque giorni precedenti la data di svolgimento della consultazione referendaria, alla Giunta regionale per la presa d'atto e la successiva comunicazione al Consiglio regionale.
7. L'ufficio elettorale di sezione, nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 9 comma 3, verifica che il software dell'apparecchio elettronico in dotazione alla sezione corrisponda al software certificato ai sensi del comma 6.
Art. 8
(Assistenza e modalità di accesso dei tecnici informatici agli uffici elettorali di sezione)
1. La Giunta regionale assicura un servizio di assistenza, anche telefonica, al fine di supportare i componenti degli uffici elettorali di sezione, il personale del comune e dell'amministrazione regionale durante tutte le fasi delle operazioni di voto.
2. Il servizio comprende l'intervento di tecnici informatici presso i locali delle sezioni elettorali nei casi di necessità e per la sostituzione dell'apparecchio elettronico difettoso con altro funzionante; gli interventi sono effettuati garantendo la conservazione dei voti fino a quel momento memorizzati.
3. La Giunta regionale fornisce a ciascun Presidente dell'ufficio elettorale di sezione l'elenco contenente i nominativi dei tecnici informatici che possono essere autorizzati ad accedere alla sezione elettorale. L'accesso dei tecnici informatici è autorizzato dal Presidente, previa identificazione mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento.
Art. 9
(Operazioni preliminari alla votazione)
1. Gli apparecchi elettronici sono consegnati nei luoghi indicati e secondo le modalità e il numero stabiliti dalla Regione. Gli apparecchi destinati ai comuni, sedi delle sezioni sorteggiate ai sensi dell'articolo 5, sono dotati di un'urna. La consegna è verbalizzata dall'ufficio elettorale di sezione in duplice esemplare.
2. Il sabato antecedente alle operazioni di voto, dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione, il Presidente procede alle operazioni di installazione e inizializzazione degli apparecchi elettronici, assistito da un tecnico informatico autorizzato ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
3. Nel medesimo giorno di sabato, i componenti dell'ufficio elettorale di sezione verificano il funzionamento e l'integrità di tutti i dispositivi, anche mediante una prova di voto, nonché l'assenza di voti già espressi; il Presidente associa l'apparecchio elettronico e le memorie elettroniche alla sezione elettorale.
4. Al termine delle operazioni di cui al comma 3, il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione disattiva l'apparecchio elettronico in modo da impedirne l'utilizzo.
5. Nella domenica di svolgimento delle operazioni di voto, all'apertura della sezione elettorale, il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione accerta che l'apparecchio elettronico non sia stato manomesso, e attiva il test che verifica la perfetta funzionalità del sistema e l'assenza di voti già espressi. Ottenuto il report che certifica le predette condizioni, il Presidente apre la procedura di voto all'ora prevista.
Art. 10
(Espressione del voto elettronico)
1. L'elettore è identificato dall'ufficio elettorale di sezione con le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dopo l'identificazione, dispone l'accesso dell'elettore alla cabina elettorale e abilita l'apparecchio elettronico affinché l'elettore possa esprimere il proprio voto.
3. Il voto elettronico è espresso mediante l'utilizzo del sistema integrato comprendente i dispositivi collocati presso l'ufficio elettorale di sezione e posti all'interno della cabina elettorale.
4. L'apparecchio per il voto elettronico consente di visualizzare la scheda del referendum riportante il testo del quesito referendario e le relative opzioni di voto distinte in 'SI', 'NO' e 'SCHEDA BIANCA'.
5. L'elettore esprime il voto mediante la scelta di una delle opzioni di cui al comma 4 e la preferenza espressa è visualizzata soltanto sullo schermo dell'apparecchio per il voto elettronico.
6. In caso di corrispondenza della preferenza visualizzata con l'intenzione di voto, l'elettore conferma la propria preferenza. In caso di mancata corrispondenza, prima della conferma, l'elettore ha facoltà di ripetere l'espressione del voto. Questa seconda scelta è visualizzata e automaticamente registrata dall'apparecchio elettronico senza necessità di conferma. Terminata l'operazione di voto, l'apparecchio elettronico è automaticamente disabilitato fino alla successiva abilitazione da parte del Presidente.
7. Se è stato disposto l'allontanamento dalla cabina dell'elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto, il Presidente disabilita l'apparecchio elettronico fino alla successiva abilitazione ai sensi del comma 2. Della mancata espressione del voto è fatta apposita annotazione accanto al nome dell'elettore. Di quanto accaduto deve essere dato atto nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione.
8. Nelle sezioni sorteggiate ai sensi dell'articolo 5, al termine dell'espressione del voto, l'apparecchio elettronico stampa il voto espresso su scheda cartacea e la deposita automaticamente nell'urna collegata.
9. L'apparecchio elettronico consente al Presidente di verificare, mediante il dispositivo di gestione e controllo, che l'elettore abbia concluso l'operazione di voto.
10. Qualora, per qualsiasi inconveniente tecnico, la votazione debba essere sospesa, il Presidente provvede immediatamente a far intervenire il tecnico informatico autorizzato, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dando atto dell'attività svolta nel verbale dell'ufficio elettorale di sezione.
Art. 11
(Espressione del voto a domicilio e nei luoghi di cura e di detenzione)
1. La raccolta del voto dei degenti negli ospedali e nelle case di cura, dei detenuti nei luoghi di detenzione e degli aventi diritto al voto a domicilio è effettuata tramite il sistema di voto elettronico. Nei casi di voto presso le sezioni ospedaliere e di voto raccolto dai seggi speciali, questi si avvalgono degli apparecchi elettronici ad essi associati; nei casi di voto domiciliare e di voto degli elettori ricoverati nei luoghi di cura aventi meno di cento posti letto, il voto è raccolto dall'ufficio elettorale distaccato che, a tal fine, si reca presso il domicilio o l'istituto di cura portando con sé un apparecchio per il voto elettronico associato alla rispettiva sezione elettorale.
2. L'espressione del voto elettronico avviene con le modalità di cui all'articolo 10.
Art. 12
(Operazioni di scrutinio)
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione chiude la fase di voto mediante la disattivazione dell'apparecchio elettronico e avvia la fase di scrutinio.
3. Lo scrutinio è effettuato direttamente dall'apparecchio elettronico contenente i voti memorizzati, che stampa il report riepilogativo dei risultati con il numero dei votanti e il numero dei voti espressi per ciascuna preferenza.
4. Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione effettua un controllo incrociato tra il numero dei voti riportato sul report riepilogativo e il numero dei votanti riportato sul registro di sezione; se la sezione elettorale è tra quelle sorteggiate ai sensi dell'articolo 5, il Presidente accerta altresì che i risultati del report riepilogativo corrispondano ai risultati delle stampe del voto espresso elettronicamente. Nel caso di mancata corrispondenza, il Presidente deve dare in ogni caso prevalenza ai risultati riportati sul report riepilogativo, dandone atto nel verbale.
5. Il report riepilogativo dei risultati, firmato da tutti gli scrutatori, è allegato al verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione. Se la sezione elettorale è fra quelle sorteggiate ai sensi dell'articolo 5, al verbale devono essere altresì allegate le stampe del voto espresso elettronicamente, recanti il bollo di sezione e la firma di almeno uno scrutatore.
6. Terminate le operazioni di scrutinio, il personale dell'ufficio elettorale di sezione rimuove dall'apparecchio elettronico le memorie elettroniche contenenti i voti in forma criptata; tali memorie sono inserite in apposita busta chiusa da depositare presso la segreteria del comune, insieme al plico contenente il verbale di cui all'articolo 13, comma 3 e all'apparecchio elettronico.
7. I comuni, appena ricevuta la busta con le memorie elettroniche, provvedono a riversare i dati contenuti nelle memorie al sistema informativo elettorale regionale.
Art. 13
(Verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione)
1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto in duplice esemplare.
2. Un esemplare del verbale, con gli atti ad esso allegati, è inserito in apposita busta chiusa per essere trasmesso all'ufficio provinciale per il referendum. Se la consultazione referendaria non riguarda la popolazione dell'intera regione, la trasmissione è effettuata direttamente all'ufficio centrale per il referendum che procede alle operazioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3.
3. L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposita busta, è depositato presso la segreteria del comune dove ha sede la sezione.
Art. 14
(Proclamazione dei risultati)
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici elettorali di sezione di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum. Qualora risulti necessario procedere alla verifica dei voti espressi, l'ufficio provinciale richiede al comune la trasmissione delle memorie elettroniche depositate presso la segreteria comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 6. Concluse le operazioni di verifica, le memorie elettroniche sono riconsegnate al comune.
2. L'ufficio centrale per il referendum, sulla base dei verbali trasmessi da tutti gli uffici provinciali per il referendum, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum. Qualora risulti necessario procedere alla verifica dei voti espressi, l'ufficio centrale richiede al comune la trasmissione delle memorie elettroniche depositate presso la segreteria comunale ai sensi dell'articolo 12, comma 6. Concluse le operazioni di verifica, le memorie elettroniche sono riconsegnate al comune.
3. L'ufficio centrale per il referendum conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.
Art. 15
(Modalità di conservazione delle memorie elettroniche)
1. Dopo la proclamazione dei risultati del referendum, i comuni trasmettono le memorie elettroniche alla Giunta regionale, che provvede alla loro conservazione.
Art. 16
(Disposizioni finali)
1. L'ufficio regionale redige le istruzioni per gli uffici elettorali di sezione, che possono essere trasmesse ai comuni anche in formato elettronico.
2. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della l.r. 34/1983 e della l. 352/1970.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi