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Regolamento Regionale
20 luglio 2016
, n. 6
Modifica dell'articolo 9 del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)
(BURL n. 29, suppl. del 22 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-07-20;6
Art. 1
(Modifica dell'articolo 9 del r.r. 2/2012)
1. Il comma 4 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche', relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)(1), è sostituito dal seguente:
”4. Sono ammesse a finanziamento le spese omnicomprensive relative al patrocinio legale, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, nella misura massima dell'80 per cento delle spese sostenute dai comuni che abbiano provveduto all'iscrizione a privilegio speciale immobiliare degli interventi di cui all'articolo 253 del d.lgs. 152/2006, ad esclusione delle spese relative al patrocinio legale che siano già state oggetto di finanziamento regionale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 'Modifica dell'articolo 9 del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.'”.
”4. Sono ammesse a finanziamento le spese omnicomprensive relative al patrocinio legale, per interventi di cui al presente articolo finanziati con risorse regionali, nella misura massima dell'80 per cento delle spese sostenute dai comuni che abbiano provveduto all'iscrizione a privilegio speciale immobiliare degli interventi di cui all'articolo 253 del d.lgs. 152/2006, ad esclusione delle spese relative al patrocinio legale che siano già state oggetto di finanziamento regionale alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 'Modifica dell'articolo 9 del regolamento regionale 15 giugno 2012, n. 2 (Attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), relativamente alle procedure di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.'”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia