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LEGGE REGIONALE
18 dicembre 1979
, N. 76
Contributi di gestione all’istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1979 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-12-18;76
Art. 1.
Contributo regionale.
1. Al fine di sostenere l’attività dell’Istituto per la fecondazione artificiale "Lazzaro Spallanzani" con sede in Milano, la regione conferisce allo stesso:
2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è erogato a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione tecnico-finanziaria sull’attività svolta nell’anno precedente, trasmessa dall’istituto entro il 30 giugno di ogni anno. (1)
2 bis. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati a seguito della stipula di apposita convenzione tra l’istituto e la Regione.(2)
Art. 5.
Norma finanziaria.
1. Alla determinazione della spesa relativa alla concessione dei contributi di cui all’artico lo 1 della presente legge si provvederà annualmente, a partire dall’esercizio finanziario 1980, con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 25 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 e successivamente dall’art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 7 febbraio 2006, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia