LEGGE REGIONALE 19 luglio 1982 , N. 41

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell’ambito della regione Lombardia e modifiche alla L.R. 6 gennaio 1979, n. 2. Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diverse

(BURL n. 28, 3º suppl. ord. del 14 Luglio 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-07-19;41

Art. 1.
1. La presente legge disciplina le modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale:
a) dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari;(1)
b) (2)
c) dei presidenti, vicepresidenti e amministratori delegati di società al cui capitale la regione partecipi in qualsiasi forma in misura superiore al 20 per cento;
d) degli amministratori di enti o istituti privati al cui finanziamento concorra la regione in misura superiore al 50 per cento dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di L. 500 milioni.
Art. 2.
1. Ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare presso l’ufficio di presidenza del consiglio:(3)
a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; la titolarità di imprese e le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie, con l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";(4)
b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi sulle persone fisiche;
c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica nella cui lista ha fatto parte, con l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
2. Gli adempimenti previsti dal comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti.(5)
2 bis. I componenti della Giunta regionale e i sottosegretari sono tenuti ad effettuare, con le stesse modalità e nei medesimi termini, le dichiarazioni obbligatorie previste dalla presente legge per i consiglieri regionali.(6)
Art. 3.
1. Tutte le dichiarazioni obbligatorie ai sensi della presente legge debbono essere effettuate su moduli predisposti a cura dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale che definisce altresì le modalità e i termini di trasmissione e le modalità di pubblicazione e di aggiornamento.(7)
Art. 4.
1. Entro un mese dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta sui redditi delle persone fisiche i consiglieri regionali sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all’anno precedente, nonché a depositare copia della dichiarazione dei redditi.
Art. 5.
1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall’ufficio i consiglieri regionali sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione, anche per i soggetti di cui all’ultimo comma del precedente art. 2 che vi consentano; essi sono tenuti altresì a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa all’imposta sui redditi sulle persone fisiche entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di rielezione del consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del consiglio regionale.
Art. 6.(8)
1. Nel caso di inadempienza, anche parziale, degli obblighi di cui ai precedenti articoli il Presidente del Consiglio regionale diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro il termine di quindici giorni.
2. In caso di inottemperanza anche dopo la scadenza del termine stabilito nella diffida, è irrogata dall’Ufficio di presidenza una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 2.000,00. In caso di recidiva, la sanzione pecuniaria è aumentata sino a un terzo.
3. Nei confronti dei componenti della Giunta regionale e dei sottosegretari, la sanzione di cui al comma 2 è irrogata dalla Giunta regionale.
4. La competente struttura del Consiglio regionale provvede alle conseguenti trattenute sulle indennità.
Art. 7.
1. La conoscenza da parte di tutti i cittadini delle dichiarazioni previste dalla presente legge è assicurata mediante pubblicazione delle stesse, a cura dell’ufficio di presidenza del consiglio regionale, sul Bollettino Ufficiale della regione.
2. Nello stesso Bollettino debbono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.
Art. 8.
1. Gli amministratori indicati nelle lettere c) e d) del precedente art. 1 non sono soggetti all’obbligo di dichiarare quanto previsto dal precedente art. 2, lett. c); ogni altra dichiarazione da essi dovuta a norma della presente legge deve essere resa nei termini e con le modalità previste per i consiglieri regionali, ad esclusione di quanto disposto dall’art. 5, secondo comma.(9)
Art. 9.(10)
Art. 10.(10)
Art. 11.
1. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 6, secondo comma, la giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge comunica all’ufficio di presidenza l’elenco completo degli enti che alla data stessa rientrano nella previsione di cui al precedente art. 1 lett. c) e d); tale elenco deve essere aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 12.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti di cui al precedente art. 1 che siano già in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti di cui ai punti a) e b) del precedente ar t. 2.
Art. 13.
1. All’onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell’ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento del consiglio regionale.
NOTE:
1. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 24 giugno 2013, n. 3. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 24 giugno 2013, n. 3. Torna al richiamo nota
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. g) della l.r. 24 giugno 2013, n. 3. Torna al richiamo nota
10. L'articolo modificava alcune disposizioni della l.r. 6 gennaio 1979, n. 2. La l.r. 6 gennaio 1979, n. 2 come modificata dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 24, comma 1 della l.r. 6 aprile 1995, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi