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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
24 maggio 1985
, N. 48
Sostegno alla fondazione centro lombardo per l’incremento della floroorto- frutticoltura ‹Scuola di Minoprio› per spese sostenute nell’interesse della Regione(1)
(BURL n. 22, 1º suppl. ord. del 29 Maggio 1985 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1985-05-24;48
Art. 1.
1. Al fine di sostenere l’attività della fondazione "Centro Lombardo per l’incremento della floro-orto-frutticoltura Scuola di Minoprio", con sede in Vertemate con Minoprio, la regione corrisponde alla stessa un rimborso delle spese relative alla gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale, nonché delle spese comunque sostenute nell’esclusivo interesse della Regione, purché debitamente documentate.(3).
Art. 2.
1. Il rimborso di cui all’articolo 1è corrisposto fino al limite massimo di 380.000,00 euro per le spese sostenute nel 2020 e di 280.000,00 euro per le spese sostenute dal 2021 in relazione alla gestione e all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria. Il rimborso è altresì corrisposto per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari e urgenti a condizione che tali interventi siano eseguiti previa autorizzazione della Regione. Criteri, modalità e termini per l’erogazione del rimborso sono stabiliti in apposita convenzione stipulata tra la Regione e la fondazione. (5)
2. Entro il 31 marzo di ogni anno la fondazione, a mezzo del proprio legale rappresentante, presenta alla Giunta Regionale copia del conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio di previsione dell’anno in corso, nonché una relazione diretta ad evidenziare le spese rimborsate dalla Regione ai sensi della presente legge.(6)
Contributo regionale straordinario per spese di gestione
1. Per la stessa finalità di cui all’articolo 1, in ottica di rilancio delle iniziative della Fondazione, è riconosciuto dalla Regione a favore della medesima fondazione un contributo straordinario per spese di gestione pari a euro 50.000,00 per l’anno 2023 e a euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Art. 4.
1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata alla missione 01 ‹Servizi istituzionali, generali e di gestione›, programma 05 ‹Gestione dei beni demaniali e patrimoniali › - Titolo 1 ‹Spese correnti›, la spesa di euro 350.000,00 per l’anno 2020 e di euro 250.000,00 a partire dal 2021.
NOTE:
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre n. 2019, n. 23 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 17, della l.r. 7 agosto 2020, n. 18.
8. L'articolo è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. g) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23. Vedi anche art. 3, comma 3, della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia