LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1989 , N. 73

Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Finalità e oggetto.(1)
1. La Regione Lombardia, in attuazione degli articoli 45 e 117, quarto comma, della Costituzione e dell’articolo 2, comma 4, lett. i) dello Statuto d’autonomia, riconosce e tutela l’artigianato nelle sue diverse espressioni territoriali, anche tradizionali e artistiche, ai fini dello sviluppo e della valorizzazione economica e sociale del territorio lombardo e del sostegno all’occupazione.
2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, le procedure per l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al registro delle imprese.
Art. 2.
Definizione di imprenditore artigiano.(2)
1. Ai fini dell’applicazione della presente legge, si definisce imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ferma restando la definizione di impresa artigiana di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato).
2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.
3. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche leggi che disciplinano le singole attività.
Titolo II
ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Art. 3.
Annotazione al registro delle imprese.(3)
1. L’Albo delle imprese artigiane è soppresso e sostituito a tutti gli effetti dal registro delle imprese.
2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.
3. Con la qualifica di “impresa artigiana” sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 2 della presente legge.
4. L’annotazione al registro delle imprese avviene ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
5. Le Camere di commercio trasmettono l’annotazione alle competenti sedi dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell’applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all’articolo 9 del d.l. 7/2007.
6. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti una attività artigiana così come stabilita dall’articolo 2.
Art. 4.
Natura costitutiva delle annotazioni.(4)
1. L’annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di “impresa artigiana”.
3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.
4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.
Art. 5.
Annotazioni e cancellazioni d’ufficio.(5)
1. Le Camere di commercio procedono all’annotazione e alla cancellazione d’ufficio delle imprese, consorzi e società consortili che, pur avendone l’obbligo, non abbiano provveduto alla presentazione delle comunicazioni necessarie. A tal fine le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.
Art. 5 bis(6)
Istituzione del riconoscimento "Qualità artigiana"
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni statali e della normativa europea in materia, istituisce il riconoscimento “Qualità artigiana”, destinato alle imprese artigiane aventi sede operativa in Lombardia, operanti nei settori artistico, manifatturiero e della trasformazione alimentare. Il riconoscimento ha durata sessennale .
2. La Giunta regionale, sentite le Camere di commercio e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti, i criteri e le modalità per il conferimento del riconoscimento di cui al comma 1, che tengono conto della tipologia e della qualità delle materie prime e dei processi di lavorazione, della qualità e peculiarità dei prodotti e della sostenibilità ambientale. Con la medesima deliberazione sono disciplinati l’aspetto grafico del logo identificativo del riconoscimento, nonché le modalità di utilizzo del logo stesso da parte dei beneficiari.(7)
3. Il riconoscimento “Qualità artigiana”è annotato nella sezione speciale del registro delle imprese presso le Camere di commercio, che curano l’aggiornamento delle iscrizioni.
4. La Regione promuove iniziative finalizzate alla conoscenza del riconoscimento “Qualità artigiana”, nonché interventi a favore delle imprese artigiane destinatarie dello stesso, diretti a:
a) sostenere e incentivare la trasmissione dell’attività di impresa artigiana tra generazioni, favorendo la continuità nella gestione, l’inserimento lavorativo dei giovani e le occasioni di lavoro;
b) favorire l’associazionismo locale per la promozione della cultura d’impresa artigiana e dei prodotti artigiani;
c) promuovere il mantenimento e il rafforzamento della cultura e dell’identità artigiana nel territorio lombardo;
d) sostenere interventi di sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi, per consolidare la competitività e il posizionamento sul mercato delle imprese artigiane, anche attraverso l’utilizzo dei canali di vendita elettronici;
e) promuovere la conservazione dei beni mobili e immobili destinati all’attività artigiana;
f) promuovere la conoscenza dei prodotti artigiani.
5. Per l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 4, la Regione:
a) concede contributi, anche a fondo perduto, alle imprese artigiane di cui al presente articolo;
b) prevede specifiche agevolazioni per l’accesso al credito, anche attraverso convenzioni con gli istituti di credito;
c) può individuare, con legge di stabilità dei singoli esercizi finanziari, forme di agevolazione in materia di tributi regionali;
d) promuove, anche tramite accordi pubblico-privato, l’allestimento di spazi e la realizzazione di eventi idonei alla presentazione e alla vendita dei prodotti di imprese artigiane insignite del riconoscimento “Qualità artigiana”;
e) determina criteri di premialità nell’ambito dei bandi regionali per le imprese artigiane di cui al presente articolo.
6. Alle forme di sostegno di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).
Art. 6.(8)
Art. 7.(8)
Art. 8.(8)
Art. 9.(8)
Art. 10.
Ricorsi.(9)
1. Contro i provvedimenti delle Camere di commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione della Giunta Regionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi in via amministrativa sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 11.
Sanzioni.(10)
1. In relazione all’annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;
b) in caso di esercizio dell’attività artigiana senza l’annotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;
c) in caso di presentazione, ai fini dell’annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.
Art. 12.
Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni.(11)
1. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai comuni. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.
2. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 sono delegate ai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con le procedure ivi stabilite.
3. Le somme riscosse a seguito dell’applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del comune esercitante la delega di cui al comma 1, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.
4. I comuni trasmettono a Regione Lombardia e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti.
5. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, al fine di garantire l’uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvederà all’adozione di un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e ANCI Lombardia avente ad oggetto specifiche linee guida operative.
Titolo III
ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTELA DELL’ARTIGIANATO
Capo 1
Istituzione, composizione, costituzione e funzioni delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato
Art. 13.
Consulta tecnica per l’artigianato.(12)
1. Al fine di favorire la partecipazione delle associazioni di rappresentanza del settore artigiano alla programmazione regionale, è istituita la Consulta tecnica per l’artigianato che svolge le seguenti funzioni:
a) formula proposte di indirizzo alle Camere di commercio, circa le funzioni di cui all’articolo 3 comma 2;
b) formula pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane.
c) (12)
2. La Giunta regionale stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta.
Art. 14(13)
Art. 15.(14)
Art. 16.(14)
Art. 17.
Programmi con il sistema camerale a favore della competitività.(15)
1. La Regione definisce con il sistema camerale la realizzazione di programmi a favore della competitività delle MPMI lombarde, in attuazione di accordi stipulati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).
Art. 18.(14)
Art. 19(13)
Art. 20(13)
Art. 21.(14)
Art. 21 bis
Coordinamento con normative di settore con rilevante presenza di attività artigiane.(16)
1. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta disciplina, con appositi regolamenti, l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alle attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), di tintolavanderia, di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), di spettacolo viaggiante, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e definisce requisiti per lo svolgimento delle attività stesse nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi di cui al presente comma.
2. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il comune può disporre, oltre all'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.
2 bis. Le funzioni svolte dalle Commissioni Provinciali per l’Artigianato (CPA) ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono attribuite alle Camere di commercio.(17)
Capo 2(18)
Art. 22(19)
Art. 23(19)
Art. 24(19)
Art. 25(19)
Art. 26(19)
Art. 27(19)
Art. 28(19)
Art. 29(19)
Art. 30(19)
Art. 31(19)
Art. 32(19)
Titolo IV
NORME D’ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Art. 33(19)
Art. 34(19)
Art. 35(19)
Art. 36(19)
Art. 37(19)
Art. 38.(20)
Art. 38 bis
Norma transitoria.(21)
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.
2. Le CPA e la Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA) continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla conclusione dei procedimenti pendenti e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione”.
Art. 39.
Norma finanziaria.(22)
1. Alle spese per le attività oggetto di delega della presente legge e per la realizzazione dei programmi a favore della competitività delle MPMI lombarde in attuazione di accordi con il sistema camerale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2007, si provvede mediante impiego delle risorse allocate all’UPB 1.2.2.376 “Interventi per la competitività del comparto artigiano” iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 e successivi.
NOTE:
1. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 2 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
3. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 3 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 4 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
5. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 5 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
6. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 28 aprile 2021, n. 5. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato modificato dall'art. 21, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23. Torna al richiamo nota
8. L'articolo è stato abrogato dall'art. 55, comma 6 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
9. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 7 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
10. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 8 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
11. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 9 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 10 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7 che è stato successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. j) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
19. L'articolo è stato abrogato dall'art. 10, comma 6, lett. d) della l.r. 22 luglio 2002, n. 15. Torna al richiamo nota
14. L'articolo è stato abrogato dall'art. 55, comma 12 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
15. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 11 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
16. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato aggiunto dall'art. 55, comma 13 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
18. Il Capo è stato abrogato dall'art. 55, comma 14 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
20. L'articolo è stato abrogato dall'art. 55, comma 15 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
21. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 55, comma 16 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
22. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 17 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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