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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
16 gennaio 1995
, N. 6
Norme di attuazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e della legge 12 gennaio 1994, n. 30 concernenti la convalida, la sospensione e la decadenza dalla carica dei consiglieri regionali
(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 19 Gennaio 1995 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1995-01-16;6
Art. 1.
Contenuto della legge.
1. La presente legge detta norme per l’applicazione al presidente della giunta regionale, agli assessori regionali ed ai consiglieri regionali dell’art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale", come modificato e integrato dal comma 1 dell’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 "Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali", e ulteriormente modificato dagli artt. 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 "Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario", nonché per l’attuazione degli artt. 16 e 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 "Norme per la elezione dei consigli regionali delle Regioni a statuto normale", aggiunto dall’art. 3 della citata legge n. 30/94.
2. Nei successivi articoli i richiami all’art. 15 della legge n. 55/90 ed alla legge n. 108/68 devono intendersi comprensivi delle successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni concernenti i consiglieri regionali si intendono estese al presidente della giunta regionale ed agli assessori regionali.
Art. 2.
Norme per la convalida dei consiglieri regionali - Annullamento dell’elezione e revoca della convalida.
1. Ai fini della convalida, i consiglieri regionali proclamati eletti sono tenuti a rilasciare alla giunta delle elezioni, di cui all’art. 5 del regolamento interno del consiglio regionale, la dichiarazione di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 15 della legge n. 55/90.
2. Il consiglio regionale annulla l’elezione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 15 della legge n. 55/90.
3. In attuazione del comma 4 dell’art. 15 della legge n. 55/90, qualora la notizia delle condizioni previste dal precedente comma 2 sia acquisita, anche d’ufficio, successivamente alla convalida, il consiglio regionale, su iniziativa del suo presidente, annulla l’elezione, revoca la convalida e dispone la surroga del primo dei non eletti nella stessa lista a norma dell’art. 16 della legge n. 108/68.
Art. 4.
Cessazione della sospensione dalla carica.
1. Gli effetti della sospensione dalla carica a norma del comma 4 quater dell’art. 15 della legge n. 55/90 cessano dalla data della sentenza o della revoca del provvedimento dell’autorità giudiziaria cui consegue la cessazione della sospensione stessa, salvo il diverso termine eventualmente previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri.
Art. 5.
Decadenza dalla carica.
1. Gli effetti della decadenza del consigliere che sia stato condannato o nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione a norma dei commi 1 e 4 quinquies dell’art. 15 della legge n. 55/90 decorrono dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
Art. 6.
Procedure interne.
1. Il consiglio regionale prende atto dell’avvenuta decadenza dalla carica o della sospensione dalla carica dei consiglieri soggetti alla disciplina dell’art. 15 della legge n. 55/90 ed assume i provvedimenti conseguenti, a norma, rispettivamente, degli artt. 16 e 16 bis della legge n. 108/68.
2. Il consiglio regionale prende atto della decadenza del consigliere nella prima seduta successiva alla notizia del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o della definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione e comunque entro 30 giorni dalla notizia stessa.
3. In ogni caso le dimissioni del consigliere interessato, presentate anteriormente alla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o alla data di definitività della misura di prevenzione, hanno effetto dalla data di presentazione.
4. Nel caso di sospensione dalla carica il consiglio provvede a norma dell’art. 16 bis della legge n. 108/68 alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso mediante la nomina del consigliere supplente.
5. Il consiglio regionale, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4 quater dell’art. 15 della legge 55/90, prende atto della cessazione della sospensione e dispone la cessazione della supplenza a norma dell’art. 16 bis della legge n. 108/68.
Art. 7.
Decorrenza.
1. Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30.
Art. 8.
Clausola d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia