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Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione
(BURL n. 3, 1º suppl. ord. del 17 Gennaio 2000 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-14;2
“2-bis. Il rimborso ventennale si applica per le quote residue da restituire alla Regione anche ai contributi relativi alle iniziative “Anziani” e “Anziani-Handicappati” concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2 (Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa e a favore dello sviluppo regionale e interventi istituzionali e programmatici con rilievo finanziario)”;
"4. Le iniziative finanziate con il fondo sono individuate dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale in attuazione degli obiettivi stabiliti dal programma regionale di sviluppo.”;
“5. Per ognuna delle iniziative finanziate con il fondo la Giunta regionale definisce in un’apposita scheda i seguenti elementi:
a) obiettivo ed indicatori di efficacia;
b) agevolazioni finanziarie connesse;
c) tipo ed entità del contributo;
d) condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti con riferimento ai soggetti beneficiari, alle caratteristiche e all’importo minimo delle opere, alla fattibilità ed ai tempi di realizzazione, alla documentazione richiesta e alle modalità di presentazione della domanda;
e) criteri di valutazione e selezione delle domande da ammettere al finanziamento;
f) modalità di erogazione dei contributi;
g) scadenza per la presentazione delle domande;
h) settore o settori interessati e servizio regionale incaricato per l’iniziativa.”;
"3. Sono da considerare prioritari, ai fini dell’articolo 10, comma 3, lettera b):
a) le opere e gli interventi oggetto di accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata approvati dalla Giunta regionale;
b) le opere e gli interventi il cui livello progettuale sia in fase definitiva ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche ed integrazioni.";
“4. La legge finanziaria autorizza le iniziative di cui al comma 4 dell'articolo 8 e le relative dotazioni finanziarie di spesa.”;
"1-bis. Non sono ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali per i quali sia stata già impegnata la relativa spesa o siano state già perfezionate obbligazioni contrattuali da parte del soggetto richiedente. Non sono inoltre ammissibili domande di finanziamento per progetti o loro lotti funzionali assistiti da altri contributi regionali in conto capitale.
1-ter. I progetti assistiti da contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali in conto capitale.";
“4. Il dirigente competente, sulla base della relazione del nucleo di valutazione di cui al comma 3, provvede per ciascuna iniziativa, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'assegnazione dei finanziamenti, determinando l'ammontare complessivo del contributo regionale per ciascun progetto, gli eventuali vincoli di destinazione per le opere finanziate, i termini per la presentazione del progetto esecutivo e di inizio lavori, ed in relazione a quest'ultimo l'esercizio finanziario a cui dovrà essere imputato il relativo impegno.”;
“1. La Giunta regionale, per l'attività di cui all'articolo 10, si avvale del nucleo di valutazione istituito ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 28 ottobre 1996 n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 34/1978), integrato dai direttori generali delle direzioni interessate e dal responsabile del gruppo di lavoro di cui al comma 2. Le funzioni di segreteria del nucleo sono assicurate dalla struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio.”;
“3. I termini stabiliti dalla presente legge, ivi compresi quelli contenuti negli atti di assegnazione dei contributi, sono previsti a pena di decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata, entro gli stessi termini, su richiesta dell'interessato, per motivi non dipendenti dalla sua volontà. La proroga è disposta, per una sola volta e per un periodo non superiore complessivamente a centoventi giorni, con decreto del direttore generale della direzione incaricata per l'iniziativa.”.
“4. I progetti sono realizzati direttamente dalla Regione, anche avvalendosi di enti o aziende regionali, o da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, secondo le rispettive competenze; per la realizzazione dei progetti la Giunta regionale, qualora non vi provveda direttamente, può concedere contributi di norma fino ad un importo massimo pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile, non cumulabili con altri eventuali finanziamenti regionali sulle opere da realizzare. Detti contributi sono quelli a fondo perduto di cui agli articoli 28 quinquies e 28 sexies della l.r. 34/1978, e contributi in capitale a rimborso, di cui all'articolo 28 septies della stessa legge, da rimborsare in dieci anni senza interessi. In caso di comprovata impossibilità finanziaria dei soggetti interessati e/o in rapporto all'urgenza e alla rilevanza degli interventi previsti, i contributi possono essere superiori al limite indicato. Le erogazioni dei contributi avvengono sulla base dei fabbisogni di cassa trimestrali certificati dai soggetti beneficiari. I progetti assistiti dai contributi di cui alla presente legge, non possono usufruire di altri contributi regionali per spese di investimento.";
"3-bis. Ove fosse necessario acquisire elementi di maggior chiarezza ai fini della relazione tecnico-economica di cui al comma 3, il nucleo di valutazione può richiedere l'effettuazione di studi di fattibilità a valere sul fondo di cui all'articolo 6-bis. Il dirigente della struttura organizzativa della direzione generale competente in materia di bilancio, preposto agli adempimenti della presente legge, dispone con proprio provvedimento in ordine all'effettuazione di detti studi.";
"Art. 4 (Criteri di valutazione)
1. I criteri ai fini della valutazione dei progetti di cui alla presente legge sono i seguenti:
a) coerenza con i progetti strategici individuati dal programma regionale di sviluppo;
b) effetti economici stimati sulla base di indicatori di efficienza, di efficacia, di occupazione e di economicità dei risultati:
c) connessione con accordi di programma e/o strumenti di programmazione negoziata già adottati;
d) precisa individuazione degli organi e delle unità organizzative responsabili delle procedure amministrative necessarie all'attuazione dei progetti e dei tempi dei procedimenti;
e) grado di compatibilità tra le risorse economiche disponibili e quelle richieste dal singolo progetto;
f) quota di cofinanziamento con fondi diversi da quelli regionali, in particolare comunitari, nazionali, degli enti subregionali e dei soggetti privati;
g) effettiva e documentata disponibilità della quota di cofinanziamento non regionale;
h) esistenza della disponibilità finanziaria regionale a valere sugli stanziamenti di competenza del relativo fondo del bilancio annuale e pluriennale;
i) stato di avanzamento dei livelli progettuali che costituisce elemento di priorità nella destinazione delle risorse finanziarie autorizzate sul fondo.";
"1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito, presso la direzione generale competente in materia di bilancio, un nucleo di valutazione composto da un esperto in materie giuridiche, da un esperto in materie economiche e da un esperto per ciascuna delle aree di cui all'articolo 2.";
"2-bis. In caso di rimodulazione della spesa concernente progetti approvati ai sensi dell'articolo 3, in funzione di una migliore allocazione delle risorse sugli esercizi di competenza per una efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento dei livelli progettuali, la relativa variazione di bilancio viene effettuata con le procedure di cui al comma 2. Le risorse finanziarie che si rendono disponibili sui singoli esercizi confluiscono nell'apposito fondo istituito per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge.";
"Art. 6-bis (Fondo per gli studi di fattibilità)
1. Per l'attività di studio e valutazione ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 3, è istituito un apposito fondo la cui dotazione annuale e pluriennale è autorizzata con legge finanziaria entro il limite massimo del 3% degli stanziamenti complessivamente previsti per il fondo di cui alla presente legge.
2. Il costo dello studio di fattibilitàè a valere sulla quota di contributo erogato sul progetto approvato.
3. La gestione del fondo è affidata a Finlombarda s.p.a. ed è disciplinata con apposita convenzione.
4. Per le opere il cui costo complessivo è superiore a lire 20 miliardi, lo studio di fattibilità costituisce lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).".
"a) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali;";
"1. Il programma regionale di sviluppo:
a) determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per un equilibrato sviluppo economico-sociale e per la qualificazione dell'assetto territoriale della Lombardia, indicando i fabbisogni di massima necessari per la realizzazione degli obiettivi medesimi;
b) individua i progetti strategici per la realizzazione degli obiettivi, tenendo conto in via prioritaria delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Unione Europea;
c) stima le risorse della Regione, quelle derivabili dallo Stato e dall'Unione Europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del programma.”;
"2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lettera b), e con programmi di attività.";
"4. Gli obiettivi e i progetti strategici del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti sono il riferimento per gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale.";
"1. All'inizio di ogni legislatura, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta il programma regionale di sviluppo corredato da:
a) il rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Regione, nelle sue articolazioni istituzionali e tematiche, predisposto con la collaborazione dell'Istituto regionale di ricerca (IreR);
b) il rapporto sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo vigente, mettendo in evidenza l'andamento dei rapporti con la programmazione nazionale e comunitaria;
c) il rapporto sullo stato di utilizzo dei fondi strutturali erogati dall'Unione Europea e sulle previsioni degli interventi strutturali realizzabili.";
"Art. 7 (Progetti di intervento in attuazione del programma regionale di sviluppo)
1. La Giunta regionale predispone, secondo le modalità di cui all'articolo 8, i piani e i progetti di intervento di dimensione regionale indicati dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali.
2. Ciascun progetto individua:
a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere. i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;
b) le risorse diverse da quelle regionali che si prevedono possano essere impiegate;
c) i singoli soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi;
d) la localizzazione territoriale degli interventi;
e) la durata del progetto, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relativi ai singoli esercizi;
f) le modalità atte a verificare il conseguimento degli obiettivi anche ai fini dei controlli economico finanziari di cui all'articolo 73 specificando le responsabilità delle unità organizzative che concorrono all'attuazione del progetto.
3. Con ciascun progetto sono predisposti altresì gli eventuali provvedimenti legislativi da adottare per la sua attuazione, anche ai fini dell’assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell’articolo 59 nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.";
"4. La parte I contiene:
a) il riposizionamento degli obiettivi del programma regionale di sviluppo con riferimento al bilancio pluriennale;
b) l'aggiornamento dei progetti strategici;
c) lo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo.";
“4-bis. I consiglieri che abbiano versato i contributi per un solo quinquennio, hanno la facoltà di rinunciare all'assegno vitalizio e di ottenere la restituzione dei contributi versati a tale titolo.
4-ter. La facoltà di cui al comma 4-bis si esercita con apposita domanda al Presidente del Consiglio regionale da inoltrare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione del mandato per i consiglieri in carica ed entro il 30 giugno 2000 per i consiglieri non più in carica che non percepiscano già l'assegno vitalizio.";
“3. Alla cessione a terzi dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione, si può procedere a trattativa privata anche in ribasso:
a) qualora il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2, non superi i 300 milioni di lire;
b) qualora il primo esperimento di pubblico incanto sia andato deserto e il valore di stima, determinato secondo le modalità di cui al comma 2 non si sia nel frattempo modificato;
c) quando i beni debbano essere destinati alla realizzazione di edifici, impianti, attrezzature, servizi pubblici, acquisiti da enti pubblici, rilevanti per il perseguimento del pubblico interesse;
d) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione.".
“Le aperture di credito sono effettuate con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di bilancio e ragioneria, a favore dei funzionari regionali individuati con gli atti di cui al primo comma.”;
“L’entità del fondo da accreditare a ciascun funzionario è determinata tenuto conto delle richieste analitiche, per ciascuna delle voci di spesa di cui all'articolo 22, che i funzionari delegati devono inviare alla struttura regionale competente in materia di bilancio e ragioneria entro il 15 novembre di ogni anno.”.
“2. Il contributo di cui alla lettera a) è erogato con decreto del dirigente della competente struttura regionale”.
“Qualora successivamente alla scadenza del termine siano presentate una o più istanze per nuovo conferimento della concessione, il dirigente della struttura regionale competente può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno degli istanti che offra le opportune garanzie di idoneità tecnica ed economica, specificando le misure per la conservazione e determinando il compenso per la custodia stessa.”;
“Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 1 l'emissione dell’ordinanza-ingiunzione spetta al dirigente della competente struttura regionale.”.
“3. I contributi regionali sono erogati con decreto del dirigente della competente struttura regionale nella misura del 30% all'avvio dell'intervento e per le quote restanti in base allo stato d'avanzamento degli interventi stessi in relazione alle spese effettuate e documentate ed al conseguimento degli obiettivi previsti.”.
“13-bis (Norma transitoria) 1. Per l'anno 2000, il termine ultimo entro il quale presentare i progetti di cui all'articolo 5, comma 1è individuato nel 31 marzo 2000, fermi restando gli indirizzi programmatici e le priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, approvati con d.c.r. 1 ottobre 1997, n. VI/697.”.
Allegati
urn:nir:regione.lombardia:legge:2000-01-14;2#ann1
TABELLA A) (Articolo 2, comma 23)
AREA ISTITUZIONALE
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Tipo
|
N.
|
Anno
|
Titolo
|
Articolo e comma
|
DIREZIONE BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
|
||||
L.R. |
57 |
1979 |
Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa. |
art. 2, comma 1
art. 10, comma 1 art. 20, commi 1 e 2 art. 22, comma 1 art. 23, comma 1 art. 24, comma 1 art. 29, commi 1 e 2 art. 31, comma 2 art. 33, comma 3 art. 35, comma 1 |
DIREZIONE AFFARI GENERALI
|
||||
L.R. |
19 |
1996 |
Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di neolaureati e neodiplomati universitari presso le strutture della Giunta regionale. |
art. 2, comma 3
|
DIREZIONE ENTI LOCALI
|
||||
L.R. |
34 |
1983 |
Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia – Abrogazione L.R. 26/73 e successive modificazioni. |
art. 4, comma 1 art. 9, comma 3 |
L.R. |
20 |
1993 |
Norme in materia di controllo sugli atti degli enti locali.(48) |
art. 22, comma 7 art. 31, comma 3 |
AREA SOCIALE
|
||||
Tipo
|
N.
|
Anno
|
Titolo
|
Articolo e comma
|
DIREZIONE SANITA'
|
||||
L.R. |
46 |
1983 |
Norme per l’esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie. |
art. 2, commi 2 e 4 art. 4, commi 1 e 4 |
L.R. |
57 |
1990 |
Costituzione delle Unità Spinali. |
art. 11, commi 1 e 3 |
L.R. |
31 |
1997 |
Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali. |
art. 7, comma 7 |
AREA ECONOMICA
|
||||
Tipo
|
N.
|
Anno
|
Titolo
|
Articolo e comma
|
DIREZIONE AGRICOLTURA
|
||||
(49)
|
|
|
|
|
L.R. |
6 |
1991 |
Miglioramenti dell’efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale. Riordino delle procedure amministrative. |
art. 7, comma 2 |
DIREZIONE ARTIGIANATO
|
||||
L.R. |
44 |
1980 |
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali. |
art. 7, commi 1, 4 e 5 art. 8, comma 2 art. 11, comma 1 art. 12, comma 4 art. 13, comma 1 art. 15, comma 3, lett. i) e l) art. 28, commi 2, 3 e 4 art. 31, comma 2 art. 32, commi 1 e 2 art. 38, commi 2 e 3 art. 42, commi 1 e 2 art. 56, comma 1 |
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE
|
||||
L.R. |
45 |
1980 |
Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche.(50) |
art. 6, comma 2 art. 7, comma 2 art. 11, comma 3 |
L.R. |
28 |
1984 |
Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione – Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione. |
art. 7, comma 1 art. 9, comma 4 art. 10, commi 2 e 3 art. 11, commi 1 e 4 art. 13, commi 1 e 2 art. 15, comma 1 art. 16, commi 2 e 3 art. 17, commi 1 e 2 art. 18, comma 4 |
L.R. |
66 |
1986 |
Interventi regionali per l’innovazione e la razionalizzazione delle strutture commerciali in Lombardia. |
art. 5, comma 4 art. 6, comma 2 |
(51)
|
|
|
|
|
L.R. |
27 |
1996 |
Disciplina dell’attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle province. |
art. 16, comma 5 art. 18, commi 9 e 10 art. 19, comma 2 |
AREA TERRITORIALE
|
||||
Tipo
|
N.
|
Anno
|
Titolo
|
Articolo e comma
|
DIREZIONE URBANISTICA
|
||||
L.R. |
63 |
1978 |
Nuove procedure per l’approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia di disciplina urbanistica. |
art. 23, commi 1 e 2 |
L.R. |
65 |
1989 |
Interventi regionali per favorire lo sviluppo del trasporto ciclistico. |
art. 8, comma 3 |
L.R. |
10 |
1992 |
Attuazione del terzo comma dell’art. 3 della L.R. 23/81 concernente “Abrogazione leggi regionali 23/73, 52/75 e successive modificazioni – Disposizioni transitorie e avvio procedure di riordinamento deleghe ad enti infraregionali”– Assegnazione di deleghe in materia urbanistica al Consorzio del Lodigiano. |
art. 3, comma 1
|
L.R. |
18 |
1997 |
Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali. |
art. 11, comma 2 |
L.R. |
23 |
1997 |
Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio. |
art. 8, comma 3 |
DIREZIONE TRASPORTI E MOBILITA'
|
||||
L.R. |
46 |
1993 |
Rinnovo parco autobus del servizio di trasporto pubblico locale di linee interurbane. |
art. 4, comma 4 art. 7, comma 1 |
DIREZIONE TUTELA AMBIENTALE
|
||||
L.R. |
105 |
1980 |
Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica. |
art. 11, comma 4 |
L.R. |
14 |
1991 |
Istituzione della “Giornata del verde pulito”. |
art. 2, comma 3
|
L.R. |
40 |
1994 |
Promozione della diffusione di veicoli elettrici dotati di accumulatori e relative infrastrutture, nelle aree urbane. |
art. 5, comma 4 |
L.R. |
36 |
1996 |
Norme per l’incentivazione, la promozione e la diffusione dell’uso razionale dell’energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici. |
art. 3, comma 2
|
L.R. |
14 |
1998 |
Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava. |
art. 38, comma 1 |
DIREZIONE OPERE PUBBLICHE
|
||||
L.R. |
9 |
1973 |
Concessione di contributi ad enti locali per l’esecuzione di opere pubbliche e per interventi straordinari relativi ai trasporti pubblici. |
art. 3, comma 2
art. 4, commi 4 e 5 art. 5, comma 1 |
L.R. |
34 |
1973 |
Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche. |
art. 11, comma 3 art. 12, commi 3 e 7 |
L.R. |
65 |
1979 |
Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento. |
art. 9, comma 1 art. 11, comma 2 |
L.R. |
38 |
1982 |
Interventi urgenti nel settore degli acquedotti. |
art. 4, comma 1 |
L.R. |
52 |
1982 |
Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici fino a 150.000 volt. |
art. 14, commi 5, 6 e 8 |
L.R. |
18 |
1983 |
Delega al Consorzio “Garda 1” delle funzioni amministrative concernente l’adozione dei provvedimenti di attuazione del risanamento igienico-ambientale del Lago di Garda in territorio lombardo. |
art. 1, comma 3
|
L.R. |
70 |
1983 |
Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale. |
art. 36, comma 1 art. 44, comma 4 art. 45, comma 5 art. 47, comma 2 art. 49, comma 1 art. 52, comma 3 |
L.R. |
36 |
1984 |
Prima costituzione della dotazione regionale di strutture e infrastrutture mobili per interventi di protezione civile. |
art. 2, comma 2
|
L.R. |
6 |
1989 |
Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione. |
art. 7, comma 1 |
L.R. |
8 |
1998 |
Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale. |
art. 5, comma 1
art. 14, comma 8 |
TABELLA B) ( Articolo 3, comma 3)
Num.
|
Oggetto concessione
|
Canone dal 1.1.2001 (in lire)
|
Canone dal 1.1.2001 (in lire)
|
Canone dal 1.1.2002 (in euro)
|
Canone dal 1.1.2002 (in euro)
|
1
|
Occupazione di suolo con delimitazione dello spazio utilizzato
|
annuo per mq
|
canone minimo
|
annuo per mq
|
canone minimo
|
a
|
area nuda |
15.000 |
150.000 |
8,91 |
89,00 |
b
|
area nuda da occupare con strutture portuali |
30.000 |
300.000 |
17,82 |
178,00 |
c
|
area occupata da strutture portuali |
90.000 |
900.000 |
53,45 |
535,00 |
d
|
area litoranea per ormeggio unità di navigazione o binario o simile |
40.000 |
400.000 |
23,76 |
238,00 |
e
|
area da occupare con impianti facilmente rimovibili |
25.000 |
250.000 |
14,85 |
148,00 |
f
|
area da occupare con impianti fissi o di difficile rimozione |
35.000 |
350.000 |
20,79 |
208,00 |
g
|
area da occupare con parcheggi o altre pertinenze |
18.000 |
180.000 |
10,69 |
107,00 |
h
|
passi carrai |
10.000 |
100.000 |
5,94 |
59,00 |
2
|
Occupazioni temporanee o senza impedimenti al pubblico passaggio di spazio acqueo, soprassuolo o sottosuolo
|
annuo per mq
|
canone minimo
|
annuo per mq
|
canone minimo
|
a
|
balconi, verande, tende fisse o retrattili, (anche se temporanei e inferiori all'anno) |
2.000 |
40.000 |
1,19 |
24,00 |
|
|
giornaliero per mq
|
canone minimo
|
giorno per mq
|
canone minimo
|
b
|
altre occupazioni inferiori ai 15 giorni |
300 |
60.000 |
0,18 |
36,00 |
c
|
altre occupazioni oltre i primi 15 e sino a 60 giorni |
200 |
40.000 |
0,12 |
24,00 |
d
|
altre occupazioni oltre i primi 60 e sino a 360 giorni |
100 |
20.000 |
0,06 |
12,00 |
3
|
Occupazioni del suolo o sottosuolo per serbatoi e impianti collegati
|
annuo per mq
|
canone minimo
|
annuo per mq
|
canone minimo
|
a
|
per ogni serbatoio fisso o sotterraneo fino a 3000 litri |
15.000 |
150.000 |
8,91 |
89,00 |
|
per ogni serbatoio fisso o sotterraneo ogni 1000 litri ulteriori o frazione di 1000 |
3.000 |
30.000 |
1,78 |
18,00 |
b
|
area dell'impianto con strutture fisse |
20.000 |
200.000 |
11,88 |
119,00 |
c
|
area dell'impianto libera da strutture |
15.000 |
150.000 |
8,91 |
89,00 |
4
|
Occupazione del sottosuolo, soprasuolo e suolo mediante
|
annuo per mq frazione
|
canone minimo
|
annuo per mq frazione
|
canone minimo
|
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condutture di acqua potabile
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|
|
|
|
a
|
di diametro inferiore a cm. 20 |
200 |
100.000 |
0,12 |
59,00 |
b
|
di diametro uguale o maggiore a cm. 20 |
600 |
300.000 |
0,36 |
178,00 |
|
altre condutture impianti a rete in genere
|
|
|
|
|
c
|
di diametro inferiore a cm. 20 |
400 |
200.000 |
0,24 |
119,00 |
d
|
di diametro uguale o maggiore a cm. 20 |
900 |
450.000 |
0,53 |
267,00 |
5
|
Occupazione mediante condutture aeree
|
annuo per km o frazione
|
canone minimo
|
annuo per km o frazione
|
canone minimo
|
|
linee elettriche con sostegni nel suolo
|
|
|
|
|
a
|
con meno di 5 fili |
1.500 |
30.000 |
0,89 |
18,00 |
b
|
con 5 fili ed oltre |
2.000 |
40.000 |
1,19 |
24,00 |
|
linee elettriche senza sostegni nel suolo
|
|
|
|
|
c
|
con meno di 5 fili |
1.200 |
24.000 |
0,71 |
14,00 |
d
|
con 5 fili ed oltre |
1.500 |
30.000 |
0,89 |
18,00 |
|
linee telefoniche e telegrafiche
|
|
|
|
|
e
|
con sostegni nel suolo |
1.500 |
30.000 |
0,89 |
18,00 |
f
|
senza sostegni nel suolo |
2.000 |
40.000 |
1,19 |
24,00 |
g
|
pali per linee elettriche o telefoniche, infissi entro i limiti della zona di rispetto legale prevista dalle leggi vigenti |
4.000 |
40.000 |
2,38 |
24,00 |
6
|
Occupazione di spazio acqueo
|
annuo per mq
|
canone minimo
|
annuo per mq
|
canone minimo
|
|
per ormeggio
|
|
|
|
|
a
|
di unità di navigazione nei porti (anche con pali, boe e simili) |
33.000 |
330.000 |
19,60 |
196,00 |
b
|
di unità di navigazione con boe in campi boa delimitati |
30.000 |
300.000 |
17,82 |
178,00 |
c
|
di unità di navigazione con pali, boe e simili fuori dalle zone portuali |
45.000 |
450.000 |
26,73 |
267,00 |
|
altre occupazioni di spazio acqueo
|
|
|
|
|
d
|
per darsene, porti privati e simili costruiti all'interno della linea litoranea sino a 200 mq |
30.000 |
1.500.000 |
17,82 |
891,00 |
e
|
per darsene, porti privati e simili costruiti all'interno della linea litoranea oltre i primi 200 mq o sporgenti rispetto alla linea litoranea |
45.000 |
2.250.000 |
26,73 |
1336,00 |
f
|
spazio con strutture di ormeggio già costruite |
90.000 |
4.500.000 |
53,45 |
2673,00 |
g
|
per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili sino a mq 2000 |
800 |
400.000 |
0,48 |
238,00 |
h
|
per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili oltre i primi mq 2000 e sino a mq 10000 |
200 |
200.000 |
0,12 |
119,00 |
i
|
per uso non esclusivo e attraversabile dai mezzi in navigazione, delimitate solo da boe o simili oltre i primi mq 10000 |
100 |
100.000 |
0,06 |
59,00 |
7
|
Altri usi specifici
|
annuo per mq
|
canone minimo
|
annuo per mq
|
canone minimo
|
|
Pontile destinato all'ormeggio sia temporaneo che stabile di unità di navigazione
|
|
|
|
|
a
|
con appoggio mobile sino a 20 mq |
70.000 |
700.000 |
41,57 |
416,00 |
b
|
con appoggio mobile oltre i primi 20 mq |
100.000 |
200.000 |
59,39 |
119,00 |
c
|
con appoggio fisso sino a 20 mq |
90.000 |
900.000 |
53,45 |
535,00 |
d
|
con appoggio fisso oltre i primi 20 mq |
120.000 |
240.000 |
71,27 |
143,00 |
|
Cartelli pubblicitari e segna/etici pubblicitari
|
|
|
|
|
e
|
spazio occupato comprensivo di tutta l'area occupata dai contrafforti di sostegno e dalle sporgenze di proiezione |
11.000 |
55.000 |
6,53 |
33,00 |
f
|
area del pannello con messaggio pubblicitario (ogni 0,1 mq) |
11.000 |
11.000 |
6,53 |
7,00 |
g
|
aumento per messaggi plurimi con lo stesso pannello |
11.000 |
55.000 |
6,53 |
33,00 |
|
Posa di boe e/o pali per uso diverso dall'ormeggio
|
|
|
|
|
h
|
Boe e/o pali per segnalazioni di aree ad usi specifici |
2.000 |
20.000 |
1,19 |
12,00 |
i
|
Boe e/o pali per segnalazioni pubblicitarie oltre al canone del messaggio |
11.000 |
110.000 |
6,53 |
65,00 |
Nota 1
CRITERI DI APPLICAZIONE DEI CANONI
La superficie sottoposta al canone è quella sottratta all'uso pubblico in modo permanente o saltuario.
Il canone totale si calcola moltiplicando la lunghezza fuori tutto per la larghezza fuori tutto per le imbarcazioni e le altre strutture occupanti spazio acqueo.
Il canone annuo totale per ogni concessione viene arrotondato alle 1.000 lire superiori o all'euro superiore.
Non sono dovuti canoni inferiori alle 20.000 annue o 10 euro.
Nel caso di dubbi interpretativi o usi non specificati della presente tabella vale l'interpretazione ufficiale definita con direttive della Direzione generale trasporti e mobilità sulla base dei principi generali fissati nella presente legge e nella legge regionale 61/82 e successive integrazioni e modificazioni.
Nota 2
RIDUZIONI PER CATEGORIE SPECIFICHE
Sui canoni demaniali sono applicate le seguenti esenzioni o riduzioni:
a) le imbarcazioni utilizzate dalle forze dell'ordine di pronto intervento per garantire la vigilanza e la sicurezza sulle acque interne sono esenti da canoni di concessione;
b) i comuni o gli altri enti che in virtù della delega di funzioni di cui all'art. 6 della l.r. 22/1998 e successive modificazioni e integrazioni utilizzino direttamente e senza intermediari le aree demani ali portuali, allorquando l'utilizzazione sia di interesse pubblico e senza scopo di lucro sono esonerati dal pagamento del canone. In tal caso, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e delle strutture, nonché quelli di gestione dei servizi connessi sono a carico dell'ente utilizzante il quale può fissare, previo consenso della Direzione generale trasporti e mobilità, canoni d'ormeggio tali da coprire i costi di gestione del porto e dei servizi eventuali connessi;
c) al fine di salvaguardare attività e situazioni tradizionali sulle acque interne sono possibili riduzioni del 40% dei canoni in particolare a:
- 40% proprietari di unità da diporto a remi e a motore elettrico con potenza non superiore a 1 kw,
- 40% ormeggiatori al di fuori delle aree protette dei porti ma entro le zone demaniali portuali,
- 40% pescatori professionisti, la cui attività quale costituisce fonte principale di reddito familiare,
- 40% associazioni nautiche che per statuto non perseguano fini di lucro solo per gli spazi e gli ormeggi direttamente utilizzati per i fini sociali,
- 40% concessionari di servizi di trasporto pubblico non di linea e di noleggio,
- 40% idrosuperfici segnalate;
d) per finalità di interesse pubblico sono possibili riduzioni dell'80% dei canoni in particolare per le sottoindicate categorie:
- 80% enti pubblici e comuni per il loro diretto uso e per attività senza finalità lucrative,
- 80% concessionari di servizi di trasporto pubblico di linea (Gestione navigazione sui laghi),
- 80% unità di navigazione sino ad 8 metri fuori tutto di proprietà dei residenti sulle isole lacuali o nella frazione S. Margherita di Valsolda.
Le riduzioni non sono cumulabili, in caso di concorrenza, si applica la riduzione più favorevole.