Legge Regionale 8 agosto 2006 , N. 18

Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”(1)

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 11 Agosto 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-08-08;18

Art. 1(2)
Art. 2(2)
Art. 3(2)
Art. 4(2)
Art. 5
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6 bis, ed all'articolo 33 bis della l.r. 26/2003 si applicano agli affidamenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. I procedimenti regionali, relativi a funzioni conferite agli enti locali, ancora in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione sentito l'ente destinatario del conferimento. La Regione trasmette all'ente destinatario le pratiche per ogni successivo adempimento.
3. Fino all'entrata in vigore delle direttive procedurali e tecniche, adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e) della l.r. 26/2003, la Regione rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 16, comma 1 della citata legge regionale, come modificata dalla presente legge.
4. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui al comma 3, la Regione esercita le funzioni di autorità competente di spedizione e di destinazione dei rifiuti, relativamente ai rifiuti di cui agli allegati III (c.d. lista Ambra) e IV (c.d. lista Rossa) del regolamento CEE 259/1993.
5. Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 26/2003, la Giunta regionale assicura le funzioni e le attività, finalizzate alla tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio, di competenza del Garante dei servizi locali di interesse economico generale con le modalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale).
6. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni aderiscono all'Autorità d'ambito di cui all'art. 48 della l.r. 26/2003. Decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 13 bis della l.r. 26/2003.
8 Al fine di favorire adeguati processi di aggregazione, è consentita, in deroga a quanto disposto dall'articolo 49 della l.r. 26/2003, e sino al 31 dicembre 2011, la gestione di reti e di impianti mediante una pluralità di società proprietarie ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della medesima legge regionale, a condizione che ciascuna di esse sia proprietaria, alla data del 31 dicembre 2005, di impianti con una dimensione minima complessiva pari a 240 mila abitanti residenti serviti nelle attività di acquedotto o di fognatura, oppure pari a 240 mila abitanti equivalenti nell'attività di depurazione. In caso di mancata aggregazione tra tali soggetti in una società unica di ambito, le relative gestioni cessano entro e non oltre il 31 dicembre 2011, senza necessità di apposita deliberazione. In tale ipotesi, l'Autorità affida, entro i sei mesi successivi, la gestione delle reti e degli impianti con le modalità previste dalla normativa vigente, prevedendo il subentro dell'affidatario nei contratti di finanziamento stipulati dalle società di cui al presente comma e precedentemente autorizzati dall'Autorità.
9. Fermi restando gli effetti degli affidamenti già deliberati dalle Autorità di ambito, l'obbligo di separazione di cui al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 26/2003 non si applica alle Autorità che, alla data del 10 luglio 2006, abbiano già approvato il Piano d'ambito e deliberato di procedere, anche successivamente, all'affidamento della gestione integrata ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettere a) e b), del d.lgs. 267/2000. La presente disciplina si applica anche in caso di affidamento a favore di una pluralità di soggetti, purché tale scelta sia stata operata nel rispetto di quanto disposto dal regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Ripartizione dei segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del servizio, nonché determinazione dei criteri di riferimento ai fini dell'affidamento, da parte dell'Autorità d'ambito, del servizio idrico integrato ad una pluralità di soggetti, in attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26).(4)
10. Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti e degli impianti alle società di cui al comma 8.
11. La realizzazione dei nuovi investimenti previsti dall'Autorità nel piano d'ambito è effettuata, esclusivamente, dalla società di cui all'articolo 49 della l.r. 26/2003, ovvero dalla società di cui al comma 8.
12. Il regolamento di cui all'articolo 51, comma 3 bis, della l.r. 26/2003è approvato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
13. Il conferimento di funzioni agli enti locali, effettuato ai sensi della presente legge, comprende anche l'organizzazione, le dotazioni finanziarie e di personale, nonché le attività strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni stesse, secondo i principi fissati dalla normativa regionale e in base a tempi, modalità e criteri da definire nel rispetto della leale collaborazione istituzionale.
Art. 6 (5)
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. All'autorizzazione delle spese di cui all'articolo 4, comma 1, lettera s), di modifica dell'articolo 51 della l.r. 26/2003, si provvede con successiva legge.
2. Alle spese di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), di modifica dell'articolo 16 della l.r. 26/2003, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 6.3.3.2.142 "Rifiuti" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.
3. Alle spese di cui all'articolo 5, comma 13, si provvede con le risorse stanziate all'UPB 6.3.1.2.147 "Reti e servizi di pubblica utilità" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e successivi.
Art. 8
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 5 della l.r. 27 dicembre 2010, n. 21. Torna al richiamo nota
5. L'articolo è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, della l.r. 12 luglio 2007, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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