Legge Regionale 23 dicembre 2008 , n. 33

Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009

(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-23;33

Art. 1(1)
Art. 2(1)
Art. 3
(Variazione al bilancio di previsione 2008)
1. In relazione alla maggiore entrata di € 31.208.962,26 prevista per il 2008 con la legge regionale 18 giugno 2008 n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) quale rimborso dovuto dallo Stato a Regione Lombardia in materia di tassa automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 2002, n. 178 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate) e della legge 14 marzo 2003, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) si autorizza una riduzione della stessa per € 7.936.608,90 e conseguentemente, al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 nello stato di previsione delle entrate, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.2. 'Tasse' viene ridotta di € 7.936.608,90 e nello stato di previsione delle spese la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.210 'Fondo per altre spese correnti' viene ridotta di € 7.936.608,90.
Art. 4(1)
Art. 5
(Cessione quota di partecipazione di Regione Lombardia in Federfidi a Finlombarda)
1. E' autorizzata la cessione a Finlombarda S.p.A. della intera quota di partecipazione al capitale sociale della società Federfidi Lombarda società consortile, assunta da Regione Lombardia con la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione e assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi).
Art. 6
(Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione)
1. Sono istituiti, presso Finlombarda S.p.A., dei fondi per spese correnti e in conto capitale, al fine di sostenere i cittadini per le problematiche connesse al mantenimento dell'abitazione derivanti dalla situazione di crisi finanziaria.
2. Gli oneri di gestione dei fondi di cui al comma 1 sono a carico dei fondi stessi.
3. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le modalità ed i criteri di utilizzo dei fondi di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'istituzione del fondo di parte corrente di cui al comma 1è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di competenza e di cassa di € 5.000.000,00 incrementando per pari importo l'UPB 5.3.3.2.394 'Sostegno alle famiglie'. Alla copertura della spesa prevista si provvede per € 2.000.000,00 con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.2.200 'Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finaziari', e per € 3.000.000,00 con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.2.210 'Fondo per altre spese correnti' del bilancio per l'esercizio 2009 e pluriennale 2009-2011.
5. Nelle more della quantificazione dei relativi oneri, alle spese per il fondo in conto capitale si provvede, incrementando apposito capitolo della UPB 5.3.3.3.395 'Sostegno alle famiglie', con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.3.211 'Fondo per il finanziamento di spese di investimento', ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 22 (Legge finanziaria 2006).
Art. 7(2)
Art. 8(1)
Art. 9 (3)
Art. 10(1)
Art. 11(1)
Art. 12(1)
Art. 13
(Disposizioni relative ai consorzi dei bacini imbriferi montani - BIM)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008'), i consigli di amministrazione e gli organi esecutivi, comunque denominati, dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) sono composti da tre membri nei consorzi fino a settanta co muni e da cinque membri nei consorzi con più di settanta comuni.
2. I consorzi BIM, i cui organi di amministrazione siano composti da un numero di membri superiore a quelli previsti dal comma 1, provvedono ad attuare la riduzione di cui al medesimo comma 1 entro trenta giorni dallo svolgimento delle prossime elezioni amministrative e adeguano gli statuti entro tre mesi dalla costituzione degli organi.
2 bis. Al presidente dei consorzi di cui al comma 1 può essere attribuita dall’assemblea del consorzio un’indennità mensile di carica nella misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all’ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio. Tale indennità non è cumulabile con l’eventuale indennità percepita per la partecipazione agli organi esecutivi dei restanti enti locali disciplinati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento per ciascuna. Resta a carico del BIM la copertura delle risorse economiche necessarie a far fronte all’indennità e agli oneri connessi.(4)
Art. 14
(Sostegno finanziario di iniziative del PRS)(5)
1. Finlombarda s.p.a. è autorizzata, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio o a valere su fondi conferiti in gestione, a effettuare anticipazioni finanziarie esclusivamente per le iniziative funzionali alla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). Sono a carico di Finlombarda s.p.a. gli oneri derivanti dalle anticipazioni effettuate nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
2. Finlombarda s.p.a. è altresì autorizzata, nei limiti delle riserve vincolate nel proprio bilancio a finalità regionali, a contribuire al sostegno finanziario delle iniziative di cui al comma 1, utilizzando le forme tecniche più idonee.
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di effettuazione delle anticipazioni finanziarie di cui al comma 1, nonché le modalità di sostegno finanziario di cui al comma 2.
Art. 15
(Destinazione della pubblicità dell'amministrazione regionale)
1. In applicazione dell'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), le somme che la Regione e gli enti, individuati dalla Giunta regionale tra quelli di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa devono risultare complessivamente impegnate, per almeno il 20 per cento, a favore dei giornali quotidiani e periodici e, per almeno il 5 per cento, a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale.(6)
Art. 16(1)
Art. 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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