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Legge Regionale
7 marzo 2011
, n. 6
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)
(BURL n. 10, suppl. del 11 Marzo 2011 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-03-07;6
Art. 2
(Disposizioni transitorie e abrogazioni)
1. Le convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con il centro di riferimento regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 41 (Istituzione del sistema bibliotecario biomedico lombardo) e con le altre biblioteche biomediche di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della stessa legge restano efficaci fino alla stipulazione della convenzione tra la Regione e il centro di riferimento regionale individuato in base alle disposizioni del regolamento di delegificazione di cui all'articolo 97 bis della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge. Le convenzioni la cui scadenza è prevista prima dell'entrata in vigore del regolamento sono prorogate fino alla stipulazione della convenzione con il centro di riferimento regionale. Il programma di attività del sistema bibliotecario biomedico lombardo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge resta valido fino all'approvazione del nuovo.
2. Il comitato di gestione e il direttore del sistema bibliotecario biomedico lombardo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni rispettivamente fino alla costituzione del comitato di indirizzo in composizione ridotta e fino alla nuova nomina.
3. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1:
a) la l.r. 12 dicembre 1994, n. 41 (Istituzione del sistema bibliotecario biomedico lombardo)(2)è abrogata;
b) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(3)è soppressa.
NOTE:
1. L’articolo è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), numero 40) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia