Art. 3
(Attività di estetista)
1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista è esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla
legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), dal regolamento regionale adottato ai sensi dell'
articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), dalla
legge regionale 15 settembre 1989, n. 48 (Disciplina dell'attività di estetista) in quanto compatibile, dal decreto del direttore generale regionale alla sanità 13 marzo 2003, n. 4259 (Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste), nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente.
3. Le disposizioni richiamate al
comma 1 si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio dell'attività di estetista in Regione Lombardia.
4. [Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'
articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della
l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi.]
(5)
5. Le imprese che esercitano l'attività professionale di estetista ai sensi del presente articolo possono temporaneamente continuare ad operare e devono adeguarsi ai requisiti di cui alla
l. 1/1990, in quanto compatibili, alla
l.r. 48/1989, alle linee guida regionali e ai regolamenti comunali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Attività di acconciatore)
1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla
legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), dal regolamento regionale adottato ai sensi della
l.r. 73/1989, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di acconciatore è soggetta alla SCIA di cui all'
articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente.
3. Le disposizioni della
l. 174/2005 e quelle, in quanto compatibili, previste dalla
legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio dell'attività di acconciatore in Regione Lombardia.
Art. 4 bis
(Disciplina dei centri massaggi di esclusivo benessere)
(6)
1. Il centro massaggi di esclusivo benessere è un centro massaggi aperto al pubblico, dotato di postazione di massaggio, senza alcun macchinario estetico, i cui trattamenti non hanno alcuna finalità estetica.
2. L’apertura di un centro massaggi di esclusivo benessere è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente. Nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica di cui all’
articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, la segnalazione è presentata, con le modalità di cui all’
articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’
articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP. La segnalazione contiene la dichiarazione relativa al rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.
3. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione europea, nella SCIA deve essere altresì attestato il possesso, da parte del soggetto titolare o delegato che esercita effettivamente l’attività, di uno dei seguenti documenti:
a) una certificazione di conoscenza della lingua italiana rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal competente ministero di grado non inferiore al livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER);
(7) b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta.
4. In caso di mancata attestazione del possesso di uno dei documenti di cui al
comma 3, il soggetto che esercita effettivamente l’attivitàè tenuto ad ottenere il possesso di almeno uno di tali documenti entro sei mesi dalla presentazione della SCIA.
(8)
4 bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti la conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello di competenza B1, come introdotte dalla legge regionale recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024”, si applicano alle SCIA presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge.
(9)
5. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta regionale disciplina, con apposito regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante: “Assestamento al bilancio 2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, specifici requisiti igienico-sanitari e di sicurezza e di decoro urbano necessari per lo svolgimento dell’attività. Nel regolamento è definito il termine entro cui le attività esistenti devono porsi in regola, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al
comma 6.
(10)
6. Fatte salve le disposizioni di cui all’
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in caso di accertata carenza dei requisiti di cui ai commi 2, terzo periodo, 3, 4 e 5, l’amministrazione comunale applica la sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00, raddoppiata in caso di recidiva.
7. La mancata presentazione della SCIA comporta l’applicazione di una sanzione da € 5.000,00 a € 15.000,00 e il divieto di prosecuzione dell’attività.
8. I comuni definiscono gli orari di apertura e di esercizio dell’attività.
9. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 5, coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale recante: “Legge di semplificazione 2016” esercitano l’attività hanno l’obbligo, entro sei mesi da tale data, di porsi in regola con i requisiti di cui ai commi 3 e 4.