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Legge Regionale
24 luglio 2014
, n. 22
Ratifica dell'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna(1)
(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2014 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-24;22
Art. 1
(Oggetto della ratifica)
1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, è ratificata l'intesa, allegata alla presente legge, tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna relativa al riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, di seguito denominato Istituto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183).
2. L'intesa di cui al comma 1 disciplina, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e dei principi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 106/2012, le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto, nonché l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto medesimo.
Art. 2
(Designazione dei rappresentanti regionali)
1. La designazione dei rappresentanti della Regione Lombardia nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto è disciplinata, rispettivamente, dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione) e dalla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale).
Art. 3
(Efficacia dell'intesa e abrogazioni)
1. L'intesa di cui all'articolo 1 è efficace dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di ratifica.
2. Alla data di cui al comma 1 sono abrogate la legge regionale 24 novembre 2000, n. 26 (Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 'Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421')(2) e le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 5 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica', convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)(3).
NOTE:
1. Vedi l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 9 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 185 del 30 giugno 2014.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia